Articolo 14 della Legge 26 aprile 1983, n. 130
Articolo 13Articolo 15
Versione
30 aprile 1983
Art. 14.
Per le finalita' di cui all' articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526 , e' auto" rizzata, per l'anno 1983, un'assegnazione straordinaria di lire 850 miliardi al fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, da erogarsi secondo i criteri di cui al medesimo articolo 54.
Entrata in vigore il 30 aprile 1983