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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/11/2024, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 779/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. nato a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Muscari
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/10/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/12/1978 in AL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1, part II serie A anno 1978) e che dall'unione sono nate le figlie (10/11/1979), (4/02/1981) e Per_1 Per_2
(1/02/1983) ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno Per_3 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. Non assumono reciprocamente alcun obbligo di tipo economico nei confronti del coniuge;
3. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto;
4. Le spese giudiziarie sono poste a carico di entrambi i ricorrenti. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 30/12/1978 in AL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1, part II serie A anno 1978) e che dall'unione sono nate le figlie (10/11/1979), Per_1 Per_2
(4/02/1981) e (1/02/1983) ormai maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di AL visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
a. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b. Non assumono reciprocamente alcun obbligo di tipo economico nei confronti del coniuge;
c. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto;
d. Le spese giudiziarie sono poste a carico di entrambi i ricorrenti. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. AL, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. nata a [...] il [...]) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. nato a [...] il [...]), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Muscari
- ricorrenti - Oggetto: separazione personale. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 18/10/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarato lo scioglimento del loro matrimonio. Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 30/12/1978 in AL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1, part II serie A anno 1978) e che dall'unione sono nate le figlie (10/11/1979), (4/02/1981) e Per_1 Per_2
(1/02/1983) ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, hanno Per_3 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale. I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2. Non assumono reciprocamente alcun obbligo di tipo economico nei confronti del coniuge;
3. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto;
4. Le spese giudiziarie sono poste a carico di entrambi i ricorrenti. Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole. Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento. Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 30/12/1978 in AL (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1, part II serie A anno 1978) e che dall'unione sono nate le figlie (10/11/1979), Per_1 Per_2
(4/02/1981) e (1/02/1983) ormai maggiorenni ed economicamente Per_3 autosufficienti. La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio. L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c.. In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli. In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte. In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di AL visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
a. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b. Non assumono reciprocamente alcun obbligo di tipo economico nei confronti del coniuge;
c. I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto;
d. Le spese giudiziarie sono poste a carico di entrambi i ricorrenti. Spese compensate. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. AL, così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2024
Il Presidente
dott. Piero Viola