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Sentenza 2 settembre 2024
Sentenza 2 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/09/2024, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.428/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 5/3/24 e promossa DA
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Giulio CASADIO ed
[...] elett.te dom.to in VIA M. D'AZEGLIO N. 47 40123 BOLOGNA presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, assistita e difesa dall'avv. Carlo Ambrosini di Brescia, presso lo studio del quale, in Brescia, Via XX Settembre, n. 66, dichiara di eleggere domicilio come da procura allegata alla comparsa di costituzione. Appellata AVVERSO la sentenza n. 714/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 07/10/2021.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, il Parte_1 citava in giudizio
[...] Controparte_1 per ottenere la dichiarazione di inopponibilità della cessione di autoveicoli usati dell'11.12.2012 effettuata tra la società in bonis ed per mancata iscrizione dell'atto al Controparte_1 PRA e la revocatoria di detta cessione ex art. 66 L.F. e 2901 c.c., con condanna della società alla restituzione dei beni o al pagamento del controvalore pattuito di € 94.380,00. Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo prescrizione e decadenza dell'azione revocatoria, infondatezza dell'inopponibilità della cessione per mancata iscrizione al PRA, infondatezza dell'azione revocatoria per mancanza dei presupposti, intervenuta compensazione del credito vantato dal fallimento con il proprio controcredito nei confronti della società in bonis al momento della cessione per € 82.921,66 - considerato anche il successivo versamento di € 15.693,34 con due bonifici di € 11.346,94 del 22.3.2013 e € 4.346,40 del 10.4.213 ( somma anche maggiore rispetto alla differenza dei reciproci crediti) - nonchè vizi della merce ceduta.
-Poneva a fondamento della domanda che con “Contratto di cessione automezzi” dell'11.12.2012, la Parte_1 cedeva a n. 12 veicoli usati ed il Controparte_1 corrispettivo complessivo di cessione veniva pattuito quindi in € 94.380,00 (IVA compresa), ma il relativo importo non veniva versato, bensì “convenuto in compensazione, sia con i crediti ad oggi vantati da nei confronti di , che con le CP_1 Parte_1 forniture che avrà in futuro a ricevere da Parte_1 CP_1 in relazione al rapporto contrattuale tra di loro in essere”.
, in seguito e con due diverse operazioni, versava alla CP_1 venditrice rispettivamente € 11.346,94 ed € 4.346,40 e così complessivamente € 15.693,34.
- Con sentenza n. 3/2014 del 6.02.2014 il Tribunale di Ravenna dichiarava il fallimento di Parte_1
nonché dei soci.
[...] Dagli accertamenti condotti dalla Procedura emergeva che, dopo la scrittura privata dell'11.12.2012 e il trasferimento ad del possesso dei veicoli e automezzi sopra indicati, CP_1 non solo il residuo credito non veniva versato perché oggetto di illegittima e ingiustificata compensazione, ma, ancor prima, non si addiveniva nemmeno al perfezionamento degli adempimenti necessari a rendere opponibile ai terzi la vendita dei beni che, infatti, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado risultavano intestati alla società in Parte_1 bonis.
, tuttavia, nonostante le comunicazioni ricevute, non CP_1 restituiva i mezzi, né versava il loro controvalore, né pagava il prezzo pattuito, costringendo il ad agire in giudizio Parte_1 per vedere tutelati i legittimi interessi della massa dei creditori, evidentemente pregiudicati dall'operazione sopra descritta.
-Con l'impugnata sentenza n. 714/2021 il Tribunale rigettava entrambe le domande proposte dal e condannava Parte_1 quest'ultimo alla refusione delle spese di lite.
-Avverso tale decisione propone appello il Parte_1 per i seguenti motivi. 1) Con il primo motivo, censura l'appellante l'erroneità della motivazione adottata dal primo giudice su cui si radica la ritenuta opponibilità al fallimento delle cessioni, pur in assenza di trascrizione al PRA evidenziando come la stessa Corte di Cassazione, considerando correttamente il fallimento come soggetto terzo rispetto alle parti originarie della cessione di autoveicoli, ha ritenuto che ai fini dell'opponibilità di detta cessione alla Curatela e, di conseguenza, all'intera massa creditoria, sia essenziale e imprescindibile che la cessione sia stata debitamente trascritta al PRA. 2) Con il secondo motivo, pur ritenendo che il primo motivo di appello abbia valore dirimente e determini di per sé l'accoglimento della presente impugnazione nonché la condanna di alla restituzione del controvalore delle cessioni di CP_1 cui all'atto dell'11.12.2012, il in via Parte_1 subordinata, contesta la decisione del Tribunale anche relativamente al capo in cui ha rigettato l'azione revocatoria di cui agli artt. 66 LF e 2901 c.c., dichiarandola prescritta.
-Si costituisce l'appellata contestando totalmente Controparte_1 la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico- giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è fondato per le ragioni che seguono. A) Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda avanzata in via principale relativa all'inopponibilità e all'inefficacia della cessione dei veicoli nei confronti del Parte_1 In particolare, affermava il primo giudice che la cessione aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, in quanto
“sui certificati di proprietà si legge che il veicolo è stato verbalmente venduto ad , con sottoscrizione del CP_1 venditore apposta il 21.3.2013 dinanzi all'addetto ai servizi demografici del Comune di Russi previa sua identificazione”. Il Tribunale specificava, inoltre, che “trattandosi quindi di pubblicità dichiarativa, detta cessione è pienamente valida tra le parti e opponibile anche al fallimento intervenuto successivamente. Le stesse parti riconoscono inoltre che tutte le successive cessioni di beni a terzi sono state trascritte al PRA”. In relazione, invece, dell'azione revocatoria proposta dal Fallimento in via subordinata, il Tribunale affermava che l'azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 LF e 2901 c.c. “può essere esperita entro cinque anni dal compimento dell'atto ed entro quattro anni dalla dichiarazione del fallimento” sicchè, considerando quindi che la cessione oggetto di revocatoria risale all'11.12.2012, che il fallimento è stato dichiarato in data 6.2.2014 e che l'azione è stata esercitata in data 19.6.2018, la domanda veniva stata dichiarata prescritta. Ciò, tuttavia, erroneamente. Invero, l'assunto che la cessione avrebbe data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, in quanto sui certificati di proprietà “si legge che il veicolo è stato verbalmente venduto ad
, con sottoscrizione del venditore apposta il 21.3.2013 CP_1 dinanzi all'addetto ai servizi demografici del Comune di Russi previa sua identificazione” e che, inoltre, “trattandosi quindi di pubblicità dichiarativa, detta cessione è pienamente valida tra le parti e opponibile anche al fallimento intervenuto successivamente”, non può esser condiviso. Non vi è dubbio che la trascrizione al PRA abbia effettivamente valore di pubblicità dichiarativa, ma, nondimeno, tale pubblicità si invera ed integra tutti gli effetti oppositivi a determinate condizioni nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui una delle due parti della cessione, in un momento successivo al contratto, venga dichiarata fallita. E' sufficiente osservare come la sola giurisprudenza di legittimità unanimemente afferma che: “La sola trascrizione dell'atto di acquisto nel pubblico registro automobilistico ne determina l'opponibilità al fallimento (Cass. n. 7954/91) a nulla rilevando il deposito della richiesta di trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Tale principio trova conferma nel consolidato orientamento di questa Corte in ordine alla similare questione dell'opponibilità alla massa di creditori degli atti di vendita immobiliari – ciò per la sostanziale medesimezza degli argomenti di diritto – a tenore del quale l'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede non solo che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., ma anche che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute, L. Fall., ex art. 45, in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale (Sez. 2, Sentenza n. 23784 del 16/11/2007; Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 8/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 11958 del 28/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 3106 del 17/03/2000). Nel caso concreto, dunque, la richiesta di trascrizione ha sì conferito data certa al contratto di cessione dell'automezzo ma per rendere opponibile il negozio alla massa dei creditori sarebbe stato necessario l'ulteriore adempimento della trascrizione presso il P.R.A. che, invece, è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento” (Cass., 15.11.2018, n. 29459). Dunque, senza revoca di dubbio e condivisibilmente, la Corte di Cassazione, considerando correttamente il fallimento come soggetto terzo, rispetto alle parti originarie della cessione di autoveicoli, ritiene che ai fini dell'opponibilità di detta cessione alla Curatela e, di conseguenza, all'intera massa creditoria, sia essenziale e imprescindibile che la cessione sia stata debitamente trascritta al PRA. Gli assunti dogmatici della Suprema Corte sarebbero di per sé soli sufficienti, volendo comunque anche aggiungere che la medesima posizione è stata assunta anche dalla più recente giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che “l'atto di vendita impugnato non risulta opponibile al ceto creditorio non essendo stata eseguita la relativa trascrizione presso l'Ufficio Provinciale del PRA di Latina” (cit. Trib. Latina, 30.1.2020; nello stesso senso si vedano altresì Trib. Milano, 1.6.2007). A fronte della mancata trascrizione al P.R.A. non può certamente valere come equipollente la rilevata “sottoscrizione del venditore apposta il 21.3.2013 dinanzi all'addetto ai servizi demografici del Comune di Russi previa sua identificazione”, essendo tali modalità su piani del tutto diversi ai fini della certezza nei confronti dei terzi del valore giuridico dell'atto, che solo la trascrizione nei pubblici Registri può conferire, nell'ordine sistematico delle attività socio-economiche e, di conseguenza, giuridiche, dei consociati. A differenza di quanto affermato nella decisione impugnata, non ha poi alcun rilievo, sempre ai fini della inopponibilità della cessione al fallimento data la mancata trascrizione al P.R.A., la circostanza secondo cui il trasferimento degli automezzi a abbia comunque data certa anteriore al Controparte_1 fallimento, derivante dall'indicazione dell'avvenuto trasferimento sui certificati di proprietà con sottoscrizione del rappresentante della Società in bonis apposta alla presenza di un addetto del Comune di Russi. La succitata giurisprudenza è chiara nell'affermare, con valore dogmatico, che la data certa non è sufficiente a rendere l'atto di cessione opponibile al , e quindi alla massa dei Parte_1 creditori che la Curatela rappresenta, essendo, al contrario,
“necessario l'ulteriore adempimento della trascrizione presso il P.R.A.” (cfr. Cass. 29459/2018 cit.). Ugualmente irrilevante è anche la circostanza secondo cui “le successive cessioni di beni a terzi sono state trascritte al PRA”, atteso il c.d. principio della “continuità delle trascrizioni” previsto dall'art. 2688 c.c., secondo il quale “nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto”, essendo di palmare evidenza come, nel nostro caso, in mancanza della trascrizione dell'atto di cessione dell'11.12.2012, anche le ulteriori compravendite intervenute successivamente, ancorché trascritte al PRA, sono da considerarsi non opponibili al Parte_1 Dall'accoglimento del presente motivo di appello e quindi dal riconoscimento dell'inopponibilità della cessione all'odierna appellante ne discende, conseguenzialmente il diritto di quest'ultima a vedersi restituire, data l'impossibilità di ottenere la riconsegna degli automezzi che, per stessa indicazione di nel corso del procedimento di primo grado, sono CP_1 stati ceduti a terzi, quanto meno il relativo controvalore, pattuito dalle parti in contratto in € 94.380,00. Il punto è assorbente e risolutivo, rendendo non necessaria la trattazione degli altri profili sollevati dall'appellante.
-Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'inopponibilità al Fallimento delle cessioni di cui alla scrittura privata del 11.12.2012 inter partes e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1 restituzione in favore della appellante del controvalore Pt_2 dei beni ceduti, pattuito dalle parti in contratto in € 94.380,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
B)condanna la al rimborso delle spese in favore Controparte_1 dell'appellante di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi € 14.103,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge e per il presente in complessivi € 14.317,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 18/6/24
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)
-II Sez. Civile- Composto dai Sigg. Magistrati:
-dott. Giampiero M. FIORE Presidente rel.
-dott. Anna Maria ROSSI Consigliere
-dott. Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n.428/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 5/3/24 e promossa DA
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Giulio CASADIO ed
[...] elett.te dom.to in VIA M. D'AZEGLIO N. 47 40123 BOLOGNA presso lo studio del medesimo difensore. Appellante CONTRO
in persona del legale rappresentante pro – Controparte_1 tempore, assistita e difesa dall'avv. Carlo Ambrosini di Brescia, presso lo studio del quale, in Brescia, Via XX Settembre, n. 66, dichiara di eleggere domicilio come da procura allegata alla comparsa di costituzione. Appellata AVVERSO la sentenza n. 714/2021 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 07/10/2021.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti conclusionali. MOTIVI
-In primo grado, il Parte_1 citava in giudizio
[...] Controparte_1 per ottenere la dichiarazione di inopponibilità della cessione di autoveicoli usati dell'11.12.2012 effettuata tra la società in bonis ed per mancata iscrizione dell'atto al Controparte_1 PRA e la revocatoria di detta cessione ex art. 66 L.F. e 2901 c.c., con condanna della società alla restituzione dei beni o al pagamento del controvalore pattuito di € 94.380,00. Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo prescrizione e decadenza dell'azione revocatoria, infondatezza dell'inopponibilità della cessione per mancata iscrizione al PRA, infondatezza dell'azione revocatoria per mancanza dei presupposti, intervenuta compensazione del credito vantato dal fallimento con il proprio controcredito nei confronti della società in bonis al momento della cessione per € 82.921,66 - considerato anche il successivo versamento di € 15.693,34 con due bonifici di € 11.346,94 del 22.3.2013 e € 4.346,40 del 10.4.213 ( somma anche maggiore rispetto alla differenza dei reciproci crediti) - nonchè vizi della merce ceduta.
-Poneva a fondamento della domanda che con “Contratto di cessione automezzi” dell'11.12.2012, la Parte_1 cedeva a n. 12 veicoli usati ed il Controparte_1 corrispettivo complessivo di cessione veniva pattuito quindi in € 94.380,00 (IVA compresa), ma il relativo importo non veniva versato, bensì “convenuto in compensazione, sia con i crediti ad oggi vantati da nei confronti di , che con le CP_1 Parte_1 forniture che avrà in futuro a ricevere da Parte_1 CP_1 in relazione al rapporto contrattuale tra di loro in essere”.
, in seguito e con due diverse operazioni, versava alla CP_1 venditrice rispettivamente € 11.346,94 ed € 4.346,40 e così complessivamente € 15.693,34.
- Con sentenza n. 3/2014 del 6.02.2014 il Tribunale di Ravenna dichiarava il fallimento di Parte_1
nonché dei soci.
[...] Dagli accertamenti condotti dalla Procedura emergeva che, dopo la scrittura privata dell'11.12.2012 e il trasferimento ad del possesso dei veicoli e automezzi sopra indicati, CP_1 non solo il residuo credito non veniva versato perché oggetto di illegittima e ingiustificata compensazione, ma, ancor prima, non si addiveniva nemmeno al perfezionamento degli adempimenti necessari a rendere opponibile ai terzi la vendita dei beni che, infatti, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado risultavano intestati alla società in Parte_1 bonis.
, tuttavia, nonostante le comunicazioni ricevute, non CP_1 restituiva i mezzi, né versava il loro controvalore, né pagava il prezzo pattuito, costringendo il ad agire in giudizio Parte_1 per vedere tutelati i legittimi interessi della massa dei creditori, evidentemente pregiudicati dall'operazione sopra descritta.
-Con l'impugnata sentenza n. 714/2021 il Tribunale rigettava entrambe le domande proposte dal e condannava Parte_1 quest'ultimo alla refusione delle spese di lite.
-Avverso tale decisione propone appello il Parte_1 per i seguenti motivi. 1) Con il primo motivo, censura l'appellante l'erroneità della motivazione adottata dal primo giudice su cui si radica la ritenuta opponibilità al fallimento delle cessioni, pur in assenza di trascrizione al PRA evidenziando come la stessa Corte di Cassazione, considerando correttamente il fallimento come soggetto terzo rispetto alle parti originarie della cessione di autoveicoli, ha ritenuto che ai fini dell'opponibilità di detta cessione alla Curatela e, di conseguenza, all'intera massa creditoria, sia essenziale e imprescindibile che la cessione sia stata debitamente trascritta al PRA. 2) Con il secondo motivo, pur ritenendo che il primo motivo di appello abbia valore dirimente e determini di per sé l'accoglimento della presente impugnazione nonché la condanna di alla restituzione del controvalore delle cessioni di CP_1 cui all'atto dell'11.12.2012, il in via Parte_1 subordinata, contesta la decisione del Tribunale anche relativamente al capo in cui ha rigettato l'azione revocatoria di cui agli artt. 66 LF e 2901 c.c., dichiarandola prescritta.
-Si costituisce l'appellata contestando totalmente Controparte_1 la proposta impugnazione, riportandosi al contenuto logico- giuridico ed al percorso decisorio adottato dal Tribunale e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
-L'appello è fondato per le ragioni che seguono. A) Il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda avanzata in via principale relativa all'inopponibilità e all'inefficacia della cessione dei veicoli nei confronti del Parte_1 In particolare, affermava il primo giudice che la cessione aveva data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, in quanto
“sui certificati di proprietà si legge che il veicolo è stato verbalmente venduto ad , con sottoscrizione del CP_1 venditore apposta il 21.3.2013 dinanzi all'addetto ai servizi demografici del Comune di Russi previa sua identificazione”. Il Tribunale specificava, inoltre, che “trattandosi quindi di pubblicità dichiarativa, detta cessione è pienamente valida tra le parti e opponibile anche al fallimento intervenuto successivamente. Le stesse parti riconoscono inoltre che tutte le successive cessioni di beni a terzi sono state trascritte al PRA”. In relazione, invece, dell'azione revocatoria proposta dal Fallimento in via subordinata, il Tribunale affermava che l'azione revocatoria ordinaria ex artt. 66 LF e 2901 c.c. “può essere esperita entro cinque anni dal compimento dell'atto ed entro quattro anni dalla dichiarazione del fallimento” sicchè, considerando quindi che la cessione oggetto di revocatoria risale all'11.12.2012, che il fallimento è stato dichiarato in data 6.2.2014 e che l'azione è stata esercitata in data 19.6.2018, la domanda veniva stata dichiarata prescritta. Ciò, tuttavia, erroneamente. Invero, l'assunto che la cessione avrebbe data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, in quanto sui certificati di proprietà “si legge che il veicolo è stato verbalmente venduto ad
, con sottoscrizione del venditore apposta il 21.3.2013 CP_1 dinanzi all'addetto ai servizi demografici del Comune di Russi previa sua identificazione” e che, inoltre, “trattandosi quindi di pubblicità dichiarativa, detta cessione è pienamente valida tra le parti e opponibile anche al fallimento intervenuto successivamente”, non può esser condiviso. Non vi è dubbio che la trascrizione al PRA abbia effettivamente valore di pubblicità dichiarativa, ma, nondimeno, tale pubblicità si invera ed integra tutti gli effetti oppositivi a determinate condizioni nell'ipotesi, come nel caso di specie, in cui una delle due parti della cessione, in un momento successivo al contratto, venga dichiarata fallita. E' sufficiente osservare come la sola giurisprudenza di legittimità unanimemente afferma che: “La sola trascrizione dell'atto di acquisto nel pubblico registro automobilistico ne determina l'opponibilità al fallimento (Cass. n. 7954/91) a nulla rilevando il deposito della richiesta di trascrizione in data anteriore alla dichiarazione di fallimento. Tale principio trova conferma nel consolidato orientamento di questa Corte in ordine alla similare questione dell'opponibilità alla massa di creditori degli atti di vendita immobiliari – ciò per la sostanziale medesimezza degli argomenti di diritto – a tenore del quale l'opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede non solo che l'atto stesso abbia data certa, a norma dell'art. 2704 c.c., ma anche che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie la trascrizione, siano compiute, L. Fall., ex art. 45, in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale (Sez. 2, Sentenza n. 23784 del 16/11/2007; Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 8/05/2003; Sez. 2, Sentenza n. 11958 del 28/06/2004; Sez. 1, Sentenza n. 3106 del 17/03/2000). Nel caso concreto, dunque, la richiesta di trascrizione ha sì conferito data certa al contratto di cessione dell'automezzo ma per rendere opponibile il negozio alla massa dei creditori sarebbe stato necessario l'ulteriore adempimento della trascrizione presso il P.R.A. che, invece, è avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento” (Cass., 15.11.2018, n. 29459). Dunque, senza revoca di dubbio e condivisibilmente, la Corte di Cassazione, considerando correttamente il fallimento come soggetto terzo, rispetto alle parti originarie della cessione di autoveicoli, ritiene che ai fini dell'opponibilità di detta cessione alla Curatela e, di conseguenza, all'intera massa creditoria, sia essenziale e imprescindibile che la cessione sia stata debitamente trascritta al PRA. Gli assunti dogmatici della Suprema Corte sarebbero di per sé soli sufficienti, volendo comunque anche aggiungere che la medesima posizione è stata assunta anche dalla più recente giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che “l'atto di vendita impugnato non risulta opponibile al ceto creditorio non essendo stata eseguita la relativa trascrizione presso l'Ufficio Provinciale del PRA di Latina” (cit. Trib. Latina, 30.1.2020; nello stesso senso si vedano altresì Trib. Milano, 1.6.2007). A fronte della mancata trascrizione al P.R.A. non può certamente valere come equipollente la rilevata “sottoscrizione del venditore apposta il 21.3.2013 dinanzi all'addetto ai servizi demografici del Comune di Russi previa sua identificazione”, essendo tali modalità su piani del tutto diversi ai fini della certezza nei confronti dei terzi del valore giuridico dell'atto, che solo la trascrizione nei pubblici Registri può conferire, nell'ordine sistematico delle attività socio-economiche e, di conseguenza, giuridiche, dei consociati. A differenza di quanto affermato nella decisione impugnata, non ha poi alcun rilievo, sempre ai fini della inopponibilità della cessione al fallimento data la mancata trascrizione al P.R.A., la circostanza secondo cui il trasferimento degli automezzi a abbia comunque data certa anteriore al Controparte_1 fallimento, derivante dall'indicazione dell'avvenuto trasferimento sui certificati di proprietà con sottoscrizione del rappresentante della Società in bonis apposta alla presenza di un addetto del Comune di Russi. La succitata giurisprudenza è chiara nell'affermare, con valore dogmatico, che la data certa non è sufficiente a rendere l'atto di cessione opponibile al , e quindi alla massa dei Parte_1 creditori che la Curatela rappresenta, essendo, al contrario,
“necessario l'ulteriore adempimento della trascrizione presso il P.R.A.” (cfr. Cass. 29459/2018 cit.). Ugualmente irrilevante è anche la circostanza secondo cui “le successive cessioni di beni a terzi sono state trascritte al PRA”, atteso il c.d. principio della “continuità delle trascrizioni” previsto dall'art. 2688 c.c., secondo il quale “nei casi in cui un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto”, essendo di palmare evidenza come, nel nostro caso, in mancanza della trascrizione dell'atto di cessione dell'11.12.2012, anche le ulteriori compravendite intervenute successivamente, ancorché trascritte al PRA, sono da considerarsi non opponibili al Parte_1 Dall'accoglimento del presente motivo di appello e quindi dal riconoscimento dell'inopponibilità della cessione all'odierna appellante ne discende, conseguenzialmente il diritto di quest'ultima a vedersi restituire, data l'impossibilità di ottenere la riconsegna degli automezzi che, per stessa indicazione di nel corso del procedimento di primo grado, sono CP_1 stati ceduti a terzi, quanto meno il relativo controvalore, pattuito dalle parti in contratto in € 94.380,00. Il punto è assorbente e risolutivo, rendendo non necessaria la trattazione degli altri profili sollevati dall'appellante.
-Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando sull'appello proposto, così decide: A)accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza dichiara l'inopponibilità al Fallimento delle cessioni di cui alla scrittura privata del 11.12.2012 inter partes e, per l'effetto, condanna alla Controparte_1 restituzione in favore della appellante del controvalore Pt_2 dei beni ceduti, pattuito dalle parti in contratto in € 94.380,00, con gli interessi legali dalla domanda al saldo;
B)condanna la al rimborso delle spese in favore Controparte_1 dell'appellante di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in complessivi € 14.103,00 oltre Iva e Cap ed accessori come per legge e per il presente in complessivi € 14.317,00, oltre Iva e Cap ed accessori come per legge. Così deciso in Bologna il 18/6/24
IL PRESIDENTE rel. ed est. (Giampiero M. Fiore)