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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Indennità per nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, in ciascun giorno di ferie sostituzione del GdL dott. G. Gibboni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 3372/2025 R.G. Registro Generale
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 3372/25 art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 05.12.2025, avente ad oggetto: “Indennità per ciascun giorno di ferie”; e vertente CRONOLOGICO tra
[...]
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
REPERTORIO dall'avv. G. Galotto in virtù di mandato allegato al ricorso, N. _______________ elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in n. 0167/2025 R.B
CC (Sa), Via Biagio Franco snc;
Ricorrente Discusso nel termine del 05.12.2025 e con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc Parte_3
e in persona del legale rappr. p.t.,
Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. A. Colantuono in virtù di mandato Deposito minuta allegato alla memoria difensiva, elettivamente domiciliata in _________________
Salerno, Via San Leonardo;
Resistente
Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 3372/25 R.G. + 1 c/o pag. 1 Pt_1 CP_3 §§§
Nel termine del giorno 05.12.2025 le parti hanno discusso la causa con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 28.05.2025,
[...]
e adivano il Tribunale di Salerno, Parte_1 Parte_2
Sezione Lavoro, e chiedevano di: “1) Accertare e dichiarare il diritto delle parti ricorrenti al riconoscimento di quanto previsto a titolo di indennità di turno giornaliera per ciascun giorno di ferie già maturato, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità del 21.05.2018 ed ex art.
106, comma 2, CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, a far data dall'01.01.2021 al 31.12.2024, e, per l'effetto;
2) Condannare l Controparte_4
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t. al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle seguenti somme: : € 367,00; : € Parte_1 Parte_2
304,50; oltre interessi legali, o a quelle diverse somme maggiori o minori o risultanti a seguito di espletanda Ctu o a quelle diverse somme maggiori o minori ritenute eque ex art. 432 c.p.c.;
3) Condannare l Controparte_4
, in persona del legale
[...]
rappresentante p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del ricorso
Giudizio n. 3372/25 R.G. + 1 c/o pag. 2 Pt_1 CP_3 (cfr. ricevute di accettazione e consegna pec, agli atti del fascicolo di parte), si costituiva tardivamente in giudizio l'Azienda resistente in data
01.12.2025 (data di udienza: 05.12.2025), la quale impugnava l'avversa domanda ed evidenziava che i ricorrenti erano stati pagati e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 05.12.2025
(da intendersi come termine finale dell'orario di apertura della
Cancelleria, come fissato con decreto dal Capo dell'Ufficio ex art. 162 della legge n. 1196/1960: cfr. Cass. n. 17603/25 in data
15.04/30.06.2025, par. XXIII) la parte ricorrente costituita ha discusso la causa, con deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi: indi, il Giudice del
Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
è fondato e, pertanto, va accolto.
Infatti, dalla documentazione allegata si evince che i ricorrenti sono dipendenti dell'Azienda resistente, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, addetti al P.O. di;
che, Pt_4
inoltre, i ricorrenti, sin dall'assunzione e per tutto il periodo lavorativo, in forza delle disposizioni di servizio, hanno sempre svolto l'attività lavorativa con orario settimanale di 36 ore, osservando turni rotativi nelle 24 ore (cfr. all. nn. 1 e 2 del fascicolo di parte).
In proposito, l'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità in data
21.05.2018 stabilisce che: “[…] al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49 […]”.
Inoltre, l'art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità in data 21.05.2018, prevede che l'indennità di turno “[…] è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 3 CP_3 si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi. […]”.
Ebbene, la corresponsione della suddetta indennità è stata confermata dal successivo e vigente CCNL Comparto Sanità in data 02.11.2022, il quale all'art. 106, rubricato “Indennità di turno, di servizio notturno e festivo”, al comma 2, dispone che: “[…] Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o
Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. […]”.
Inoltre, l'art. 86, rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”, comma 6, CCNL Comparto Sanità in data 21.05.2018, dispone che: “[…] Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13 […]”.
Egualmente la corresponsione della suddetta indennità è stata confermata dal successivo e vigente CCNL Comparto Sanità in data 02.11.2022, il quale all'art. 107, comma 2, rubricato “Indennità per l'operatività in particolari U.O./ Servizi”, stabilisce che: “[…] Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le
UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 4 CP_3 presenza, negli importi di seguito indicati: […] Personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori: Importo giornaliero € 5,00 […]”.
Orbene, sulla problematica oggetto della presente controversia, la
Suprema Corte di Cassazione è più volte intervenuta e ha affermato il diritto del lavoratore ad ottenere il riconoscimento delle indennità in questione, sul presupposto della sussistenza di una cd. nozione europea di retribuzione, comprensiva di qualsiasi elemento retributivo che si pone in rapporto di collegamento funzionale all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019; Cass. n. 22401/2020; Cass. n.
20216/2021; Cass. n. 18160/2023; da ultimo: Cass. n. 14089/2024; Cass.
n. 25840/2024; Cass. n. 6282/2025; Cass. 17495/2025 in data
29.06.2025).
L'orientamento espresso dalla Corte di legittimità appare pienamente condivisibile e viene posto a base della presente decisione, seguendo e sviluppando le argomentazioni già svolte da altri
Tribunali in materia, anche del Distretto della Corte di Appello di
Salerno.
In particolare, il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: “Il lavoratore ha diritto [...] a ferie annuali retribuite”; art. 2109, comma 2,
c.c.: “Ha [...] diritto [...] ad un periodo annuale di ferie retribuite” e art. 10 del D.Lgs. nr. 66/2003, ratione temporis applicabile: “[...] il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo [...] di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane”) sia nel diritto dell'Unione europea (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva 2003/88, intitolato “Ferie annuali”, stabilisce che: “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici
Giudizio n. 3372/25 R.G. + 1 c/o pag. 5 Pt_1 CP_3 di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo lecondizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali [...]”.
Peraltro, il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze 8 novembre 2012, e , Per_1 Per_2
C-229/11 e C-230/11, punto 22; 29 novembre 2017, , C-214/16, Per_3
punto 33; nonché 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25). Per_4
L'art. 31 della Carta, intitolato “Condizioni di lavoro giuste ed eque”, prevede che: “[...] 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali
e a ferie annuali retribuite”.
Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e Per_5
giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (cfr. sentenza del
12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
In particolare, secondo la direttiva n. 88/2003, il beneficio ovvero il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti dell'unico diritto “a ferie annuali retribuite” (sentenze 20 gennaio 2009, LT e altri, C-350/06 e
C520/06, punto 60; 15 settembre 2011, e altri, C-155/10, punto Per_6
26; 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 (“La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime[...]”) e paragrafo 2, lettera a) (“ai periodi minimi di [...] ferie annuali”) dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva n. 88/2003, si desume come quest'ultima si
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 6 CP_3 limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31).
Per quanto attiene, in particolare, “l'ottenimento di un pagamento” a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo
2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto Persona_7
50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva n. 88/2003, sta a significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Persona_8
e altri, punto 58).
Quindi, l'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze
EE e altri, punto 58, nonché ZH e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LL e altri
(punto 21), nella quale viene affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come “sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo
Giudizio n. 3372/25 R.G. + 1 c/o pag. 7 Pt_1 CP_3 e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (v. sentenza e altri cit., punto 23); Per_6
pertanto “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” (cfr. sentenza LL e altri cit., punto 24). Invece, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (cfr.. sentenza LL e altri cit., punto 25).
Egualmente vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (v., sentenza LL e altri cit., punto
28).
Orbene, tale nozione di retribuzione dovuta durante le ferie annuali, come delineata nelle suddette pronunce, è confermata dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa
C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31): in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, viene precisato che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R.
Lock cit., punto 30).
Dunque, può ben affermarsi, alla luce di quanto sin qui argomentato, che sussiste una nozione europea di «retribuzione» dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 8 CP_3 A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (ovvero il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_6
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (nello stesso senso, Cass. n. 37589/21; Cass. n.
20216/22).
Quindi, sulla base dei principi enucleati dalla Corte di Giustizia, la
Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 13425/2019 (e con la successiva pronuncia n. 22401/2020) ha affermato la sussistenza di una
“nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003 per come interpretato dalla Corte di Giustizia nelle pronunce richiamate, che ha sancito che “Per ciò che riguarda, in particolare, l'ottenimento di un pagamento a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Per_9
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che
[...]
l'espressione “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58) e che “maggiori e più Persona_8
incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, e altri (punto Per_6
21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 9 CP_3 calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come
“sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sè ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”
(cfr. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto “qualsiasi Per_6
incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (cfr. sentenza LL e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro” (cfr. sentenza LL e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (cfr. sentenza LL e altri cit., punto
28) e che “Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di
Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti
29, 30, 31)”.
Pertanto, l'adito Tribunale, in adesione al consolidato orientamento
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 10 CP_3 della Corte di Cassazione, richiamato dalle pronunce di cui sopra, ritiene “che l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito “il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr.
Cass. n. 22577/2012 e giurisprudenza ivi richiamata): ne consegue che
“in modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a
“ferie retribuite” nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione”.
Tanto premesso, deve essere pertanto valutata la sussistenza, nel caso in esame, del rapporto di funzionalità (cioè, il nesso intrinseco: cfr. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto Per_6
26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Viene, pertanto, in rilievo l'esame delle specifiche indennità indicate nel ricorso ed escluse dal computo della retribuzione delle ferie godute dalla parte ricorrente.
Dirimente ai fini del decidere, pertanto, è valutare la natura delle indennità in oggetto e la sussistenza di un rapporto di funzionalità tra gli elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate.
Dall'analisi delle fonti collettive sopra richiamate e trascritte nelle parti
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 11 CP_3 che qui rilevano, non può che ritenersi fondata la domanda, in quanto una corretta interpretazione della giurisprudenza nazionale e comunitaria determina la riconducibilità dell'odierna fattispecie all'interno dei confini tracciati per la nozione eurounitaria di ferie retribuite.
Premesso che gli emolumenti in questione sono pacificamente previsti dalla fonte negoziale per comporre la cd. parte variabile della retribuzione, viene in rilievo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza sovranazionale (C155/10–LL), secondo cui:
“laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro”.
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali. Inoltre, come precisato dalla Corte di Giustizia nella citata sentenza, non può ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, in quanto, malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere, comunque, dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali, tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che, non svolgendo nel periodo feriale la mansione, non devono mutare i relativi incentivi/indennità, essendo proprio questa ripercussione finanziaria negativa che è capace di produrre il potenziale
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 12 CP_3 effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie che si intende evitare.
In relazione, poi, alla scarsa incidenza delle differenze sulla retribuzione, occorre, poi, ribadire che l'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo
“quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico” (Cass. 20216/2022). Seguendo questa prospettiva al giudice nazionale non spetta valutare, in concreto, se vi sia stato o meno un effetto dissuasivo: l'esistenza di quest'ultimo, infatti, è già stata apprezzata a monte dalle norme dell'Unione Europea, come interpretate dalla Corte di Giustizia, con la conseguenza che, al fine di evitare, in radice, il rischio di rinuncia, viene stabilito l'obbligo, a carico delle parti datoriali, di mantenere la medesima retribuzione già corrisposta in costanza di lavoro effettivo. L'unica indagine da dover svolgere, pertanto, rimane quella relativa alle singole voci retributive (“è compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”), restando estraneo alla fattispecie la valutazione dell'effetto dissuasivo, mera potenziale conseguenza del mancato rispetto dei principi di cui sopra.
Ordunque, in specifico riferimento alle indennità in questione, trattasi di indennità caratterizzate da una stretta connessione (rectius:
“nesso intrinseco” C155/10–LL) con le mansioni svolte, quale infermiere professionale oppure O.S.S., per particolari condizioni di lavoro (lavoro su turni o in reparto di terapia intensiva, malatie infettive, ecc.); connessione, peraltro, deducibile anche dalla decisione di rubricare l'art. 86 del CCNL quale “Indennità per particolari condizioni di lavoro”
e l'art. 107 del successivo CCNL quale “Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi”.
In altri termini, muovendo da un'interpretazione sistematica delle clausole della fonte negoziale esaminate, applicando i criteri ermeneutici
Giudizio n. 3372/25 R.G. + 1 c/o pag. 13 Pt_1 CP_3 di cui agli artt. 1362 e ss c.c., deve concludersi che le indennità in esame sono senza dubbio collegate all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro: tale circostanza è sufficiente affinché le indennità in parola possano rientrare,
a pieno titolo, nel calcolo della retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi tracciati dalla giurisprudenza eurocomunitaria.
Deve, pertanto, ritenersi che le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono o non includono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, si pongono in contrasto con le norme di legge interne, di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale di cui sopra, per come interpretate dalla giurisprudenza eurounitaria, con conseguente nullità di esse.
Quindi, così delineato il quadro di riferimento, nel caso di specie non possono sussistere dubbi circa il fatto che le indennità de quibus
(indennità di terapia intensiva, di sala operatoria, di nefrologia, malattie infettive, ecc.), lungi da rappresentare elementi transeunti e occasionali del servizio reso dal dipendente sanitario, rappresentano invece degli elementi costanti e continuativi della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, che connotano la sua attività lavorativa giornaliera e che sono tali da essere intrinsecamente collegati all'esecuzione delle sue mansioni.
Di conseguenza, anche tali elementi della retribuzione rientrano a pieno titolo nel calcolo del compenso da corrispondere anche durante il periodo di riposo annuale per ferie.
I richiamati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla
Suprema Corte, con l'ordinanza n. 6282/25 in data 09.03.2025, nella quale la Corte ha, tra l'altro, affermato che “In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 14 CP_3 con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
In conclusione, in concordanza all'interpretazione conforme alla citata giurisprudenza dell'Unione europea e di legittimità delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale, il ricorso va accolto, in linea con la finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare nel periodo feriale un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale”; nonché con l'ordinanza n. 17495/25 in data 29.06.2025, con la quale i
Giudici di legittimità hanno ribadito che l'indennità giornaliera di turno deve essere riconosciuta anche durante le ferie, in quanto parte integrante della retribuzione ordinaria e hanno richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo cui la retribuzione durante il periodo di ferie annuali deve corrispondere a quella ordinaria del lavoratore, includendo tutte le voci retributive strettamente connesse alle mansioni svolte o allo status professionale:
l'indennità di turno, pur essendo tecnicamente legata alla presenza fisica, non può essere esclusa dal computo della retribuzione feriale se rappresenta una componente ordinaria e strutturale della retribuzione del lavoratore, volta a compensare disagi derivanti dai turni avvicendati e dalla flessibilità oraria, giacché il mancato riconoscimento di questa indennità durante le ferie può produrre un effetto di dissuasione nell'esercizio del diritto al riposo, contravvenendo ai principi fondamentali del diritto sociale europeo.
Pertanto, sulla base della documentazione allegata dalla parte ricorrente
(buste paga, cartellini marcatempo, contratti collettivi: cfr. all. nn. 1-4),
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 15 CP_3 la domanda proposta risulta fondata e, pertanto, va accolta, con condanna dell' resistente al pagamento delle somme indicate in CP_4
ricorso, oltre accessori di legge: ad avviso del Tribunale adito, non è necessario procedere ad accertamenti tecnici, in quanto il conteggio riportato nell'atto introduttivo (cfr. pag. 5) appare immune di vizi logici o errori matematici e conforme alla retribuzione prevista dalla normativa pattizia. Invero, la nozione eurounitaria di ferie retribuite non fa riferimento alla retribuzione ordinaria effettivamente percepita, ma alle diverse componenti della stessa, sicché, una volta ritenuto che le indennità in esame rientrino in detta nozione, appare congruo inserire nella nozione di retribuzione ordinaria l'importo spettante (ed erogato) su base unitaria e giornaliera, da moltiplicarsi per il numero totale delle giornate di ferie godute per il periodo di causa.
In ultimo, va evidenziato che non può procedersi alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, come pur richiesto dalla resistente in quanto la stessa non ha fornito la prova dei CP_4
pagamenti effettuati in favore degli odierni ricorrenti: in effetti, alla memoria di costituzione non risulta allegata alcuna documentazione attestante gli eventuali pagamenti compiuti.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna dell' CP_4
resistente al rimborso delle stesse in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e nei confronti dell' Parte_1 Parte_2 [...]
Controparte_5
con ricorso depositato in data 28.05.2025 e ritualmente
[...]
Giudizio n. 3372/25 R.G. + 1 c/o pag. 16 Pt_1 CP_3 notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Condanna l resistente al pagamento in favore dei ricorrenti CP_4
delle seguenti somme, oltre accessori di legge:
euro 367,00; Parte_1
euro 304,50; Parte_2
3) Condanna l resistente al pagamento in favore della parte CP_4
ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 21,50 per spese vive ed euro 350,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con distrazione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 05.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 3372/25 R.G. Sgambato + 1 c/o pag. 17 CP_3