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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/04/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
RG.N. 2534/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile composta dai magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 9.9.2024 avverso la sentenza n. 6342/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano in data
21.06.2024, notificata in data 09 luglio 2024, da
(C.F: ), in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi – via Marconi n. 25, presso l'Avv. Marco
Salvadeo, codice fiscale , che la rappresenta e difende, come da procura C.F._1 speciale allegata all'atto d'appello,
- appellante -
Contro
C.F. e PI rappresentata e difesa dall'avv. Paola Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Desideri Zanardelli, C.F. nonché l'avv. Rosa Maria D'Agostino, C.F. C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Milano, Via Dante C.F._3
16, in virtù della procura allegata alla comparsa di costituzione,
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6342/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano in data
21.06.2024, in materia di somministrazione.
1 Conclusioni: per Parte_1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il diritto unionale come interpretato dalla CGUE, in totale riforma della sentenza n. 6342/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 21 giugno 2024, notificata addì 09 luglio 2024;
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società (già a favore di Parte_1 Controparte_2 non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a la
[...] Parte_1 somma di € 87.334,59, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi del grado di giudizio.
Per : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza n. 6342/2024 pubblicata in data 21 giugno 2024 nella causa civile di primo grado iscritta con RGN 1807/2024 del
Tribunale Ordinario di Milano – Sez. Undicesima Civile - in persona del Giudice Dott. Barbuto, notificata il 9 luglio 2024.
-in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, decurtare le somme di cui al periodo dal 1° gennaio 2010 al 1° aprile 2010.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA e voci come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) con ricorso ex art.281undecies cpc adiva il Tribunale di Milano Pt_1 Pt_1 per sentire accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle imposte addizionali sull'energia elettrica corrisposte a , in virtù del contratto di somministrazione in essere negli anni CP_1
2010/2011, in quanto contrastanti con la Direttiva 2008/118/CE, con conseguente condanna della fornitrice alla restituzione di quanto indebitamente percepito (pari ad euro 88.258,05) oltre agli interessi moratori.
Si costituiva in giudizio eccependo, anzitutto, che la Direttiva comunitaria citata da CP_1 controparte -recepita dallo Stato italiano solo nel 2012 -non ha efficacia cd orizzontale;
inoltre, con riferimento al quantum dell'avversa pretesa, per un verso, escludeva la ripetibilità degli importi per le mensilità da gennaio a marzo 2010, in quanto mensilità versate quando la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario, secondo quanto statuito dalla
Direttiva 2008/118/CE, in quanto era ancora vigente la Direttiva 92/12/CEE; per altro verso,
2 osservava che, da un calcolo meramente matematico, l'importo corretto delle addizionali versate nelle annualità 2010-2011 è pari al minor importo di euro 87.334,59.
, faceva proprio il calcolo effettuato da e riduceva la pretesa creditoria nella Pt_1 CP_1 corrispondente misura.
2. Con sentenza n. 6342/2024, il Tribunale rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da ritenendo che a seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, in causa Pt_1
C-316/22, è maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell' precludendo così Parte_2 ogni possibilità di disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario.
Il primo giudice ha sottolineato di non condividere l'orientamento seguito da questa Corte d'appello quanto alla ritenuta “possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art.14, 2° comma T.U.A.) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia”. Ha al riguardo sostenuto che, da un lato, manchi il riferimento preciso ad una fonte di diritto comunitario derivato rispetto alla quale si possa procedere alla disapplicazione della norma di cui all'art.6 DL n.511/1988 e, dall'altro che, ammettere che la disapplicazione della norma interna statale confliggente con il diritto unionale nel rapporto tra fornitore e autorità statale possa avere ricadute e riflessi anche nel rapporto tra fornitore e consumatore finale (cd. disapplicazione virtuale), significa, di fatto, riconoscere alla direttiva non esecutiva quell'efficacia orizzontale nel rapporto tra privati esclusa dal diritto unionale.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, il Tribunale rigettava dunque la domanda compensando integralmente le spese di lite attesa la novità della questione trattata.
3. ha proposto appello contro la sentenza n. 6342/2024, deducendone la erroneità, con un Parte_1 unico articolato motivo, per non avere ritenuto possibile la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n.
511/1988 così violando il principio del primato del diritto unionale rispetto a quello nazionale, con correlato obbligo per il giudice nazionale di interpretare la normativa interna in maniera conforme al diritto comunitario, ed aver così violato il principio comunitario di “effettività ed equivalenza”.
L'appellante ha in tal senso denunciato l'erroneità dell'interpretazione data dal primo giudice alla sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea del 11 aprile 2024. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sentenza di primo Controparte_1 grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 e le sentenze della Corte di Cassazione n. 21154/2024 e n. 24373/2024.
3 4. Prima di affrontare il merito dell'impugnazione, è utile dare conto del quadro normativo nel quale si inserisce la pretesa avanzata dalla società appellante.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988.
Il versamento di tale addizionale è stato posto a carico dei fornitori di energia elettrica, con diritto di rivalsa sui consumatori finali a norma dell'art. 56 del D.L.vo n. 504/1995 (T.U.A. -Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario.
Con la direttiva 2003/96/CE, recepita in Italia dal D.L.vo 2 febbraio 2007 n. 26, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le disposizioni della direttiva 92/12/CEE; è quindi divenuto applicabile all'energia elettrica il disposto di cui all'art. 3 della direttiva 91/12/CEE,
a norma del quale “i prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La possibilità di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte indirette aventi finalità specifiche” è stata ribadita nella successiva direttiva 2008/118/CE (con una disposizione in parte sovrapponibile a quella del febbraio 1992), che è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.L.vo n. 48/2010, senza però intervenire sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.l.vo
26/2007.
Proprio in ragione del mantenimento invariato del testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel corso del
2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista da tale norma in contrasto con la
Direttiva 2008/118/CE.
L'addizionale è stata infine abrogata con i D.L.vi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con il D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
5. La domanda di ripetizione formulata da riguarda le somme versate a titolo di addizionale Pt_1 all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva
2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Non è in discussione che le somme richieste in ripetizione da parte dell'appellante siano state pagate a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica. Il tema controverso riguarda invece l'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto di di ottenere il rimborso delle suddette somme in ragione Pt_1 della illegittimità dell'imposta per la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale.
4 Come si è già sopra accennato, ha censurato la decisione di primo grado per non avere dato Pt_1 rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamente alla direttiva
2008/118/CE – inapplicabile, poiché non correttamente trasposta, ai rapporti tra privati – quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-103/2017. L'appellante ha ricordato che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze interpretative da essa rese, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità.
Sotto altro profilo, l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte
d'Appello, ha evidenziato come la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte.
Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema della applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato incidentalmente, con riferimento al rapporto (verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di verificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
6. L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
6.1 Innanzitutto, va verificato se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L.
511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE.
A questo riguardo, le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17 hanno chiarito che:
- i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della Direttiva 2008/118/CE “possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione
è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (causa C-553/2013);
- affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta
e la finalità dell'imposizione in questione” (Causa C-103/2017).
5 Alla luce dei suddetti principi interpretativi, immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, la Corte di Cassazione ha ravvisato la incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con il diritto unionale in ragione della assenza di indicazioni in ordine alle specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare (v. Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del
28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n.
27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento della incompatibilità della norma nazionale con la
Direttiva 2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale).
La riscossione delle addizionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è dunque avvenuta in contrasto con le previsioni della Direttiva 2008/118/CE.
6.2 Il problema che si pone è quello di accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE, pacificamente non self-executing, non è stata trasposta correttamente nell'ordinamento italiano (non essendo il D. L.vo n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del
D.L. n. 511/1988).
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta delle pronunce della
CGUE, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 deriva dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della Direttiva comunitaria 2008/112/CE. Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
Le argomentazioni esposte nelle richiamate pronunce non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-
316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”.
Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da . Pt_1
6 Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la disapplicazione della Direttiva
2008/118/CE in via meramente incidentale risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati (si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 363/2025,
n.93/2025, n. 3258/2024 e n. 3238/2024 di questa Corte d'Appello, la sentenza n. 473/2025 della
Corte d'Appello di Firenze, e le sentenze n. 2409/2025 e n. 1688/2025 del Tribunale di Milano).
In particolare, assume rilievo l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'i.v.a., secondo il quale “nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario” (Cass. S.U. n.
15032/2009; conf.: Cass. civ. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n.
9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non
è parte del primo).
Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poiché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'Erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
In via di principio, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti.
Se viene meno l'obbligo, gravante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato,
l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso tuttavia produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico.
Una volta chiarito che la rivalsa non ha per oggetto l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la rilevanza diretta della Direttiva 2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta Direttiva investe necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale (Stato\privato) e non
7 orizzontale (privato\privato) del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di i.v.a., il giudice ordinario può dunque sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica.
E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazione tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
6.3. La compatibilità della disapplicazione stessa con il sistema delle fonti comunitarie e, segnatamente, con i limiti di efficacia nei rapporti fra privati delle direttive rimaste inattuate è stata recentemente riaffermata dalla CGUE con la sentenza pronunciata nella causa C-316/2022, laddove ha chiarito che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
In altre parole, ferma l'inefficacia delle direttive inattuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli Stati membri.
La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva
2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla CGUE. Infatti,
l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica.
A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
6.4 Le sentenze n. 21154/2024 e n. 24373/2024 della Corte di Cassazione, successive alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamate da a sostegno delle proprie deduzioni, Controparte_1 non hanno valorizzato la possibilità di superare, nei giudizi fra privati, l'inefficacia della direttiva
2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerarchia delle fonti.
Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto della impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta
8 addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Direttiva 2008/118/CE, in ragione della inefficacia orizzontale delle direttive inattuate.
Nella fattispecie di causa, il suddetto presupposto è stato messo in discussione, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/Ce nei rapporti fra privati in forza delle disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giuridica delle argomentazioni sin qui svolte.
7. Sussiste quindi il diritto di di ottenere il rimborso della somma di euro € 87.334,59, Pt_1 versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011.
Va sul punto ricordato che non è contestato il quantum preteso da , ma ha chiesto di Pt_1 CP_1 decurtare l'importo a titolo di accise riportato nelle fatture fino al 1° aprile 2010 perché in quel periodo la norma italiana era in vigore e non era stata recepita la direttiva comunitaria 2008/118/CE
(entrata in vigore solo a far data dal 1° aprile 2010). Tale richiesta non può che essere disattesa atteso che, sulla scorta delle argomentazioni su esposte, il diritto di ripetizione è riconosciuto per la contrarietà della norma dell'art. 6 D.Lgs 511/1988 al diritto unionale e alla disapplicazione virtuale della norma interna secondo il principio fornito dalla Corte di Giustizia e non per contrasto con la direttiva 2008/118/CE. Il diritto di rivalsa non deriva dalla ricezione della direttiva da parte dello
Stato Italiano, con conseguente irrilevanza del momento in cui la direttiva in discussione è stata attuata.
7.1. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle deduzioni di che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., Controparte_1 individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass.
n. 61/2023).
8. Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in considerazione della complessità delle questioni trattate.
Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6342/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 87.334,59, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla Parte_1 messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco dott. Roberto Aponte
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile composta dai magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere istr. est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 9.9.2024 avverso la sentenza n. 6342/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano in data
21.06.2024, notificata in data 09 luglio 2024, da
(C.F: ), in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Sannazzaro de' Burgondi – via Marconi n. 25, presso l'Avv. Marco
Salvadeo, codice fiscale , che la rappresenta e difende, come da procura C.F._1 speciale allegata all'atto d'appello,
- appellante -
Contro
C.F. e PI rappresentata e difesa dall'avv. Paola Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Desideri Zanardelli, C.F. nonché l'avv. Rosa Maria D'Agostino, C.F. C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Milano, Via Dante C.F._3
16, in virtù della procura allegata alla comparsa di costituzione,
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 6342/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano in data
21.06.2024, in materia di somministrazione.
1 Conclusioni: per Parte_1 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il diritto unionale come interpretato dalla CGUE, in totale riforma della sentenza n. 6342/2024, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 21 giugno 2024, notificata addì 09 luglio 2024;
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società (già a favore di Parte_1 Controparte_2 non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_1 CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a la
[...] Parte_1 somma di € 87.334,59, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi del grado di giudizio.
Per : CP_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione:
- nel merito: dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per i motivi suesposti, con conferma integrale della sentenza n. 6342/2024 pubblicata in data 21 giugno 2024 nella causa civile di primo grado iscritta con RGN 1807/2024 del
Tribunale Ordinario di Milano – Sez. Undicesima Civile - in persona del Giudice Dott. Barbuto, notificata il 9 luglio 2024.
-in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, decurtare le somme di cui al periodo dal 1° gennaio 2010 al 1° aprile 2010.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio di appello, oltre IVA e CPA e voci come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito solo ) con ricorso ex art.281undecies cpc adiva il Tribunale di Milano Pt_1 Pt_1 per sentire accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso delle imposte addizionali sull'energia elettrica corrisposte a , in virtù del contratto di somministrazione in essere negli anni CP_1
2010/2011, in quanto contrastanti con la Direttiva 2008/118/CE, con conseguente condanna della fornitrice alla restituzione di quanto indebitamente percepito (pari ad euro 88.258,05) oltre agli interessi moratori.
Si costituiva in giudizio eccependo, anzitutto, che la Direttiva comunitaria citata da CP_1 controparte -recepita dallo Stato italiano solo nel 2012 -non ha efficacia cd orizzontale;
inoltre, con riferimento al quantum dell'avversa pretesa, per un verso, escludeva la ripetibilità degli importi per le mensilità da gennaio a marzo 2010, in quanto mensilità versate quando la normativa interna sull'addizionale era del tutto compatibile con il diritto comunitario, secondo quanto statuito dalla
Direttiva 2008/118/CE, in quanto era ancora vigente la Direttiva 92/12/CEE; per altro verso,
2 osservava che, da un calcolo meramente matematico, l'importo corretto delle addizionali versate nelle annualità 2010-2011 è pari al minor importo di euro 87.334,59.
, faceva proprio il calcolo effettuato da e riduceva la pretesa creditoria nella Pt_1 CP_1 corrispondente misura.
2. Con sentenza n. 6342/2024, il Tribunale rigettava la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da ritenendo che a seguito della pronuncia della Corte di giustizia UE, dell'11.04.2024, in causa Pt_1
C-316/22, è maturato, per così dire, un revirement di giurisprudenza, nel senso che il somministrato può agire direttamente nei confronti dell' precludendo così Parte_2 ogni possibilità di disapplicazione della norma interna per contrasto con il diritto comunitario.
Il primo giudice ha sottolineato di non condividere l'orientamento seguito da questa Corte d'appello quanto alla ritenuta “possibilità di valutare incidentalmente la contrarietà alla direttiva della norma interna istitutiva delle addizionali sulle accise (quale norma posta a monte del rapporto tributario da cui è derivata l'imposizione dell'addizionale) ai fini della decisione sull'azione del consumatore finale volta a far valere l'illegittima traslazione del tributo (azione, come detto, implicitamente consentita dalla normativa interna, e cioè dall'art.14, 2° comma T.U.A.) e, comunque, di disapplicare la norma per contrasto intrinseco con i principi dell'Unione Europea, sanciti nelle Direttive susseguitesi nel tempo, come interpretati dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze intervenute in materia”. Ha al riguardo sostenuto che, da un lato, manchi il riferimento preciso ad una fonte di diritto comunitario derivato rispetto alla quale si possa procedere alla disapplicazione della norma di cui all'art.6 DL n.511/1988 e, dall'altro che, ammettere che la disapplicazione della norma interna statale confliggente con il diritto unionale nel rapporto tra fornitore e autorità statale possa avere ricadute e riflessi anche nel rapporto tra fornitore e consumatore finale (cd. disapplicazione virtuale), significa, di fatto, riconoscere alla direttiva non esecutiva quell'efficacia orizzontale nel rapporto tra privati esclusa dal diritto unionale.
Alla stregua di siffatte argomentazioni, il Tribunale rigettava dunque la domanda compensando integralmente le spese di lite attesa la novità della questione trattata.
3. ha proposto appello contro la sentenza n. 6342/2024, deducendone la erroneità, con un Parte_1 unico articolato motivo, per non avere ritenuto possibile la disapplicazione dell'art. 6 del D.L. n.
511/1988 così violando il principio del primato del diritto unionale rispetto a quello nazionale, con correlato obbligo per il giudice nazionale di interpretare la normativa interna in maniera conforme al diritto comunitario, ed aver così violato il principio comunitario di “effettività ed equivalenza”.
L'appellante ha in tal senso denunciato l'erroneità dell'interpretazione data dal primo giudice alla sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia Europea del 11 aprile 2024. si è costituita nel giudizio di appello e ha chiesto la conferma della sentenza di primo Controparte_1 grado, ribadendo le argomentazioni già precedentemente svolte e richiamando la decisione pronunciata dalla CGUE nella causa C-316/2022 pubblicata l'11 aprile 2024 e le sentenze della Corte di Cassazione n. 21154/2024 e n. 24373/2024.
3 4. Prima di affrontare il merito dell'impugnazione, è utile dare conto del quadro normativo nel quale si inserisce la pretesa avanzata dalla società appellante.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata istituita in favore dei Comuni, delle Province o dell'Erario dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 28 novembre 1988.
Il versamento di tale addizionale è stato posto a carico dei fornitori di energia elettrica, con diritto di rivalsa sui consumatori finali a norma dell'art. 56 del D.L.vo n. 504/1995 (T.U.A. -Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione da parte della normativa di rango comunitario.
Con la direttiva 2003/96/CE, recepita in Italia dal D.L.vo 2 febbraio 2007 n. 26, anche l'energia elettrica è stata sottoposta ad accisa armonizzata secondo le disposizioni della direttiva 92/12/CEE; è quindi divenuto applicabile all'energia elettrica il disposto di cui all'art. 3 della direttiva 91/12/CEE,
a norma del quale “i prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo,
l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
La possibilità di applicare ai prodotti sottoposti ad accisa “altre imposte indirette aventi finalità specifiche” è stata ribadita nella successiva direttiva 2008/118/CE (con una disposizione in parte sovrapponibile a quella del febbraio 1992), che è stata recepita nell'ordinamento italiano con il D.L.vo n. 48/2010, senza però intervenire sull'art. 6 del D.L. 511/1988, così come modificato dal D.l.vo
26/2007.
Proprio in ragione del mantenimento invariato del testo dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, nel corso del
2011, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica prevista da tale norma in contrasto con la
Direttiva 2008/118/CE.
L'addizionale è stata infine abrogata con i D.L.vi n. 23/2011 e n. 68/2011 nelle Regioni a statuto ordinario e con il D.L. n. 16/2012 nelle Regioni a statuto speciale.
5. La domanda di ripetizione formulata da riguarda le somme versate a titolo di addizionale Pt_1 all'accisa nel periodo compreso tra la scadenza del termine per il recepimento della direttiva
2008/118/CE, fissato al 1° gennaio 2010, e l'abrogazione dell'imposta, intervenuta con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
Non è in discussione che le somme richieste in ripetizione da parte dell'appellante siano state pagate a titolo di addizionale alle accise sull'energia elettrica. Il tema controverso riguarda invece l'an della pretesa creditoria, vale a dire il diritto di di ottenere il rimborso delle suddette somme in ragione Pt_1 della illegittimità dell'imposta per la incompatibilità di essa (rectius della norma che l'ha istituita) con la disciplina unionale in materia di imposizione fiscale.
4 Come si è già sopra accennato, ha censurato la decisione di primo grado per non avere dato Pt_1 rilievo alla contrarietà dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 non tanto direttamente alla direttiva
2008/118/CE – inapplicabile, poiché non correttamente trasposta, ai rapporti tra privati – quanto, piuttosto, alla interpretazione che di essa ne ha dato la CGUE, specificamente con le sentenze pronunciate nelle cause C-553/2013 e C-103/2017. L'appellante ha ricordato che l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di Giustizia ha efficacia "ultra partes", sicché alle sentenze interpretative da essa rese, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito della Comunità.
Sotto altro profilo, l'appellante, richiamando precedenti giurisprudenziali anche di questa Corte
d'Appello, ha evidenziato come la disapplicazione della norma nazionale istitutiva dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, pur nei giudizi tra fornitore e consumatore finale, riguardi comunque esclusivamente il rapporto di natura tributaria sussistente tra il fornitore e lo Stato e possa, pertanto, essere pronunciata in via incidentale, senza interferire con il divieto di applicazione orizzontale delle direttive non trasposte o non correttamente trasposte.
Più precisamente, poiché la rivalsa esercitata dal fornitore di energia elettrica sul consumatore finale ex art. 56 T.U.A. non ha ad oggetto l'imposta, ma il mero equivalente economico di essa, il tema della applicabilità diretta del diritto comunitario resterebbe del tutto estraneo al rapporto civilistico;
esso dovrebbe tuttavia essere valutato incidentalmente, con riferimento al rapporto (verticale) tra il fornitore e lo Stato, al solo fine di verificare la fondatezza della rivalsa e quindi l'eventuale natura indebita dei versamenti effettuati a tale titolo.
6. L'appello è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito precisate.
6.1 Innanzitutto, va verificato se i criteri impositivi dell'addizionale previsti dall'art. 6 del D.L.
511/1988 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2012) si ponessero o meno in contrasto con le prescrizioni della Direttiva 2008/118/CE.
A questo riguardo, le sentenze della CGUE emesse nelle cause C-553/13 e C-103/17 hanno chiarito che:
- i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della Direttiva 2008/118/CE “possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione
è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (causa C-553/2013);
- affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta
e la finalità dell'imposizione in questione” (Causa C-103/2017).
5 Alla luce dei suddetti principi interpretativi, immediatamente applicabili nell'ordinamento italiano, la Corte di Cassazione ha ravvisato la incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con il diritto unionale in ragione della assenza di indicazioni in ordine alle specifiche finalità che le addizionali avrebbero dovuto soddisfare (v. Cass. civ. sez. 5 del 15.10.2020 n. 22343; Cass. civ. sez. 5 del
28.07.2020 n. 16142; Cass. civ. sez. 5 del 5.06.2020 n. 10691; Cass. civ. sez. 5 del 23.10.2019 n.
27101; Cass. civ. sez. 5 del 4.06.2019 n. 15198, tutte pronunciate nell'ambito di giudizi fra i fornitori dell'energia e lo Stato, nei quali all'accertamento della incompatibilità della norma nazionale con la
Direttiva 2008/118/CE è conseguita la disapplicazione della norma nazionale).
La riscossione delle addizionali alle accise da parte dello Stato nei confronti dei fornitori di energia elettrica nel periodo 1° gennaio 2010/31 dicembre 2011 è dunque avvenuta in contrasto con le previsioni della Direttiva 2008/118/CE.
6.2 Il problema che si pone è quello di accertare se tale contrasto possa essere invocato nel presente giudizio, instaurato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, tenuto conto del fatto che la Direttiva 2008/118/CE, pacificamente non self-executing, non è stata trasposta correttamente nell'ordinamento italiano (non essendo il D. L.vo n. 482010 intervenuto sull'art. 6 del
D.L. n. 511/1988).
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità sulla scorta delle pronunce della
CGUE, la disapplicazione dell'art. 6 comma 2 del DL 511/1988 deriva dal rispetto dell'interpretazione adeguatrice imposta dalle sentenze della Corte di Giustizia UE e non quale effetto dell'immediata esecutività della Direttiva comunitaria 2008/112/CE. Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato il principio di diritto suesposto che tiene conto proprio dell'efficacia lato sensu normativa attribuita alle pronunce interpretative della Corte di Giustizia UE che vincola il giudice nazionale, imponendogli di disapplicare le disposizioni di diritto interno che con esse si pongano in contrasto, e tale principio trova applicazione sia nei rapporti “verticali” tra privati e Amministrazione dello Stato sia nei rapporti “orizzontali” tra privati.
Le argomentazioni esposte nelle richiamate pronunce non si pongono in contrasto con i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza resa lo scorso 11.4.2024 nella causa C-
316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicabilità della norma interna di cui all'art. 6 D.L. n. 511/88 per contrasto con la direttiva comunitaria non tempestivamente recepita e sul potere spettante al cliente finale per ottenere il rimborso di quanto illegittimamente versato.
È vero, infatti, che la CGUE ha affermato che “ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Pertanto “una direttiva non può di per sé creare obblighi in capo a un singolo e non può quindi essere invocata, in quanto tale, nei confronti di quest'ultimo dinanzi a un giudice nazionale”.
Nondimeno, a parere del Collegio, l'inefficacia della Direttiva 2008/118/CE nei rapporti tra privati non preclude di ritenere fondata la pretesa restitutoria avanzata in causa da . Pt_1
6 Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, la disapplicazione della Direttiva
2008/118/CE in via meramente incidentale risulta coerente con il sistema di distribuzione delle competenze all'interno dell'Unione e non viola il divieto di estensione diretta dell'efficacia delle direttive inattuate ai rapporti fra privati (si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 363/2025,
n.93/2025, n. 3258/2024 e n. 3238/2024 di questa Corte d'Appello, la sentenza n. 473/2025 della
Corte d'Appello di Firenze, e le sentenze n. 2409/2025 e n. 1688/2025 del Tribunale di Milano).
In particolare, assume rilievo l'orientamento elaborato dalla Corte Cassazione in materia di rimborso dell'i.v.a., secondo il quale “nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, aventi ad oggetto il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa in riferimento alle ritenute alla fonte versate direttamente dal primo, volontariamente o coattivamente, l'Amministrazione finanziaria non assume la veste di litisconsorte necessario, tenuto conto dell'autonomia del rapporto tributario rispetto a quello privatistico intercorrente tra le parti e della diversità degli effetti della pronuncia relativa a quest'ultimo rispetto a quella sulla legittimità della pretesa tributaria, le quali, peraltro, non escludono il potere del giudice ordinario di sindacare in via incidentale la legittimità dell'atto impositivo e di disapplicarlo, ovvero di disporre la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., in caso di contemporanea pendenza del giudizio tributario” (Cass. S.U. n.
15032/2009; conf.: Cass. civ. SS.UU. del 28.01.2011 n. 2064; Cass. civ. sez. 5 del 19.04.2013 n.
9567; Cass. civ. sez. 5 del 12.11.2020 n. 25519).
Come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con riferimento al rapporto tra sostituto di imposta e sostituito, anche nelle controversie tra fornitore di energia elettrica e consumatore finale, il rapporto tributario e il rapporto di rivalsa sono distinti ed autonomi dal punto di vista sia della natura giuridica (tributaria quanto al primo, civilistica quanto al secondo) sia dei soggetti coinvolti (l'amministrazione finanziaria non è parte del secondo, il consumatore finale non
è parte del primo).
Tuttavia, i due rapporti sono collegati, poiché il fornitore può esercitare la rivalsa nei confronti del consumatore finale soltanto relativamente a somme da esso effettivamente dovute all'Erario a titolo di addizionale, con la conseguenza che la non debenza dell'addizionale rende illegittima la rivalsa e indebito il pagamento effettuato dal consumatore finale al fornitore.
In via di principio, è ipotizzabile che si verifichino dei pagamenti indebiti (in quanto tali, ripetibili) nell'ambito di ciascuno dei due rapporti.
Se viene meno l'obbligo, gravante sul fornitore, di versare l'addizionale in favore dello Stato,
l'indebito ha per oggetto l'imposta e opera nell'ambito del rapporto tributario;
esso tuttavia produce effetti anche nel rapporto civilistico di rivalsa tra fornitore e consumatore finale, il quale non ha per oggetto l'imposta, ma il suo equivalente economico.
Una volta chiarito che la rivalsa non ha per oggetto l'addizionale, deve escludersi, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, anche la rilevanza diretta della Direttiva 2008/118/CE nel rapporto fra consumatore finale e fornitore.
La verifica della compatibilità dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la suddetta Direttiva investe necessariamente il rapporto tributario e comporta un'applicazione verticale (Stato\privato) e non
7 orizzontale (privato\privato) del diritto comunitario. Così come per la rivalsa in materia di i.v.a., il giudice ordinario può dunque sindacare la legittimità della imposizione dell'addizionale sull'accisa e disapplicarla, in via incidentale, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di rimborso avanzata dal consumatore finale nei confronti del fornitore dell'energia elettrica.
E ciò ove si consideri che la rivalsa comporta l'addebito al consumatore finale non già dell'imposta ma del corrispondente risultato economico nell'ambito, quindi, non del 'rapporto di imposta' (che intercorre tra fornitore e amministrazione tributaria), ma del 'rapporto di rivalsa' (che intercorre tra fornitore e consumatore finale).
6.3. La compatibilità della disapplicazione stessa con il sistema delle fonti comunitarie e, segnatamente, con i limiti di efficacia nei rapporti fra privati delle direttive rimaste inattuate è stata recentemente riaffermata dalla CGUE con la sentenza pronunciata nella causa C-316/2022, laddove ha chiarito che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
In altre parole, ferma l'inefficacia delle direttive inattuate nei rapporti fra privati secondo il sistema di gerarchia delle fonti dell'Unione Europea, non è invece escluso che tale limite possa essere superato in forza della normativa di diritto interno degli Stati membri.
La disapplicazione virtuale dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 per incompatibilità con la direttiva
2008/118/CE nei giudizi fra privati costituisce attuazione del principio affermato dalla CGUE. Infatti,
l'ordinamento italiano consente al giudice ordinario (nei termini sopra chiariti) di esaminare il rapporto tributario di natura verticale tra lo Stato e il fornitore di energia elettrica in via meramente incidentale, senza coinvolgere lo Stato nel processo e al solo fine di valutare la fondatezza della pretesa restitutoria avanzata, in via principale, dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia elettrica.
A questo riguardo, è significativo far rilevare che il Tribunale di Como, nell'ordinanza di rinvio, aveva prospettato proprio tale soluzione interpretativa, rispetto alla quale la CGUE ha ritenuto di esprimere il principio sopra trascritto.
6.4 Le sentenze n. 21154/2024 e n. 24373/2024 della Corte di Cassazione, successive alla pronuncia della CGUE dell'11 aprile 2024 e richiamate da a sostegno delle proprie deduzioni, Controparte_1 non hanno valorizzato la possibilità di superare, nei giudizi fra privati, l'inefficacia della direttiva
2008/118/CE senza violare i principi unionali in materia di gerarchia delle fonti.
Le statuizioni in esse contenute sono, al contrario, fondate sul presupposto della impossibilità per i consumatori finali di far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta
8 addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della Direttiva 2008/118/CE, in ragione della inefficacia orizzontale delle direttive inattuate.
Nella fattispecie di causa, il suddetto presupposto è stato messo in discussione, essendo stata valutata positivamente la possibilità, contemplata dalla stessa CGUE, di far valere l'incompatibilità dell'art. 6 del D.L. 511/1988 con la Direttiva 2008/118/Ce nei rapporti fra privati in forza delle disposizioni del diritto nazionale;
pertanto, tali sentenze non intaccano la coerenza logico giuridica delle argomentazioni sin qui svolte.
7. Sussiste quindi il diritto di di ottenere il rimborso della somma di euro € 87.334,59, Pt_1 versata indebitamente a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica nel periodo 2010/2011.
Va sul punto ricordato che non è contestato il quantum preteso da , ma ha chiesto di Pt_1 CP_1 decurtare l'importo a titolo di accise riportato nelle fatture fino al 1° aprile 2010 perché in quel periodo la norma italiana era in vigore e non era stata recepita la direttiva comunitaria 2008/118/CE
(entrata in vigore solo a far data dal 1° aprile 2010). Tale richiesta non può che essere disattesa atteso che, sulla scorta delle argomentazioni su esposte, il diritto di ripetizione è riconosciuto per la contrarietà della norma dell'art. 6 D.Lgs 511/1988 al diritto unionale e alla disapplicazione virtuale della norma interna secondo il principio fornito dalla Corte di Giustizia e non per contrasto con la direttiva 2008/118/CE. Il diritto di rivalsa non deriva dalla ricezione della direttiva da parte dello
Stato Italiano, con conseguente irrilevanza del momento in cui la direttiva in discussione è stata attuata.
7.1. Il riconoscimento del pagamento indebito e la formazione di un titolo restitutorio comprendono, ex lege, il diritto di recuperare gli interessi legali, i quali andranno computati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c. dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens che, nella sua qualità di cessionario del fornitore/soggetto passivo d'imposta, era tenuto al versamento dell'addizionale all'amministrazione finanziaria e, all'epoca della fatturazione e dell'incasso, aveva legittimamente trasferito sull'utente l'effetto dell'imposta stessa. Occorre ancora rammentare, in risposta alle deduzioni di che la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., Controparte_1 individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento (v. Cass.
n. 61/2023).
8. Quanto alle spese di lite, va confermata la statuizione emessa dal giudice di primo grado in considerazione della complessità delle questioni trattate.
Proprio la peculiarità della materia, che richiede necessariamente una pronuncia giudiziale affinché il fornitore possa domandare la restituzione di quanto pagato all'Erario, e gli oscillanti e divergenti orientamenti giurisprudenziali che ancora si registrano giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6342/2024, pubblicata il 21 giugno 2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. in parziale riforma della sentenza appellata, condanna al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di € 87.334,59, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dalla Parte_1 messa in mora alla domanda giudiziale e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco dott. Roberto Aponte
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