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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 15/09/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1765/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv.ta Alice Monopoli del Foro di Milano.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento prevalente presso la casa materna in Mediglia (MI) Via Caravaggio n. 7;
3) La casa coniugale, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, verrà assegnata unitamente a tutti gli arredi alla sig.ra la quale la abiterà unitamente ai figli;
Parte_2
4) Il sig. lascerà la casa coniugale non appena acquisterà un nuovo immobile o troverà una nuova Pt_1 sistemazi va, asportando quindi i propri beni personali;
5) In merito alle frequentazioni padre – figli si precisa che il sig. terrà con sé e , salvo Pt_1 Per_1 Per_2 diversi e migliori accordi:
a) a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa;
b) durante la settimana almeno due pomeriggi, dall'uscita della scuola sino alle 19,00 con facoltà degli stessi di cenare e pernottare presso la casa paterna, salvo diversi accordi tra i coniugi;
c) nel periodo delle vacanze estive e trascorreranno con ciascuno dei genitori due Per_1 Per_2 settimane, anche non consecutive, da concordare annualmente entro la fine del mese di maggio per consentirne l'organizzazione; d) le Festività e i ponti seguiranno il principio dell'alternanza annuale, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori. Per il periodo delle festività Pasquali e Natalizie i genitori potranno, altresì, suddividere il periodo di sospensione scolastica in egual misura così da consentire ai figli di stare con entrambi;
e) il papà potrà vedere e stare con i ragazzi liberamente in altri momenti, sempre previo accordo con la mamma e ciò in base ai turni di lavoro paterni e alle esigenze dei ragazzi;
6) Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, nell'interesse dei figli e tenuto altresì conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
7) Il sig. provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento per i figli e la Pt_1 Per_1 Per_2 somma ,00 ciascuno, per un totale di euro 400,00 mensili mediante bonifico ban on te della sig.ra le cui coordinate verranno comunicate, entro il 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale Parte_2 ISTAT;
8) Le spese relative all'acquisto di capispalla e scarpe per i figli saranno sostenute al 50% dai genitori;
9) Le spese straordinarie relative ai figli verranno sostenute al 50% tra i genitori come da protocollo della Corte d'appello di Milano che di seguito si richiama:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) retta della scuola dell'infanzia (nido privato);
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro inviata a mezzo e-mail ordinaria, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail ordinaria) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto (scontrini con causale, ricevute fiscali o altre pezze giustificative dell'avvenuto esborso) entro 60 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o, se pressoché coincidente alla scadenza, unitamente all'assegno di mantenimento;
10) I coniugi pattuiscono che sino alla permanenza in casa del sig. tutte le spese, i finanziamenti e le spese Pt_1 per i ragazzi saranno suddivise al 50%. Il contributo al mantenim i al punto 7) sarà dovuto da quando il sig. lascerà la casa coniugale;
Pt_1
11) La sig.ra da quando il Sig. lascerà la casa coniugale provvederà al pagamento delle spese Parte_2 Pt_1 condominiali ordinarie nonché al pagamento delle utenze e delle spese ordinarie riguardanti l'immobile;
12) I coniugi concordano che da quando il Sig. lascerà la casa coniugale provvederà a trasferire la propria Pt_1 residenza;
13) La rata del mutuo relativa alla casa coniugale verrà sostenuta al 50% dai signori e sino Pt_1 Parte_2 al trasferimento immobiliare di cui al punto 15) e le parti si impegnano quindi a ve l pria quota sul conto corrente cointestato Banca IN;
14) La sig.ra ha provveduto a versare, mediante bonifico bancario dal proprio conto corrente Parte_2 personale e q vvista propria, sul conto corrente cointestato la somma di euro 7.500,00 in data 05.06.2025. Tale somma è stata prelevata e trattenuta dal sig. a titolo di acconto sulla maggior somma Pt_1 dovuta per la futura liquidazione della quota della casa coniuga eglio verrà indicata nel punto 15);
15) Il Sig. si impegna a trasferire, al corrispettivo di euro 37.500,00, di cui euro 7.500,00 già Parte_1 versati a t prezzo in data 05.06.2025, alla sig.ra che accetta, entro il 31 Parte_2 dicembre 2025, la proprietà pari al 50% dell'immobile (appartame ito in Mediglia (MI) via Caravaggio 7, identificato al Catasto del Comune di Mediglia come segue:
➢ appartamento posto al piano primo composto da tre locali e servizi con annesso un vano ad uso cantina al foglio 4 – mapp. 430- Sub 19 – P 1- S1 , Z.C.- Cat A/2 – cl 5 – vani 6 R.C. euro 557,77;
➢ vano ad uso autorimessa privata: foglio 4 -mappale 430 - sub. 31 – v i Caravaggio n. 41 P. S1 Z.C. U Cat . C/&cl 2 mq 15 R.C. euro 32,54; coerenze dell'appartamento: alloggio sub 11, passaggio comune, vano scala, passaggio comune e vano ascensore, alloggio sub 18; mappale 239; coerenze della cantina: cantina sub 22; intercapedine;
cantina sub 18; passaggio comune;
coerenze del box: box sub 32; passaggio comune;
box sub 30; mappale 239; Per il resto ci si riporta all'atto a firma del Notaio (Rep. n. 166985 - racc. n. 16295) del 17.11.2003. Persona_3
16) La sig.ra provvederà, ad accollarsi il mutuo residuo e quindi a liberare il sig. dal predetto Parte_2 Pt_1 debito grava coniugale acceso presso la Banca IN (rep. N. 181677 – raccol 3 – atto del 10.09.2008 del Notaio . Persona_3
Le spese notarili relative al trasferimento immobiliare saranno a carico della Sig.ra Parte_2
17) La somma indicata quale prezzo di vendita di cui al punto 15) è stata determinata tenendo conto del valore dell'immobile pari a euro 155.000,00 e detraendo l'importo del mutuo residuo sulla casa coniugale di circa euro 66.000,00 (che si accollerà la sig.ra nonché l'importo dei finanziamenti in essere (sopra elencati per Parte_2 un complessivo importo residuo d 03 ) e contratti in costanza di matrimonio e che verranno estinti dalla sig.ra Parte_2
18) I coniugi provvederanno sino all'estinzione a sostenere pro quota le rate dei finanziamenti in essere;
19) Il cane SA intestato al Sig. resterà nella casa coniugale e tutte le spese saranno suddivise al 50% tra i Pt_1 coniugi;
il Sig. si im llaborare nella gestione del cane che seguirà i figli durante i giorni di Pt_1 frequentazione à;
20) I sigg.ri e concedono, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del Pt_1 Parte_2 passaporto e e i necessari per l'espatrio dei figli minori;
21) I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale ed economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione e/o causa alcuna connessa e/o dipendente dai rapporti patrimoniali scaturenti dalla loro unione coniugale ad eccezione di quanto concordato nelle condizioni che precedono.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Mediglia (MI) in data 1 pr to civile del Comune di Mediglia al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mediglia (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10.09.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1765/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente a [...], Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv.ta Alice Monopoli del Foro di Milano.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato a [...] il [...], Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.06.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni dell'affido Per_1 Per_2 condiviso, con collocamento prevalente presso la casa materna in Mediglia (MI) Via Caravaggio n. 7;
3) La casa coniugale, di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, verrà assegnata unitamente a tutti gli arredi alla sig.ra la quale la abiterà unitamente ai figli;
Parte_2
4) Il sig. lascerà la casa coniugale non appena acquisterà un nuovo immobile o troverà una nuova Pt_1 sistemazi va, asportando quindi i propri beni personali;
5) In merito alle frequentazioni padre – figli si precisa che il sig. terrà con sé e , salvo Pt_1 Per_1 Per_2 diversi e migliori accordi:
a) a weekend alternati dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera alle ore 21,00 quando li riaccompagnerà a casa;
b) durante la settimana almeno due pomeriggi, dall'uscita della scuola sino alle 19,00 con facoltà degli stessi di cenare e pernottare presso la casa paterna, salvo diversi accordi tra i coniugi;
c) nel periodo delle vacanze estive e trascorreranno con ciascuno dei genitori due Per_1 Per_2 settimane, anche non consecutive, da concordare annualmente entro la fine del mese di maggio per consentirne l'organizzazione; d) le Festività e i ponti seguiranno il principio dell'alternanza annuale, salvo diversi e migliori accordi tra i genitori. Per il periodo delle festività Pasquali e Natalizie i genitori potranno, altresì, suddividere il periodo di sospensione scolastica in egual misura così da consentire ai figli di stare con entrambi;
e) il papà potrà vedere e stare con i ragazzi liberamente in altri momenti, sempre previo accordo con la mamma e ciò in base ai turni di lavoro paterni e alle esigenze dei ragazzi;
6) Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, nell'interesse dei figli e tenuto altresì conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni;
7) Il sig. provvederà a versare a titolo di contributo al mantenimento per i figli e la Pt_1 Per_1 Per_2 somma ,00 ciascuno, per un totale di euro 400,00 mensili mediante bonifico ban on te della sig.ra le cui coordinate verranno comunicate, entro il 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale Parte_2 ISTAT;
8) Le spese relative all'acquisto di capispalla e scarpe per i figli saranno sostenute al 50% dai genitori;
9) Le spese straordinarie relative ai figli verranno sostenute al 50% tra i genitori come da protocollo della Corte d'appello di Milano che di seguito si richiama:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) retta della scuola dell'infanzia (nido privato);
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro inviata a mezzo e-mail ordinaria, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.), in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail ordinaria) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto (scontrini con causale, ricevute fiscali o altre pezze giustificative dell'avvenuto esborso) entro 60 giorni e il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o, se pressoché coincidente alla scadenza, unitamente all'assegno di mantenimento;
10) I coniugi pattuiscono che sino alla permanenza in casa del sig. tutte le spese, i finanziamenti e le spese Pt_1 per i ragazzi saranno suddivise al 50%. Il contributo al mantenim i al punto 7) sarà dovuto da quando il sig. lascerà la casa coniugale;
Pt_1
11) La sig.ra da quando il Sig. lascerà la casa coniugale provvederà al pagamento delle spese Parte_2 Pt_1 condominiali ordinarie nonché al pagamento delle utenze e delle spese ordinarie riguardanti l'immobile;
12) I coniugi concordano che da quando il Sig. lascerà la casa coniugale provvederà a trasferire la propria Pt_1 residenza;
13) La rata del mutuo relativa alla casa coniugale verrà sostenuta al 50% dai signori e sino Pt_1 Parte_2 al trasferimento immobiliare di cui al punto 15) e le parti si impegnano quindi a ve l pria quota sul conto corrente cointestato Banca IN;
14) La sig.ra ha provveduto a versare, mediante bonifico bancario dal proprio conto corrente Parte_2 personale e q vvista propria, sul conto corrente cointestato la somma di euro 7.500,00 in data 05.06.2025. Tale somma è stata prelevata e trattenuta dal sig. a titolo di acconto sulla maggior somma Pt_1 dovuta per la futura liquidazione della quota della casa coniuga eglio verrà indicata nel punto 15);
15) Il Sig. si impegna a trasferire, al corrispettivo di euro 37.500,00, di cui euro 7.500,00 già Parte_1 versati a t prezzo in data 05.06.2025, alla sig.ra che accetta, entro il 31 Parte_2 dicembre 2025, la proprietà pari al 50% dell'immobile (appartame ito in Mediglia (MI) via Caravaggio 7, identificato al Catasto del Comune di Mediglia come segue:
➢ appartamento posto al piano primo composto da tre locali e servizi con annesso un vano ad uso cantina al foglio 4 – mapp. 430- Sub 19 – P 1- S1 , Z.C.- Cat A/2 – cl 5 – vani 6 R.C. euro 557,77;
➢ vano ad uso autorimessa privata: foglio 4 -mappale 430 - sub. 31 – v i Caravaggio n. 41 P. S1 Z.C. U Cat . C/&cl 2 mq 15 R.C. euro 32,54; coerenze dell'appartamento: alloggio sub 11, passaggio comune, vano scala, passaggio comune e vano ascensore, alloggio sub 18; mappale 239; coerenze della cantina: cantina sub 22; intercapedine;
cantina sub 18; passaggio comune;
coerenze del box: box sub 32; passaggio comune;
box sub 30; mappale 239; Per il resto ci si riporta all'atto a firma del Notaio (Rep. n. 166985 - racc. n. 16295) del 17.11.2003. Persona_3
16) La sig.ra provvederà, ad accollarsi il mutuo residuo e quindi a liberare il sig. dal predetto Parte_2 Pt_1 debito grava coniugale acceso presso la Banca IN (rep. N. 181677 – raccol 3 – atto del 10.09.2008 del Notaio . Persona_3
Le spese notarili relative al trasferimento immobiliare saranno a carico della Sig.ra Parte_2
17) La somma indicata quale prezzo di vendita di cui al punto 15) è stata determinata tenendo conto del valore dell'immobile pari a euro 155.000,00 e detraendo l'importo del mutuo residuo sulla casa coniugale di circa euro 66.000,00 (che si accollerà la sig.ra nonché l'importo dei finanziamenti in essere (sopra elencati per Parte_2 un complessivo importo residuo d 03 ) e contratti in costanza di matrimonio e che verranno estinti dalla sig.ra Parte_2
18) I coniugi provvederanno sino all'estinzione a sostenere pro quota le rate dei finanziamenti in essere;
19) Il cane SA intestato al Sig. resterà nella casa coniugale e tutte le spese saranno suddivise al 50% tra i Pt_1 coniugi;
il Sig. si im llaborare nella gestione del cane che seguirà i figli durante i giorni di Pt_1 frequentazione à;
20) I sigg.ri e concedono, sin d'ora, reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del Pt_1 Parte_2 passaporto e e i necessari per l'espatrio dei figli minori;
21) I coniugi sono economicamente indipendenti e dichiarano di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale ed economico e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione e/o causa alcuna connessa e/o dipendente dai rapporti patrimoniali scaturenti dalla loro unione coniugale ad eccezione di quanto concordato nelle condizioni che precedono.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Mediglia (MI) in data 1 pr to civile del Comune di Mediglia al n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2004;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mediglia (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 10.09.2025
La Giudice Rel. Est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello