TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 08/05/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2022 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Pierfrancesco Petroni Parte_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore in Controparte_1 rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Laura Marino
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro tempore rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Laura Marino resistente
Oggetto: mobbing, straining violazione art. 3 bis D.lgs. n. 216/2003 e dell'art. 2087 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il lavoratore riferisce di essere dipendente del resistente, in qualità di docente di Storia e CP_1 Geografia nelle scuole medie, e di aver prestato servizio presso Istituto scolastico “Centro Migliarina Motto” di Viareggio dal 1° settembre 2018 fino al 1° settembre 2022, data quest'ultima in cui chiedeva e otteneva il trasferimento ad altro istituto. Rappresenta di essere invalido civile dal 2017 e che dopo l'insediamento della nuova dirigente scolastica, nel settembre del 2019, egli ha cominciato a subire diversi atti ostili nei suoi riguardi. Lamenta che la dirigente scolastica ha avviato un procedimento, in data 19 novembre 2019, mediante istanza Prot. n.8342 e pedissequa relazione per sottoporre il lavoratore alla visita di idoneità lavorativa, relazione che presenta motivazioni lesive della onorabilità del docente, ovvero la dirigente attribuisce al ricorrente le seguenti condotte: ”grande confusione durante le ore di lezione;
ragazzi che durante le ore di lezione saltano sui banchi altri che usano lo skateboard in classe, altri che usano il cellulare per riprendersi o giocano a carte” e ancora “argomenti della programmazione che vengono trascurati e raramente trascritti sul registro elettronico e valutazione di verifiche scritte e orali senza criteri trasparenti e chiari per gli alunni”, “Il professore spiega tramite lezione frontale durante la quale parla più di se stesso che degli
1 argomenti della materia, per circa 10 minuti. Poi concede pause anche di 30 minuti in cui gli alunni dovrebbero riflettere. Nel frattempo, il professore canta utilizzando Youtube per la base oppure lavora con il proprio tablet.” Il ricorrente contesta quanto indicato nella relazione sopra citata, in quanto basata su fatti non corrispondenti al vero. Deduce, altresì, che la dirigente scolastica in data 18 novembre 2019 ha affiancato al ricorrente un collega con il compito di fare compresenza per 3 ore settimanali, al di fuori di ogni programmazione didattica e organizzativa, inoltre lamenta che nel corso dell'anno scolastico 2019-2020 al ricorrente è stato tolto l'incarico di coordinatore della classe terza b. Riferisce, poi, che all'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 egli è stato sollevato dall'insegnamento dell'Italiano e destinato all'insegnamento di storia e geografia e che nel tabellone riassuntivo degli orari di ricevimento non veniva riportato l'orario di ricevimento del ricorrente. Infine, lamenta che tali episodi gravemente discriminatori e mobbizzanti hanno fatto insorgere nel docente una patologia di carattere depressivo, così come dimostrano i certificati medici presenti in atti. Si costituiva il contestando la ricostruzione di fatto e di diritto Controparte_1 effettuata da pa nno scolastico 2019/2020 il ricorrente ha prestato servizio sino al 20 novembre 2019, salvo poi rimanere assente sino alla fine dell'anno scolastico e che inoltre a far data dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2021 il docente ha ottenuto la trasformazione del proprio orario da tempo pieno a part time per 12 ore settimanali. Il fa presente che il dirigente scolastico negli anni scolastici in questione è andato incontro alle CP_1 esigenze particolari del ricorrente predisponendo al piano terra le aule in cui il docente avrebbe prestato servizio, aveva poi organizzato l'orario di servizio assecondando le richieste del ricorrente. Evidenzia come il ricorrente avesse fin dall'inizio palesato la propria difficoltà nella gestione della classe terza b stante anche l'elevato numero di note disciplinari ed alcuni genitori avevano manifestato grave preoccupazione per l'andamento didattico della classe. A fronte di tale situazione la dirigente scolastica cui spetta l'organizzazione dell'istituto e la gestione delle classi ha ritenuto opportuno e doveroso inserire come potenziamento alla classe per 3 ore alla settimana il prof. al fine di agevolare la gestione della Persona_1 disciplina all'interno della classe terza b. Circa il sollevamento dall'incarico di coordinatore della classe in questione il fa presente che, CP_1 come risulta dallo stato matricolare allegato, il ricorrente è stato assente sino embre 2019 e al rientro dalle vacanze ha presentato un altro certificato medico, le assenze infine si sono protratte fino alla fine dell'a.s. 2019/2020, quindi la dirigente si è trovata costretta in data 8 gennaio 2020 a dover nominare un nuovo coordinatore di classe in sostituzione di quello assente.
In ordine alla mancata assegnazione dell'insegnamento dell'italiano durante l'a.s. 2021/2022 fa presente che la classe di concorso A022 cui appartiene il ricorrente consente di insegnare italiano, storia e geografia e che tutte le indicate materie hanno il medesimo valore e non vi è tra le stesse una gerarchia e che l'assegnazione delle stesse spetta al dirigente scolastico. Quest'ultimo è tenuto ad assicurare la continuità didattica, ragion per cui stante l'assenza del ricorrente durante tutto l'anno scolastico precedente ha ritenuto opportuno assegnare la materia ad altro docente.
La causa una volta espletata la fase istruttoria è stata decisa, mediante lo scambio di note scritte, come di seguito.
Il ricorso è infondato
*** Legittimazione passiva Preliminarmente occorre affrontare la questione legata all'eccezione sollevata dal . CP_1
Tale eccezione è fondata, si registra, infatti, la carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali
2 del : l'unico soggetto legittimato passivo Controparte_3 al lla ricorrente, essendo l' Controparte_1 [...] una mera articolazione territoriale del resistente. Controparte_2 CP_1
8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “cost autonomo Controparte_4 centro di responsabilità amministrativa” e la medesima disposizione attribuisce all' Controparte_4 competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto
[...] norma) un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce un fatto interno al , che è e rimane soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua CP_1 articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Pertanto, la dicitura “legittimazione passiva” di cui all'art. 8 D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 e ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera f), d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' . Di conseguenza, gli restano Controparte_4 Controparte_5 articolazioni periferiche del (cfr. Cass., sent. 3 novembre 2011, n. 22743) e l'unico Controparte_6 soggetto legittimato passivo ane il . Controparte_1
Mobbing, straining violazione art. 3 bis D.lgs. n. 216/2003 e dell'art. 2087 c.c. Per quanto concerne il merito della vicenda e le violazioni lamentate dal ricorrente occorre preliminarmente esaminare il quadro giurisprudenziale e normativo delle violazioni poste in contestazione per poi porlo a confronto con le condotte emerse ed accertate in sede di istruttoria, in modo tale da poter esprimere un giudizio di conformità in merito alle stesse.
Innanzitutto il mobbing così come lo strening rientrano all'interno delle nozioni medico legali che non hanno un'autonoma rilevanza ai fini giuridici, ma si sviluppano nella realtà fenomenica quando si è in presenza di una conflittualità sistematica, di tipo persistente in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni di contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori presenti nel luogo di lavoro ( siano essi superiori o di pari livello) con il precipuo scopo di causare nella vittima danni di varia natura. Lo straning a differenza del mobbing non necessita di vessazioni reiterate e sistematiche, essendo viceversa sufficienti comportamenti vessatori che, seppur non continuativi e costanti, determinano nel dipendente uno stato di oppressione e grave disagio. Allo stato attuale l'ordinamento giuridico non si è ancora dotato di una disciplina in materia demandando alla giurisprudenza il compito di cristallizzare tali concetti, gli e i giudici di merito hanno Parte_2 ricondotto le due fattispecie entro la previsione dell'art. 2087 c.c. A tal proposito è utile riportare quanto recentemente statuito dalla Giurisprudenza di legittimità circa l'argomento in questione. La Cassazione, in conformità ad un orientamento pacifico e oramai consolidato ha recentemente affermato che “ hanno valenza meramente sociologica le nozioni di mobbing e straining sancendone la loro irrilevanza ai fini giuridici in
3 relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l'art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio (cfr. Cass.
7.2.2023 n. 3692; Cass, Sez. Lav., 11 dicembre 2024, n. 31912) Per quanto concerne poi l'onere della prova richiesto sulla base dell'art. 2087 la Giurisprudenza di legittimità così si è espressa: ” l'articolo 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, in quanto la responsabilita' del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocivita' dell'ambiente di lavoro, nonche' il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n. 10115/2022, Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003). Passando alla vicenda concreta sottesa al caso in esame, occorre evidenziare come in sede di istruttoria è emerso che i comportamenti tenuti dalla dirigente scolastica, complessivamente considerati, stante anche il breve lasso temporale in cui si sono verificati, nonché il fatto che gli stessi rientrano all'interno delle prerogative conferitegli dall'ordinamento sono da considerarsi legittimi. In merito alle condotte contestate il teste infatti, riferisce: “in un'occasione io e la dirigente Testimone_1 eravamo in prossimità dell'aula docenti che è a insegnava il prof. sentendo confusione siamo Pt_1 entrati in aula e abbiamo riscontrato la presenza del professore davanti alla cattedra seduto con il tablet in mano e i ragazzi che facevano quello che volevano, c'era confusione. Il professore si è subito scusato con la preside dicendo testualmente che la situazione gli era sfuggita di mano e la dirigente ha invitato i ragazzi a tornare ai propri banchi e potare rispetto al professore” confermando con le sue dichiarazioni quanto evidenziato dalla dirigente scolastica in sede di relazione di accompagnamento alla visita medica del docente. Ed ancora il teste sentito in sede di istruttoria, ha affermato che: “Confermo che il docente Testimone_2 in diverse occasioni aveva palesato la propria difficoltà nella gestione della classe 3B, nei consigli di classe aveva Pt_1 sentato ciò; durante il consiglio di classe i genitori rappresentanti avevano manifestato la propria preoccupazione circa l'andamento didattico e disciplinare della classe, anche in vista dell'esame di stato. Le loro preoccupazioni erano dirette alle materie e all'orario del prof. e lo stesso accordava con le loro preoccupazioni. Non c'erano altre criticità relative ad altri Pt_1 docenti o ad altre materie nella stessa classe. Il teste conferma le difficoltà in cui si era imbattuto il ricorrente, il che spiega i provvedimenti adottati dalla dirigente scolastica alla quale è rimessa l'organizzazione e il buon andamento dell'attività scolastica contemperando le esigenze di docenti e discenti. I due testi citati hanno, altresì, confermato che le richieste del ricorrente di svolgere la propria attività didattica al piano terra e di compattamento dell'orario di lezione sono state entrambe evase. Quanto al fatto che la dirigente scolastica abbia tolto al ricorrente il ruolo di coordinatore della classe, è emerso documentalmente dallo stato matricolare allegato in atti, che il ricorrente si trovava da diverso tempo in malattia. Infatti, il ricorrente è risultato assente per malattia dal 21 novembre 2019 fino alla fine dell'anno scolastico 2019/2020 e la nomina di un altro coordinatore è avvenuta soltanto in data 8 gennaio
2020 dopo diversi giorni di assenza da parte del ricorrente, il che giustifica la scelta didattica posta in essere dalla dirigente. Stessa cosa per quanto concerne l'insegnamento dell'Italiano, materia che durante l'anno scolastico
2021/2022 è stata assegnata ad altro docente stante da un lato il fatto che l'assenza del ricorrente continuava a protrarsi (il ricorrente l'a.s. 2019/2020 ha prestato servizio sino al 20.11.2019 e durante il successivo a.s. 2020/2021 non ha mai prestato servizio) e dall'altro l'esigenza di dare una certa continuità didattica agli alunni. Da un raffronto tra i fatti posti in contestazione, così come emersi a seguito dell'espletata istruttoria, e del
4 quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato non si ravvedono comportamenti tenuti dalla dirigente scolastica in grado di integrare una violazione di quanto disposto all'interno dell'art. 2087 c.c. A maggior ragione non si ravvisano condotte che possano integrare una fattispecie di mobbing di strening. Pertanto, per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo, con la riduzione del 20% atteso che il si è difeso con il funzionario, nonché l'ulteriore riduzione attesa l'assenza di CP_1 particolari questioni di diritto e di fatto
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, le quali sono liquidate in euro 2592,24 oltre iva, cpa e occorrende come per legge;
Lucca, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca, ha pronunciato all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 923/2022 promossa da: con il patrocinio dell'Avv. Pierfrancesco Petroni Parte_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore in Controparte_1 rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Laura Marino
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro tempore rappresentato e difeso dal Funzionario dott.ssa Laura Marino resistente
Oggetto: mobbing, straining violazione art. 3 bis D.lgs. n. 216/2003 e dell'art. 2087 c.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il lavoratore riferisce di essere dipendente del resistente, in qualità di docente di Storia e CP_1 Geografia nelle scuole medie, e di aver prestato servizio presso Istituto scolastico “Centro Migliarina Motto” di Viareggio dal 1° settembre 2018 fino al 1° settembre 2022, data quest'ultima in cui chiedeva e otteneva il trasferimento ad altro istituto. Rappresenta di essere invalido civile dal 2017 e che dopo l'insediamento della nuova dirigente scolastica, nel settembre del 2019, egli ha cominciato a subire diversi atti ostili nei suoi riguardi. Lamenta che la dirigente scolastica ha avviato un procedimento, in data 19 novembre 2019, mediante istanza Prot. n.8342 e pedissequa relazione per sottoporre il lavoratore alla visita di idoneità lavorativa, relazione che presenta motivazioni lesive della onorabilità del docente, ovvero la dirigente attribuisce al ricorrente le seguenti condotte: ”grande confusione durante le ore di lezione;
ragazzi che durante le ore di lezione saltano sui banchi altri che usano lo skateboard in classe, altri che usano il cellulare per riprendersi o giocano a carte” e ancora “argomenti della programmazione che vengono trascurati e raramente trascritti sul registro elettronico e valutazione di verifiche scritte e orali senza criteri trasparenti e chiari per gli alunni”, “Il professore spiega tramite lezione frontale durante la quale parla più di se stesso che degli
1 argomenti della materia, per circa 10 minuti. Poi concede pause anche di 30 minuti in cui gli alunni dovrebbero riflettere. Nel frattempo, il professore canta utilizzando Youtube per la base oppure lavora con il proprio tablet.” Il ricorrente contesta quanto indicato nella relazione sopra citata, in quanto basata su fatti non corrispondenti al vero. Deduce, altresì, che la dirigente scolastica in data 18 novembre 2019 ha affiancato al ricorrente un collega con il compito di fare compresenza per 3 ore settimanali, al di fuori di ogni programmazione didattica e organizzativa, inoltre lamenta che nel corso dell'anno scolastico 2019-2020 al ricorrente è stato tolto l'incarico di coordinatore della classe terza b. Riferisce, poi, che all'inizio dell'anno scolastico 2021-2022 egli è stato sollevato dall'insegnamento dell'Italiano e destinato all'insegnamento di storia e geografia e che nel tabellone riassuntivo degli orari di ricevimento non veniva riportato l'orario di ricevimento del ricorrente. Infine, lamenta che tali episodi gravemente discriminatori e mobbizzanti hanno fatto insorgere nel docente una patologia di carattere depressivo, così come dimostrano i certificati medici presenti in atti. Si costituiva il contestando la ricostruzione di fatto e di diritto Controparte_1 effettuata da pa nno scolastico 2019/2020 il ricorrente ha prestato servizio sino al 20 novembre 2019, salvo poi rimanere assente sino alla fine dell'anno scolastico e che inoltre a far data dal 1° settembre 2019 fino al 31 agosto 2021 il docente ha ottenuto la trasformazione del proprio orario da tempo pieno a part time per 12 ore settimanali. Il fa presente che il dirigente scolastico negli anni scolastici in questione è andato incontro alle CP_1 esigenze particolari del ricorrente predisponendo al piano terra le aule in cui il docente avrebbe prestato servizio, aveva poi organizzato l'orario di servizio assecondando le richieste del ricorrente. Evidenzia come il ricorrente avesse fin dall'inizio palesato la propria difficoltà nella gestione della classe terza b stante anche l'elevato numero di note disciplinari ed alcuni genitori avevano manifestato grave preoccupazione per l'andamento didattico della classe. A fronte di tale situazione la dirigente scolastica cui spetta l'organizzazione dell'istituto e la gestione delle classi ha ritenuto opportuno e doveroso inserire come potenziamento alla classe per 3 ore alla settimana il prof. al fine di agevolare la gestione della Persona_1 disciplina all'interno della classe terza b. Circa il sollevamento dall'incarico di coordinatore della classe in questione il fa presente che, CP_1 come risulta dallo stato matricolare allegato, il ricorrente è stato assente sino embre 2019 e al rientro dalle vacanze ha presentato un altro certificato medico, le assenze infine si sono protratte fino alla fine dell'a.s. 2019/2020, quindi la dirigente si è trovata costretta in data 8 gennaio 2020 a dover nominare un nuovo coordinatore di classe in sostituzione di quello assente.
In ordine alla mancata assegnazione dell'insegnamento dell'italiano durante l'a.s. 2021/2022 fa presente che la classe di concorso A022 cui appartiene il ricorrente consente di insegnare italiano, storia e geografia e che tutte le indicate materie hanno il medesimo valore e non vi è tra le stesse una gerarchia e che l'assegnazione delle stesse spetta al dirigente scolastico. Quest'ultimo è tenuto ad assicurare la continuità didattica, ragion per cui stante l'assenza del ricorrente durante tutto l'anno scolastico precedente ha ritenuto opportuno assegnare la materia ad altro docente.
La causa una volta espletata la fase istruttoria è stata decisa, mediante lo scambio di note scritte, come di seguito.
Il ricorso è infondato
*** Legittimazione passiva Preliminarmente occorre affrontare la questione legata all'eccezione sollevata dal . CP_1
Tale eccezione è fondata, si registra, infatti, la carenza di legittimazione passiva delle articolazioni territoriali
2 del : l'unico soggetto legittimato passivo Controparte_3 al lla ricorrente, essendo l' Controparte_1 [...] una mera articolazione territoriale del resistente. Controparte_2 CP_1
8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “cost autonomo Controparte_4 centro di responsabilità amministrativa” e la medesima disposizione attribuisce all' Controparte_4 competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto
[...] norma) un nuovo e autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce un fatto interno al , che è e rimane soggetto unitario, restando indifferente rispetto ai terzi la sua CP_1 articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali (o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Pertanto, la dicitura “legittimazione passiva” di cui all'art. 8 D.P.R. n. 17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 e ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003) è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art. 16 co. 1° lettera f), d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve quindi intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' . Di conseguenza, gli restano Controparte_4 Controparte_5 articolazioni periferiche del (cfr. Cass., sent. 3 novembre 2011, n. 22743) e l'unico Controparte_6 soggetto legittimato passivo ane il . Controparte_1
Mobbing, straining violazione art. 3 bis D.lgs. n. 216/2003 e dell'art. 2087 c.c. Per quanto concerne il merito della vicenda e le violazioni lamentate dal ricorrente occorre preliminarmente esaminare il quadro giurisprudenziale e normativo delle violazioni poste in contestazione per poi porlo a confronto con le condotte emerse ed accertate in sede di istruttoria, in modo tale da poter esprimere un giudizio di conformità in merito alle stesse.
Innanzitutto il mobbing così come lo strening rientrano all'interno delle nozioni medico legali che non hanno un'autonoma rilevanza ai fini giuridici, ma si sviluppano nella realtà fenomenica quando si è in presenza di una conflittualità sistematica, di tipo persistente in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni di contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori presenti nel luogo di lavoro ( siano essi superiori o di pari livello) con il precipuo scopo di causare nella vittima danni di varia natura. Lo straning a differenza del mobbing non necessita di vessazioni reiterate e sistematiche, essendo viceversa sufficienti comportamenti vessatori che, seppur non continuativi e costanti, determinano nel dipendente uno stato di oppressione e grave disagio. Allo stato attuale l'ordinamento giuridico non si è ancora dotato di una disciplina in materia demandando alla giurisprudenza il compito di cristallizzare tali concetti, gli e i giudici di merito hanno Parte_2 ricondotto le due fattispecie entro la previsione dell'art. 2087 c.c. A tal proposito è utile riportare quanto recentemente statuito dalla Giurisprudenza di legittimità circa l'argomento in questione. La Cassazione, in conformità ad un orientamento pacifico e oramai consolidato ha recentemente affermato che “ hanno valenza meramente sociologica le nozioni di mobbing e straining sancendone la loro irrilevanza ai fini giuridici in
3 relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l'art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio (cfr. Cass.
7.2.2023 n. 3692; Cass, Sez. Lav., 11 dicembre 2024, n. 31912) Per quanto concerne poi l'onere della prova richiesto sulla base dell'art. 2087 la Giurisprudenza di legittimità così si è espressa: ” l'articolo 2087 c.c. non configura un'ipotesi di responsabilita' oggettiva, in quanto la responsabilita' del datore di lavoro - di natura contrattuale - va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento;
ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attivita' lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocivita' dell'ambiente di lavoro, nonche' il nesso tra l'una e l'altra, e solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (Cass. n. 10115/2022, Cass. n. 15112 del 2020, Cass. n. 26495 del 2018, Cass. n. 12808 del 2018, Cass. n. 14865/2017, Cass. n. 2038 del 2013, Cass. 12467 del 2003). Passando alla vicenda concreta sottesa al caso in esame, occorre evidenziare come in sede di istruttoria è emerso che i comportamenti tenuti dalla dirigente scolastica, complessivamente considerati, stante anche il breve lasso temporale in cui si sono verificati, nonché il fatto che gli stessi rientrano all'interno delle prerogative conferitegli dall'ordinamento sono da considerarsi legittimi. In merito alle condotte contestate il teste infatti, riferisce: “in un'occasione io e la dirigente Testimone_1 eravamo in prossimità dell'aula docenti che è a insegnava il prof. sentendo confusione siamo Pt_1 entrati in aula e abbiamo riscontrato la presenza del professore davanti alla cattedra seduto con il tablet in mano e i ragazzi che facevano quello che volevano, c'era confusione. Il professore si è subito scusato con la preside dicendo testualmente che la situazione gli era sfuggita di mano e la dirigente ha invitato i ragazzi a tornare ai propri banchi e potare rispetto al professore” confermando con le sue dichiarazioni quanto evidenziato dalla dirigente scolastica in sede di relazione di accompagnamento alla visita medica del docente. Ed ancora il teste sentito in sede di istruttoria, ha affermato che: “Confermo che il docente Testimone_2 in diverse occasioni aveva palesato la propria difficoltà nella gestione della classe 3B, nei consigli di classe aveva Pt_1 sentato ciò; durante il consiglio di classe i genitori rappresentanti avevano manifestato la propria preoccupazione circa l'andamento didattico e disciplinare della classe, anche in vista dell'esame di stato. Le loro preoccupazioni erano dirette alle materie e all'orario del prof. e lo stesso accordava con le loro preoccupazioni. Non c'erano altre criticità relative ad altri Pt_1 docenti o ad altre materie nella stessa classe. Il teste conferma le difficoltà in cui si era imbattuto il ricorrente, il che spiega i provvedimenti adottati dalla dirigente scolastica alla quale è rimessa l'organizzazione e il buon andamento dell'attività scolastica contemperando le esigenze di docenti e discenti. I due testi citati hanno, altresì, confermato che le richieste del ricorrente di svolgere la propria attività didattica al piano terra e di compattamento dell'orario di lezione sono state entrambe evase. Quanto al fatto che la dirigente scolastica abbia tolto al ricorrente il ruolo di coordinatore della classe, è emerso documentalmente dallo stato matricolare allegato in atti, che il ricorrente si trovava da diverso tempo in malattia. Infatti, il ricorrente è risultato assente per malattia dal 21 novembre 2019 fino alla fine dell'anno scolastico 2019/2020 e la nomina di un altro coordinatore è avvenuta soltanto in data 8 gennaio
2020 dopo diversi giorni di assenza da parte del ricorrente, il che giustifica la scelta didattica posta in essere dalla dirigente. Stessa cosa per quanto concerne l'insegnamento dell'Italiano, materia che durante l'anno scolastico
2021/2022 è stata assegnata ad altro docente stante da un lato il fatto che l'assenza del ricorrente continuava a protrarsi (il ricorrente l'a.s. 2019/2020 ha prestato servizio sino al 20.11.2019 e durante il successivo a.s. 2020/2021 non ha mai prestato servizio) e dall'altro l'esigenza di dare una certa continuità didattica agli alunni. Da un raffronto tra i fatti posti in contestazione, così come emersi a seguito dell'espletata istruttoria, e del
4 quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato non si ravvedono comportamenti tenuti dalla dirigente scolastica in grado di integrare una violazione di quanto disposto all'interno dell'art. 2087 c.c. A maggior ragione non si ravvisano condotte che possano integrare una fattispecie di mobbing di strening. Pertanto, per i motivi sopra esposti il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo, con la riduzione del 20% atteso che il si è difeso con il funzionario, nonché l'ulteriore riduzione attesa l'assenza di CP_1 particolari questioni di diritto e di fatto
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, le quali sono liquidate in euro 2592,24 oltre iva, cpa e occorrende come per legge;
Lucca, 8 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5