CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 09/02/2026, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1870/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429681 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in qualità di legale rappresentante dello studio professionale Ricorrente_1, con sede in Indirizzo_1 (C.F P.IVA_1), rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 codice fiscale CF_Difensore_1, indirizzo PEC Email_1 in virtù di procura conferita con separato foglio ed elettivamente domiciliato in Indirizzo_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n.112401429681, relativamente alla TARI e TEFA per l'utenza di Indirizzo_2 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2023, notificato in data 17/10/2024, emesso dal Dipartimento delle
Risorse Economiche di Roma Capitale, nei confronti del ricorrente, per un importo complessivo di euro
20.117,00, di cui euro 15.347,60 quale omesso versamento della Tassa rifiuti (TARI), euro 767,39 quale omesso versamento del Tributo Esercizio Funzioni Ambientali (TEFA), euro 2.801,12 per sanzioni, euro
1.192,99 per interessi ed euro 7,83 per spese di notifica.
Ha esposto che il giorno 14/08/2018 aveva presentato presso lo sportello AMA delle utenze non domestiche di Indirizzo_3 Luogo_1, istanza protocollata al n.144726/2018/E, per comunicare la cessazione dell'utenza di Indirizzo_2 e la contestuale iscrizione presso la nuova sede di Indirizzo_1, per cui paga la Tari sull'immobile condotto in locazione con il codice contratto 1975116 e Codice Utenza 1826609.
Diversamente il Comune con l'accertamento attribuisce altro codice contratto (3495375) ed altro codice utenza (3184193).
Ha evidenziato di aver regolarmente pagato la tariffa rifiuti notificata da AMA Spa fino al 30/06/20218.
Cessato il possesso dell'immobile di Indirizzo_2 a far data 16/07/2028, nessun importo TARI e TEFA è dovuto dal ricorrente.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha addotto l'annullamento dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
In data 4/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112401429681 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
È stato, di conseguenza, chiesto a Spina&Partners un importo complessivamente pari ad € 25.719,00 (di cui € 17.307,98, quale importo totale complessivo accertato;
€ 8.403,96, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica) (All. 1).
In data 22/11/2024, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dall'odierno
Ricorrente ed in maniera assolutamente tempestiva, Roma Capitale ha emesso il doc. n. U241100095373, mediante cui ha rappresentato che “Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la violazione riscontrata è riferita solo al periodo 01.01.2018 - 30.06.2018.
Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi” (All. 2).
In data 3/02/2025, ad esito del riesame d'ufficio della posizione, la scrivente Roma Capitale ha emesso il doc. n. U250200120801 mediante cui ha disposto la rettifica Ragioneria Generale – Divisione Entrate I
Direzione – Entrate Tributarie e Riscossioni U.O. Contenzioso Tributario del precedente doc. n.
U241100095373 nonché l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401429681 (All.
3). Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate tra le parti
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
RI FL BR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEBBRARO MARIA FLORA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 595/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401429681 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 in qualità di legale rappresentante dello studio professionale Ricorrente_1, con sede in Indirizzo_1 (C.F P.IVA_1), rappresentata e difesa dall'Avvocato Difensore_1 codice fiscale CF_Difensore_1, indirizzo PEC Email_1 in virtù di procura conferita con separato foglio ed elettivamente domiciliato in Indirizzo_1 , ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n.112401429681, relativamente alla TARI e TEFA per l'utenza di Indirizzo_2 per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2023, notificato in data 17/10/2024, emesso dal Dipartimento delle
Risorse Economiche di Roma Capitale, nei confronti del ricorrente, per un importo complessivo di euro
20.117,00, di cui euro 15.347,60 quale omesso versamento della Tassa rifiuti (TARI), euro 767,39 quale omesso versamento del Tributo Esercizio Funzioni Ambientali (TEFA), euro 2.801,12 per sanzioni, euro
1.192,99 per interessi ed euro 7,83 per spese di notifica.
Ha esposto che il giorno 14/08/2018 aveva presentato presso lo sportello AMA delle utenze non domestiche di Indirizzo_3 Luogo_1, istanza protocollata al n.144726/2018/E, per comunicare la cessazione dell'utenza di Indirizzo_2 e la contestuale iscrizione presso la nuova sede di Indirizzo_1, per cui paga la Tari sull'immobile condotto in locazione con il codice contratto 1975116 e Codice Utenza 1826609.
Diversamente il Comune con l'accertamento attribuisce altro codice contratto (3495375) ed altro codice utenza (3184193).
Ha evidenziato di aver regolarmente pagato la tariffa rifiuti notificata da AMA Spa fino al 30/06/20218.
Cessato il possesso dell'immobile di Indirizzo_2 a far data 16/07/2028, nessun importo TARI e TEFA è dovuto dal ricorrente.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio Roma Capitale che ha addotto l'annullamento dell'atto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è ammissibile e procedibile.
In data 4/10/2024, Roma Capitale ha accertato mediante l'avviso esecutivo n. 112401429681 l'omessa dichiarazione di iscrizione ai fini della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) con evasione totale dei tributi entro le scadenze previste e relative alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
È stato, di conseguenza, chiesto a Spina&Partners un importo complessivamente pari ad € 25.719,00 (di cui € 17.307,98, quale importo totale complessivo accertato;
€ 8.403,96, quale importo a titolo di sanzioni ed € 7,83, quale importo per spese di notifica) (All. 1).
In data 22/11/2024, in riscontro all'istanza di autotutela presentata dall'odierno
Ricorrente ed in maniera assolutamente tempestiva, Roma Capitale ha emesso il doc. n. U241100095373, mediante cui ha rappresentato che “Si comunica l'ANNULLAMENTO PARZIALE dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: la violazione riscontrata è riferita solo al periodo 01.01.2018 - 30.06.2018.
Pertanto, si procederà alla notificazione del provvedimento di rettifica portante la rideterminazione degli importi dovuti a titolo di tributo, sanzioni e interessi” (All. 2).
In data 3/02/2025, ad esito del riesame d'ufficio della posizione, la scrivente Roma Capitale ha emesso il doc. n. U250200120801 mediante cui ha disposto la rettifica Ragioneria Generale – Divisione Entrate I
Direzione – Entrate Tributarie e Riscossioni U.O. Contenzioso Tributario del precedente doc. n.
U241100095373 nonché l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401429681 (All.
3). Al lume delle circostanze esposte - annullamento dell'avviso ordinario oggetto del contendere - s'impone la declaratoria di cessata materia del contendere essendo la Corte venuta a conoscenza di fatti obiettivi, conosciuti posteriormente alla domanda giudiziale, dai quali deriva in concreto l'eliminazione del contrasto fra le parti e il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale (cfr. sul punto, Cass. Civile, sent. 3265 del 22-3-1995 nonché ex multis, Cass. Civ., sent. 5390 del 27-4-2000 secondo cui “La cessazione della materia del contendere — cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, di cui il giudice deve dare atto d'ufficio
— presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non voler proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc”.).
Sussistono gravi ed eccezionali giusti motivi in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate (v. Cass. Civile, sez. un., 15 novembre 1994, n. 9597; Cassazione civile, sez. lav., 01/12/2003, n.
18352), dell'esito finale e globale della lite, del comportamento processuale delle parti (v. Tribunale Bari, sez. II, 21/04/2009, n. 1332), per compensare, integralmente, tra tutte le parti costituite le spese e le competenze del giudizio.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
spese compensate tra le parti
Roma lì 11.11.2025 Il Giudice
RI FL BR