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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 30/10/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 989 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Irma de Pinto, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato difeso dall'avv. Francesco Falconi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15.04.2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento,
[...]
Per_ collocamento e mantenimento della figlia (28.06.2011), nata dalla loro relazione
“more uxorio" e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno dedotto di aver convissuto in CE (RM) e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della minore.
I ricorrenti hanno dichiarato, inoltre, di avere entrambi un'occupazione lavorativa e di essere economicamente autonomi.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 09.05.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia minore.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 989 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1. La figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso quest'ultima.
2. Entrambi i genitori - limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione - potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Le decisioni di maggiore interesse, riguardo alla figlia minore, relative
2 all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
4. La casa familiare, in costanza del collocamento prevalente della minore, viene assegnata alla madre con tutti gli arredi ivi esistenti.
5. provvederà al pagamento mensile del 50% del rateo del CP_1 CP_1
Per_ mutuo dell'immobile nel quale vive stabilmente la figlia minore , posta in
CE (Roma) in Via G. Silvestri, 10.
6. provvederà al pagamento del 50% spese di oneri Controparte_1 condominiali relativi alla manutenzione dell'immobile nel quale vive Per_ stabilmente la figlia minore , posta in CE (Roma) in Via G. Silvestri,
10 e con esclusione esplicita degli oneri condominiali ordinari e straordinari connessi alla sola gestione.
7. Il padre, nel rispetto dei principi del c.d. “affido condiviso” potrà vedere e tenere con sé la figlia con ampia libertà nel rispetto delle esigenze della minore e con preavviso di almeno 24 ore alla madre, e comunque con frequentazione minima garantita nei tempi e con le modalità di seguito indicate salvo diverse necessità/determinazioni della figlia: per ogni settimana due giorni infrasettimanali da concordare con la madre e con la figlia e tenuto conto anche dei turni di riposo del Padre dall'uscita di scuola e con diritto di pernotto fino al mattino successivo quando il Padre avrà cura di garantire il rientro a scuola.
I fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì e fino al lunedì mattina al rientro scolastico. Festività alternate. Festa di compleanno della minore alternata Festa di compleanno del Padre e Festa del Papà. Ferie da lavoro paterno. Compleanno dei nonni paterni. Analoghe festività e ferie in favore della Madre.
8. si obbliga a corrispondere a per la figlia CP_1 CP_1 Parte_1 minore, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile pari ad € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
9. L'Assegno Unico e Universale, erogato per la figlia, per esplicito accordo delle parti verrà percepito unicamente ed integralmente dalla madre . Parte_1
3 10. Le spese ordinarie sono ricomprese nell'assegno di mantenimento, per quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo del Tribunale Civitavecchia.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 29 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. 989 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Irma de Pinto, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentato difeso dall'avv. Francesco Falconi, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 15.04.2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere disciplinare l'affidamento,
[...]
Per_ collocamento e mantenimento della figlia (28.06.2011), nata dalla loro relazione
“more uxorio" e riconosciuta da entrambi i genitori.
Gli istanti hanno dedotto di aver convissuto in CE (RM) e, venuto meno il fondamento alla base della loro relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di voler regolamentare i futuri rapporti nell'interesse principale della minore.
I ricorrenti hanno dichiarato, inoltre, di avere entrambi un'occupazione lavorativa e di essere economicamente autonomi.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato ha disposto con ordinanza del 09.05.2025 la trattazione scritta dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Viste le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso congiunto, il Giudice ha riservato al Collegio la decisione ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 3 c.p.c.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e della figlia minore.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis 51. c.p.c. iscritto al n. 989 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, per l'effetto dispone:
1. La figlia viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori, Persona_2 con collocamento prevalente presso la madre e residenza presso quest'ultima.
2. Entrambi i genitori - limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione - potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Le decisioni di maggiore interesse, riguardo alla figlia minore, relative
2 all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa.
4. La casa familiare, in costanza del collocamento prevalente della minore, viene assegnata alla madre con tutti gli arredi ivi esistenti.
5. provvederà al pagamento mensile del 50% del rateo del CP_1 CP_1
Per_ mutuo dell'immobile nel quale vive stabilmente la figlia minore , posta in
CE (Roma) in Via G. Silvestri, 10.
6. provvederà al pagamento del 50% spese di oneri Controparte_1 condominiali relativi alla manutenzione dell'immobile nel quale vive Per_ stabilmente la figlia minore , posta in CE (Roma) in Via G. Silvestri,
10 e con esclusione esplicita degli oneri condominiali ordinari e straordinari connessi alla sola gestione.
7. Il padre, nel rispetto dei principi del c.d. “affido condiviso” potrà vedere e tenere con sé la figlia con ampia libertà nel rispetto delle esigenze della minore e con preavviso di almeno 24 ore alla madre, e comunque con frequentazione minima garantita nei tempi e con le modalità di seguito indicate salvo diverse necessità/determinazioni della figlia: per ogni settimana due giorni infrasettimanali da concordare con la madre e con la figlia e tenuto conto anche dei turni di riposo del Padre dall'uscita di scuola e con diritto di pernotto fino al mattino successivo quando il Padre avrà cura di garantire il rientro a scuola.
I fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì e fino al lunedì mattina al rientro scolastico. Festività alternate. Festa di compleanno della minore alternata Festa di compleanno del Padre e Festa del Papà. Ferie da lavoro paterno. Compleanno dei nonni paterni. Analoghe festività e ferie in favore della Madre.
8. si obbliga a corrispondere a per la figlia CP_1 CP_1 Parte_1 minore, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento, la somma mensile pari ad € 200,00 (duecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
9. L'Assegno Unico e Universale, erogato per la figlia, per esplicito accordo delle parti verrà percepito unicamente ed integralmente dalla madre . Parte_1
3 10. Le spese ordinarie sono ricomprese nell'assegno di mantenimento, per quelle straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo del Tribunale Civitavecchia.
Nulla sulle spese.
Così deciso, in Civitavecchia il 29 ottobre 2025
Si comunichi.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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