CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 2947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2947 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2947/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16079/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091951918 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2851/2026 depositato il
15/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' DE e la REGIONE NI al fine di impugnare la cartella di pagamento n.
07120250091951918/000 per un totale complessivo pari ad Euro 200,36 == relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2020.
La ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico, oltre che l' intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso con vittoria di spese in favore dell' avv. Difensore_1
costituisce l' DE che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che legittimata a controdedurre in merito all' eccezione del difetto di notifica dell' atto prodromico è unicamente l' Ente Creditore Regione Campania
La Regione Campania, ritualmente convenuta, non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti e riscontrata la tempestività del ricorso e della successiva iscrizione a ruolo, osserva:
L' Ente creditore non si è costituito.
Pertanto non è stata fornita alcuna prova sulla notifica degli atti prodromici alla cartella oggi impugnata
Consegue da tanto l' accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento n. 07120250091951918/000 e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16079/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250091951918 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2851/2026 depositato il
15/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Napoli, la sig.ra Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' DE e la REGIONE NI al fine di impugnare la cartella di pagamento n.
07120250091951918/000 per un totale complessivo pari ad Euro 200,36 == relativo al mancato pagamento della tassa automobilistica regionale anno 2020.
La ricorrente eccepisce l' omessa notifica di ogni atto prodromico, oltre che l' intervenuta prescrizione triennale
Conclude per l' accoglimento del ricorso con vittoria di spese in favore dell' avv. Difensore_1
costituisce l' DE che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che legittimata a controdedurre in merito all' eccezione del difetto di notifica dell' atto prodromico è unicamente l' Ente Creditore Regione Campania
La Regione Campania, ritualmente convenuta, non si è costituita
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti e riscontrata la tempestività del ricorso e della successiva iscrizione a ruolo, osserva:
L' Ente creditore non si è costituito.
Pertanto non è stata fornita alcuna prova sulla notifica degli atti prodromici alla cartella oggi impugnata
Consegue da tanto l' accoglimento del ricorso
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso, annulla la cartella di pagamento n. 07120250091951918/000 e compensa le spese