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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/10/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 132/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Cons. istr.rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), E PER ESSA QUALE MANDATARIA Parte_1 P.IVA_1 CP_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'Avv. GIANCARLO CATAVELLO, elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto
Avvocato sito in Milano al Largo Donegani n.2, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._1
MM LO (C.F. ), elettivamente domiciliata in via C.F._2
Monte Rosa n. 5 20831 Seregno presso lo Studio dell'Avv. MM LO, giusta delega in atti;
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2959/2024, pubblicata il
07/12/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”.
Causa rimessa in decisione con ordinanza del 7.10.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 14.10.2025 sulle seguenti pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
Per Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE
1. in riforma della sentenza n. 2959/2024 del Tribunale Ordinario di Monza, Giudice
Monocratico Dott. Ambrosio, pubblicata in data 07.12.2024, Repert. n. 4656/2024 del
10.12.2024, notificata in data 10.12.2024, nella causa iscritta al n. R.G. 3782/2024, con ogni migliore statuizione, respingere l'opposizione proposta dalla sig.ra
nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
2. condannare la sig.ra al rimborso delle spese legali per entrambi
[...] Controparte_2
i gradi di giudizio, oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
Per : Controparte_2
“A. Preliminarmente, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita accertare che l'appellante non è comparsa all'udienza del 3/6/2025 e se, non comparirà neanche all'udienza del 7/10/2025, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.2 c.p.c.
B. In subordine, se l'appellante comparendo sanerà la propria posizione processuale, Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello prodotto e, per l'effetto, voglia confermare la sentenza impugnata.
C. In ulteriore subordine, per l'ipotesi di riforma della sentenza appellata, voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello accertare e dichiarare che la sig.ra ha integralmente estinto il debito CP_2 che derivava dal contratto di mutuo azionato da controparte mediante il precetto opposto;
D. per l'effetto, voglia dichiarare che l' non è titolare del diritto a procedere Parte_1 ad esecuzione forzata ai danni dell'opponente e, pertanto, dichiarare l'illegittimità del precetto opposto ed annullarlo ad ogni effetto di legge.
E. In ogni caso, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello condannare l'appellante alla refusione di compensi di avvocato e spese, liquidandoli per il doppio grado di giudizio secondo i valori medi previsti dai vigenti parametri, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 In data 22.5.2024 la (di qui innanzi anche solo ) qualificatasi come Parte_1 Pt_1 successore a titolo particolare della banca mutuante ed aventi causa dalla stessa, notificava ad atto di precetto intimandole il pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_2
55.955,19 a titolo di rate impagate del contratto di mutuo fondiario del 9.04.2009, a suo tempo stipulato tra la suddetta e la . Controparte_2 Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva l'integrale adempimento del debito, essendo intervenuto in data 29.06.2019 un accordo transattivo con la precedente titolare del credito, (dante causa di ): tale accordo era stato interamente Controparte_5 Pt_1 adempiuto dalla a mezzo del versamento della somma di € 65.000,00, in conformità CP_2 alla dichiarazione resa dal funzionario della banca creditrice il 18.09.2019.
costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa Parte_1 opposizione, evidenziando in sintesi che l'accordo transattivo del 29.06.2019 non era stato integralmente adempiuto, a causa del mancato pagamento delle ultime quattro rate, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e riviviscenza dell'originario rapporto di mutuo, attesa la natura non novativa dell'accordo, come espressamente esclusa nell'ambito della transazione.
All'esito del giudizio il Tribunale di Monza con sentenza n. 2959/2024 accoglieva l'opposizione e condannava la parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore Pt_1 dell'attrice.
In particolare, il Tribunale, pur riconoscendo il mancato integrale adempimento dell'accordo transattivo del 29.06.2019, pubblicata il 7.12.2024, escludeva il diritto della di Parte_1 agire nei confronti della per l'importo richiesto in forza del contratto di mutuo CP_2 fondiario, ritenendolo superato dal successivo contratto di transazione, giacché mai risolto.
Secondo il giudice di prime cure, infatti, la riviviscenza delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo originario avrebbe potuto configurarsi unicamente in virtù della risoluzione dell'accordo transattivo, evenienza che, nel caso di specie, non riteneva essere stata allegata né comprovata dalla parte creditrice.
Avverso la predetta decisione, ha proposto tempestivo appello, con atto Parte_1 notificato in data 9.01.2025, dolendosi:
pagina 3 di 9 - con il primo motivo, della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c per aver il giudice accolto l'opposizione sulla base di argomentazioni diverse da quelle dedotte dall'opponente;
- con il secondo motivo, dell'erroneità della pronuncia per avere il giudice di primo grado escluso la riviviscenza delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo originario.
L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, nel caso di mancata comparizione della controparte all'udienza del 7/10/2025, di dichiararsi l'improcedibilità dell'appello e nel merito, di respingere l'impugnazione, proponendo appello incidentale “subordinato” (rectius condizionato) e chiedendo, in ogni caso, la riforma della sentenza di primo grado relativamente al concernente la liquidazione delle spese giudiziali da liquidarsi in relazione ai parametri medi.
A seguito della prima udienza, la Corte fissava l'udienza del 7.10.2025, per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio con indicazione dei termini di legge, ex art. 352 c.p.c. per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusionali e delle relative repliche, disponendo la trattazione cartolare della predetta udienza ex art. 127 ter c.p.c.
&&&
Prima di scendere nella disamina del merito delle impugnazioni proposte dalle parti, va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata: deve infatti rilevarsi che, pur non essendo il procuratore dell'appellante comparso alla prima udienza tenutasi in presenza innanzi al Consigliere Istruttore in data 3.6.2025, la parte appellante ha poi provveduto al deposito delle note scritte entro il termine perentorio (cfr ordinanza del Consigliere Istruttore del 3.6.2025) fissato per la data del 7.10.2025, dunque, trattandosi di udienza - quest'ultima svoltasi in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc – va ritenuto che l'appellante abbia dato correttamente impulso all'attività processuale.
Dal che consegue l'infondatezza dell'eccezione in esame.
Venendo al merito delle impugnazioni proposte dalle parti, deve osservarsi quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante principale denuncia la nullità della sentenza impugnata Pt_1 per violazione dell'art.112 c.p.c., lamentando la mancata corrispondenza tra i motivi di opposizione e i motivi di accoglimento dell'opposizione.
pagina 4 di 9 Nello specifico, sostiene che il giudice di prime cure avrebbe “dato risalto al tema della presunta non riviviscenza delle obbligazioni derivanti dall'originario contratto di mutuo” non sollevato dalla parte opponente che, invece, avrebbe unicamente eccepito l'integrale adempimento del debito.
Il motivo è infondato.
La doglianza posta al vaglio della Corte va correttamente inquadrata alla luce dei principi enunciati dal Supremo Collegio.
È infatti opportuno premettere che il vizio di extra petizione ricorre soltanto quando l'organo giudicante si sia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato), mentre spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare, entro detti limiti, la domanda proposta dalla parte (cfr. Cass. 12471/2011).
Ciò in relazione alla causa petendi intesa quale elemento idoneo ad identificare la domanda della parte, avuto riguardo, non già alle ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì all'insieme delle circostanze di fatto poste alla base di questa (in tal senso da ultimo cfr. Cassazione civile sez. II, 02/09/2025, (ud. 29/05/2025, dep. 02/09/2025),
n. 24400).
Nel caso di specie, dalla disamina degli atti del giudizio di opposizione emerge come l'intimata abbia dedotto l'integrale estinzione delle obbligazioni derivanti dall'originario CP_2 contratto di mutuo, fondando tale “eccezione” sull'integrale adempimento delle obbligazioni discendenti dalla stipulazione in data 26.06.2019 di un accordo transattivo con la CP_4 precedente titolare del credito, poi ceduto ed azionato in precetto da . Pt_1
.Di tale "fatto" il Tribunale, senza travalicare dalla materia devoluta al proprio giudizio, ha esaminato le conseguenze, arrivando alla condivisibile conclusione che, in assenza di prova di avvenuta risoluzione del contratto di transazione, non avrebbero potuto rivivere, sic et simpliciter, le obbligazioni derivanti dall'originario contratto di mutuo.
Va pertanto ritenuto che il giudice di prime cure non sia incorso nella denunziata violazione, essendosi pienamente mantenuto nei limiti della materia devoluta al proprio esame, senza alterare il contenuto delle domande o delle eccezioni proposte dalle parti.
pagina 5 di 9 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata, per avere il giudice Pt_1 di primo grado erroneamente escluso l'avvenuta risoluzione del contratto di transazione di cui sopra.
In particolare, l'appellante lamenta che, nell'interpretare la comunicazione inviata dalla società creditrice (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte opposta), il giudice di prime cure si era limitato a valorizzare il dato meramente letterale — segnatamente la locuzione atecnica
'decaduta dal beneficio del tilizzata dalla creditrice — senza attribuire il dovuto rilievo CP_6 al contenuto sostanziale della missiva, dal quale emergerebbe l'intento della società di intimare la risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento.
Ebbene, il tenore letterale della comunicazione del 14.12.2022 (versata in atti CP_5
consente indubbiamente di evidenziare la volontà della che, considerato il
[...] CP_4 persistente inadempimento della nel pagamento delle rate residue previste dalla CP_2 transazione, ha intimato alla controparte l'avvenuta “decadenza dal beneficio del termine in relazione all'accordo transattivo comunicato con la lettera del 26.06.2009” e, conseguentemente, il pagamento della somma di € 56.569,76.
Nel testo della missiva, la banca creditrice si limita a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, senza tuttavia esprimere alcuna volontà, nemmeno implicitamente configurabile, diretta alla risoluzione del contratto di transazione.
In ogni caso, anche a voler ritenere la missiva in oggetto quale manifestazione di una volontà di risolvere il contratto, è opportuno ricordare che, ai fini della risoluzione contrattuale, non è sufficiente la semplice manifestazione di volontà: a tal fine, è, infatti, necessario che sussistano tutti i presupposti previsti dalle fattispecie di risoluzione contemplate dal codice civile, siano esse giudiziali o di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Nel caso di specie – come correttamente rilevato dal giudice di primo grado – tali presupposti non risultano neppure allegati dalla parte creditrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio in conformità al disposto dell'art. 2697 c.c.
Va infatti osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III n. 12876 del 22.6.2015), dalla quale questa Corte non ha ragione di discostarsi, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di transazione e questa non abbia carattere novativo, come è da ritenersi nel caso in esame, soltanto l'estinzione dell'accordo transattivo può comportare pagina 6 di 9 l'automatica riviviscenza dell'originario accordo, atteso che la posizione delle parti non può essere regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo.
Pertanto, nella specie, il giudice di primo grado, in assenza di prova dell'avvenuta risoluzione del contratto di transazione, ha correttamente ritenuto che il rapporto tra le parti odiernamente in lite fosse regolato dal successivo accordo transattivo, escludendo, di conseguenza, il diritto dell'odierna appellante di procedere in via esecutiva nei confronti di sulla Controparte_2 base del contratto di mutuo fondiario de quo.
Ritenuta in definitiva l'infondatezza di tutti i motivi svolti da alla luce delle Parte_1 considerazioni che precedono, l'appello principale va respinto.
In ragione del rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale condizionato deve ritenersi assorbito.
L'appellata ha peraltro proposto appello incidentale, non condizionato stante la formulazione della richiesta preceduta dalla locuzione “in ogni caso”, con riguardo al capo della sentenza inerente alla liquidazione delle spese processuali, chiedendo la rideterminazione delle stesse secondo i valori medi, anziché quelli minimi applicati dal Tribunale.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come è noto, il giudice è tenuto:
1. ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (in termini, Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357) ed attualmente del D.M. 147/2022);
2. solo in presenza di una specifica richiesta del difensore, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso in misura inferiore a quelli domandati, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. n.12537 del 2019) allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri;
3. a fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni.
pagina 7 di 9 Chiarito quanto sopra, va rilevato che, nella sentenza qui appellata, il Tribunale ha fornito contezza – in assenza del deposito di nota spese da parte del difensore della parte vittoriosa che si è limitato (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni dep. il 5.11.2024) a CP_2 chiedere la liquidazione delle spese in conformità ai parametri delle vigenti tabelle ministeriali
(letteralmente la liquidazione “dei compensi di avvocato e spese, liquidandole nella misura ritenuta di giustizia e chiedendo l'aumento ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 e 96
c.p.c”) - della ragione di esclusione dei compensi per l'attività istruttoria non svoltasi e del discostamento dai parametri medi “trattandosi di controversia di non particolare complessità”.
La motivazione, da ritenersi dunque corretta, deve pertanto trovare integrazione con esclusivo riferimento al difetto dei presupposti per riconoscere il richiesto aumento nonché alla non ravvisabilità dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
La sentenza impugnata merita pertanto conferma in ogni sua parte.
Conseguono ministeriali le statuizioni di cui in dispositivo, tenuto conto del rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, per la parte non condizionata.
Peraltro, avuto riguardo alla soccombenza quasi prevalente di , ricorrono gli estremi onde Pt_1 procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti, in ragione di 1/5 del loro complessivo ammontare.
La restante frazione dei 4/5 liquidata come in dispositivo (fatta applicazione dei vigenti parametri medi per cause di media difficoltà, in relazione al valore della controversia nonché alle fasi difensive in concreto espletate, con esclusione della fase istruttoria) va posta a carico dell'appellante . Pt_1
Va poi ordinata ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle stesse a favore del difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario, che ne ha fatto richiesta.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte di entrambe le parti, appellante principale ed appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_3 pagina 8 di 9 , avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2959/2024, Controparte_2 pubblicata il 07/12/2024, così provvede:
a) rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale proposto da
[...]
CP_2
b) dichiara compensate in ragione di 1/5 del loro complessivo ammontare le spese del presente grado di giudizio;
c) pone a carico dell'appellante principale a favore di Pt_1 Controparte_2 la restante frazione dei 4/5, che liquida, già operata la riduzione, in ragione della complessiva somma di € 9.723,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge dovuti;
d) ordina la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore del difensore, Avv.
AR AL, dichiaratosi antistatario e che ne ha fatto richiesta;
e) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte di entrambe le parti, appellante principale e appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in Milano il 14/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Maria Grazia Federici
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott. Maria Carla Rossi Cons. istr.rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello da
(C.F. ), E PER ESSA QUALE MANDATARIA Parte_1 P.IVA_1 CP_1
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'Avv. GIANCARLO CATAVELLO, elettivamente domiciliate presso lo studio del predetto
Avvocato sito in Milano al Largo Donegani n.2, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._1
MM LO (C.F. ), elettivamente domiciliata in via C.F._2
Monte Rosa n. 5 20831 Seregno presso lo Studio dell'Avv. MM LO, giusta delega in atti;
-APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2959/2024, pubblicata il
07/12/2024, in materia di “Opposizione a precetto (art. 615, l'comma c.p.c.)”.
Causa rimessa in decisione con ordinanza del 7.10.2025 e poi decisa nella camera di consiglio del 14.10.2025 sulle seguenti pagina 1 di 9 CONCLUSIONI:
Per Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata, così decidere:
IN VIA PRINCIPALE
1. in riforma della sentenza n. 2959/2024 del Tribunale Ordinario di Monza, Giudice
Monocratico Dott. Ambrosio, pubblicata in data 07.12.2024, Repert. n. 4656/2024 del
10.12.2024, notificata in data 10.12.2024, nella causa iscritta al n. R.G. 3782/2024, con ogni migliore statuizione, respingere l'opposizione proposta dalla sig.ra
nei confronti di Controparte_2 Controparte_3
2. condannare la sig.ra al rimborso delle spese legali per entrambi
[...] Controparte_2
i gradi di giudizio, oltre ad oneri previdenziali e fiscali come per legge.”
Per : Controparte_2
“A. Preliminarmente, voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita accertare che l'appellante non è comparsa all'udienza del 3/6/2025 e se, non comparirà neanche all'udienza del 7/10/2025, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'appello ex art. 342 c.2 c.p.c.
B. In subordine, se l'appellante comparendo sanerà la propria posizione processuale, Voglia
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello prodotto e, per l'effetto, voglia confermare la sentenza impugnata.
C. In ulteriore subordine, per l'ipotesi di riforma della sentenza appellata, voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello accertare e dichiarare che la sig.ra ha integralmente estinto il debito CP_2 che derivava dal contratto di mutuo azionato da controparte mediante il precetto opposto;
D. per l'effetto, voglia dichiarare che l' non è titolare del diritto a procedere Parte_1 ad esecuzione forzata ai danni dell'opponente e, pertanto, dichiarare l'illegittimità del precetto opposto ed annullarlo ad ogni effetto di legge.
E. In ogni caso, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello condannare l'appellante alla refusione di compensi di avvocato e spese, liquidandoli per il doppio grado di giudizio secondo i valori medi previsti dai vigenti parametri, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9 In data 22.5.2024 la (di qui innanzi anche solo ) qualificatasi come Parte_1 Pt_1 successore a titolo particolare della banca mutuante ed aventi causa dalla stessa, notificava ad atto di precetto intimandole il pagamento dell'importo complessivo di € Controparte_2
55.955,19 a titolo di rate impagate del contratto di mutuo fondiario del 9.04.2009, a suo tempo stipulato tra la suddetta e la . Controparte_2 Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, l'opponente deduceva l'integrale adempimento del debito, essendo intervenuto in data 29.06.2019 un accordo transattivo con la precedente titolare del credito, (dante causa di ): tale accordo era stato interamente Controparte_5 Pt_1 adempiuto dalla a mezzo del versamento della somma di € 65.000,00, in conformità CP_2 alla dichiarazione resa dal funzionario della banca creditrice il 18.09.2019.
costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa Parte_1 opposizione, evidenziando in sintesi che l'accordo transattivo del 29.06.2019 non era stato integralmente adempiuto, a causa del mancato pagamento delle ultime quattro rate, con conseguente decadenza dal beneficio del termine e riviviscenza dell'originario rapporto di mutuo, attesa la natura non novativa dell'accordo, come espressamente esclusa nell'ambito della transazione.
All'esito del giudizio il Tribunale di Monza con sentenza n. 2959/2024 accoglieva l'opposizione e condannava la parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore Pt_1 dell'attrice.
In particolare, il Tribunale, pur riconoscendo il mancato integrale adempimento dell'accordo transattivo del 29.06.2019, pubblicata il 7.12.2024, escludeva il diritto della di Parte_1 agire nei confronti della per l'importo richiesto in forza del contratto di mutuo CP_2 fondiario, ritenendolo superato dal successivo contratto di transazione, giacché mai risolto.
Secondo il giudice di prime cure, infatti, la riviviscenza delle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo originario avrebbe potuto configurarsi unicamente in virtù della risoluzione dell'accordo transattivo, evenienza che, nel caso di specie, non riteneva essere stata allegata né comprovata dalla parte creditrice.
Avverso la predetta decisione, ha proposto tempestivo appello, con atto Parte_1 notificato in data 9.01.2025, dolendosi:
pagina 3 di 9 - con il primo motivo, della nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c per aver il giudice accolto l'opposizione sulla base di argomentazioni diverse da quelle dedotte dall'opponente;
- con il secondo motivo, dell'erroneità della pronuncia per avere il giudice di primo grado escluso la riviviscenza delle obbligazioni nascenti dal contratto di mutuo originario.
L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, nel caso di mancata comparizione della controparte all'udienza del 7/10/2025, di dichiararsi l'improcedibilità dell'appello e nel merito, di respingere l'impugnazione, proponendo appello incidentale “subordinato” (rectius condizionato) e chiedendo, in ogni caso, la riforma della sentenza di primo grado relativamente al concernente la liquidazione delle spese giudiziali da liquidarsi in relazione ai parametri medi.
A seguito della prima udienza, la Corte fissava l'udienza del 7.10.2025, per la rimessione della causa in decisione innanzi al Collegio con indicazione dei termini di legge, ex art. 352 c.p.c. per il deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni, delle memorie conclusionali e delle relative repliche, disponendo la trattazione cartolare della predetta udienza ex art. 127 ter c.p.c.
&&&
Prima di scendere nella disamina del merito delle impugnazioni proposte dalle parti, va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata: deve infatti rilevarsi che, pur non essendo il procuratore dell'appellante comparso alla prima udienza tenutasi in presenza innanzi al Consigliere Istruttore in data 3.6.2025, la parte appellante ha poi provveduto al deposito delle note scritte entro il termine perentorio (cfr ordinanza del Consigliere Istruttore del 3.6.2025) fissato per la data del 7.10.2025, dunque, trattandosi di udienza - quest'ultima svoltasi in trattazione scritta ex art. 127 ter cpc – va ritenuto che l'appellante abbia dato correttamente impulso all'attività processuale.
Dal che consegue l'infondatezza dell'eccezione in esame.
Venendo al merito delle impugnazioni proposte dalle parti, deve osservarsi quanto segue.
Con il primo motivo l'appellante principale denuncia la nullità della sentenza impugnata Pt_1 per violazione dell'art.112 c.p.c., lamentando la mancata corrispondenza tra i motivi di opposizione e i motivi di accoglimento dell'opposizione.
pagina 4 di 9 Nello specifico, sostiene che il giudice di prime cure avrebbe “dato risalto al tema della presunta non riviviscenza delle obbligazioni derivanti dall'originario contratto di mutuo” non sollevato dalla parte opponente che, invece, avrebbe unicamente eccepito l'integrale adempimento del debito.
Il motivo è infondato.
La doglianza posta al vaglio della Corte va correttamente inquadrata alla luce dei principi enunciati dal Supremo Collegio.
È infatti opportuno premettere che il vizio di extra petizione ricorre soltanto quando l'organo giudicante si sia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato), mentre spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare, entro detti limiti, la domanda proposta dalla parte (cfr. Cass. 12471/2011).
Ciò in relazione alla causa petendi intesa quale elemento idoneo ad identificare la domanda della parte, avuto riguardo, non già alle ragioni giuridiche addotte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì all'insieme delle circostanze di fatto poste alla base di questa (in tal senso da ultimo cfr. Cassazione civile sez. II, 02/09/2025, (ud. 29/05/2025, dep. 02/09/2025),
n. 24400).
Nel caso di specie, dalla disamina degli atti del giudizio di opposizione emerge come l'intimata abbia dedotto l'integrale estinzione delle obbligazioni derivanti dall'originario CP_2 contratto di mutuo, fondando tale “eccezione” sull'integrale adempimento delle obbligazioni discendenti dalla stipulazione in data 26.06.2019 di un accordo transattivo con la CP_4 precedente titolare del credito, poi ceduto ed azionato in precetto da . Pt_1
.Di tale "fatto" il Tribunale, senza travalicare dalla materia devoluta al proprio giudizio, ha esaminato le conseguenze, arrivando alla condivisibile conclusione che, in assenza di prova di avvenuta risoluzione del contratto di transazione, non avrebbero potuto rivivere, sic et simpliciter, le obbligazioni derivanti dall'originario contratto di mutuo.
Va pertanto ritenuto che il giudice di prime cure non sia incorso nella denunziata violazione, essendosi pienamente mantenuto nei limiti della materia devoluta al proprio esame, senza alterare il contenuto delle domande o delle eccezioni proposte dalle parti.
pagina 5 di 9 Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata, per avere il giudice Pt_1 di primo grado erroneamente escluso l'avvenuta risoluzione del contratto di transazione di cui sopra.
In particolare, l'appellante lamenta che, nell'interpretare la comunicazione inviata dalla società creditrice (doc. 6 del fascicolo di primo grado di parte opposta), il giudice di prime cure si era limitato a valorizzare il dato meramente letterale — segnatamente la locuzione atecnica
'decaduta dal beneficio del tilizzata dalla creditrice — senza attribuire il dovuto rilievo CP_6 al contenuto sostanziale della missiva, dal quale emergerebbe l'intento della società di intimare la risoluzione dell'accordo transattivo per inadempimento.
Ebbene, il tenore letterale della comunicazione del 14.12.2022 (versata in atti CP_5
consente indubbiamente di evidenziare la volontà della che, considerato il
[...] CP_4 persistente inadempimento della nel pagamento delle rate residue previste dalla CP_2 transazione, ha intimato alla controparte l'avvenuta “decadenza dal beneficio del termine in relazione all'accordo transattivo comunicato con la lettera del 26.06.2009” e, conseguentemente, il pagamento della somma di € 56.569,76.
Nel testo della missiva, la banca creditrice si limita a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, senza tuttavia esprimere alcuna volontà, nemmeno implicitamente configurabile, diretta alla risoluzione del contratto di transazione.
In ogni caso, anche a voler ritenere la missiva in oggetto quale manifestazione di una volontà di risolvere il contratto, è opportuno ricordare che, ai fini della risoluzione contrattuale, non è sufficiente la semplice manifestazione di volontà: a tal fine, è, infatti, necessario che sussistano tutti i presupposti previsti dalle fattispecie di risoluzione contemplate dal codice civile, siano esse giudiziali o di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Nel caso di specie – come correttamente rilevato dal giudice di primo grado – tali presupposti non risultano neppure allegati dalla parte creditrice, sulla quale gravava il relativo onere probatorio in conformità al disposto dell'art. 2697 c.c.
Va infatti osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. III n. 12876 del 22.6.2015), dalla quale questa Corte non ha ragione di discostarsi, nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di transazione e questa non abbia carattere novativo, come è da ritenersi nel caso in esame, soltanto l'estinzione dell'accordo transattivo può comportare pagina 6 di 9 l'automatica riviviscenza dell'originario accordo, atteso che la posizione delle parti non può essere regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo.
Pertanto, nella specie, il giudice di primo grado, in assenza di prova dell'avvenuta risoluzione del contratto di transazione, ha correttamente ritenuto che il rapporto tra le parti odiernamente in lite fosse regolato dal successivo accordo transattivo, escludendo, di conseguenza, il diritto dell'odierna appellante di procedere in via esecutiva nei confronti di sulla Controparte_2 base del contratto di mutuo fondiario de quo.
Ritenuta in definitiva l'infondatezza di tutti i motivi svolti da alla luce delle Parte_1 considerazioni che precedono, l'appello principale va respinto.
In ragione del rigetto dell'appello principale, l'appello incidentale condizionato deve ritenersi assorbito.
L'appellata ha peraltro proposto appello incidentale, non condizionato stante la formulazione della richiesta preceduta dalla locuzione “in ogni caso”, con riguardo al capo della sentenza inerente alla liquidazione delle spese processuali, chiedendo la rideterminazione delle stesse secondo i valori medi, anziché quelli minimi applicati dal Tribunale.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Come è noto, il giudice è tenuto:
1. ad effettuare la liquidazione giudiziale dei compensi al difensore nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 (in termini, Cass. 19 gennaio 2018 n. 1357) ed attualmente del D.M. 147/2022);
2. solo in presenza di una specifica richiesta del difensore, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione del compenso in misura inferiore a quelli domandati, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata (Cass. n.12537 del 2019) allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed ai parametri;
3. a fornire adeguata motivazione sia sull'individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività defensionali dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni.
pagina 7 di 9 Chiarito quanto sopra, va rilevato che, nella sentenza qui appellata, il Tribunale ha fornito contezza – in assenza del deposito di nota spese da parte del difensore della parte vittoriosa che si è limitato (cfr. foglio di precisazione delle conclusioni dep. il 5.11.2024) a CP_2 chiedere la liquidazione delle spese in conformità ai parametri delle vigenti tabelle ministeriali
(letteralmente la liquidazione “dei compensi di avvocato e spese, liquidandole nella misura ritenuta di giustizia e chiedendo l'aumento ai sensi dell'art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 e 96
c.p.c”) - della ragione di esclusione dei compensi per l'attività istruttoria non svoltasi e del discostamento dai parametri medi “trattandosi di controversia di non particolare complessità”.
La motivazione, da ritenersi dunque corretta, deve pertanto trovare integrazione con esclusivo riferimento al difetto dei presupposti per riconoscere il richiesto aumento nonché alla non ravvisabilità dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
La sentenza impugnata merita pertanto conferma in ogni sua parte.
Conseguono ministeriali le statuizioni di cui in dispositivo, tenuto conto del rigetto sia dell'appello principale che dell'appello incidentale, per la parte non condizionata.
Peraltro, avuto riguardo alla soccombenza quasi prevalente di , ricorrono gli estremi onde Pt_1 procedere alla dichiarazione di compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti, in ragione di 1/5 del loro complessivo ammontare.
La restante frazione dei 4/5 liquidata come in dispositivo (fatta applicazione dei vigenti parametri medi per cause di media difficoltà, in relazione al valore della controversia nonché alle fasi difensive in concreto espletate, con esclusione della fase istruttoria) va posta a carico dell'appellante . Pt_1
Va poi ordinata ex art. 93 c.p.c. la distrazione delle stesse a favore del difensore di parte appellata, dichiaratosi antistatario, che ne ha fatto richiesta.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
20/5/2002 n. 115 per il versamento, da parte di entrambe le parti, appellante principale ed appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di Parte_3 pagina 8 di 9 , avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2959/2024, Controparte_2 pubblicata il 07/12/2024, così provvede:
a) rigetta sia l'appello principale che l'appello incidentale proposto da
[...]
CP_2
b) dichiara compensate in ragione di 1/5 del loro complessivo ammontare le spese del presente grado di giudizio;
c) pone a carico dell'appellante principale a favore di Pt_1 Controparte_2 la restante frazione dei 4/5, che liquida, già operata la riduzione, in ragione della complessiva somma di € 9.723,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), IVA e CPA come per legge dovuti;
d) ordina la distrazione delle spese, come sopra liquidate, in favore del difensore, Avv.
AR AL, dichiaratosi antistatario e che ne ha fatto richiesta;
e) dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte di entrambe le parti, appellante principale e appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari al doppio di quello dovuto per l'appello.
Così deciso, in Milano il 14/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Maria Grazia Federici
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