Articolo 60 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Articolo 59Articolo 61
Versione
18 marzo 1953
Art. 60. (Controllo di merito)

Il controllo di merito, ai fini del riesame di cui al capoverso dell' art. 130 della Costituzione , e' esercitato su tutte le deliberazioni delle Province e dei Comuni per cui le nome vigenti all'entrata in vigore della presente legge richiedono l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa.
Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 della presente legge, ove riscontrino un vizio di merito nella deliberazione, possono, entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, invitare con ordinanza motivata il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale a riprenderla in esame. Il termine e' di quaranta giorni per le deliberazioni di approvazione del bilancio. Decorso tale termine la deliberazione diventa esecutiva.
Il termine rimane sospeso ove l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune.
Ove il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale confermino senza modificazioni, a maggioranza assoluta dei loro componenti, la deliberazione al cui riesame siano stati invitati dall'organo di controllo ai sensi del secondo comma di questo articolo, la deliberazione diventa esecutiva dopo la pubblicazione per la durata di quindici giorni all'Albo pretorio e l'invio della deliberazione stessa all'organo di controllo, che dovra' essere effettuato entro otto giorni dalla data della deliberazione. Resta salva la potesta' di annullamento a norma dell'art. 59 della presente legge.
Entrata in vigore il 18 marzo 1953
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