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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3668/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3668/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
1 in Brancaleone (RC), via Tripoli n. 19, presso lo studio dell'avv. Ester Leggio che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti 21 luglio 2015, rep. n. 80974, a rogito del dott. Notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici lavoratori agricoli
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.12.2021, deduceva: - di aver Parte_1
ricevuto in data 13.07.2021, da parte dell' , le comunicazioni prot. CP_2
6700.21/06/21.0280174, 6700.21/06/2021.0280175, 6700.21/06/2021.0280176 con le quali venivano disconosciute le giornate lavorate in agricoltura;
- che, più precisamente, con la comunicazione n. prot. 6700.21/06/21.0280174 veniva comunicato il disconoscimento delle giornate lavorate in agricoltura (103 gg) per l'anno 2014; con la comunicazione n. prot. 6700.21/06/21.0280175 veniva comunicato il disconoscimento delle giornate lavorate in agricoltura (107 gg) per l'anno 2015; con la comunicazione n. prot. 6700.21/06/2021.0280176 veniva comunicato il disconoscimento delle giornate lavorate in agricoltura (102 gg) per l'anno 2016; - che dette comunicazioni venivano notificate dopo la pubblicazione degli elenchi anagrafici nei suddetti anni;
- che per l'anno
2014 aveva lavorato presso la ditta “OASI BIOLOGICA IONICA SOC. COOP” per le giornate indicate nel provvedimento relativo all'anno 2014; - che per gli anni 2015 e 2016 aveva lavorato presso la ditta ” per le giornate indicate nei Parte_2
provvedimenti relativi agli anni 2015 e 2016; - che sono rimasti ignoti i motivi di tale disconoscimento;
- che l' è comunque decaduto dalla possibilità di contestare alcuni CP_2
2 degli anni in questione;
- che ai sensi della circolare n. 144 del 18-07-2001 in CP_2
materia agricola si possono contestare gli anni lavorati nei cinque anni successivi alla comunicazione del datore di lavoro;
- che nel che nel caso di specie, per l'anno 2014 il termine decorre dal 2015 (marzo 2015), quindi dal 2015 al 2021 (data di ricezione del provvedimento) sono trascorsi sei anni;
per l'anno 2015 il termine decorre dal 2016
(marzo 2016), quindi dal 2016 al marzo 2021 sono decorsi cinque anni, e la comunicazione impugnata è datata giugno 2021; - che veniva proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «… - accertare e CP_ dichiarare la decadenza da parte dell' degli anni indicati in premessa;
- Annullare
CP_ le comunicazioni impugnate;
- Indi condannare l' all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici per L'agricoltura; Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - la CP_2 decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70; - il carattere non provvedimentale ma meramente ricognitivo degli atti amministrativi in materia previdenziale;
- che incombe sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo ex art. 2094 c.c., risultato non sussistente a seguito delle indagini ispettive.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda avversaria ovvero il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 12.02.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70, sollevata dall' resistente. CP_1
L' sul punto, ha allegato e documentato il disconoscimento delle giornate di CP_2
lavoro in agricoltura inizialmente attribuite al ricorrente per gli anni 2014, 2015 e 2016; in particolare sono state prodotte le copie delle comunicazioni inviate, con i relativi avvisi
3 di consegna, sottoscritti secondo le modalità previste nel periodo di emergenza epidemiologica Covid 19 (v. documenti allegati alla memoria di costituzione ). CP_2
Accertata l'avvenuta comunicazione dei provvedimenti di disconoscimento, occorre valutare se l'azione giudiziaria promossa sia stata avviata nei termini di legge previsti a pena di decadenza. La disciplina del procedimento ammnistrativo è contenuta nell'articolo 11 del D. Lgs. 11 agosto 1993 nr. 375, a tenore del quale contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni, al Comitato integrazione salariati ed operai agricoli presso l' (articolo 9 sexies comma 3 DL 510/1996), che decide entro novanta giorni, decorsi CP_2
i quali il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni di prima istanza l'interessato può proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione centrale per i contributi, che decide entro novanta giorni, termine oltre il quale si forma il silenzio rifiuto. L'articolo
22 del DL 3 febbraio 1970 nr. 7 prevede poi un termine di decadenza di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi, decorrente dalla notifica del provvedimento o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza:
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Giudice del Lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”
Nel caso di specie, le comunicazioni sopra richiamate risultano consegnate in data
13.07.2021 e avverso il disconoscimento operato all'esito di accertamenti ispettivi dell'Istituto, la ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo in data 11.08.2021 al quale ha fatto seguito quello proposto in sede giudiziaria in data in data 02.12.2021, quindi nel rispetto dei termini sopra richiamati.
L'eccezione sollevata dall' sul punto deve pertanto ritenersi infondata. CP_2
Fermo quanto sopra, deve comunque rilevarsi l'infondatezza nel merito del ricorso.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie oggetto della controversia è il disconoscimento delle giornate agricole con riferimento alla dedotta attività lavorativa svolta per l'azienda Bellissimo Fortunato
4 e per l'Oasi Biologica Ionica Soc. Coop. di . CP_3
Presupposto del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi di legge nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51. Deve infatti evidenziarsi che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza, costituisce solo un meccanismo di agevolazione probatoria in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge utili ai fini del riconoscimento delle giornate lavorative agricole e conseguentemente alle prestazioni previdenziali collegate, dovendosi riconoscere come concreto presupposto quello dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Detto rapporto, infatti, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro,
2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova deve essere puntuale e rigorosa (v.
Cass., sent. n. 13677/2018). Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata dello stesso, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per gli anni 2014 – 2015 e
2016 è scaturita da attività ispettiva a seguito dei controlli effettuati presso le CP_2
aziende in questione, come da documentazione in atti dalla quale emerge il carattere fittizio dei rapporti di lavoro denunciati tra cui quello intercorso con la ricorrente.
A fronte delle contestazioni mosse dall' in ordine al rapporto lavorativo, parte CP_2
ricorrente non ha invece provato in maniera univoca, la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento dello stesso per gli anni di interesse. Nello specifico, sia la testimonianza resa da che quella resa da Parte_2 [...]
si connotano per l'estrema genericità delle dichiarazioni rese dovendosi peraltro CP_3
evidenziare che la fragilità delle testimonianze si evince altresì dal fatto che nessuno dei due datori di lavoro ricorda il nome degli altri lavoratori presenti al momento in cui
5 svolgeva l'attività la ricorrente, pur rammentando che altri lavoratori vi erano.
Con riferimento ad entrambi i testimoni occorre inoltre evidenziare che gli stessi, in base alla documentazione versata in atti, sono stati i datori di lavoro della ricorrente, entrambi a loro volta parti in procedimenti pendenti nei confronti dell scaturiti dalla CP_2
medesima attività ispettiva che ha portato alla cancellazione delle giornate in agricoltura dell'odierna ricorrente.
Detta circostanza, seppure non determini incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246
c.p.c., assume rilevo sotto il profilo del vaglio dell'attendibilità del teste che nel caso in esame non può dirsi pienamente terzo rispetto alle sorti del procedimento.
Visto quanto sopra, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto non solo dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ma altresì del diritto a conseguire prestazioni previdenziali/assistenziali.
Infine, deve anche essere precisato che l' resistente non è incorso in alcuna CP_1
decadenza, in quanto trattandosi di rapporti di lavoro fittizi e quindi di posizioni contributive sostanzialmente inesistenti, non trova applicazione l'art. 8 del DPR 818/57.
Per tutti i suddetti motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente, venendo liquidate secondo i minimi tariffari stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di spiccata complessità (D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. Parte_1 C.F._1
n. 3668/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' CP_2 in persona del L.R.P.T., liquidandole in complessivi € 2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N. R.G. 3668/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3668/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
1 in Brancaleone (RC), via Tripoli n. 19, presso lo studio dell'avv. Ester Leggio che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Matteotti n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Lo Scalzo, in virtù di mandato generale alle liti 21 luglio 2015, rep. n. 80974, a rogito del dott. Notaio in Roma Persona_1
Resistente
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato - iscrizione negli elenchi anagrafici lavoratori agricoli
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione scritta depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 02.12.2021, deduceva: - di aver Parte_1
ricevuto in data 13.07.2021, da parte dell' , le comunicazioni prot. CP_2
6700.21/06/21.0280174, 6700.21/06/2021.0280175, 6700.21/06/2021.0280176 con le quali venivano disconosciute le giornate lavorate in agricoltura;
- che, più precisamente, con la comunicazione n. prot. 6700.21/06/21.0280174 veniva comunicato il disconoscimento delle giornate lavorate in agricoltura (103 gg) per l'anno 2014; con la comunicazione n. prot. 6700.21/06/21.0280175 veniva comunicato il disconoscimento delle giornate lavorate in agricoltura (107 gg) per l'anno 2015; con la comunicazione n. prot. 6700.21/06/2021.0280176 veniva comunicato il disconoscimento delle giornate lavorate in agricoltura (102 gg) per l'anno 2016; - che dette comunicazioni venivano notificate dopo la pubblicazione degli elenchi anagrafici nei suddetti anni;
- che per l'anno
2014 aveva lavorato presso la ditta “OASI BIOLOGICA IONICA SOC. COOP” per le giornate indicate nel provvedimento relativo all'anno 2014; - che per gli anni 2015 e 2016 aveva lavorato presso la ditta ” per le giornate indicate nei Parte_2
provvedimenti relativi agli anni 2015 e 2016; - che sono rimasti ignoti i motivi di tale disconoscimento;
- che l' è comunque decaduto dalla possibilità di contestare alcuni CP_2
2 degli anni in questione;
- che ai sensi della circolare n. 144 del 18-07-2001 in CP_2
materia agricola si possono contestare gli anni lavorati nei cinque anni successivi alla comunicazione del datore di lavoro;
- che nel che nel caso di specie, per l'anno 2014 il termine decorre dal 2015 (marzo 2015), quindi dal 2015 al 2021 (data di ricezione del provvedimento) sono trascorsi sei anni;
per l'anno 2015 il termine decorre dal 2016
(marzo 2016), quindi dal 2016 al marzo 2021 sono decorsi cinque anni, e la comunicazione impugnata è datata giugno 2021; - che veniva proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «… - accertare e CP_ dichiarare la decadenza da parte dell' degli anni indicati in premessa;
- Annullare
CP_ le comunicazioni impugnate;
- Indi condannare l' all'inserimento del suo nominativo negli elenchi anagrafici per L'agricoltura; Il tutto con vittoria nelle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - la CP_2 decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70; - il carattere non provvedimentale ma meramente ricognitivo degli atti amministrativi in materia previdenziale;
- che incombe sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto lavorativo ex art. 2094 c.c., risultato non sussistente a seguito delle indagini ispettive.
Concludeva chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda avversaria ovvero il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto con vittoria delle spese.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 12.02.2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di decadenza ex art. 22 D.L. 7/70, sollevata dall' resistente. CP_1
L' sul punto, ha allegato e documentato il disconoscimento delle giornate di CP_2
lavoro in agricoltura inizialmente attribuite al ricorrente per gli anni 2014, 2015 e 2016; in particolare sono state prodotte le copie delle comunicazioni inviate, con i relativi avvisi
3 di consegna, sottoscritti secondo le modalità previste nel periodo di emergenza epidemiologica Covid 19 (v. documenti allegati alla memoria di costituzione ). CP_2
Accertata l'avvenuta comunicazione dei provvedimenti di disconoscimento, occorre valutare se l'azione giudiziaria promossa sia stata avviata nei termini di legge previsti a pena di decadenza. La disciplina del procedimento ammnistrativo è contenuta nell'articolo 11 del D. Lgs. 11 agosto 1993 nr. 375, a tenore del quale contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre ricorso, entro il termine di trenta giorni, al Comitato integrazione salariati ed operai agricoli presso l' (articolo 9 sexies comma 3 DL 510/1996), che decide entro novanta giorni, decorsi CP_2
i quali il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni di prima istanza l'interessato può proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione centrale per i contributi, che decide entro novanta giorni, termine oltre il quale si forma il silenzio rifiuto. L'articolo
22 del DL 3 febbraio 1970 nr. 7 prevede poi un termine di decadenza di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi, decorrente dalla notifica del provvedimento o dal momento in cui l'interessato ne abbia avuto conoscenza:
“contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Giudice del Lavoro) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”
Nel caso di specie, le comunicazioni sopra richiamate risultano consegnate in data
13.07.2021 e avverso il disconoscimento operato all'esito di accertamenti ispettivi dell'Istituto, la ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo in data 11.08.2021 al quale ha fatto seguito quello proposto in sede giudiziaria in data in data 02.12.2021, quindi nel rispetto dei termini sopra richiamati.
L'eccezione sollevata dall' sul punto deve pertanto ritenersi infondata. CP_2
Fermo quanto sopra, deve comunque rilevarsi l'infondatezza nel merito del ricorso.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie oggetto della controversia è il disconoscimento delle giornate agricole con riferimento alla dedotta attività lavorativa svolta per l'azienda Bellissimo Fortunato
4 e per l'Oasi Biologica Ionica Soc. Coop. di . CP_3
Presupposto del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi di legge nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51. Deve infatti evidenziarsi che l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza, costituisce solo un meccanismo di agevolazione probatoria in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge utili ai fini del riconoscimento delle giornate lavorative agricole e conseguentemente alle prestazioni previdenziali collegate, dovendosi riconoscere come concreto presupposto quello dell'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Detto rapporto, infatti, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro,
2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova deve essere puntuale e rigorosa (v.
Cass., sent. n. 13677/2018). Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata dello stesso, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
La cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per gli anni 2014 – 2015 e
2016 è scaturita da attività ispettiva a seguito dei controlli effettuati presso le CP_2
aziende in questione, come da documentazione in atti dalla quale emerge il carattere fittizio dei rapporti di lavoro denunciati tra cui quello intercorso con la ricorrente.
A fronte delle contestazioni mosse dall' in ordine al rapporto lavorativo, parte CP_2
ricorrente non ha invece provato in maniera univoca, la sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento dello stesso per gli anni di interesse. Nello specifico, sia la testimonianza resa da che quella resa da Parte_2 [...]
si connotano per l'estrema genericità delle dichiarazioni rese dovendosi peraltro CP_3
evidenziare che la fragilità delle testimonianze si evince altresì dal fatto che nessuno dei due datori di lavoro ricorda il nome degli altri lavoratori presenti al momento in cui
5 svolgeva l'attività la ricorrente, pur rammentando che altri lavoratori vi erano.
Con riferimento ad entrambi i testimoni occorre inoltre evidenziare che gli stessi, in base alla documentazione versata in atti, sono stati i datori di lavoro della ricorrente, entrambi a loro volta parti in procedimenti pendenti nei confronti dell scaturiti dalla CP_2
medesima attività ispettiva che ha portato alla cancellazione delle giornate in agricoltura dell'odierna ricorrente.
Detta circostanza, seppure non determini incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246
c.p.c., assume rilevo sotto il profilo del vaglio dell'attendibilità del teste che nel caso in esame non può dirsi pienamente terzo rispetto alle sorti del procedimento.
Visto quanto sopra, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto non solo dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ma altresì del diritto a conseguire prestazioni previdenziali/assistenziali.
Infine, deve anche essere precisato che l' resistente non è incorso in alcuna CP_1
decadenza, in quanto trattandosi di rapporti di lavoro fittizi e quindi di posizioni contributive sostanzialmente inesistenti, non trova applicazione l'art. 8 del DPR 818/57.
Per tutti i suddetti motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente, venendo liquidate secondo i minimi tariffari stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di spiccata complessità (D.M. n. 55/2014 e succ. modif.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. Parte_1 C.F._1
n. 3668/2021, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' CP_2 in persona del L.R.P.T., liquidandole in complessivi € 2.300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 18.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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