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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Elvira Gambino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.1707 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, sito in Caltanissetta,
Via A. De Gasperi n.46, ivi elettivamente domiciliato in via Libertà 102, presso lo studio dell'avv. Dario Maurizio Giambarresi, che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante, con sede in San Cataldo, Viale dei Platani n. 108, ivi elettivamente domiciliata in Corso Sicilia n.98, presso lo studio dell'avv. Michele
Intilla, che la rappresenta e difende giusto mandato agli atti.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come precisate all'udienza del 17 gennaio
2025.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio la opponendo il decreto Controparte_2
ingiuntivo n.267/2021, emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 23 agosto
2021, notificato il 1 ottobre 2021, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 8.883,07 (oltre spese ed interessi ), dovuta quale saldo per i lavori di rifacimento della copertura dello stabile condominiale e messa in sicurezza di balconi e cornicioni.
L'opponente contestava la debenza della predetta somma asserendo la non corrispondenza tra i lavori appaltati e quelli effettivamente realizzati e la non corretta esecuzione dei lavori in conformità alla regola dell'arte.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “- nel merito, in accoglimento delle ragioni esposte ritenere e dichiarare che il nulla deve Parte_1
alla “ , considerata la sostanziale Controparte_1
differenza fra i lavori appaltati e quelli effettivamente svolti dalla ditta opposta e
che sia i lavori di impermeabilizzazione della copertura piana che quelli di messa
in sicurezza del cornicione non sono stati eseguiti a regola d'arte, rendendosi
necessari altri interventi di manutenzione con ulteriore aggravio di spese per
l'opponente; - per l'effetto, accogliere la presente opposizione e revocare il
decreto ingiuntivo n.267/2021, emesso dal Tribunale di Caltanissetta il
23/08/2021 in esito al procedimento monitorio portante il n. 1023/2021 R.G; -
con vittoria di spese e compensi di difesa””.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la CP_1
contestando integralmente l'opposizione ed, in particolare, chiedendo
“”preliminarmente, ai sensi dell'art. 186 bis c.p.c., si chiede l'emissione di ordinanza di pagamento delle somme non contestate pari ad €.2.235,27; -
Ritenere e dichiarare che la coop. ha esattamente adempiuto Controparte_1
le obbligazioni contratte nei confronti del condominio “ di via Parte_1
De Gasperi n. 46 in Caltanissetta con il contratto di appalto del 16/11/2020; -
2 Ritenere e dichiarare il diritto di credito della coop. nei Controparte_1
confronti del condominio “ di via De Gasperi n. 46 in Parte_1
Caltanissetta nella misura di €.8.883,07; - In subordine, ritenere e dichiarare il
diritto di credito della coop. nei confronti del condominio Controparte_1
“ di via De Gasperi n. 46 in Caltanissetta in quell'altra misura Parte_1
che sarà ritenuta di Giustizia in esito agli eventuali accertamenti tecnici;
- Per
l'effetto rigettare l'opposizione spiegata dal confermando il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 267/2021 del Tribunale di Caltanissetta emesso nel procedimento
R.G.n. 1023/2021;”
Indi, la causa, conclusasi la fase istruttoria, veniva trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc per memorie conclusive e repliche.
Orbene, è pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che con contratto di appalto del 16/11/2020 il condominio di via De Parte_1
Gasperi n. 46 in Caltanissetta, in persona dell'amministratore p.t. Rag.
[...]
, affidava alla società i lavori di rifacimento della Parte_2 CP_1
copertura dello stabile condominiale per un importo di €.16.139,38 oltre IVA.
Durante l'espletamento dei lavori, il Comune notificava al una Parte_1
ordinanza con la quale veniva intimata la messa in sicurezza dei cornicioni dello stabile.
Anche le opere necessarie alla messa in sicurezza dei cornicioni venivano affidate, per le vie brevi, alla per un importo concordato di CP_1
€.4.500,00 oltre IVA, prezzo successivamente rivisto in €.7.300,00, stante la necessità di verificare anche la sicurezza dei balconi.
Quindi, in ordine ai lavori di copertura la società opposta emetteva le seguenti fatture: Fattura n. 88 del 25/11/2020 di acconto per l'importo di €.1.863,38;
Fattura n. 102 del 16/12/2020 per il primo SAL di €.9.869,15; Fattura n. 1 del
7/01/2021 per il secondo SAL di €.6.589,00; Fattura n. 22 del 6/04/2021 a saldo di €.264,08.
3 Il condominio provvedeva al pagamento integrale delle fatture n. 88 e n.102/2020, mentre versava soltanto un acconto di €.4.000,00 sulla fattura n.
1/2021, omettendo totalmente il pagamento della fattura n. 22 e rimanendo debitore della somma di €.2.853,08.
In ordine ai lavori di messa in sicurezza la società opposta emetteva la fattura n.
17 del 9/03/2021 dell'importo di €.8.030,00 e riceveva un pagamento in acconto di €.2.000,00 da parte del che rimaneva, tuttavia, debitore della Parte_1
somma di €.6.030,00.
Nonostante le richieste di pagamento avanzate, il non provvedeva al Parte_1
saldo del dovuto, costringendo la società a chiedere al Tribunale di CP_1
Caltanissetta il decreto ingiuntivo de quo.
Così riassunti i termini della vicenda, l'opposizione risulta fondata nei limiti di cui infra.
Invero, le prove testimoniali assunte e la CTU hanno chiarito le questioni di natura tecnica e contabile poste alla base dell'odierna controversia.
In particolare, con riferimento ai lavori di messa in sicurezza di cornicioni e balconi il CTU ha ritenuto e riscontrato la congruità degli stessi e la realizzazione a regola d'arte.
Relativamente ai lavori di manutenzione della copertura piana il CTU ha, invece,
riscontrato alcune incongruenze tra le voci del computo metrico (contabilità finale dei lavori) e quelle rinvenienti dal sopralluogo effettuato in sede di operazioni peritali.
Dal raffronto dei due computi metrici emerge una differenza di €.3.970,00, oltre iva, in danno dell'impresa.
Il Ctu ha, altresì, confermato che tutti i lavori sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte ad eccezione, riguardo ai lavori di manutenzione della copertura piana,
“” di una zona dove sono ubicati n°25 serbatoi d'acqua ”.
Orbene, il dato di natura tecnica non può non essere valutato unitamente alle prove testimoniali assunte.
4 A tal fine, occorre far riferimento alle dichiarazioni rese dal direttore dei lavori del e dal responsabile dell'impresa. Parte_1
Dalla predetta prova orale è emerso che l'impresa aveva rappresentato al la necessità di smontare i serbatoi idrici al fine di procedere con la Parte_1
corretta stesura della guaina ed evitare il rischio di danneggiare cisterne e tubazioni con il lancio della fiamma ma tale proposta, comportando una maggiorazione dei costi, era stata prontamente e consapevolmente respinta dal
. Parte_1
Pertanto, nulla può essere imputato all'impresa che lo aveva rilevato per tempo ed aveva proposto le soluzioni idonee (coincidenti con quelle proposte dal CTU),
riscontrando il diniego del . Parte_1
Consegue che l'importo di €.6.593,65, calcolato dal CTU per la rimozione del difetto riscontrato, non potrà essere addebitato all'impresa ma rimarrà a carico del condominio che ne ha determinato l'insorgenza.
In conclusione, alla luce dell'espletata consulenza, dalla quale questo Decidente non ha ragione di discostarsi, l'unica difformità meritevole di apprezzamento è relativa al computo metrico, essendo emersa una differenza in danno dell'impresa di € 3.970,00, oltre iva.
Pertanto, ritenuto che, come si evince dal computo metrico allegato alla CTU, le lavorazioni eseguite sul lastrico solare ammontano ad € 14.219,04( 12.926,40,
oltre iva) anziché ad € 18.585,61 (16.896,00 oltre iva), come asserito dall'opposta; ritenuto, altresì, che i lavori di messa in sicurezza, congrui e realizzati a regola d'arte, ammontano ad € 8.030,00; ritenuto, che per i lavori eseguiti la società opposta ha maturato complessivamente il diritto al compenso di € 22.249,04 (14.219,04+ 8.030,00), anzichè € 26.615,51 ; considerato, infine, che a fronte delle fatture emesse dalla (per il cui saldo quest'ultima CP_1
ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto) il Condominio ha già versato complessivamente € 17.732,53, rebus sic stantibus la risulta essere CP_1
ancora creditrice della somma di € 4.516,51.
5 La spese di giudizio, considerata la parziale fondatezza dell'opposizione, vanno compensate per la metà, e per la restante parte vanno liquidate secondo il DM
147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
-revoca il decreto ingiuntivo n.267/2021 emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 23 agosto 2021;
-condanna il al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 4.516,51, con gli interessi legali dalla data della CP_1
presente decisione fino al soddisfo;
- compensa per metà le spese di lite;
-condanna per la restante parte il al pagamento in favore della società Parte_1
opposta delle spese processuali che liquida in € 1.269,25 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a come per legge;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di entrambi le parti, in solido.
Così deciso in Caltanissetta, in data 5 giugno 2025.
Il Giudice
Elvira Gambino
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