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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 375/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.to DONVITO C.F._2
Tommaso;
APPELLANTI
Contro
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to GALANTE Angelo;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1046/2023, emessa dal Tribunale di Lecce, pubblicata il 05/04/2023. Previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e deposito di memorie difensive, all'udienza del 18/2/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione depositato per la notifica il 16.8.2017, gli avv.ti e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2275/17, emesso il 27.7.2017 dal Tribunale di Lecce, notificato il 9.8.2017, su ricorso di
[...]
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 35.312,91,00, oltre accessori, in quanto, a seguito di conferimento ai medesimi professionisti di mandato per il recupero del credito vantato dalla società opposta nei confronti di , si assumeva Controparte_2 che, effettuato il pagamento da parte del debitore all'avv. , le somme Pt_1 versate fossero state indebitamente trattenute dallo stesso e mai Pt_1 consegnate alla società creditrice. Gli opponenti eccepivano preliminarmente la prescrizione del diritto azionato dall'opposta, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data di cessazione dell'incarico professionale loro conferito (nel 2010 era stata emessa fattura per quella pratica), e assumevano che l'azione di recupero connessa a un illecito di rilevanza penale, per cui era stata avviata un'indagine per appropriazione indebita, si prescrive in cinque anni.
Nel merito, sostenevano che aveva corrisposto le somme in Pt_1 questione, in contanti, in tre tranches, al presidente della società opposta
, e producevano tre copie fotostatiche di quietanze Controparte_3 apparentemente sottoscritte da in cui si dava atto dei pagamenti CP_3 ricevuti in contanti e che gli originali venivano trattenuti dal CP_3
2. Nel contraddittorio della che Controparte_1 contestava l'intervenuta prescrizione dell'azione, da ritenersi soggetta all'ordinario termine decennale, e disconosceva le tre fotocopie delle quietanze depositate da controparte precisando che non sussisteva alcun originale, la causa veniva istruita con documenti e prove orali.
3. Con sentenza del 5.4.3023, il Tribunale adito rigettava l'opposizione e confermava il decreto-ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.000, oltre accessori.
Il primo giudice ha rigettato, in primo luogo l'eccezione di prescrizione individuando il dies a quo del termine prescrizionale, ex art. 2935 c.c., nella data in cui la società opposta “ha avuto conoscenza che il proprio debitore
aveva corrisposto le somme dovutele all'avv. ”, Controparte_2 Pt_1 ovverosia il 24.4.2017, data della “mail inviata all'avv. Angelo Galante, legale della società opposta, dall'avv. Faenza, legale del ”, contenente la CP_2 copia dei bonifici effettuati da quest'ultimo sul conto corrente intestato all'avv.
. Pertanto la prescrizione non era maturata in relazione al ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo datato 29.7.2017.
Quanto al merito il Tribunale ha ritenuto che “a seguito del disconoscimento da parte dell'opposta delle tre fotocopie di quietanze depositate dagli opponenti” e del mancato deposito da parte di questi ultimi dei relativi originali, “l'assunto dell'avvenuto pagamento nei confronti di
, …è rimasto totalmente sprovvisto di prova”. Controparte_3
pag. 2/9 4. Avverso la suddetta pronunzia hanno proposto appello gli originari opponenti e , articolando due motivi di impugnazione, che Pt_1 Pt_3 saranno più diffusamente trattati. Gli appellanti hanno chiesto di dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia del giudice di primo grado con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo per decorso del termine prescrizionale dell'azione civile o in subordine di revocarlo nei confronti della sola , in quanto estranea alla T_ vicenda in oggetto.
5. Con comparsa depositata il 12/09/2023 si è costituita
[...]
chiedendo di “rigettare l'appello e condannare gli appellanti CP_1 al pagamento delle spese e compensi di causa”. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'atto d'appello per carenza dei requisiti minimi di forma e ha dedotto nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.2.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c..
*********
Deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata. Con riferimento all'art. 342 c.p.c., il gravame risulta strutturato in modo tale da rendere comprensibili le doglianze rispetto alla sentenza di primo grado, con indicazione dei capi che si ritiene deficitari in punto di diritto e di fatto.
6. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto fondamentale dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, e violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c.. La difesa sostiene che l'omessa pronuncia del giudice di prime cure su aspetti decisivi per la controversia comporta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deducibile sotto il profilo della violazione ex art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza. Sul punto vengono dedotte le seguenti contestazioni.
6.1. Viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha omesso di decidere in merito alla eccezione di nullità del decreto ingiuntivo “per carenza dei requisiti richiesti per legge non essendo fondata la richiesta di emissione né su prova scritta né di pronta soluzione”. La censura va rigettata. Va rilevato in primo luogo che l'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “non
pag. 3/9 può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali” (cfr Cass. Sez. III, 23/07/2014, n.
16767; Cass. Sez. III, 15/07/2005, n. 15037). Nel caso di specie non è stata sollevata alcuna censura in ordine alle spese processuali.
In secondo luogo l'obiezione è infondata in quanto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo non si rinviene una contestazione di tal sorta. Come risulta per tabulas, gli opponenti, oltre ad eccepire la prescrizione, hanno contestato nel merito il decreto ingiuntivo sostenendo di aver provato la consegna delle somme in contesa nelle mani dell'amministratore della società cooperativa, mediante la produzione della copia di tre ricevute successivamente disconosciute dalla società opposta. A pag.3 dell'atto di opposizione, a sostegno dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione si accenna alla concessione del decreto ingiuntivo in carenza dei requisiti richiesti dalla legge in quanto sono state prodotte in giudizio delle semplici comunicazioni pec. In sostanza, per un verso, non vi è alcuna esplicitazione della dedotta carenza dei requisiti e, per altro verso, si oblitera completamente la produzione dei bonifici effettuati da CP_2
sul c/c del .
[...] Pt_1
6.2. La difesa degli appellanti rileva ancora, come ulteriore circostanza eccepita nel giudizio di primo grado e non scrutinata dal giudice, l'erronea emissione del decreto ingiuntivo nei riguardi dell'avv.to . Viene Parte_2 dedotto sul punto che “la vicenda trae origine da un presunto illecito connesso da uno solo dei due professionisti”, e non si può pertanto richiamare la responsabilità solidale nell'adempimento del mandato dell'avv. , avendo T_ tutte le prove agli atti dimostrato l'estraneità della stessa alla vicenda in oggetto.
Anche questa censura risulta priva di fondamento, mancando nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo un'eccezione in ordine al difetto di legittimazione passiva della rispetto all'azione restitutoria. Nell'atto
T_ introduttivo si parla dell'avv. esclusivamente con riguardo: - alla
T_ negazione del fatto che questa si possa essere spogliata dei propri averi in vista di una ipotetica procedura esecutiva;
- ad una sua presunta mancata risposta via pec all'avv. Galante, procuratore della società cooperativa (in merito si allega all'atto di citazione una pec con cui la nega di aver
T_ svolto attività di assistenza per l'affare in contesa). Nell'atto di opposizione non risulta formulata alcuna richiesta di estromissione dal giudizio monitorio dell'avv. in quanto estranea ai fatti di causa. Tale questione viene
T_
pag. 4/9 sollevata per la prima volta in appello e la richiesta di estromissione di T_
, di cui alla conclusione n.3 dell'atto di gravame, è pertanto
[...] inammissibile in quanto domanda nuova formulata in violazione dell'art.345 cpc.
6.3. Ulteriore censura di omessa pronuncia viene mossa sulla base dell'assunto che il Tribunale ha deciso la causa omettendo di pronunciarsi con riferimento “alla contestazione sollevata …anche nel giudizio di primo grado in merito all'allegato n. 15 prodotto da controparte, poiché riferito ad altri incarichi conferiti dalla all'avv. e che richiedeva un esame Parte_4 Pt_1 approfondito da parte del Giudice di primo grado”.
Gli appellanti deducono che il documento succitato, avente ad oggetto la rinuncia dell'avv.to a tre incarichi, differenti e non pertinenti con Pt_1 quello oggetto della controversia per cui vi è causa, è stato richiamato dall'appellata al fine di indurre in errore il giudicante nel calcolo del termine iniziale della prescrizione. Per tale motivo chiedono che il documento in questione venga esaminato dal giudice d'appello “trattandosi di questione decisiva ai fini della soluzione del giudizio”.
L'obiezione risulta del tutto inconferente. Il Tribunale non fa menzione alcuna di tale documento nell'articolazione della motivazione. Tra l'altro non si comprende la decisività della produzione documentale in questione ai fini della soluzione della controversia e della determinazione del dies a quo del termine prescrizionale dal momento che l'allegato ha ad oggetto la rinuncia ad un incarico professionale conferito dalla società appellata che nulla ha a che fare con le vicende che ci occupano.
7. Con il secondo motivo di gravame viene dedotta l'erroneità della decisione del Tribunale riguardo al termine di decorrenza della prescrizione.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, nell'individuare tale termine, osserva che “l'art. 2935 c.c. prevede che la prescrizione comincia a decorrere da quando la società opposta ha avuto conoscenza che il proprio debitore aveva corrisposto le Controparte_2 somme all'avv. . Tale conoscenza deve farsi risalire all'email inviata Pt_1 all'avv. Angelo Galante, legale della società opposta, dall'avv. Speranza
Faenza, legale del D' , in data 24.4.2017”. CP_2
La difesa assume l'errore nell'applicazione e interpretazione dei principi regolatori della prescrizione, non avendo il Tribunale correttamente valutato l'ampio compendio probatorio ai fini della corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione. Poichè “l'art.2935 c.c. dispone che la prescrizione
pag. 5/9 comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”, si assume che “nel caso di specie, trattandosi di danni derivanti da responsabilità extracontrattuale e dunque prescrivibili in cinque anni, il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione coincide con quello in cui è cessato l'incarico professionale inerente la pratica D'Argento ed è stata emessa la relativa fattura” e cioè in data 20.04.2010, come da documentazione allegata.
Il giudice di primo grado, una volta qualificata la responsabilità come extra contrattuale, avrebbe dovuto dichiarare prescritta l'azione intentata dalla società. A tal proposito non è stato preso in considerazione il decreto con cui il GIP del Tribunale di Lecce, a seguito di querela presentata da controparte nei confronti dell'avv. per appropriazione indebita, aveva disposto Pt_1
l'archiviazione perchè “l'eventuale fatto appropriativo risale all'anno 2010, in quanto il , ricevute le somme di denaro dal D'Argento, aveva l'obbligo Pt_1 di versarle immediatamente alla cooperativa, dunque deve concordarsi con il PM circa la prescrizione del reato". Medesime considerazioni sono svolte con riferimento al mancato scrutinio da parte del Tribunale dell'archiviazione del procedimento disciplinare n. 117/2017 ad opera del Consiglio di Disciplina.
7.1. Il motivo di gravame è destituito di qualsiasi fondamento.
Va osservato in primo luogo che il Tribunale correttamente ha individuato il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., indicando come dies a quo la data del 24.4.2017 ovvero il giorno in cui la società appellata ha avuto conoscenza via mail del fatto che il debitore aveva corrisposto le somme dovute ad mediante Controparte_2 CP_1 versamento all'avv. per mezzo di bonifici bancari (accreditati sul conto Pt_1 corrente dello stesso) e che quest'ultimo non aveva poi restituito le somme alla sua assistita. Oggetto della controversia è la domanda di condanna dei due legali alla restituzione di somme versate dal debitore della società cooperativa, ciò in ragione del rapporto contrattuale di assistenza professionale e consulenza legale intercorso tra i due avvocati e la società , Controparte_1 rapporto la cui esistenza non è stata mai contestata. Risulta pertanto evidente che l'azione di recupero somme introdotta in via monitoria non possa ritenersi prescritta in quanto va qualificata come azione contrattuale attinente all'obbligo del professionista di rendere il conto della propria prestazione e di rimettere al proprio cliente le somme recuperate. L'azione così qualificata è pertanto soggetta al termine decennale di prescrizione e quest'ultimo “inizia a decorrere non dal momento in cui la
pag. 6/9 condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato" (Cass. civ., Sez. III,
22/09/2016, n. 18606).
8. Con il terzo motivo gli appellanti impugnano la sentenza, deducendo l'erroneità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale, decidendo nel merito la controversia, ritiene sfornito di prova “l'assunto dell'avvenuto pagamento nei confronti di ”. Si assume Controparte_3 che il pagamento delle somme contestate in favore dell'appellata sia stato provato documentalmente nel giudizio di primo grado tramite la produzione delle ricevute.
Ulteriore riscontro sarebbe offerto, a parer degli appellanti, dalla “sentenza del GIP, nella quale viene evidenziato che i prelievi in contanti effettuati dall'appellante avvengono in corrispondenza delle date indicate sulle copie delle ricevute prodotte”, così come accertato dalle indagini della Guardia di Finanza.
8.1. Anche questo motivo di gravame è destituito di fondamento e va pertanto rigettato.
In primo luogo si rileva che, come correttamente affermato dal Tribunale, le copie fotostatiche delle tre quietanze di pagamento prodotte dai due avvocati sono state disconosciute dall'appellata con la comparsa di costituzione in primo grado. All'atto di negazione di paternità delle quietanze succitate non è seguita alcuna istanza di verificazione da parte dell'opponente odierno appellante. Pertanto, avendo la società cooperativa effettuato tempestivamente il disconoscimento dell'autenticità delle tre scritture private prodotte in copia fotostatica, e non avendo gli opponenti in primo grado esibito in giudizio gli originali al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., ne discende che il Tribunale ha correttamente ritenuto non provato il pagamento nei riguardi del presidente della società cooperativa. CP_3
Tanto si ritiene in ragione della inutilizzabilità ai fini istruttori della documentazione disconosciuta e non sottoposta a verificazione su istanza della parte che intendeva avvalersi della produzione documentale. La S.C. ha infatti statuito che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della pag. 7/9 formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (Cass. S.U. n. 3086/2022,
Rv. 663786 – 01; conf. Cass. n. 3602/2024).
In secondo luogo, occorre rilevare che il richiamo effettuato dagli appellanti al contenuto del decreto di archiviazione del procedimento penale per il reato di appropriazione indebita è inconferente, oltre che infondato. L'assunto per cui nel provvedimento del GIP si sarebbe dato atto che “i prelievi in contanti effettuati dall'appellante avvengono in corrispondenza delle date indicate sulle copie delle ricevute prodotte” è smentito dal tenore letterale stesso del decreto di archiviazione del 28/06/2018: dichiarato prescritto il reato di appropriazione indebita, il giudice penale, “con riferimento alla asserita falsità delle ricevute attestanti il versamento delle somme al
osserva che “la congiunta valutazione di tutti gli elementi emersi CP_3 porta a sospettare della veridicità di quei documenti deponendo in tale direzione” una elencazione di motivi che si ritiene superfluo citare in questa sede. In ogni caso, il contenuto del provvedimento di archiviazione non è idoneo a generare alcuna efficacia di giudicato nel procedimento civile (arg. ex art. 651 c.p.p. e Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Ord. n. 36617 del
30/12/2023). Il primo giudice, con più ordinanze, si è espresso sulla indipendenza dei due procedimenti e sull'autonomo potere del giudice civile di accertare e valutare i fatti sia con riferimento alla determinazione del termine prescrizionale che con riguardo alla concreta ponderazione e valutazione delle prove e dei fatti stessi per cui vi è causa (cfr ordinanze 29/03/2018 e
04/02/2019: in quella del 29 marzo 2018 il giudice, diversamente da quanto asserito dagli appellanti, rileva come “la PG nell'informativa del 23/10/2017 avesse dato conferma di anomale movimentazioni di denaro contante da parte del , oltre che di palesi incongruenze tra le dichiarazioni dello stesso e Pt_1 quelle di , già debitore di Edilcoop Salentina scarl, persona Testimone_1 informata sui fatti, con riguardo a somme versate in contanti da quest'ultima al ”). Pt_1
L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
pag. 8/9 Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1046/2023, emessa dal Tribunale di Lecce, pubblicata il 05/04/2023, proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a pagare le spese in favore della parte appellata liquidate in euro 8.000,00 oltre rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Giovanni Surdo) (dott. Antonio F. Esposito)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 375/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv.to DONVITO C.F._2
Tommaso;
APPELLANTI
Contro
(P.I. ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to GALANTE Angelo;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1046/2023, emessa dal Tribunale di Lecce, pubblicata il 05/04/2023. Previa assegnazione dei termini per la precisazione delle conclusioni e deposito di memorie difensive, all'udienza del 18/2/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione depositato per la notifica il 16.8.2017, gli avv.ti e proponevano opposizione avverso il Parte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 2275/17, emesso il 27.7.2017 dal Tribunale di Lecce, notificato il 9.8.2017, su ricorso di
[...]
con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della Controparte_1 somma di € 35.312,91,00, oltre accessori, in quanto, a seguito di conferimento ai medesimi professionisti di mandato per il recupero del credito vantato dalla società opposta nei confronti di , si assumeva Controparte_2 che, effettuato il pagamento da parte del debitore all'avv. , le somme Pt_1 versate fossero state indebitamente trattenute dallo stesso e mai Pt_1 consegnate alla società creditrice. Gli opponenti eccepivano preliminarmente la prescrizione del diritto azionato dall'opposta, essendo trascorsi più di cinque anni dalla data di cessazione dell'incarico professionale loro conferito (nel 2010 era stata emessa fattura per quella pratica), e assumevano che l'azione di recupero connessa a un illecito di rilevanza penale, per cui era stata avviata un'indagine per appropriazione indebita, si prescrive in cinque anni.
Nel merito, sostenevano che aveva corrisposto le somme in Pt_1 questione, in contanti, in tre tranches, al presidente della società opposta
, e producevano tre copie fotostatiche di quietanze Controparte_3 apparentemente sottoscritte da in cui si dava atto dei pagamenti CP_3 ricevuti in contanti e che gli originali venivano trattenuti dal CP_3
2. Nel contraddittorio della che Controparte_1 contestava l'intervenuta prescrizione dell'azione, da ritenersi soggetta all'ordinario termine decennale, e disconosceva le tre fotocopie delle quietanze depositate da controparte precisando che non sussisteva alcun originale, la causa veniva istruita con documenti e prove orali.
3. Con sentenza del 5.4.3023, il Tribunale adito rigettava l'opposizione e confermava il decreto-ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.000, oltre accessori.
Il primo giudice ha rigettato, in primo luogo l'eccezione di prescrizione individuando il dies a quo del termine prescrizionale, ex art. 2935 c.c., nella data in cui la società opposta “ha avuto conoscenza che il proprio debitore
aveva corrisposto le somme dovutele all'avv. ”, Controparte_2 Pt_1 ovverosia il 24.4.2017, data della “mail inviata all'avv. Angelo Galante, legale della società opposta, dall'avv. Faenza, legale del ”, contenente la CP_2 copia dei bonifici effettuati da quest'ultimo sul conto corrente intestato all'avv.
. Pertanto la prescrizione non era maturata in relazione al ricorso per Pt_1 decreto ingiuntivo datato 29.7.2017.
Quanto al merito il Tribunale ha ritenuto che “a seguito del disconoscimento da parte dell'opposta delle tre fotocopie di quietanze depositate dagli opponenti” e del mancato deposito da parte di questi ultimi dei relativi originali, “l'assunto dell'avvenuto pagamento nei confronti di
, …è rimasto totalmente sprovvisto di prova”. Controparte_3
pag. 2/9 4. Avverso la suddetta pronunzia hanno proposto appello gli originari opponenti e , articolando due motivi di impugnazione, che Pt_1 Pt_3 saranno più diffusamente trattati. Gli appellanti hanno chiesto di dichiarare la nullità della sentenza per omessa pronuncia del giudice di primo grado con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di revocare il decreto ingiuntivo per decorso del termine prescrizionale dell'azione civile o in subordine di revocarlo nei confronti della sola , in quanto estranea alla T_ vicenda in oggetto.
5. Con comparsa depositata il 12/09/2023 si è costituita
[...]
chiedendo di “rigettare l'appello e condannare gli appellanti CP_1 al pagamento delle spese e compensi di causa”. Preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità dell'atto d'appello per carenza dei requisiti minimi di forma e ha dedotto nel merito l'infondatezza dei motivi di gravame.
Nel corso del giudizio di appello, acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 18.2.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c..
*********
Deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte appellata. Con riferimento all'art. 342 c.p.c., il gravame risulta strutturato in modo tale da rendere comprensibili le doglianze rispetto alla sentenza di primo grado, con indicazione dei capi che si ritiene deficitari in punto di diritto e di fatto.
6. Con il primo motivo di gravame gli appellanti deducono l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un punto fondamentale dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, e violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c.. La difesa sostiene che l'omessa pronuncia del giudice di prime cure su aspetti decisivi per la controversia comporta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, deducibile sotto il profilo della violazione ex art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza. Sul punto vengono dedotte le seguenti contestazioni.
6.1. Viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha omesso di decidere in merito alla eccezione di nullità del decreto ingiuntivo “per carenza dei requisiti richiesti per legge non essendo fondata la richiesta di emissione né su prova scritta né di pronta soluzione”. La censura va rigettata. Va rilevato in primo luogo che l'impugnazione della sentenza emessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “non
pag. 3/9 può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali” (cfr Cass. Sez. III, 23/07/2014, n.
16767; Cass. Sez. III, 15/07/2005, n. 15037). Nel caso di specie non è stata sollevata alcuna censura in ordine alle spese processuali.
In secondo luogo l'obiezione è infondata in quanto nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo non si rinviene una contestazione di tal sorta. Come risulta per tabulas, gli opponenti, oltre ad eccepire la prescrizione, hanno contestato nel merito il decreto ingiuntivo sostenendo di aver provato la consegna delle somme in contesa nelle mani dell'amministratore della società cooperativa, mediante la produzione della copia di tre ricevute successivamente disconosciute dalla società opposta. A pag.3 dell'atto di opposizione, a sostegno dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione si accenna alla concessione del decreto ingiuntivo in carenza dei requisiti richiesti dalla legge in quanto sono state prodotte in giudizio delle semplici comunicazioni pec. In sostanza, per un verso, non vi è alcuna esplicitazione della dedotta carenza dei requisiti e, per altro verso, si oblitera completamente la produzione dei bonifici effettuati da CP_2
sul c/c del .
[...] Pt_1
6.2. La difesa degli appellanti rileva ancora, come ulteriore circostanza eccepita nel giudizio di primo grado e non scrutinata dal giudice, l'erronea emissione del decreto ingiuntivo nei riguardi dell'avv.to . Viene Parte_2 dedotto sul punto che “la vicenda trae origine da un presunto illecito connesso da uno solo dei due professionisti”, e non si può pertanto richiamare la responsabilità solidale nell'adempimento del mandato dell'avv. , avendo T_ tutte le prove agli atti dimostrato l'estraneità della stessa alla vicenda in oggetto.
Anche questa censura risulta priva di fondamento, mancando nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo un'eccezione in ordine al difetto di legittimazione passiva della rispetto all'azione restitutoria. Nell'atto
T_ introduttivo si parla dell'avv. esclusivamente con riguardo: - alla
T_ negazione del fatto che questa si possa essere spogliata dei propri averi in vista di una ipotetica procedura esecutiva;
- ad una sua presunta mancata risposta via pec all'avv. Galante, procuratore della società cooperativa (in merito si allega all'atto di citazione una pec con cui la nega di aver
T_ svolto attività di assistenza per l'affare in contesa). Nell'atto di opposizione non risulta formulata alcuna richiesta di estromissione dal giudizio monitorio dell'avv. in quanto estranea ai fatti di causa. Tale questione viene
T_
pag. 4/9 sollevata per la prima volta in appello e la richiesta di estromissione di T_
, di cui alla conclusione n.3 dell'atto di gravame, è pertanto
[...] inammissibile in quanto domanda nuova formulata in violazione dell'art.345 cpc.
6.3. Ulteriore censura di omessa pronuncia viene mossa sulla base dell'assunto che il Tribunale ha deciso la causa omettendo di pronunciarsi con riferimento “alla contestazione sollevata …anche nel giudizio di primo grado in merito all'allegato n. 15 prodotto da controparte, poiché riferito ad altri incarichi conferiti dalla all'avv. e che richiedeva un esame Parte_4 Pt_1 approfondito da parte del Giudice di primo grado”.
Gli appellanti deducono che il documento succitato, avente ad oggetto la rinuncia dell'avv.to a tre incarichi, differenti e non pertinenti con Pt_1 quello oggetto della controversia per cui vi è causa, è stato richiamato dall'appellata al fine di indurre in errore il giudicante nel calcolo del termine iniziale della prescrizione. Per tale motivo chiedono che il documento in questione venga esaminato dal giudice d'appello “trattandosi di questione decisiva ai fini della soluzione del giudizio”.
L'obiezione risulta del tutto inconferente. Il Tribunale non fa menzione alcuna di tale documento nell'articolazione della motivazione. Tra l'altro non si comprende la decisività della produzione documentale in questione ai fini della soluzione della controversia e della determinazione del dies a quo del termine prescrizionale dal momento che l'allegato ha ad oggetto la rinuncia ad un incarico professionale conferito dalla società appellata che nulla ha a che fare con le vicende che ci occupano.
7. Con il secondo motivo di gravame viene dedotta l'erroneità della decisione del Tribunale riguardo al termine di decorrenza della prescrizione.
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice, nell'individuare tale termine, osserva che “l'art. 2935 c.c. prevede che la prescrizione comincia a decorrere da quando la società opposta ha avuto conoscenza che il proprio debitore aveva corrisposto le Controparte_2 somme all'avv. . Tale conoscenza deve farsi risalire all'email inviata Pt_1 all'avv. Angelo Galante, legale della società opposta, dall'avv. Speranza
Faenza, legale del D' , in data 24.4.2017”. CP_2
La difesa assume l'errore nell'applicazione e interpretazione dei principi regolatori della prescrizione, non avendo il Tribunale correttamente valutato l'ampio compendio probatorio ai fini della corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione. Poichè “l'art.2935 c.c. dispone che la prescrizione
pag. 5/9 comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”, si assume che “nel caso di specie, trattandosi di danni derivanti da responsabilità extracontrattuale e dunque prescrivibili in cinque anni, il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione coincide con quello in cui è cessato l'incarico professionale inerente la pratica D'Argento ed è stata emessa la relativa fattura” e cioè in data 20.04.2010, come da documentazione allegata.
Il giudice di primo grado, una volta qualificata la responsabilità come extra contrattuale, avrebbe dovuto dichiarare prescritta l'azione intentata dalla società. A tal proposito non è stato preso in considerazione il decreto con cui il GIP del Tribunale di Lecce, a seguito di querela presentata da controparte nei confronti dell'avv. per appropriazione indebita, aveva disposto Pt_1
l'archiviazione perchè “l'eventuale fatto appropriativo risale all'anno 2010, in quanto il , ricevute le somme di denaro dal D'Argento, aveva l'obbligo Pt_1 di versarle immediatamente alla cooperativa, dunque deve concordarsi con il PM circa la prescrizione del reato". Medesime considerazioni sono svolte con riferimento al mancato scrutinio da parte del Tribunale dell'archiviazione del procedimento disciplinare n. 117/2017 ad opera del Consiglio di Disciplina.
7.1. Il motivo di gravame è destituito di qualsiasi fondamento.
Va osservato in primo luogo che il Tribunale correttamente ha individuato il termine di decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., indicando come dies a quo la data del 24.4.2017 ovvero il giorno in cui la società appellata ha avuto conoscenza via mail del fatto che il debitore aveva corrisposto le somme dovute ad mediante Controparte_2 CP_1 versamento all'avv. per mezzo di bonifici bancari (accreditati sul conto Pt_1 corrente dello stesso) e che quest'ultimo non aveva poi restituito le somme alla sua assistita. Oggetto della controversia è la domanda di condanna dei due legali alla restituzione di somme versate dal debitore della società cooperativa, ciò in ragione del rapporto contrattuale di assistenza professionale e consulenza legale intercorso tra i due avvocati e la società , Controparte_1 rapporto la cui esistenza non è stata mai contestata. Risulta pertanto evidente che l'azione di recupero somme introdotta in via monitoria non possa ritenersi prescritta in quanto va qualificata come azione contrattuale attinente all'obbligo del professionista di rendere il conto della propria prestazione e di rimettere al proprio cliente le somme recuperate. L'azione così qualificata è pertanto soggetta al termine decennale di prescrizione e quest'ultimo “inizia a decorrere non dal momento in cui la
pag. 6/9 condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da parte del danneggiato" (Cass. civ., Sez. III,
22/09/2016, n. 18606).
8. Con il terzo motivo gli appellanti impugnano la sentenza, deducendo l'erroneità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale, decidendo nel merito la controversia, ritiene sfornito di prova “l'assunto dell'avvenuto pagamento nei confronti di ”. Si assume Controparte_3 che il pagamento delle somme contestate in favore dell'appellata sia stato provato documentalmente nel giudizio di primo grado tramite la produzione delle ricevute.
Ulteriore riscontro sarebbe offerto, a parer degli appellanti, dalla “sentenza del GIP, nella quale viene evidenziato che i prelievi in contanti effettuati dall'appellante avvengono in corrispondenza delle date indicate sulle copie delle ricevute prodotte”, così come accertato dalle indagini della Guardia di Finanza.
8.1. Anche questo motivo di gravame è destituito di fondamento e va pertanto rigettato.
In primo luogo si rileva che, come correttamente affermato dal Tribunale, le copie fotostatiche delle tre quietanze di pagamento prodotte dai due avvocati sono state disconosciute dall'appellata con la comparsa di costituzione in primo grado. All'atto di negazione di paternità delle quietanze succitate non è seguita alcuna istanza di verificazione da parte dell'opponente odierno appellante. Pertanto, avendo la società cooperativa effettuato tempestivamente il disconoscimento dell'autenticità delle tre scritture private prodotte in copia fotostatica, e non avendo gli opponenti in primo grado esibito in giudizio gli originali al fine di ottenerne la verificazione ex art. 216 c.p.c., ne discende che il Tribunale ha correttamente ritenuto non provato il pagamento nei riguardi del presidente della società cooperativa. CP_3
Tanto si ritiene in ragione della inutilizzabilità ai fini istruttori della documentazione disconosciuta e non sottoposta a verificazione su istanza della parte che intendeva avvalersi della produzione documentale. La S.C. ha infatti statuito che “la mancata proposizione dell'istanza di verificazione, al pari della successiva rinuncia alla stessa, privando il documento disconosciuto di ogni inferenza probatoria, ne preclude al giudice la valutazione ai fini della pag. 7/9 formazione del proprio convincimento, senza che gli sia consentito maturare altrimenti il giudizio sulla sua autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura o ad argomenti logici, divenendo perciò il documento irrilevante, e non utilizzabile, nei riguardi non solo della parte che lo disconosce, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto” (Cass. S.U. n. 3086/2022,
Rv. 663786 – 01; conf. Cass. n. 3602/2024).
In secondo luogo, occorre rilevare che il richiamo effettuato dagli appellanti al contenuto del decreto di archiviazione del procedimento penale per il reato di appropriazione indebita è inconferente, oltre che infondato. L'assunto per cui nel provvedimento del GIP si sarebbe dato atto che “i prelievi in contanti effettuati dall'appellante avvengono in corrispondenza delle date indicate sulle copie delle ricevute prodotte” è smentito dal tenore letterale stesso del decreto di archiviazione del 28/06/2018: dichiarato prescritto il reato di appropriazione indebita, il giudice penale, “con riferimento alla asserita falsità delle ricevute attestanti il versamento delle somme al
osserva che “la congiunta valutazione di tutti gli elementi emersi CP_3 porta a sospettare della veridicità di quei documenti deponendo in tale direzione” una elencazione di motivi che si ritiene superfluo citare in questa sede. In ogni caso, il contenuto del provvedimento di archiviazione non è idoneo a generare alcuna efficacia di giudicato nel procedimento civile (arg. ex art. 651 c.p.p. e Corte di Cassazione – Sez. III Civ. – Ord. n. 36617 del
30/12/2023). Il primo giudice, con più ordinanze, si è espresso sulla indipendenza dei due procedimenti e sull'autonomo potere del giudice civile di accertare e valutare i fatti sia con riferimento alla determinazione del termine prescrizionale che con riguardo alla concreta ponderazione e valutazione delle prove e dei fatti stessi per cui vi è causa (cfr ordinanze 29/03/2018 e
04/02/2019: in quella del 29 marzo 2018 il giudice, diversamente da quanto asserito dagli appellanti, rileva come “la PG nell'informativa del 23/10/2017 avesse dato conferma di anomale movimentazioni di denaro contante da parte del , oltre che di palesi incongruenze tra le dichiarazioni dello stesso e Pt_1 quelle di , già debitore di Edilcoop Salentina scarl, persona Testimone_1 informata sui fatti, con riguardo a somme versate in contanti da quest'ultima al ”). Pt_1
L'appello deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata. Al rigetto dell'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese del grado.
pag. 8/9 Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico della parte appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1046/2023, emessa dal Tribunale di Lecce, pubblicata il 05/04/2023, proposto da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 così provvede:
1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante a pagare le spese in favore della parte appellata liquidate in euro 8.000,00 oltre rimborso forfetario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico della parte appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Giovanni Surdo) (dott. Antonio F. Esposito)
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