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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/04/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1156 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Di Brigida, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 11 ottobre 2024 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di divorzio ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. c.p.c. non essendo necessario effettuare ulteriori accertamenti istruttori ed essendo la causa matura per la decisione. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2023, deduceva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con in Tarquinia il CP_1
14/05/2005;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che i coniugi vivevano separati di fatto da oltre dieci anni;
- che il ricorrente lavorava come carrozziere ed era economicamente autonomo;
- che era socia della E.T. Etruscopolis e percepiva un reddito CP_1 tale da poter provvedere al proprio mantenimento.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo la Parte_1 dichiarazione di separazione personale dei coniugi e, trascorso un anno (o sei mesi in caso di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale) dalla sentenza parziale sullo status, emettere la relativa sentenza di divorzio, senza prevedere alcun assegno di mantenimento in favore di , essendo le parti economicamente CP_1 autonome.
In data 15.09.2023 veniva pronunciata sentenza parziale di separazione e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Presidente rimetteva la causa sul ruolo del
Giudice istruttore fissando l'udienza dell'11.10.2024 per la pronuncia di divorzio.
Con decreto del 26.09.2024 il Giudice confermava l'udienza del 11.10.24 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Parte ricorrente provvedeva, quindi, al deposito delle note di udienza con richiesta di accoglimento delle proprie istanze.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14.05.2005, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Statuizioni economiche
2 Nulla deve essere disposto in assenza di domanda avendo parte ricorrente chiesto di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti.
In sede di separazione parte ricorrente ha dichiarato e convenuto di essere economicamente autonoma e, in mancanza di domanda di assegno divorzile da parte della resistente, che non si è costituita nel presente giudizio rimanendo contumace, nulla può essere disposto.
La contumacia della resistente e le ragioni della decisione unitamente all'assenza di domande di natura economica, giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1156/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tarquinia (VT) il
14.05.2005 tra , nato a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Civile del
Comune di Tarquinia all'anno 2005, numero 5, Parte I;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia il 8.4.2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1156 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio civile e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Di Brigida, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] il [...], residente in [...], CP_1
- resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 11 ottobre 2024 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di divorzio ed il Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. c.p.c. non essendo necessario effettuare ulteriori accertamenti istruttori ed essendo la causa matura per la decisione. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24 marzo 2023, deduceva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio civile con in Tarquinia il CP_1
14/05/2005;
- che dall'unione non erano nati figli;
- che i coniugi vivevano separati di fatto da oltre dieci anni;
- che il ricorrente lavorava come carrozziere ed era economicamente autonomo;
- che era socia della E.T. Etruscopolis e percepiva un reddito CP_1 tale da poter provvedere al proprio mantenimento.
Tutto ciò premesso, concludeva chiedendo la Parte_1 dichiarazione di separazione personale dei coniugi e, trascorso un anno (o sei mesi in caso di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale) dalla sentenza parziale sullo status, emettere la relativa sentenza di divorzio, senza prevedere alcun assegno di mantenimento in favore di , essendo le parti economicamente CP_1 autonome.
In data 15.09.2023 veniva pronunciata sentenza parziale di separazione e, con ordinanza emessa nella medesima data, il Presidente rimetteva la causa sul ruolo del
Giudice istruttore fissando l'udienza dell'11.10.2024 per la pronuncia di divorzio.
Con decreto del 26.09.2024 il Giudice confermava l'udienza del 11.10.24 e ne disponeva la trattazione in modalità cartolare.
Parte ricorrente provvedeva, quindi, al deposito delle note di udienza con richiesta di accoglimento delle proprie istanze.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 14.05.2005, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n.
898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Statuizioni economiche
2 Nulla deve essere disposto in assenza di domanda avendo parte ricorrente chiesto di dichiararsi lo scioglimento del matrimonio in condizione di autosufficienza economica delle parti.
In sede di separazione parte ricorrente ha dichiarato e convenuto di essere economicamente autonoma e, in mancanza di domanda di assegno divorzile da parte della resistente, che non si è costituita nel presente giudizio rimanendo contumace, nulla può essere disposto.
La contumacia della resistente e le ragioni della decisione unitamente all'assenza di domande di natura economica, giustifica la irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1156/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Tarquinia (VT) il
14.05.2005 tra , nato a [...] il [...] e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...], registrato agli atti dello Stato Civile del
Comune di Tarquinia all'anno 2005, numero 5, Parte I;
2) dispone che ciascuna delle parti provveda autonomamente al proprio mantenimento;
3) manda a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Irripetibili le spese di lite.
Così deciso, in Civitavecchia il 8.4.2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
3