Articolo 374 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 374. Beni culturali e archivi 1. I beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , appartenenti a enti pubblici, non possono essere requisiti se non in caso di assoluta necessita', previo assenso del Ministro per i beni e le attivita' culturali, il quale puo' subordinare l'assenso a determinate condizioni per l'uso della cosa. 2. Il comma 1 si applica relativamente ai beni culturali appartenenti a privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , nonche' relativamente alle raccolte scientifiche, e, in genere, culturali, appartenenti a privati, che siano soggette a pubblico uso o godimento. 3. Non possono essere requisiti, finche' dura tale loro destinazione, gli immobili, che sono sede di raccolte culturali, che appartengono a enti pubblici, ovvero a privati, se e' intervenuta la notifica di cui al comma 2 o che sono soggette a pubblico uso o godimento, ovvero di raccolte di interesse scientifico, o, in genere culturali, appartenenti a privati, che sono soggette a pubblico uso o godimento. 4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli immobili che siano sede di archivi appartenenti allo Stato, ad altri enti pubblici, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, agli istituti di credito, di diritto pubblico e alle associazioni sindacali e degli archivi privati, che hanno formato oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .
Nota all' art. 374:
- Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , si vedano le note all'articolo 230.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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