Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 438 del R.G.A.C. dell'anno 2022, vertente
TRA
in liquidazione, in persona del suo liquidatore , Parte_1 Parte_2
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Notti;
P.IVA_1
ATTORE
E
rappresentata da rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. Giuseppe Reda;
CONVENUTA
rappresentata dal procuratore speciale Parte_3 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Reda;
INTERVENUTA
Oggetto: contratto bancario
CONCLUSIONI. Le parti si riportano ai rispettivi atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso di aver sottoscritto con il convenuto istituto bancario, Parte_1 [...]
già Banco , filiale imprese di Cosenza, i seguenti contratti: CP_1 CP_3 mutuo n. 46703797 di € 300.000,00 erogato il 27.04.2015, mutuo n. 46703298 di €
200.000,00 erogato il 29.03.2018; mutuo n. 75770648 di € 35.000,00 erogato il
27.04.2018; mutuo n. 46703510 di € 20.000,00 erogato il 27.04.2018, che, in data
11.02.2021, inoltrava a e ai fideiussori deducenti Controparte_1 Parte_1
n. 4 diffide di pagamento e revoca affidamento relativi ai mutui e alle fideiussioni sopra descritti, che di tali movimentazioni l'istante chiedeva, in data 14.1.2022, ai sensi dell'art. 119 TUB, gli estratti di conto corrente, che, pertanto, al fine di determinare esattamente quali rapporti sono stati realmente intrattenuti e quali sono gli importi
1
Accertare e dichiarare l'illegittima gestione del rapporto bancario e ricondurre ad unico rapporto tutti i rapporti elencati in narrativa ed all'esito determinare il tasso effettivamente applicato all'unica operazione strutturata di apertura di credito;
Accertare
e dichiarare che i rapporti elencati in narrativa costituiscono unica operazione di finanziamento;
All'esito disporre CTU contabile atta a determinare la correttezza del rapporto sotto ogni forma:
1. Contrattualistica 2. Applicazione condizioni 3.
Trasparenza condizioni e rendicontazione 4.Completezza dei dati forniti 5.Chiarezza dei contenuti 6.Rispetto del rapporto senza applicazione di vessazioni determinate dalla stato di “soggetto forte” del rapporto. La CTU deve verificare la disponibilità di tutta la documentazione necessaria ed eventualmente richiedere quella mancante –la documentazione mancante dovrà essere fornita dalla banca, soggetto che, in presenza di illegittimità dovrà provare che il saldo sia certo ed esigibile – Per i c.c. verificare la presenza di tutti gli e.c. da inizio rapporto. Verificare la regolarità dei contratti originari e delle successive modifiche sia sottoscritte dal cliente, sia in regime di jus variandi;
All'esito espungere interessi, oneri e spese ricalcolando il saldo al netto ed applicando, se saldo attivo interessi TUB ex 117 base annua, se passivo interessi TUB ex 117 semplici in presenza di conti tecnici che si appoggiano su conti base, dovranno essere espunte le cifre per il ricalcolo del saldo anche dal conto base;
in presenza di finanziamenti, mutui, leasing e quanto altro rateale con lo stesso istituto e che risultino anch'essi illegittimi, si provveda al ricalcolo del saldo dopo aver espunto le cifre relative a questi ultimi;
verificare la presenza della documentazione originaria e dei successivi pagamenti con indicazione ed imputazione a capitale, interessi, oneri e spese, verificando di conseguenza la regolarità degli stessi e l'applicazione effettiva delle condizioni esatte. In presenza di superamento del TSU si dovrà espungere ogni tipo di addebito e ricalcolare il saldo successivo al netto degli stessi, secondo quanto previsto da Cassazione 32675/2014.”. si costituiva in giudizio, eccependo la nullità della citazione, Controparte_1 nonché l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto, instando, in via
2 riconvenzionale, per la condanna dell'attrice e dei fideiussori , di Parte_2
e di , di cui chiedeva la chiamata in causa, al Controparte_4 Controparte_5 pagamento, in favore di , della somma di € 285.129,61 Controparte_6
Autorizzata la chiamata in causa di terzo, si costituivano in giudizio Controparte_4
e i quali, in via preliminare, eccepivano la Parte_2 Controparte_5
litispendenza ex art. 39 c.p.c., avendo già proposto giudizio di nullità delle fideiussioni dinanzi al Tribunale di Napoli (Rg 1480/2022), e deducevano l'infondatezza della domanda riconvenzionale spiegata da nei confronti dei terzi Controparte_1 chiamati, attesa l'illegittima gestione del rapporto bancario, chiedendo di ricondurre ad unico rapporto tutti i rapporti elencati in atti ed all'esito determinare il tasso effettivamente applicato all'unica operazione strutturata di apertura di credito, evidenziando, altresì, che i rapporti elencati in atti costituiscono unica operazione di finanziamento.
In data 19.10.2022, si è costituita ex art. 111 c.p.c.. Parte_3
Preliminarmente, va rilevato che l'eccezione di nullità della citazione non può trovare accoglimento, atteso che “la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese.
Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva” (Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), tenuto conto della circostanza che, nel caso di specie, la convenuta si è difesa puntualmente su tutte le eccezioni contenute nell'atto introduttivo.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'attrice. Infatti, l'intervenuta ha prodotto, a sostegno della Parte_3
propria legittimazione attiva, l'estratto della Gazzetta Ufficiale che attesta l'intervenuta cessione e ha integrato in corso di causa tale produzione (cfr. deposito del 28.7.2023) con attestazione della cedente che conferma l'inclusione nella cessione dei crediti posti a
3 fondamento della domanda riconvenzionale. Trattasi di produzione documentale che può dirsi sufficiente ai fini della prova della titolarità del credito. In generale, infatti, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs.
1 dicembre 1993, n. 385, art. 58 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (tra le tante, cfr. Cass. 5857/2022; Cass. 24798/2020). Si è affermato, però, che in ragione delle peculiari caratteristiche della “cessione in blocco” di cui al menzionato art. 58 TUB può essere sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 3277/2023; Cass.
31118/2017, cfr. Cass. 15884/2019). Non richiedendo, inoltre, il contratto di cessione del credito la forma scritta ad substantiam, la prova della titolarità del credito può essere dato senza la necessaria produzione del relativo contratto, ad esempio con la dichiarazione del cedente quale “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” ai fini della prova del contenuto della cessione (cfr. Cass. 10200/2021), posto che la cedente alcun interesse evidentemente avrebbe a spogliarsi di un credito in favore di altro soggetto.
Va, pertanto, disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente.
Tanto premesso, la domanda formulata da non può trovare Parte_1
accoglimento.
Infatti, premesso che è ius receptum che l'interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall'istante con il ricorso all'autorità giudiziaria (Cass. civ., Sez. Unite,
13/02/2007, n. 3041), nel caso di specie, parte attrice ha chiesto l'accertamento relativo al fatto che “i rapporti elencati in narrativa costituiscono unica operazione di finanziamento”, determinando il tasso di interesse effettivamente applicato, accertando
4 “l'illegittima gestione del rapporto bancario”, risultando irrilevante che, in seno alle conclusioni, l'attrice abbia trasfuso anche le richieste istruttorie.
Orbene, va rilevato che, all'esito del giudizio, non è risultata la prova dell'assunto in base al quale i rapporti posti alla base della domanda costituirebbero una unica operazione di finanziamento.
Infatti, quanto al primo rapporto (contratto di finanziamento del 27.4.2015 per euro
300.000,00, cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice), nel contratto si legge che lo stesso è finalizzato a “investimenti produttivi-acquisto scorte”, quanto al secondo rapporto (contratto di finanziamento del 29.3.2018 per euro 200.000,00, cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte attrice), nel contratto si legge che lo stesso è finalizzato al
“miglioramento della struttura finanziaria della parte mutuataria”, quanto al terzo rapporto (contratto di finanziamento del 27.4.2018 per euro 35.000,00, cfr. doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice), nel contratto si legge che lo stesso è finalizzato a
“investimenti produttivi-scorte”, quanto al quarto rapporto (contratto di finanziamento del 27.4.2018 per euro 20.000,00, cfr. doc. n. 4 del fascicolo di parte attrice), nel contratto si legge che lo stesso è finalizzato ad “acquisto nuovo macchinario”.
Dal contenuto dei contratti in atti, è possibile evincere, anzitutto, che si tratta di contratti di finanziamento, atteso che in ciascuno le parti hanno pattuito l'erogazione di una somma prestabilita di denaro, prevedendo il rimborso tramite il pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento, autorizzando l'addebito delle singole rate su di un conto corrente, per cui risultano ultronee le considerazioni svolte nell'atto introduttivo con riferimento ai diversi contratti di apertura di credito bancario e all'anticipazione bancaria.
Oltretutto, non risulta riscontrata la circostanza che si tratterebbero di più contratti costituenti unica operazione di finanziamento, atteso che trattasi, in parte, di contratti stipulati in tempi diversi, e laddove stipulati nella medesima giornata, comunque finalizzati al soddisfacimento di interessi distinti della medesima parte mutuataria, per cui non può darsi luogo al chiesto accertamento relativo alla determinazione del tasso di interesse effettivamente applicato all'asserita unica operazione.
Va, poi, confermato il rigetto della richiesta istruttoria ex art. 210 c.p.c., siccome relativa agli originali “degli estratti di conto corrente”, atteso che, a fondamento della domanda, vi è la pretesa illegittima gestione di n. 4 rapporti di mutuo.
5 Quanto alla dedotta illegittima gestione del rapporto bancario, va rilevato che l'unica condotta ascritta alla convenuta, in proposito, è quella di recesso immotivato dai rapporti.
In proposito, deve osservarsi che, nei contratti di finanziamento in atti, le parti hanno stabilito che il mutuatario decade dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto nei modi e nei termini stabili dal contratto e, tenuto conto del numero cospicuo di rate non pagate alle scadenze pattuite (per come illustrato nelle missive depositate dalla stessa parte attrice (cfr. doc. n. 5), il cui contenuto non risulta neanche contestato), non può ritenersi illegittima la decadenza dal beneficio del termine, considerato che il mutuatario si è reiteratamente sottratto all'adempimento dell'obbligazione principale del contratto, quella restitutoria, a prescindere dal rilievo che assume la circostanza che, come rilevato, al caso di specie non risulta applicabile il regime di cui all'art. 1845 c.c., non vertendosi in tema di apertura di credito in conto corrente.
Venendo alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, deve precisarsi che, a seguito del provvedimento di sospensione del giudizio in relazione alla domanda spiegata nei confronti dei fideiussori ex art. 295 c.p.c. del 18.12.2023, implicante separazione della relativa causa, la stessa deve essere vagliata, allo stato, solo nei confronti di . Controparte_7
Orbene, l'attrice, convenuta in riconvenzionale, non ha contestato la sussistenza del debito e quindi della pretesa avanza in via riconvenzionale dall'istituto di credito, limitandosi a contestare che i contratti di mutuo erano stati erogati con garanzia di
Banca del Mezzogiorno- MedioCredito Centrale S.p.A. e che quest'ultima ha pagato fino all'80% del credito garantito, per cui, in ordine ai seguenti rapporti, siccome non garantiti dalla garanzia di MCC, come si evince dalla documentazione contrattuale, deve ritenersi pacifica la debenza delle relative somme: € 437,51 per esposizione sul conto corrente N. 1000/00005725, al 10.3.2022, oltre interessi al tasso convenzionale del 13,5625% dall'11.3.2022 sino al soddisfo;
€ 35.467,89 per esposizione sul conto corrente N. 1000/00008587, al 10.3.2022, oltre interessi al tasso convenzionale del
6,725%, dall'11.3.2022 sino al soddisfo, derivante dalla esposizione da finanziamento
N. 0FC1075682515; € 34.863,89, per finanziamento chirografario N. 75770648, al
17.3.2022, oltre interessi al tasso contrattualmente previsto salvo variazioni,
6 dall'18.3.2022 sino al soddisfo, € 19.241,35, per finanziamento chirografario N.
46703510, al 17.3.2022, oltre interessi al tasso contrattualmente previsto, dall'18.3.2022 sino al soddisfo.
Orbene, per quanto concerne gli altri tre rapporti, parte convenuta ha prodotto le copie delle comunicazioni di surroga di MCC per tutti e tre i rapporti ed i conteggi, con i dettagli relativi alle rate versate ed a quelle rimaste impagate, per cui deve ritenersi fornita la prova che la richiesta avanzata in via riconvenzionale dall'istituto di credito era già formulata al netto della garanzia riscossa, per come dedotto nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 2 c.p.c. (“Le linee di credito già garantite da MCC, fra tutte quelle oggetto dell'azione riconvenzionale proposta, sono le seguenti:
- Finanziamento Finimport di originari € 400.000,00 (Garanzia MCC n. 794077 limitata ad € 320.000,00) regolato su ex c/c di servizio n. 66042/1000/8586. Sul sopra indicato conto è rifluito bonifico di € 320.000,00 a seguito dell'escussione della garanzia. Tutto ciò si evince puntualmente dall'estratto al 10.03.2022 con certificazione ex art. 50 d.Lgs
01.09.1993 n. 385, allegata al fascicolo di parte, nonché dalla comunicazione di surroga di MCC dell'11.02.2022 che in questa sede si produce in copia.
Sempre dalla predetta certificazione ex art. 50 L.B. si rileva che, al netto dell'escussione della garanzia, il credito residuo era di € 129.440,57
- Finanziamento mlt in chirografo n. 6703797 di originari Euro 300.000,00 (Garanzia
MCC n. 468462). In seguito all'escussione della sopra indicata garanzia sono stati incassati € 83.796,13, con accrediti rifluiti sulle singole rate impagate nel periodo giugno-agosto 2021.
Tali circostanze si evincono dalla certificazione ex art. 50 d.Lgs 01.09.1993 n. 385 già allegata al fascicolo di parte, dalla comunicazione di surroga di MCC dell'17.05.2022 e dalla certificazione della alla data di cessione del credito Controparte_6
(10.04.2022) che entrambe vengono prodotte.
Per consentire un ulteriore ed immediato riscontro si produce altresì una sintetica elaborazione contabile che evidenzia l'intero importo versato da MCC sul finanziamento, riportando il saldo al netto dei versamento stesso
Sempre dalla predetta certificazione ex art. 50 L.F. si rileva che, al netto dell'escussione della garanzia, il credito residuo era di Euro 24.434,79.
7 - Finanziamento mlt in chirografo n. 6703298 di originari e 200.000,00 (Garanzia MCC
n. 814617). In seguito all'escussione della sopra indicata garanzia sono stati incassati €
137.350,00, con accrediti rifluiti sulle singole rate impagate nel periodo giugno-agosto
2021.
Tali circostanze si evincono dalla certificazione ex art. 50 d.Lgs 01.09.1993 n. 385 già allegata al fascicolo di parte, dalla comunicazione di surroga di MCC del 9/06/2022 e dalla certificazione della alla data di cessione del credito Controparte_6
(10.04.2022) che entrambe vengono prodotte.
Anche per tale rapporto, per consentire un ulteriore ed immediato riscontro si produce una sintetica elaborazione contabile, che evidenzia l'intero importo versato da MCC sul finanziamento, riportando il saldo al netto del versamento.
Sempre dalla predetta certificazione ex art. 50 L.F. si rileva che, al netto dell'escussione della garanzia, il credito residuo era di € 41.352,48”), né ha rappresentato e Parte_1 provato di aver versato rate ulteriori rispetto a quelle indicate dall'istituto bancario, pur gravando sulla stessa il relativo onere.
Pertanto, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna la società attrice al pagamento, in favore della banca convenuta, della complessiva somma di
285.129,61 oltre agli interessi, al tasso convenzionale.
Le spese di lite tra e seguono la Controparte_7 Controparte_1
soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa rispetto allo scaglione di riferimento, mentre devono compensarsi nei confronti di in p.l.r.p.t., atteso il carattere volontario del relativo intervento. Parte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando tra , Controparte_7 [...]
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_1 Parte_3
assorbita, così decide:
- rigetta la domanda spiegata da;
Controparte_7
- condanna a pagare, in favore di Controparte_7 Controparte_1
come rappresentata, la somma di euro 285.129,61 oltre interessi successivi ai
[...]
tassi contrattuali previsti per ogni singolo rapporto;
8 - condanna alla refusione delle spese di lite che Controparte_7
liquida in euro 1241,00 per spese ed euro 11.228,50, per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cpa, compensa le spese nei confronti di Parte_3
Cosenza, 20.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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