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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2528/2018 promossa da:
. con il patrocinio dell'avv. Michele Di Bari e Controparte_1 Pt_1
dell'avv. Riccardo Di Bari appellante contro con il patrocinio dell'avv. dall'avv. Nicola Roberto Toscano Controparte_2
e dell'avv. Gaetano Giampalmo appellata
con il patrocinio dell'avv. Cinzia LU CP_3
appellata -appellante incidentale
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 02.04.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato la (da ora in avanti anche Controparte_4 Pt_1
solo ha proposto appello avverso la sentenza n. 135/2018 depositata il 19.1.2018 e resa dal CP_1
Giudice di pace di Bari all'esito del procedimento rubricato al n. 1431/2017 RG con cui la odierna appellante veniva condannata al risarcimento del danno patito dalla in Controparte_2 misura pari ad euro 3.660,00 oltre interessi legali, ed alla refusione in favore di quest'ultima delle spese di lite, mentre veniva dichiarata la carenza di legittimazione passiva della con CP_3
condanna della alla refusione delle spese di lite in misura pari ad euro Controparte_2
671,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
A sostegno del gravame la a: allegato la violazione del disposto di cui agli artt. 112 e CP_1
116 c.p.c. [“Il Giudice di prime cure, eccedendo i limiti delle domande proposte dalle parti, pur avendo confermato la dinamica del sinistro come descritta dall'odierna appellata, ha dichiarato autonomamente che il veicolo responsabile del danno non corrispondeva a quello indicato dall'attrice, bensì a un diverso veicolo, anch'esso di proprietà della medesima società appellante. In sintesi, mentre nell'atto di citazione della soc. veniva indicato esclusivamente l'automezzo del subvettore con Controparte_2 Controparte_1 targa CN740YC, il Giudice di primo grado di propria iniziativa ha attribuito la responsabilità del sinistro a un diverso automezzo targato CB214AE”]; reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
[“Ribadendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere solo sulle domande proposte dalle parti e nei limiti di quanto richiesto (ovverosia avrebbe dovuto decidere esclusivamente in relazione all'automezzo indicato in citazione da controparte con la targa CN740YC), emerge chiaramente la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante. È stato infatti ampiamente dimostrato che l'automezzo targato CN740YC non era presente a Bitonto, presso la sede della al momento del presunto sinistro, Controparte_2 trovandosi invece in Val di Sangro (…)”]; lamentato la erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie [“Il Giudice di primo grado ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, omettendo di considerare le significative contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di controparte sia in forma scritta (datate 25.1.2016 e
25.2.2016) che orale, nel corso del giudizio (…)] con particolare riferimento alle discordanze riscontrabili tra il contenuto delle dichiarazioni scritte di ed e quelle rese in sede Persona_1 Testimone_1
di prova testimoniale.
L'appellante ha, altresì, censurato la valenza probatoria attribuita dal giudice di prime cure alla fattura resa all'esito della riparazione del muro perimetrale, così confutando le risultanze della
CTP attestante il mancato ripristino del pilastro, ed ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione della pronuncia gravata, la riforma della stessa con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata telematicamente il 25.6.2018 si è costituita in giudizio la CP_3
al solo fine di proporre appello incidentale in ordine alla liquidazione delle spese da parte del Giudice di pace il quale non avrebbe riconosciuto gli esborsi sostenuti ed avrebbe commisurato i compensi professionali in misura ridotta di quasi la metà rispetto a quelli posti a carico della in favore CP_1 della L'appellante incidentale ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito CP_2 riportate “ricalcolate le spese legali del primo giudizio in ragione delle tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014 ed all'attività svolta dall'avvocato LU, in € 1.205,00 oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e
CAP, nonché delle spese vive affrontate nel corso del giudizio, pari ad € 31,58, condannare la società
[...] al pagamento della differenza tra quanto già pagato in ragione della sentenza impugnata e Controparte_5 quanto da pagarsi in virtù della nuova liquidazione. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 28.6.2018 si è costituita in giudizio la Controparte_2
che ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. di cui, nel merito, ha contestato la fondatezza domandandone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del primo grado di giudizio la causa, matura per la decisione,
è stata definita all'esito della udienza celebrata il 2.4.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla non è CP_2
meritevole di accoglimento.
Il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della 1. 1 agosto 2012, n. 134) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai "motivi specifici" presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla "motivazione dell'appello" unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa debba contenere il "cd. progetto alternativo di decisione", ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, l'appellante ha focalizzato gli elementi di cui chiede la riforma ed indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione normativa, specificandone la rilevanza al fine della decisione.
Passando al merito, non fondato è l'appello principale mentre fondato è quello incidentale.
La è una società di logistica e di distribuzione merci all'ingrosso Controparte_2
con sede in Bitonto, con piattaforma commerciale sulla SP 231 Bitonto – Modugno Km 77 + 500.
La domanda avanzata innanzi al Giudice di pace trae origine dagli eventi verificatisi il
3.11.2015 alle ore 8.30, presso detta piattaforma, allorquando un mezzo pesante del subvettore
[...]
(vettore durante una manovra impattava con la parte posteriore destra del CP_1 CP_3
mezzo contro il muro perimetrale dello stabilimento. A seguito dell'urto il muro riportava lesioni in più punti che ne minavano la stabilità.
La dunque, agiva in giudizio per ottenere il ristoro del danno patito quantificato in CP_2
misura pari ad euro 3.660,00 sia nei confronti della he della . CP_1 CP_3
Il Giudice di pace accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , CP_3
mentre condannava la l ristoro del danno patrimoniale. CP_1
Tanto premesso non è ravvisabile la violazione del disposto di cui agli artt. 112 e 116 c.p.c. che parte appellante ricollega alla errata indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, della targa di un veicolo distinto da quello che effettivamente provocava il danno, sempre di proprietà della odierna appellante.
Come emerso nel corso della istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio e dalla documentazione in atti, nonché come esaurientemente esplicitato nella sentenza gravata, l'automezzo
TG CN740YC, originariamente indicato nell'atto di citazione, che trasportava la merce destinata alla consegna a Bitonto alla giunto a Corato, presso il parcheggio della scaricava il CP_2 CP_1 contenuto che veniva trasferito sull'ulteriore automezzo, sempre di proprietà della odierna appellante,
TG CB214AF che proseguiva verso la n data 3.11.2015 e da cui ripartiva alle 8.25 (come da CP_2
dischetto cronotachigrafo).
La targa del mezzo (CN740CY) era quella riportata sul documento di trasporto e, dunque, trattandosi di un mezzo della verosimile che in sede preprocessuale sia stato indicato quanto CP_1
presente nelle bolle di consegna.
La erronea indicazione della targa del mezzo, sempre di proprietà della non ha CP_1
comportato alcuna modifica della domanda né degli elementi costitutivi della stessa.
Le ulteriori censure possono essere vagliate congiuntamente.
La prova testimoniale sia dei testi indicati dalla Format che di quelli indicati dalla CP_1 consente di ritenere pienamente dimostrato l'accadimento oggetto di causa.
E', dunque, da ritenersi provato che il 3.11.2015 alle ore 8.30 l'automezzo TG CB214AF (su cui veniva trasferita la merce previamente trasportata sul veicolo TG CN740CY) – che, nell'effettuare le manovre di uscita dal piazzale della Format, imboccava la corsia sbagliata - abbia urtato contro il muro perimetrale cagionando il danno oggetto della richiesta risarcitoria.
Le contraddizioni asseritamente presenti nelle dichiarazioni dei testi ed – con Per_1 Tes_1
particolare riferimento sia alla targa del mezzo, aspetto su cui si è già avuto modo di soffermarsi, che alle manovre compiute dal conducente – non ne minano l'attendibilità, corroborata anche da quanto riferito dai testi indicati dalla stessa appellante ( e ), né consentono di giungere a Tes_2 Tes_3
conclusioni distinte rispetto a quelle a cui è pervenuto il Giudice di pace.
In particolare, in maniera lineare e coerente, il teste dichiarava: “Io personalmente ho Tes_1 assistito al fatto;
un autocarro della stava facendo una serie di manovre nel piazzale finendo CP_1
poi per urtare con la parte posteriore lato destro del camion contro il muro perimetrale dello stabilimento. Io mi trovavo a pochi metri di distanza quando successe l'impatto, fu certamente un camion della anche se non ricordo la targa. Ricordo che quel giorno erano pochi i mezzi CP_1
pesanti a scaricare merce;
nelle circostanze il camion della prima di urtare contro il muro, CP_1 aveva scaricato pedane di prodotti della (…)”. CP_6
Infine, la quantificazione del danno è stata fornita mediante produzione del preventivo di spesa della della fattura n. 3/2016 emessa dalla avente Parte_2 Parte_2 causale “fattura per lavori di demolizione e rifacimento di tratto di recinzione, causa urto veicolo, presso Vostro immobile sito sulla SP 231 per circa ml 12,00 H = 2,20 mt” dell'importo di euro
3.660,00, IVA inclusa, e di copia dell'assegno di pari importo emesso in favore di detta società.
La nel corso del primo grado di giudizio, non contestava la quantificazione della CP_1
richiesta né la valenza della documentazione contabile posta a sostegno della stessa se non in sede di note conclusive autorizzate, in relazione alla sola efficacia probante della fattura prodotta in atti, in maniera invero generica (cfr. pag. 8).
Non può tenersi conto, in questa sede, delle confutazioni aventi ad oggetto la effettiva riparazione del muro e del pilastro ivi collocato ad opera della n quanto avanzate, per la prima CP_2
volta, in sede di gravame ex art. 345 c.p.c.; la perizia di parte appellante posta a sostegno delle deduzioni sul punto, avente mero valore tecnico assertivo, reca data 7.2.2018, successiva, dunque, alla sentenza oggetto di impugnazione.
Meritevole di accoglimento è l'appello incidentale avanzato dalla CP_3
In assenza di motivazioni il Giudice di pace procedeva a liquidare in maniera difforme le spese di lite tra la e la sulla scorta dei valori medi di riferimento del DM n. 55/2014 nella CP_2 CP_1
versione vigente ratione temporis (tab. n. 2 finca n. 2), e tra la allora parte attorea e la CP_3 mediante applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 c.
1. non riconoscendo gli esborsi sostenuti in misura pari ad euro 31,58.
Ne consegue la condanna della alla refusione delle spese di lite del primo grado di CP_2
giudizio in misura pari ad euro 31,58 a titolo di esborsi documentati e di euro 1.205,00 - da intendersi comprensivi dell'importo di euro 671,00 già riconosciuto dal Giudice di pace di Bari – a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza.
Nei rapporti tra la e la Controparte_7 Controparte_2
vengono liquidate sulla scorta dei parametri medi di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 2). Nei rapporti tra la e la vengono liquidate sulla scorta Controparte_2 CP_3 dei valori minimi di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2 finca n. 1) stanti l'esiguità dell'attività difensiva – limitata alla proposizione dell'appello incidentale sulla sola liquidazione delle spese del primo grado di giudizio – e l'assenza di questioni di particolare complessità.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento ad opera della Controparte_7 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
[...] impugnazione
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_7
della che liquida in euro 2.552,00 per compensi professionali Controparte_2
oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Roberto Toscano e dell'avv. Gaetano
Giampalmo ex art. 93 c.p.c.
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
135/2018 resa dal Giudice di pace di Bari condanna la alla Controparte_2
refusione delle spese del primo grado di giudizio in favore della che liquida CP_3
in misura pari ad euro 31.58 a titolo di esborsi documentati e ad euro 1.205,00 a titolo di compensi professionali, da intendersi comprensivi dell'importo di euro 671,00 liquidato all'esito del primo grado di giudizio per il medesimo titolo, oltre CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Cinzia LU ex art. 93 c.p.c.;
- condanna la alla refusione in favore della delle Controparte_2 CP_3
spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 91,50 a titolo di esborsi documentati ed in euro 331,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Cinzia LU ex art. 93 c.p.c.;
- si dà atto della ricorrenza a carico della dei Controparte_7 presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02 per il pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2528/2018 promossa da:
. con il patrocinio dell'avv. Michele Di Bari e Controparte_1 Pt_1
dell'avv. Riccardo Di Bari appellante contro con il patrocinio dell'avv. dall'avv. Nicola Roberto Toscano Controparte_2
e dell'avv. Gaetano Giampalmo appellata
con il patrocinio dell'avv. Cinzia LU CP_3
appellata -appellante incidentale
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 02.04.2025– sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009.Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato la (da ora in avanti anche Controparte_4 Pt_1
solo ha proposto appello avverso la sentenza n. 135/2018 depositata il 19.1.2018 e resa dal CP_1
Giudice di pace di Bari all'esito del procedimento rubricato al n. 1431/2017 RG con cui la odierna appellante veniva condannata al risarcimento del danno patito dalla in Controparte_2 misura pari ad euro 3.660,00 oltre interessi legali, ed alla refusione in favore di quest'ultima delle spese di lite, mentre veniva dichiarata la carenza di legittimazione passiva della con CP_3
condanna della alla refusione delle spese di lite in misura pari ad euro Controparte_2
671,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
A sostegno del gravame la a: allegato la violazione del disposto di cui agli artt. 112 e CP_1
116 c.p.c. [“Il Giudice di prime cure, eccedendo i limiti delle domande proposte dalle parti, pur avendo confermato la dinamica del sinistro come descritta dall'odierna appellata, ha dichiarato autonomamente che il veicolo responsabile del danno non corrispondeva a quello indicato dall'attrice, bensì a un diverso veicolo, anch'esso di proprietà della medesima società appellante. In sintesi, mentre nell'atto di citazione della soc. veniva indicato esclusivamente l'automezzo del subvettore con Controparte_2 Controparte_1 targa CN740YC, il Giudice di primo grado di propria iniziativa ha attribuito la responsabilità del sinistro a un diverso automezzo targato CB214AE”]; reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva
[“Ribadendo che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto decidere solo sulle domande proposte dalle parti e nei limiti di quanto richiesto (ovverosia avrebbe dovuto decidere esclusivamente in relazione all'automezzo indicato in citazione da controparte con la targa CN740YC), emerge chiaramente la carenza di legittimazione passiva dell'odierna appellante. È stato infatti ampiamente dimostrato che l'automezzo targato CN740YC non era presente a Bitonto, presso la sede della al momento del presunto sinistro, Controparte_2 trovandosi invece in Val di Sangro (…)”]; lamentato la erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie [“Il Giudice di primo grado ha erroneamente valutato le risultanze istruttorie, omettendo di considerare le significative contraddizioni esistenti tra le dichiarazioni testimoniali rese dai testi di controparte sia in forma scritta (datate 25.1.2016 e
25.2.2016) che orale, nel corso del giudizio (…)] con particolare riferimento alle discordanze riscontrabili tra il contenuto delle dichiarazioni scritte di ed e quelle rese in sede Persona_1 Testimone_1
di prova testimoniale.
L'appellante ha, altresì, censurato la valenza probatoria attribuita dal giudice di prime cure alla fattura resa all'esito della riparazione del muro perimetrale, così confutando le risultanze della
CTP attestante il mancato ripristino del pilastro, ed ha chiesto, previa sospensione della provvisoria esecuzione della pronuncia gravata, la riforma della stessa con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa depositata telematicamente il 25.6.2018 si è costituita in giudizio la CP_3
al solo fine di proporre appello incidentale in ordine alla liquidazione delle spese da parte del Giudice di pace il quale non avrebbe riconosciuto gli esborsi sostenuti ed avrebbe commisurato i compensi professionali in misura ridotta di quasi la metà rispetto a quelli posti a carico della in favore CP_1 della L'appellante incidentale ha, dunque, chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito CP_2 riportate “ricalcolate le spese legali del primo giudizio in ragione delle tariffe professionali di cui al D.M. 55/2014 ed all'attività svolta dall'avvocato LU, in € 1.205,00 oltre al rimborso forfetario del 15%, IVA e
CAP, nonché delle spese vive affrontate nel corso del giudizio, pari ad € 31,58, condannare la società
[...] al pagamento della differenza tra quanto già pagato in ragione della sentenza impugnata e Controparte_5 quanto da pagarsi in virtù della nuova liquidazione. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
Con comparsa depositata il 28.6.2018 si è costituita in giudizio la Controparte_2
che ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. di cui, nel merito, ha contestato la fondatezza domandandone il rigetto con vittoria di spese di lite.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del primo grado di giudizio la causa, matura per la decisione,
è stata definita all'esito della udienza celebrata il 2.4.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla non è CP_2
meritevole di accoglimento.
Il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della 1. 1 agosto 2012, n. 134) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna alle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai "motivi specifici" presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla "motivazione dell'appello" unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa debba contenere il "cd. progetto alternativo di decisione", ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, l'appellante ha focalizzato gli elementi di cui chiede la riforma ed indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione normativa, specificandone la rilevanza al fine della decisione.
Passando al merito, non fondato è l'appello principale mentre fondato è quello incidentale.
La è una società di logistica e di distribuzione merci all'ingrosso Controparte_2
con sede in Bitonto, con piattaforma commerciale sulla SP 231 Bitonto – Modugno Km 77 + 500.
La domanda avanzata innanzi al Giudice di pace trae origine dagli eventi verificatisi il
3.11.2015 alle ore 8.30, presso detta piattaforma, allorquando un mezzo pesante del subvettore
[...]
(vettore durante una manovra impattava con la parte posteriore destra del CP_1 CP_3
mezzo contro il muro perimetrale dello stabilimento. A seguito dell'urto il muro riportava lesioni in più punti che ne minavano la stabilità.
La dunque, agiva in giudizio per ottenere il ristoro del danno patito quantificato in CP_2
misura pari ad euro 3.660,00 sia nei confronti della he della . CP_1 CP_3
Il Giudice di pace accoglieva l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , CP_3
mentre condannava la l ristoro del danno patrimoniale. CP_1
Tanto premesso non è ravvisabile la violazione del disposto di cui agli artt. 112 e 116 c.p.c. che parte appellante ricollega alla errata indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, della targa di un veicolo distinto da quello che effettivamente provocava il danno, sempre di proprietà della odierna appellante.
Come emerso nel corso della istruttoria espletata nel corso del primo grado di giudizio e dalla documentazione in atti, nonché come esaurientemente esplicitato nella sentenza gravata, l'automezzo
TG CN740YC, originariamente indicato nell'atto di citazione, che trasportava la merce destinata alla consegna a Bitonto alla giunto a Corato, presso il parcheggio della scaricava il CP_2 CP_1 contenuto che veniva trasferito sull'ulteriore automezzo, sempre di proprietà della odierna appellante,
TG CB214AF che proseguiva verso la n data 3.11.2015 e da cui ripartiva alle 8.25 (come da CP_2
dischetto cronotachigrafo).
La targa del mezzo (CN740CY) era quella riportata sul documento di trasporto e, dunque, trattandosi di un mezzo della verosimile che in sede preprocessuale sia stato indicato quanto CP_1
presente nelle bolle di consegna.
La erronea indicazione della targa del mezzo, sempre di proprietà della non ha CP_1
comportato alcuna modifica della domanda né degli elementi costitutivi della stessa.
Le ulteriori censure possono essere vagliate congiuntamente.
La prova testimoniale sia dei testi indicati dalla Format che di quelli indicati dalla CP_1 consente di ritenere pienamente dimostrato l'accadimento oggetto di causa.
E', dunque, da ritenersi provato che il 3.11.2015 alle ore 8.30 l'automezzo TG CB214AF (su cui veniva trasferita la merce previamente trasportata sul veicolo TG CN740CY) – che, nell'effettuare le manovre di uscita dal piazzale della Format, imboccava la corsia sbagliata - abbia urtato contro il muro perimetrale cagionando il danno oggetto della richiesta risarcitoria.
Le contraddizioni asseritamente presenti nelle dichiarazioni dei testi ed – con Per_1 Tes_1
particolare riferimento sia alla targa del mezzo, aspetto su cui si è già avuto modo di soffermarsi, che alle manovre compiute dal conducente – non ne minano l'attendibilità, corroborata anche da quanto riferito dai testi indicati dalla stessa appellante ( e ), né consentono di giungere a Tes_2 Tes_3
conclusioni distinte rispetto a quelle a cui è pervenuto il Giudice di pace.
In particolare, in maniera lineare e coerente, il teste dichiarava: “Io personalmente ho Tes_1 assistito al fatto;
un autocarro della stava facendo una serie di manovre nel piazzale finendo CP_1
poi per urtare con la parte posteriore lato destro del camion contro il muro perimetrale dello stabilimento. Io mi trovavo a pochi metri di distanza quando successe l'impatto, fu certamente un camion della anche se non ricordo la targa. Ricordo che quel giorno erano pochi i mezzi CP_1
pesanti a scaricare merce;
nelle circostanze il camion della prima di urtare contro il muro, CP_1 aveva scaricato pedane di prodotti della (…)”. CP_6
Infine, la quantificazione del danno è stata fornita mediante produzione del preventivo di spesa della della fattura n. 3/2016 emessa dalla avente Parte_2 Parte_2 causale “fattura per lavori di demolizione e rifacimento di tratto di recinzione, causa urto veicolo, presso Vostro immobile sito sulla SP 231 per circa ml 12,00 H = 2,20 mt” dell'importo di euro
3.660,00, IVA inclusa, e di copia dell'assegno di pari importo emesso in favore di detta società.
La nel corso del primo grado di giudizio, non contestava la quantificazione della CP_1
richiesta né la valenza della documentazione contabile posta a sostegno della stessa se non in sede di note conclusive autorizzate, in relazione alla sola efficacia probante della fattura prodotta in atti, in maniera invero generica (cfr. pag. 8).
Non può tenersi conto, in questa sede, delle confutazioni aventi ad oggetto la effettiva riparazione del muro e del pilastro ivi collocato ad opera della n quanto avanzate, per la prima CP_2
volta, in sede di gravame ex art. 345 c.p.c.; la perizia di parte appellante posta a sostegno delle deduzioni sul punto, avente mero valore tecnico assertivo, reca data 7.2.2018, successiva, dunque, alla sentenza oggetto di impugnazione.
Meritevole di accoglimento è l'appello incidentale avanzato dalla CP_3
In assenza di motivazioni il Giudice di pace procedeva a liquidare in maniera difforme le spese di lite tra la e la sulla scorta dei valori medi di riferimento del DM n. 55/2014 nella CP_2 CP_1
versione vigente ratione temporis (tab. n. 2 finca n. 2), e tra la allora parte attorea e la CP_3 mediante applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 c.
1. non riconoscendo gli esborsi sostenuti in misura pari ad euro 31,58.
Ne consegue la condanna della alla refusione delle spese di lite del primo grado di CP_2
giudizio in misura pari ad euro 31,58 a titolo di esborsi documentati e di euro 1.205,00 - da intendersi comprensivi dell'importo di euro 671,00 già riconosciuto dal Giudice di pace di Bari – a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge.
Le spese del presente giudizio sono regolate secondo soccombenza.
Nei rapporti tra la e la Controparte_7 Controparte_2
vengono liquidate sulla scorta dei parametri medi di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 2). Nei rapporti tra la e la vengono liquidate sulla scorta Controparte_2 CP_3 dei valori minimi di riferimento del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2 finca n. 1) stanti l'esiguità dell'attività difensiva – limitata alla proposizione dell'appello incidentale sulla sola liquidazione delle spese del primo grado di giudizio – e l'assenza di questioni di particolare complessità.
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento ad opera della Controparte_7 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
[...] impugnazione
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore Controparte_7
della che liquida in euro 2.552,00 per compensi professionali Controparte_2
oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Nicola Roberto Toscano e dell'avv. Gaetano
Giampalmo ex art. 93 c.p.c.
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.
135/2018 resa dal Giudice di pace di Bari condanna la alla Controparte_2
refusione delle spese del primo grado di giudizio in favore della che liquida CP_3
in misura pari ad euro 31.58 a titolo di esborsi documentati e ad euro 1.205,00 a titolo di compensi professionali, da intendersi comprensivi dell'importo di euro 671,00 liquidato all'esito del primo grado di giudizio per il medesimo titolo, oltre CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Cinzia LU ex art. 93 c.p.c.;
- condanna la alla refusione in favore della delle Controparte_2 CP_3
spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 91,50 a titolo di esborsi documentati ed in euro 331,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Cinzia LU ex art. 93 c.p.c.;
- si dà atto della ricorrenza a carico della dei Controparte_7 presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02 per il pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 2.4.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco