Articolo 308 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 306Articolo 307
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9 ottobre 2010
Art. 308. Documentazione necessaria per la vendita di immobili del Ministero della difesa 1. Il Ministero della difesa e' esonerato dalla consegna all'acquirente dei documenti previsti dalle norme vigenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene immobile ceduto nonche' alla regolarita' urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipulazione dei contratti di alienazione, sostituiti da apposita dichiarazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010