TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3354/2014 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, Via P. Romeo n. 4, presso lo studio dell'avv. Enrico Mirti della Valle, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attore - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 123, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Gianfranco Grasso, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pillinini, giusta procura in atti,
- convenuta -
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni.
Sono comparsi l'avv. Enrico Mirti Della Valle per l'attore
Avv. Gianfranco Grasso per Generali
Avv. Della Valle insiste nelle richieste istruttorie formulate ed in particolare nella richiesta di CTU ex codice della navigazione;
precisa, comunque, le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Grasso si oppone alla richiesta di CTU e precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
1 All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia la seguente sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, nella causa civile iscritta al n.
3354/2014 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, Via P. Romeo n. 4, presso lo studio dell'avv. Enrico Mirti della Valle, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attore - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 123, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Gianfranco Grasso, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pillinini, giusta procura in atti
- convenuta -
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 06.06.2014 conveniva in Parte_1 giudizio la compagnia assicurativa chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento di € 114.728,00, in forza del contratto di assicurazione polizza n. 312956348,
2 per i danni subiti in occasione dei sinistri verificatisi nel periodo compreso tra dicembre del
2011 e febbraio del 2012 all'imbarcazione “S. Salvador”.
In particolare l'attore esponeva: a) di essere proprietario dell'imbarcazione CP_2 sulla quale era stata stipulata la polizza assicurativa n. 312956348, copertura di tipo “A” denominata “MAESTRALE”, con la b) che nel mese di Controparte_3 dicembre 2011, la barca in questione, mentre si trovava ormeggiata nel porto di Milazzo, subiva ingenti danni derivanti dall'abusivo ormeggio di un'altra imbarcazione denominata
“Via col vento” per un valore complessivo di € 49.692,00; c) che a distanza di poco più di un mese dal verificarsi del suddetto evento, la medesima imbarcazione, sempre ormeggiata nel porto di Milazzo a fianco dell'imbarcazione denominata “Green Salina”, subiva un allagamento della sala macchine, le cui cause, come accertato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, sono rimaste sconosciute ed i cui danni erano statai stimati in complessivi €
65.036,00; d) di aver presentato formale denuncia di quanto occorso;
e) che, tuttavia, la compagnia assicurativa, riteneva esclusi dalla copertura entrambi gli eventi;
f) di aver rappresentato alla come la garanzia sottoscritta, operasse in occasione Controparte_1 di qualsiasi evento, ai sensi dell' art. 10 delle condizioni generali della polizza;
g) che la polizza che garantiva il natante al momento dei sinistri era una c.d. polizza a corpo e che quella prescelta dall'odierno attore denominata “MAESTRALE”, per quanto concerne i danni parziali, prevede una piena ed incondizionata copertura a favore del contraente per ogni e qualsivoglia evento, nessuno escluso;
h) che non potendo sostenere economicamente le spese di riparazione dell'imbarcazione lo stesso era stato costretto ad alienarla per un prezzo sottostimato di € 92.000,00.
L'attore chiedeva, pertanto, condannarsi la compagnia assicurativa convenuta al risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.10.2014 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, la Controparte_1 compagnia assicurativa eccepiva che i danni lamentati dall'attore non rientrassero nell'ambito di operatività della polizza sottoscritta tra le parti in ragione delle delimitazioni contenute nella stessa in riferimento ai periodi di copertura assicurativa, individuati espressamente in “periodi di navigazione e giacenza”. Al riguardo, deduceva che l'attore aveva indicato mesi 4 “di navigazione e/o giacenza in acqua o a terra dalle ore 24 del 03.08.2011” e successivi mesi 8 “di sola giacenza in acqua o a terra” prevedendo in tale ultimo periodo
3 l'assenza di navigazione, anche se in acqua, con conseguente esclusione dell'ormeggio in porto. Specificava, ulteriormente, che essendo entrambi i sinistri avvenuti durante l'ormeggio in porto – e quindi in navigazione – dopo il 03.12.2011, ossia successivamente al decorso dei quattro mesi previsti dalla polizza, l'operatività della stessa era da escludersi.
Inoltre, secondo la prospettazione della convenuta, per il periodo successivo al 03.12.2011, doveva trovare applicazione l'art. 9, ultimo comma, delle Condizioni Generali, a tenore del quale: “Qualore l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia “A” e l'unità di diporto navighi in periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel mod. P.TSP 023, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia “B” (LIBECCIO)”. Tuttavia, la garanzia “B”, seppur astrattamente applicabile ai sinistri oggetto di causa, copre i “danni parziali” solo se
“conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria”, fattispecie queste ultime non denunciate dall'assicurato. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, le parole “qualsiasi avvenimento” si riferiscono non a qualsiasi causa idonea a produrre un danno al natante, ma solo a quelle che danno luogo a sinistri indennizzabili secondo le previsioni degli artt. 10 e 11. E' dunque evidente, secondo la società assicuratrice, il significato da attribuire alle suddette disposizioni pattizie: nell'ambito dei rischi assicurati - così come delineati dall'art. 10 e ferme le esclusioni di cui all'art. 11 – la diversa formula di garanzia prescelta dall'assicurato (“Maestrale”, “Libeccio” o “Grecale”), cui corrisponde un premio diverso, riconosce indennizzabili solo i sinistri circoscritti nelle condizioni generali di polizza. La convenuta evidenziava infine che, ai sensi dell'art. 17 delle Condizioni Generali, in riferimento ai danni oggetto di copertura, è stabilito che “nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse”, non potendo la sola stima peritale assurgere a prova del danno subito.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. ed in assenza di ulteriore attività istruttoria, ritenendo le richieste istruttorie formulate dalle parti (CTU e prova testimoniale) non meritevoli di accoglimento poiché irrilevanti ai fini della decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, allorquando il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda attrice deve essere rigettata non potendosi ritenere il risarcimento del danno lamentato rientrante nell'ambito di applicazione del contratto assicurativo azionato.
Va, in primo luogo, osservato che, in tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella
4 giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001,
n. 13533).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consista in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo ed il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. ex pluris Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656, la quale richiama l'orientamento già espresso da Cassazione civ., 17 maggio 1997, n. 4426;
Cassazione civ., 8 gennaio 1987, n. 17; Cassazione civ., 4 marzo 1978, n. 1081; cfr.
Cassazione civ., sez. I, 14 giugno 2018, n. 15630 e Cassazione ci., sez. III, 20 marzo 2006,
n. 6108, le quali hanno, altresì, avuto modo di specificare che l'eccezione dell'assicuratore convenuto di inoperatività della garanzia assicurativa deve qualificarsi come eccezione in senso improprio e non proprio, essendo orientata a contestare il fatto costitutivo della domanda, ovvero l'assenza di idonea prova offerta dall'attore, con la conseguenza che non solo non è soggetta a preclusioni processuali, ma altresì non comporta alcun inversione dell'onere della prova, rimanendo a carico di parte attrice dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione). Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, più specificamente, nell'ambito dei contratti assicurativi vanno distinti i rischi inclusi nel contratto d'assicurazione, ossia quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo, i rischi esclusi, ossia quelli del tutto estranei al contratto, e i rischi non compresi, ossia quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio, in quanto solamente i fatti inclusi devono considerarsi fatti costitutivi della domanda, con connesso onere probatorio in capo all'attore, mentre va provato
5 dall'assicuratore il fatto impeditivo della pretesa attorea, ossia l'evento che origina un rischio
“non compreso” (cfr. Cassazione civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1558).
Ciò posto, nel caso in esame si discute se l'evento dannoso rientri tra i rischi assicurati, ovverosia quelli per i quali è garantito all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. Ne consegue che, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, la prova ricade sull'assicurato.
Parte attrice ha dedotto che gli eventi verificatisi nel periodo compreso tra dicembre
2011 e febbraio 2012, posti alla base della pretesa oggetto del presente giudizio, rientrino nella casistica di cui all'art. 10 della polizza sottoscritta tra le parti.
Per quanto concerne, dunque, l'operatività della polizza assicurativa occorre avere riguardo alle condizioni generali della stessa.
All'art. 10 delle condizioni generali di polizza si stabilisce, per le imbarcazioni rientranti nella categoria “A” (come nel caso di specie), che “la garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. L'assicurazione è operante per i danni parziali alle seguenti condizioni: a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c) e d), sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
d)
i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.”
Quanto alle imbarcazioni rientranti nella categoria “B” (LIBECCIO), “la garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.”
La polizza assicurativa è esclusa nelle sole ipotesi previste dall'art. 11 delle predette condizioni, rubricato “Rischi esclusi”, riconducibili tendenzialmente ai danni avvenuti in occasione di calamità naturali, di eventi bellicosi e tumulti, ovvero eventi cagionati o agevolati per dolo o colpa grave del contraente.
6 Infine, sempre l'art. 10 statuisce che “l'Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità di diporto descritta nel mod. P.TSP 023 a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato modello” e nel cui frontespizio sono indicati i periodi di navigazione e/o giacenza coperti dalla polizza assicurativa.
Ed invero, come evidenziato da parte convenuta, l'assicurato ha indicato mesi 4 “di navigazione e/o giacenza in acqua o a terra dalle ore 24 del 03.08.2011” e successivi mesi 8
“di sola giacenza in acqua o a terra.” Tale distinzione assume rilievo fondamentale ai fini dell'estensione o meno della garanzia assicurativa ed al fatto che gli eventi sopra descritti rientrino nell'oggetto dell'assicurazione, in quanto solamente il periodo di navigazione include l'ormeggio in aree portuali. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 497/2000 “le imbarcazioni sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile anche allorquando siano ormeggiate in mare o in porto, in quanto l'ormeggio è un momento della navigazione e durante lo stesso viene utilizzato un luogo non privato, aperto alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati” (in senso conforme Cass. Civ n. 11467/1990) La maggioranza della dottrina ritiene che nel concetto di navigazione, come nel concetto di circolazione dei veicoli (Cass 28.11.1990 n. 11467; Cass 19.2.1982 n. 1811; Cass. 24.1.1976 n. 229), vada compresa anche la sosta e la fermata (Cass. Civ. n. 9143/2011)
Ciò posto, occorre ulteriormente rilevare che per costante giurisprudenza, nell'interpretazione del contratto di assicurazione trovano applicazione gli artt. 1362 e segg.
c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 2020, n. 3367), con la conseguenza che, non solo, ai sensi dell'art. 1362 c.c., qualora la lettera della convenzione riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr.
Cassazione civile sez. II, 22 agosto 2019, n. 21576; conf. Cassazione civile sez. II, 20 giugno
2018, n. 16282; Cassazione civile, sez. lav., 03 ottobre 2011, n. 20192; Cassazione civile, sez. lav., 09 dicembre 2011, n. 26442; v. Corte appello Milano, sez. lav., 17 ottobre 2018, n.
1529, per il quale “fra i criteri di ermeneutica contrattuale, fondamentale e prioritario è quello letterale, che è suscettibile di integrazione mediante gli altri criteri interpretativi, i quali svolgono una funzione sussidiaria solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro ed equivoco significato”), ma altresì, ai sensi dell'art. 1363 c.c., l'elemento letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole ( cfr. Cassazione civile sez.
III, 08 giugno 2018, n. 14882, per la quale “per senso letterale delle parole va intesa tutta la
7 formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato”).
Risulta pacifico, per stessa ammissione di parte attrice, che i danni di cui si richiede l'indennizzo si siano verificati mentre l'imbarcazione era ormeggiata nel porto di Milazzo ed in un periodo immediatamente successivo al decorso dei quattro mesi previsti nel frontespizio della polizza per il periodo di navigazione, rilevando, peraltro, come lo stesso attore si sia limitato ad indicare, genericamente, il mese di dicembre 2011 ed il mese di febbraio 2012, quali periodi in cui si sarebbero verificati i sinistri, senza alcuna indicazione della data precisa.
Ebbene, nel caso di specie, l'art. 9, ultimo comma delle condizioni generali di polizza espressamente prevede che “qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma garanzia “A” e
l'unità di diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel mod. P.TSP
023, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia “B”.
Ciò implica che la garanzia B (Libeccio), applicabile ai sinistri per cui è causa, copre i
“danni parziali”, come denunciati dall'attore, solo se “conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria”, rischi che tuttavia risultano del tutto estranei alle circostanze oggetto della domanda di indennizzo fatta valere nel presente giudizio.
Ed invero, in merito al primo sinistro, lo stesso sarebbe avvenuto “alla fine del mese di dicembre dell'anno 2011” a seguito di un presunto abusivo ormeggio a pacchetto di altra imbarcazione denominata “Via col vento” di proprietà della la cui messa in Controparte_4 mora è stata inoltrata dall'odierno attore a distanza di più di un mese dall'accaduto, senza poi coltivare alcuna richiesta risarcitoria nei suoi confronti.
Quanto poi al secondo sinistro, avvenuto a febbraio del 2012, occorre evidenziare come il , contrariamente a quanto in precedenza sostenuto, sia nella copiosa Parte_1 corrispondenza intercorsa con la compagnia assicurativa che nel proprio atto di citazione
- nel quale più volte veniva evidenziata la non imputabilità del sinistro ad eventi atmosferici avversi – abbia, poi, improvvisamente ritenuto che la causa dell'allagamento fosse da imputare al moto ondoso per cattivo tempo che avrebbe determinato l'entrata dell'acqua all'interno della sala macchine, ovvero uno dei rischi espressamente coperti dalla polizza in esame alla lettera b) dell'art. 10.
8 Affermazione questa, che contrasta palesemente con quanto attestato ed allegato dalla stessa parte attrice che, con raccomandata A/R del 07.02.2013, riferiva alla Controparte_1 che “nei giorni immediatamente precedenti e successivi al sinistro le condizioni meteo non erano
[...] piovose e/o burrascose tali da poter consentire una così copiosa infiltrazione d'acqua”.
Va, peraltro, osservato che i Vigili del Fuoco nel verbale depositato in atti evidenziavano che dalla ricognizione e dai rilievi effettuati non erano emersi elementi utili per poter risalire ad una probabile causa.
È, altresì, fondata, l'eccezione relativa alla inoperatività della polizza azionata ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali (rubricato “Danni parziali”).
Nel caso di specie, preme sottolineare che il diritto alla corresponsione dell'indennizzo rinviene un presupposto nell'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione stipulate, ove si legge che “Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse ad indennizzo solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.”
A fronte di tale pattuizione, è onere dell'assicurato fornire la prova di aver già sostenuto, ossia già corrisposto, le spese necessarie ai lavori di riparazione.
Le clausole che escludono l'indennizzabilità dei danni non riparati devono ritenersi conformi al disposto di cui all'art. 1905 c.c., ove sotto la rubrica “limiti al risarcimento” si dispone che “l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”.
La previsione contrattuale dell'indennizzabilità del pregiudizio sofferto nei limiti delle riparazioni effettuate costituisce, infatti, espressione dei “modi e dei limiti stabiliti nel contratto” e non ha natura vessatoria.
Ciò premesso, in riferimento ad entrambi i sinistri, occorre rilevare come parte attrice non abbia prodotto alcuna fattura comprovante le spese effettivamente sostenute per la riparazione dell'imbarcazione, limitandosi ad allegare la stima dei danni operata da un perito di fiducia e preventivi di spesa delle riparazioni.
Alla luce della richiamata giurisprudenza, ancora, non può condividersi l'interpretazione contrattuale offerta da parte attrice, intesa unicamente ad avvalorare l'inciso “qualsiasi avvenimento” (che avrebbe per l'attore carattere “assorbente ed esaustivo”) riportato nell'art. 10 delle condizioni generali di polizza, dovendosi la disposizione negoziale leggersi nella sua globalità ed alla luce della complessiva volontà delle parti per come espressa dalle altre e collegate clausole contrattuali. La lettura sistematica e coerente delle clausole del
9 contratto (che notoriamente si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto) porta ad escludere che nella fattispecie si possa parlare di clausole “polisenso”: la formula “qualsiasi avvenimento” inserita nell'art. 10 si riferisce, dunque, non a qualsiasi causa idonea a produrre un danno al natante, ma solo a quelle che danno luogo a sinistri indennizzabili secondo le previsioni generali degli artt.
10 e 11.
Sulla base di tali considerazioni si deve escludere l'operatività della polizza stipulata tra le parti per i danni oggetto di causa.
Ne consegue che la domanda dell'odierno attore debba essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice ed in favore della convenuta e liquidate tenuto conto del valore della Controparte_1 controversia e della semplicità dell'attività difensiva svolta applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3354/2014
R.G. così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
[...]
e c.p.a. se dovute come per legge.
Messina, lì 10/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
-
10
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 3354/2014 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, Via P. Romeo n. 4, presso lo studio dell'avv. Enrico Mirti della Valle, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attore - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 123, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Gianfranco Grasso, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pillinini, giusta procura in atti,
- convenuta -
avente ad oggetto: assicurazione contro i danni.
Sono comparsi l'avv. Enrico Mirti Della Valle per l'attore
Avv. Gianfranco Grasso per Generali
Avv. Della Valle insiste nelle richieste istruttorie formulate ed in particolare nella richiesta di CTU ex codice della navigazione;
precisa, comunque, le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Avv. Grasso si oppone alla richiesta di CTU e precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
1 All'esito della discussione orale il Giudice pronuncia la seguente sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il giorno 10 del mese di giugno dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il
Tribunale di Messina Sez. 2 civile, dott. Paolo Petrolo, nella causa civile iscritta al n.
3354/2014 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina, Via P. Romeo n. 4, presso lo studio dell'avv. Enrico Mirti della Valle, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti,
- attore - contro
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.I. ), elettivamente domiciliata in Messina, Corso Cavour n. 123, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Gianfranco Grasso, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Pillinini, giusta procura in atti
- convenuta -
In nome del popolo italiano
SENTENZA
In fatto e in diritto
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c., come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 06.06.2014 conveniva in Parte_1 giudizio la compagnia assicurativa chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento di € 114.728,00, in forza del contratto di assicurazione polizza n. 312956348,
2 per i danni subiti in occasione dei sinistri verificatisi nel periodo compreso tra dicembre del
2011 e febbraio del 2012 all'imbarcazione “S. Salvador”.
In particolare l'attore esponeva: a) di essere proprietario dell'imbarcazione CP_2 sulla quale era stata stipulata la polizza assicurativa n. 312956348, copertura di tipo “A” denominata “MAESTRALE”, con la b) che nel mese di Controparte_3 dicembre 2011, la barca in questione, mentre si trovava ormeggiata nel porto di Milazzo, subiva ingenti danni derivanti dall'abusivo ormeggio di un'altra imbarcazione denominata
“Via col vento” per un valore complessivo di € 49.692,00; c) che a distanza di poco più di un mese dal verificarsi del suddetto evento, la medesima imbarcazione, sempre ormeggiata nel porto di Milazzo a fianco dell'imbarcazione denominata “Green Salina”, subiva un allagamento della sala macchine, le cui cause, come accertato dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, sono rimaste sconosciute ed i cui danni erano statai stimati in complessivi €
65.036,00; d) di aver presentato formale denuncia di quanto occorso;
e) che, tuttavia, la compagnia assicurativa, riteneva esclusi dalla copertura entrambi gli eventi;
f) di aver rappresentato alla come la garanzia sottoscritta, operasse in occasione Controparte_1 di qualsiasi evento, ai sensi dell' art. 10 delle condizioni generali della polizza;
g) che la polizza che garantiva il natante al momento dei sinistri era una c.d. polizza a corpo e che quella prescelta dall'odierno attore denominata “MAESTRALE”, per quanto concerne i danni parziali, prevede una piena ed incondizionata copertura a favore del contraente per ogni e qualsivoglia evento, nessuno escluso;
h) che non potendo sostenere economicamente le spese di riparazione dell'imbarcazione lo stesso era stato costretto ad alienarla per un prezzo sottostimato di € 92.000,00.
L'attore chiedeva, pertanto, condannarsi la compagnia assicurativa convenuta al risarcimento del danno subito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.10.2014 si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande attoree. In particolare, la Controparte_1 compagnia assicurativa eccepiva che i danni lamentati dall'attore non rientrassero nell'ambito di operatività della polizza sottoscritta tra le parti in ragione delle delimitazioni contenute nella stessa in riferimento ai periodi di copertura assicurativa, individuati espressamente in “periodi di navigazione e giacenza”. Al riguardo, deduceva che l'attore aveva indicato mesi 4 “di navigazione e/o giacenza in acqua o a terra dalle ore 24 del 03.08.2011” e successivi mesi 8 “di sola giacenza in acqua o a terra” prevedendo in tale ultimo periodo
3 l'assenza di navigazione, anche se in acqua, con conseguente esclusione dell'ormeggio in porto. Specificava, ulteriormente, che essendo entrambi i sinistri avvenuti durante l'ormeggio in porto – e quindi in navigazione – dopo il 03.12.2011, ossia successivamente al decorso dei quattro mesi previsti dalla polizza, l'operatività della stessa era da escludersi.
Inoltre, secondo la prospettazione della convenuta, per il periodo successivo al 03.12.2011, doveva trovare applicazione l'art. 9, ultimo comma, delle Condizioni Generali, a tenore del quale: “Qualore l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia “A” e l'unità di diporto navighi in periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel mod. P.TSP 023, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia “B” (LIBECCIO)”. Tuttavia, la garanzia “B”, seppur astrattamente applicabile ai sinistri oggetto di causa, copre i “danni parziali” solo se
“conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria”, fattispecie queste ultime non denunciate dall'assicurato. Contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, le parole “qualsiasi avvenimento” si riferiscono non a qualsiasi causa idonea a produrre un danno al natante, ma solo a quelle che danno luogo a sinistri indennizzabili secondo le previsioni degli artt. 10 e 11. E' dunque evidente, secondo la società assicuratrice, il significato da attribuire alle suddette disposizioni pattizie: nell'ambito dei rischi assicurati - così come delineati dall'art. 10 e ferme le esclusioni di cui all'art. 11 – la diversa formula di garanzia prescelta dall'assicurato (“Maestrale”, “Libeccio” o “Grecale”), cui corrisponde un premio diverso, riconosce indennizzabili solo i sinistri circoscritti nelle condizioni generali di polizza. La convenuta evidenziava infine che, ai sensi dell'art. 17 delle Condizioni Generali, in riferimento ai danni oggetto di copertura, è stabilito che “nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse”, non potendo la sola stima peritale assurgere a prova del danno subito.
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. ed in assenza di ulteriore attività istruttoria, ritenendo le richieste istruttorie formulate dalle parti (CTU e prova testimoniale) non meritevoli di accoglimento poiché irrilevanti ai fini della decisione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, allorquando il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda attrice deve essere rigettata non potendosi ritenere il risarcimento del danno lamentato rientrante nell'ambito di applicazione del contratto assicurativo azionato.
Va, in primo luogo, osservato che, in tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella
4 giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001,
n. 13533).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di specificare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consista in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo ed il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. ex pluris Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656, la quale richiama l'orientamento già espresso da Cassazione civ., 17 maggio 1997, n. 4426;
Cassazione civ., 8 gennaio 1987, n. 17; Cassazione civ., 4 marzo 1978, n. 1081; cfr.
Cassazione civ., sez. I, 14 giugno 2018, n. 15630 e Cassazione ci., sez. III, 20 marzo 2006,
n. 6108, le quali hanno, altresì, avuto modo di specificare che l'eccezione dell'assicuratore convenuto di inoperatività della garanzia assicurativa deve qualificarsi come eccezione in senso improprio e non proprio, essendo orientata a contestare il fatto costitutivo della domanda, ovvero l'assenza di idonea prova offerta dall'attore, con la conseguenza che non solo non è soggetta a preclusioni processuali, ma altresì non comporta alcun inversione dell'onere della prova, rimanendo a carico di parte attrice dimostrare il fatto costitutivo della domanda in tutta la sua estensione). Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, più specificamente, nell'ambito dei contratti assicurativi vanno distinti i rischi inclusi nel contratto d'assicurazione, ossia quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo, i rischi esclusi, ossia quelli del tutto estranei al contratto, e i rischi non compresi, ossia quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio, in quanto solamente i fatti inclusi devono considerarsi fatti costitutivi della domanda, con connesso onere probatorio in capo all'attore, mentre va provato
5 dall'assicuratore il fatto impeditivo della pretesa attorea, ossia l'evento che origina un rischio
“non compreso” (cfr. Cassazione civ., sez. III, 23 gennaio 2018, n. 1558).
Ciò posto, nel caso in esame si discute se l'evento dannoso rientri tra i rischi assicurati, ovverosia quelli per i quali è garantito all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. Ne consegue che, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, la prova ricade sull'assicurato.
Parte attrice ha dedotto che gli eventi verificatisi nel periodo compreso tra dicembre
2011 e febbraio 2012, posti alla base della pretesa oggetto del presente giudizio, rientrino nella casistica di cui all'art. 10 della polizza sottoscritta tra le parti.
Per quanto concerne, dunque, l'operatività della polizza assicurativa occorre avere riguardo alle condizioni generali della stessa.
All'art. 10 delle condizioni generali di polizza si stabilisce, per le imbarcazioni rientranti nella categoria “A” (come nel caso di specie), che “la garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. L'assicurazione è operante per i danni parziali alle seguenti condizioni: a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto non menzionate ai successivi punti b), c) e d), sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
c) i danni alle vele sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;
d)
i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.”
Quanto alle imbarcazioni rientranti nella categoria “B” (LIBECCIO), “la garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono. I danni parziali sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.”
La polizza assicurativa è esclusa nelle sole ipotesi previste dall'art. 11 delle predette condizioni, rubricato “Rischi esclusi”, riconducibili tendenzialmente ai danni avvenuti in occasione di calamità naturali, di eventi bellicosi e tumulti, ovvero eventi cagionati o agevolati per dolo o colpa grave del contraente.
6 Infine, sempre l'art. 10 statuisce che “l'Impresa assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità di diporto descritta nel mod. P.TSP 023 a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato modello” e nel cui frontespizio sono indicati i periodi di navigazione e/o giacenza coperti dalla polizza assicurativa.
Ed invero, come evidenziato da parte convenuta, l'assicurato ha indicato mesi 4 “di navigazione e/o giacenza in acqua o a terra dalle ore 24 del 03.08.2011” e successivi mesi 8
“di sola giacenza in acqua o a terra.” Tale distinzione assume rilievo fondamentale ai fini dell'estensione o meno della garanzia assicurativa ed al fatto che gli eventi sopra descritti rientrino nell'oggetto dell'assicurazione, in quanto solamente il periodo di navigazione include l'ormeggio in aree portuali. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 497/2000 “le imbarcazioni sono soggette all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile anche allorquando siano ormeggiate in mare o in porto, in quanto l'ormeggio è un momento della navigazione e durante lo stesso viene utilizzato un luogo non privato, aperto alla navigazione di altre imbarcazioni ed al transito di soggetti indeterminati” (in senso conforme Cass. Civ n. 11467/1990) La maggioranza della dottrina ritiene che nel concetto di navigazione, come nel concetto di circolazione dei veicoli (Cass 28.11.1990 n. 11467; Cass 19.2.1982 n. 1811; Cass. 24.1.1976 n. 229), vada compresa anche la sosta e la fermata (Cass. Civ. n. 9143/2011)
Ciò posto, occorre ulteriormente rilevare che per costante giurisprudenza, nell'interpretazione del contratto di assicurazione trovano applicazione gli artt. 1362 e segg.
c.c. (cfr. Cassazione civile, sez. III, 12 febbraio 2020, n. 3367), con la conseguenza che, non solo, ai sensi dell'art. 1362 c.c., qualora la lettera della convenzione riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr.
Cassazione civile sez. II, 22 agosto 2019, n. 21576; conf. Cassazione civile sez. II, 20 giugno
2018, n. 16282; Cassazione civile, sez. lav., 03 ottobre 2011, n. 20192; Cassazione civile, sez. lav., 09 dicembre 2011, n. 26442; v. Corte appello Milano, sez. lav., 17 ottobre 2018, n.
1529, per il quale “fra i criteri di ermeneutica contrattuale, fondamentale e prioritario è quello letterale, che è suscettibile di integrazione mediante gli altri criteri interpretativi, i quali svolgono una funzione sussidiaria solo quando le espressioni dei contraenti siano di oscuro ed equivoco significato”), ma altresì, ai sensi dell'art. 1363 c.c., l'elemento letterale deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole ( cfr. Cassazione civile sez.
III, 08 giugno 2018, n. 14882, per la quale “per senso letterale delle parole va intesa tutta la
7 formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato”).
Risulta pacifico, per stessa ammissione di parte attrice, che i danni di cui si richiede l'indennizzo si siano verificati mentre l'imbarcazione era ormeggiata nel porto di Milazzo ed in un periodo immediatamente successivo al decorso dei quattro mesi previsti nel frontespizio della polizza per il periodo di navigazione, rilevando, peraltro, come lo stesso attore si sia limitato ad indicare, genericamente, il mese di dicembre 2011 ed il mese di febbraio 2012, quali periodi in cui si sarebbero verificati i sinistri, senza alcuna indicazione della data precisa.
Ebbene, nel caso di specie, l'art. 9, ultimo comma delle condizioni generali di polizza espressamente prevede che “qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma garanzia “A” e
l'unità di diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel mod. P.TSP
023, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia “B”.
Ciò implica che la garanzia B (Libeccio), applicabile ai sinistri per cui è causa, copre i
“danni parziali”, come denunciati dall'attore, solo se “conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria”, rischi che tuttavia risultano del tutto estranei alle circostanze oggetto della domanda di indennizzo fatta valere nel presente giudizio.
Ed invero, in merito al primo sinistro, lo stesso sarebbe avvenuto “alla fine del mese di dicembre dell'anno 2011” a seguito di un presunto abusivo ormeggio a pacchetto di altra imbarcazione denominata “Via col vento” di proprietà della la cui messa in Controparte_4 mora è stata inoltrata dall'odierno attore a distanza di più di un mese dall'accaduto, senza poi coltivare alcuna richiesta risarcitoria nei suoi confronti.
Quanto poi al secondo sinistro, avvenuto a febbraio del 2012, occorre evidenziare come il , contrariamente a quanto in precedenza sostenuto, sia nella copiosa Parte_1 corrispondenza intercorsa con la compagnia assicurativa che nel proprio atto di citazione
- nel quale più volte veniva evidenziata la non imputabilità del sinistro ad eventi atmosferici avversi – abbia, poi, improvvisamente ritenuto che la causa dell'allagamento fosse da imputare al moto ondoso per cattivo tempo che avrebbe determinato l'entrata dell'acqua all'interno della sala macchine, ovvero uno dei rischi espressamente coperti dalla polizza in esame alla lettera b) dell'art. 10.
8 Affermazione questa, che contrasta palesemente con quanto attestato ed allegato dalla stessa parte attrice che, con raccomandata A/R del 07.02.2013, riferiva alla Controparte_1 che “nei giorni immediatamente precedenti e successivi al sinistro le condizioni meteo non erano
[...] piovose e/o burrascose tali da poter consentire una così copiosa infiltrazione d'acqua”.
Va, peraltro, osservato che i Vigili del Fuoco nel verbale depositato in atti evidenziavano che dalla ricognizione e dai rilievi effettuati non erano emersi elementi utili per poter risalire ad una probabile causa.
È, altresì, fondata, l'eccezione relativa alla inoperatività della polizza azionata ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali (rubricato “Danni parziali”).
Nel caso di specie, preme sottolineare che il diritto alla corresponsione dell'indennizzo rinviene un presupposto nell'art. 17 delle condizioni generali di assicurazione stipulate, ove si legge che “Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse ad indennizzo solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.”
A fronte di tale pattuizione, è onere dell'assicurato fornire la prova di aver già sostenuto, ossia già corrisposto, le spese necessarie ai lavori di riparazione.
Le clausole che escludono l'indennizzabilità dei danni non riparati devono ritenersi conformi al disposto di cui all'art. 1905 c.c., ove sotto la rubrica “limiti al risarcimento” si dispone che “l'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro”.
La previsione contrattuale dell'indennizzabilità del pregiudizio sofferto nei limiti delle riparazioni effettuate costituisce, infatti, espressione dei “modi e dei limiti stabiliti nel contratto” e non ha natura vessatoria.
Ciò premesso, in riferimento ad entrambi i sinistri, occorre rilevare come parte attrice non abbia prodotto alcuna fattura comprovante le spese effettivamente sostenute per la riparazione dell'imbarcazione, limitandosi ad allegare la stima dei danni operata da un perito di fiducia e preventivi di spesa delle riparazioni.
Alla luce della richiamata giurisprudenza, ancora, non può condividersi l'interpretazione contrattuale offerta da parte attrice, intesa unicamente ad avvalorare l'inciso “qualsiasi avvenimento” (che avrebbe per l'attore carattere “assorbente ed esaustivo”) riportato nell'art. 10 delle condizioni generali di polizza, dovendosi la disposizione negoziale leggersi nella sua globalità ed alla luce della complessiva volontà delle parti per come espressa dalle altre e collegate clausole contrattuali. La lettura sistematica e coerente delle clausole del
9 contratto (che notoriamente si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto) porta ad escludere che nella fattispecie si possa parlare di clausole “polisenso”: la formula “qualsiasi avvenimento” inserita nell'art. 10 si riferisce, dunque, non a qualsiasi causa idonea a produrre un danno al natante, ma solo a quelle che danno luogo a sinistri indennizzabili secondo le previsioni generali degli artt.
10 e 11.
Sulla base di tali considerazioni si deve escludere l'operatività della polizza stipulata tra le parti per i danni oggetto di causa.
Ne consegue che la domanda dell'odierno attore debba essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte attrice ed in favore della convenuta e liquidate tenuto conto del valore della Controparte_1 controversia e della semplicità dell'attività difensiva svolta applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00 (fase studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta istruttoria)
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3354/2014
R.G. così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. per l'effetto condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite liquidate in € 4.217,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a.
[...]
e c.p.a. se dovute come per legge.
Messina, lì 10/06/2025
Il Giudice
dott. Paolo Petrolo
-
10