Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2025, proposto da
Alliance Medical Technologies S.r.l. a Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Arnò e Guido Canegallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 439 del 23.06.2024 emesso dal Tribunale di Catanzaro nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro nel procedimento RG. n. 2078/2024, notificato in data 25.06.2024, divenuto cosa giudicata ed esecutivo per mancata opposizione giusto decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. del 16.09.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 il dott. VO OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Rilevato che:
- con il decreto ingiuntivo in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha intimato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro il pagamento, in favore di Alliance Medical Technologies S.r.l. a Socio Unico, della complessiva somma di € 59.262,00, oltre interessi di mora come chiesti in ricorso (ex artt. 3 e 5 del D.Lgs n. 231/2002) e spese e competenze della procedura monitoria liquidate, quest’ultime, in complessivi € 2.648,50 oltre accessori di legge;
- la società creditrice, nel perdurare dell’inadempimento, adiva questo Tribunale, ex art. 112 e ss. c.p.a., al fine di verificare la condotta dell’Azienda e ordinare l’integrale pagamento, con nomina di un Commissario ad acta e liquidazione di una ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- l’Azienda, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio;
- alla camera di consiglio del 21 gennaio 2026 la causa era trattenuta in decisione;
DIRITTO
Considerato che:
- l’Azienda ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sui decreti ingiuntivi inoppugnati;
- l’Azienda non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
- l’Azienda è tenuta al pagamento delle spese affrontate da parte ricorrente successivamente all’emissione del decreto indicato in epigrafe, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito;
- per quanto concerne la ulteriore domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., deve riconoscersene l’iniquità, essendo comunque in decorrenza interessi moratori ex artt. 3 e 5 del D.Lgs n. 231/2002;
Ritenuto pertanto che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’Azienda intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, detratto quanto già eventualmente pagato;
- è opportuno, al riguardo, assegnare all’Azienda il termine di giorni 60 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di inerzia oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- le spese di lite sono liquidate a carico dell’Azienda soccombente e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione dei decreti di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate, al netto delle somme già corrisposte;
b) rigetta la domanda di corrispondere una ulteriore somma in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
c) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del suo Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 90 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro al pagamento, in favore di parte ricorrente di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 2.852,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO OR, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| VO OR |
IL SEGRETARIO