Sentenza 7 giugno 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2004, n. 10748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10748 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonio - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IG IE, IG ZO, LI NZ, LI RI FI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato GIAMRI CAMICI, che li difende unitamente all'avvocato PIETRO PECORINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
NI AN Ved. IN, IN RI ZI in proprio e quale procuratore di NI RI GIOIA;
- intimate -
avverso la sentenza n. 674/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 11/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 16/04/04 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA il quale chiede che la Corte Suprema di Cassazione in Camera di consiglio, rigetta il ricorso con le conseguenze di legge. PREMESSO
- che con atto notificato il 29 febbraio 1977 PO MI conveniva davanti al Tribunale di Firenze Giuseppe Bandini, proponendo opposizione tardiva contro il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Firenze in data 6 dicembre 1975, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore dell'opposto della somma di lire 10.560.063, a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali;
- che a fondamento dell'opposizione, per quello che ancora interessa, PO MI deduceva che le prestazioni professionali in questione erano state svolte non in suo favore, ma della s.r.l. Star;
- che il Tribunale di Firenze con sentenza definitiva in data 6 dicembre 1990 rigettava l'opposizione;
- che contro tale decisione proponevano appello ER MI, EN MI, RE IN e IA ER IN, quali eredi di PO MI;
- che con sentenza definitiva in data 11 aprile 2000 la Corte di appello di Firenze accoglieva parzialmente l'impugnazione, in base alla seguente motivazione:
.. il CTU ha evidenziato che, per l'assenza di sufficienti supporti documentali, nonché per il lungo tempo trascorso dalle prestazioni professionali in questione e per il sopravvenuto decesso, in corso di causa, di entrambe le parti originarie, è ormai impossibile risalire volta per volta al singolo atto di affidamento di incarico per individuare se in esso il MI dispose in proprio o nella veste di amministratore della Star. È tuttavia, ad avviso di questa Corte, interamente condivisibile, in linea di principio, il criterio discretivo seguito dal Consulente, ben potendosi, in assenza di più precisi elementi di prova, in punto di fatto presumere che il MI abbia agito nella qualità di amministratore della Star nell'affidamento degli incarichi in effetti svolti dal Bandini a favore della medesima Star;
-che sulla base di tale ragionamento la Corte di appello di Firenze riteneva che gli eredi di PO MI erano tenuti al pagamento del corrispettivo relativo solo ad incarichi conferiti dal loro dante causa successivamente alla cessazione dalla carica di amministratore della soc. Star;
- che contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione, con due motivi. ER MI, EN MI, RE IN e IA ER IN;
- che con il primo motivo del ricorso si deduce che la Corte di appello di Firenze non avrebbe tenuto conto del fatto che PO MI aveva estinto il suo debito, avendo pagato in data 6 giugno lire 2.700.000;
- che il motivo è manifestamente infondato, in quanto, a prescindere dalla novità della questione, la somma che si asserisce pagata è nettamente inferiore a quella di cui gli eredi di PO MI sono stati riconosciuti debitori;
- che con il secondo motivo si deduce testualmente:
B) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3).
Tale vizio motivazionale evidenzia anche una falsa applicazione di una norma di diritto ed in specie dell'art. 2033 sull'indebito oggettivo che statuisce di ripetere, quantomeno ciò che ha pagato e nel caso, come questo in oggetto, di ricevimento della somma in mal a fede, alla corresponsione degli interessi.
- che tale motivo è incomprensibile;
- che, pertanto, sembrano sussistere le condizioni per dichiarare il ricorso manifestamente infondato ai sensi dell'art. 375, secondo comma, cod. proc. civ., in conformità alle conclusioni scritte del
Procuratore Generale;
- che nessun provvedimento va emesso in relazione alle spese di giudizio, non avendo le controparti svolto attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2004