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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01033/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 28/11/2025
N. 02643 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01033/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2023, proposto da AL
Bonetta, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fianchino ed Enrico
Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia del demanio (Direzione regionale della Sicilia) e la Guardia di Finanza
(Comando provinciale di Agrigento) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento:
- della nota n. 2023/DRSl/ST- PA3 dell'8.5.2023 dell'intimata Agenzia, di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'emanazione di una successiva ordinanza di sgombero di un immobile;
- degli atti pregressi, consequenziali o connessi. N. 01033/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. Fabrizio
MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha impugnato la nota in epigrafe, con la quale ella è stata invitata a rilasciare spontaneamente la porzione dell'immobile ivi specificata nel termine di trenta giorni, preannunciando che - in caso di inottemperanza – sarebbe stata emanata un'ordinanza di sgombero ex art. 823, c.c..
1.1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di abitare nei locali oggetto dell'impugnata nota, ove ella svolgerebbe l'attività di ristorazione;
- che l'intimata Agenzia ha già emanato, in passato, un'ordinanza di sgombero ex art. 823, c.c., da ella vittoriosamente impugnata in sede giurisdizionale (sentenza n.
290/2023 del Tribunale civile di Palermo);
- che, nonostante tra le parti intercorrerebbe un contratto di locazione (in tesi tacitamente rinnovato sino al 2029), l'amministrazione ha emanato l'atto in questa sede impugnato.
1.2. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare il suddetto atto sulla scorta di un unico motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione art. 822, 823, 824, 826 c.c. –
Violazione art. 3 e 21-septies L. 241/1991 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti, abnormità e difetto assoluto di motivazione
e irragionevolezza".
2. Si sono costituite le intimate Amministrazioni, a mezzo della difesa erariale. N. 01033/2023 REG.RIC.
2.1. Quest'ultima, in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, ha precisato in punto di fatto che:
(i) la precedente ordinanza di rilascio era stata impugnata presso questo Tribunale dall'odierna ricorrente;
(ii) in tale sede è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sentenza n. 1537/2018, parzialmente riformata dal C.g.a.r.s. con la sentenza n. 674/2019, nel senso della preclusione, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, di ogni pronuncia sulla qualificazione del rapporto);
(iii) le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno confermato la giurisdizione del giudice ordinario con la sentenza n. 1915/2021.
Ciò premesso, la difesa erariale ha articolato in via preliminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di carenza di interesse, chiedendo nel merito di rigettare il ricorso.
3. Con memorie depositate in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
2. Come evidenziato dalla difesa erariale, vi è un precedente specifico tra le stesse parti sullo sgombero dell'immobile per cui è causa, definito nel senso della giurisdizione del giudice ordinario.
Tra i pronunciamenti che si sono susseguiti nel contenzioso a monte dell'odierno giudizio rileva, per la sua particolare autorevolezza, la sentenza n. 1915/2021 delle
Sezioni unite della Corte di cassazione, che ha condivisibilmente affermato quanto segue:
- secondo consolidata giurisprudenza (ivi puntualmente citata), “nel caso in cui la
P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio, ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, N. 01033/2023 REG.RIC.
al fine di sentire negare la demanialità ed accertare il proprio diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo. Né assume rilievo che la causa verta anche sulla natura demaniale o meno del bene o sulla sua estensione, trattandosi di carattere che consegue direttamente dalla legge
e non postula l'emanazione di atti amministrativi";
- la pronuncia di questo Tribunale n. 1537/2018 ha quindi correttamente declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario con riguardo all'ordinanza di sgombero ivi impugnata.
3. Da tali considerazioni discende, anche nel caso di specie, la declinazione della giurisdizione di questo giudice in favore di quella del giudice ordinario.
Con l'odierno ricorso è stato infatti impugnato un atto dichiaratamente prodromico
a un successivo ordine di sgombero; di talché non si comprende come, alla luce dei suesposti principi, dovrebbe sussistere la giurisdizione di questo Tribunale su un atto di invito antecedente a un (successivo, eventuale e, da quanto risulta, nemmeno emanato) ordine di sgombero.
4. L'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione esclude la possibilità di vagliare l'ulteriore eccezione di carattere preliminare articolata dalla difesa erariale
(Cons. St., Ad. pl., sent. n. 5/2015).
5. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, c. 2, c.p.a.), e fatte salve preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
6. La ricorrente è condannata alla refusione delle spese di lite in favore delle resistenti amministrazioni nella misura indicata in dispositivo, in quanto:
(i) l'eccezione di difetto di giurisdizione è stata sollevata da queste ultime; N. 01033/2023 REG.RIC.
(ii) essa ha solido fondamento nella presenza di plurime e concordi pronunce (anche del giudice della giurisdizione) rese in tal senso tra le stesse parti;
(iii) cionondimeno, a circa due anni dalla menzionata sentenza n. 1915/2021 delle
Sezioni unite della Corte di Cassazione - e a circa cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 290/2023 con la quale il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso in riassunzione sulla precedente ordinanza di sgombero - la ricorrente ha nuovamente agito presso questo giudice avverso un atto (peraltro) prodromico a una successiva ed eventuale ordinanza di sgombero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore delle resistenti amministrazioni nella complessiva misura di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA EN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio MB, Referendario, Estensore N. 01033/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio MB
IL PRESIDENTE
SA EN
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 28/11/2025
N. 02643 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01033/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1033 del 2023, proposto da AL
Bonetta, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Fianchino ed Enrico
Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Agenzia del demanio (Direzione regionale della Sicilia) e la Guardia di Finanza
(Comando provinciale di Agrigento) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento:
- della nota n. 2023/DRSl/ST- PA3 dell'8.5.2023 dell'intimata Agenzia, di comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'emanazione di una successiva ordinanza di sgombero di un immobile;
- degli atti pregressi, consequenziali o connessi. N. 01033/2023 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intimate amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. Fabrizio
MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha impugnato la nota in epigrafe, con la quale ella è stata invitata a rilasciare spontaneamente la porzione dell'immobile ivi specificata nel termine di trenta giorni, preannunciando che - in caso di inottemperanza – sarebbe stata emanata un'ordinanza di sgombero ex art. 823, c.c..
1.1. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di abitare nei locali oggetto dell'impugnata nota, ove ella svolgerebbe l'attività di ristorazione;
- che l'intimata Agenzia ha già emanato, in passato, un'ordinanza di sgombero ex art. 823, c.c., da ella vittoriosamente impugnata in sede giurisdizionale (sentenza n.
290/2023 del Tribunale civile di Palermo);
- che, nonostante tra le parti intercorrerebbe un contratto di locazione (in tesi tacitamente rinnovato sino al 2029), l'amministrazione ha emanato l'atto in questa sede impugnato.
1.2. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare il suddetto atto sulla scorta di un unico motivo di ricorso, così rubricato: "Violazione art. 822, 823, 824, 826 c.c. –
Violazione art. 3 e 21-septies L. 241/1991 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti, abnormità e difetto assoluto di motivazione
e irragionevolezza".
2. Si sono costituite le intimate Amministrazioni, a mezzo della difesa erariale. N. 01033/2023 REG.RIC.
2.1. Quest'ultima, in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso, ha precisato in punto di fatto che:
(i) la precedente ordinanza di rilascio era stata impugnata presso questo Tribunale dall'odierna ricorrente;
(ii) in tale sede è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sentenza n. 1537/2018, parzialmente riformata dal C.g.a.r.s. con la sentenza n. 674/2019, nel senso della preclusione, una volta dichiarato il difetto di giurisdizione, di ogni pronuncia sulla qualificazione del rapporto);
(iii) le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno confermato la giurisdizione del giudice ordinario con la sentenza n. 1915/2021.
Ciò premesso, la difesa erariale ha articolato in via preliminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di carenza di interesse, chiedendo nel merito di rigettare il ricorso.
3. Con memorie depositate in prossimità dell'udienza, la ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
2. Come evidenziato dalla difesa erariale, vi è un precedente specifico tra le stesse parti sullo sgombero dell'immobile per cui è causa, definito nel senso della giurisdizione del giudice ordinario.
Tra i pronunciamenti che si sono susseguiti nel contenzioso a monte dell'odierno giudizio rileva, per la sua particolare autorevolezza, la sentenza n. 1915/2021 delle
Sezioni unite della Corte di cassazione, che ha condivisibilmente affermato quanto segue:
- secondo consolidata giurisprudenza (ivi puntualmente citata), “nel caso in cui la
P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile, sul presupposto della sua appartenenza al demanio, ed il privato occupante insorga avverso tale ordinanza, N. 01033/2023 REG.RIC.
al fine di sentire negare la demanialità ed accertare il proprio diritto di proprietà, la relativa controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto non investe vizi dell'atto amministrativo, ma si esaurisce nell'indagine sulla titolarità della proprietà e, quindi, è rivolta alla tutela di posizioni di diritto soggettivo. Né assume rilievo che la causa verta anche sulla natura demaniale o meno del bene o sulla sua estensione, trattandosi di carattere che consegue direttamente dalla legge
e non postula l'emanazione di atti amministrativi";
- la pronuncia di questo Tribunale n. 1537/2018 ha quindi correttamente declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quella del giudice ordinario con riguardo all'ordinanza di sgombero ivi impugnata.
3. Da tali considerazioni discende, anche nel caso di specie, la declinazione della giurisdizione di questo giudice in favore di quella del giudice ordinario.
Con l'odierno ricorso è stato infatti impugnato un atto dichiaratamente prodromico
a un successivo ordine di sgombero; di talché non si comprende come, alla luce dei suesposti principi, dovrebbe sussistere la giurisdizione di questo Tribunale su un atto di invito antecedente a un (successivo, eventuale e, da quanto risulta, nemmeno emanato) ordine di sgombero.
4. L'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione esclude la possibilità di vagliare l'ulteriore eccezione di carattere preliminare articolata dalla difesa erariale
(Cons. St., Ad. pl., sent. n. 5/2015).
5. Stante quanto precede, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, c. 2, c.p.a.), e fatte salve preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
6. La ricorrente è condannata alla refusione delle spese di lite in favore delle resistenti amministrazioni nella misura indicata in dispositivo, in quanto:
(i) l'eccezione di difetto di giurisdizione è stata sollevata da queste ultime; N. 01033/2023 REG.RIC.
(ii) essa ha solido fondamento nella presenza di plurime e concordi pronunce (anche del giudice della giurisdizione) rese in tal senso tra le stesse parti;
(iii) cionondimeno, a circa due anni dalla menzionata sentenza n. 1915/2021 delle
Sezioni unite della Corte di Cassazione - e a circa cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 290/2023 con la quale il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso in riassunzione sulla precedente ordinanza di sgombero - la ricorrente ha nuovamente agito presso questo giudice avverso un atto (peraltro) prodromico a una successiva ed eventuale ordinanza di sgombero.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore delle resistenti amministrazioni nella complessiva misura di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA EN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio MB, Referendario, Estensore N. 01033/2023 REG.RIC.
L'ESTENSORE
Fabrizio MB
IL PRESIDENTE
SA EN
IL SEGRETARIO