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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/09/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 98/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Naso, del Foro di Roma, e
Avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Cinzia Ganzerli in Mantova, via Chiassi n.
54 ricorrenti
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore;
P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
(cod. fisc. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(cod. fisc. Controparte_4
), in persona del Dirigente l.r.p.t. P.IVA_2
resistenti
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.01.2025, le predette ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore delle singole Controparte_1
ricorrenti, della somma complessiva pari ad € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a CP_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- , per gli anni scolastici 2023/24; Parte_1
- , per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_2
2021/22, 2022/23, 2023/24;
- , per gli anni scolastici 2021/22, 2023/24. Parte_3
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non ha loro riconosciuto il beneficio succitato, agendo CP_1
in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, le ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione
Pag. 2 di 10 oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.04.2025, si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” CP_5
ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva, in primis, l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo. Chiede dunque il rigetto della domanda della ricorrente per carenza di legittimazione Parte_1
attiva, essendo la ricorrente appartenente al personale ATA e non al Pt_1
personale docente.
Ulteriormente, il costituito chiede di dichiarare la prescrizione, CP_1
per decorso del termine quinquennale della pretesa della ricorrente
[...]
riferita all'a.s. 2018/19 nonché, sempre con riferimento alla Parte_2
Pag. 3 di 10 ricorrente , la dichiarazione di inammissibilità ed infondatezza Pt_2
laddove emerga che la docente, come nel caso in esame, non ha svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale. Stesso discorso anche per la ricorrente relativo all'anno 2021/22. Parte_3
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio
“in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame, degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali e della reciproca parziale soccombenza”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 12.09.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione. Contr Nel merito, l'eccezione sollevata dal riguardante la richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente, in riferimento alla docente
[...]
per l'a.s. 2018/2019 è infondata, essendo state depositate, da Parte_2
parte ricorrente, note scritte esplicative sulla eccepita intervenuta prescrizione e gli atti di diffida protocollati e/o le relative prove di notifica al . CP_1
Pag. 4 di 10 Le restanti richieste di bonus Carta del Docente, relative ai docenti Pt_1
, e e agli anni 2019/2020,
[...] Parte_2 Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, sono fondate e meritano accoglimento.
Allo stesso modo sono infondate e devono essere rigettate le eccezioni di parte resistente relative alla docente la quale, come provato, ha Pt_1
regolarmente svolto servizio in qualità di docente nell'anno 2023/24.
Si rigetta, altresì, l'eccezione sollevata nei riguardi degli a.s. 2022/23 e a.s.
2023/24 nei confronti della ricorrente e dell'a.s. 2021/22 nei Pt_2
confronti della ricorrente , in quanto, a modifica del precedente Pt_3
orientamento adottato dall'odierno giudicante, nel caso di assenze per malattia, gravidanza obbligatoria, gravidanza c.d. a rischio ovvero altre assenze non suscettibili di detrazione economica (come, nel caso di specie), si ritiene che tali circostanze non possano essere ritenute elementi di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tali elementi non pregiudicano l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per le motivazioni suesposte non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- ha prestato attività di docenza nell'a.s. 2023/2024 con Parte_1
contratto decorrente dal 11.09.23 al 30.06.24;
Pag. 5 di 10 - ha prestato attività di docenza negli a.s. 2018/2019 con Parte_2
contratto decorrente dal 08.10.18 al 30.06.19; a.s. 2019/20 con contratto decorrente dal 19.09.19 al 30.06.20, a.s. 2020/21 con contratto decorrente dal 28.09.20 al 30.06.21, a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal
04.09.21 al 30.06.22, a.s. 2022/23 con contratto decorrente dal 01.09.22 al
30.06.23, a.s. 2023/24 con contratto decorrente dal 01.09.23 al 30.06.24;
- ha prestato attività di docenza negli a.s. 2021/22 con Parte_3
contratto decorrente dal 20.09.21 al 30.06.22; a.s. 2023/24 con contratto decorrente dal 01.09.23 al 30.06.24.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_7
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
Pag. 6 di 10 piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a
Pag. 7 di 10 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla G.P.S. prodotte in atti.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni
Pag. 8 di 10 scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00), istruttoria (€ 284) e decisoria (€
373,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 98/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo ed in particolare:
- con riferimento agli anni scolastici 2023/24, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24, per un importo di € 3.000,00 a favore di
[...]
oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_2
- con riferimento agli anni scolastici 2021/22, 2023/24, per un importo di €
1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo Parte_3
Pag. 9 di 10 2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, con distrazione in favore CP_2
dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.648,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 22.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
Pag. 10 di 10
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 98/2025 R.G.L. proposta da
(c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
(c.f. ), Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
rappresentate e difese dagli avvocati Domenico Naso, del Foro di Roma, e
Avv. Cinzia Ganzerli del Foro di Mantova, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avvocato Cinzia Ganzerli in Mantova, via Chiassi n.
54 ricorrenti
Contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore;
P.IVA_1 CP_2
Controparte_3
(cod. fisc. ), in persona del Direttore Generale l.r.p.t.; P.IVA_2
(cod. fisc. Controparte_4
), in persona del Dirigente l.r.p.t. P.IVA_2
resistenti
OGGETTO: Accertamento del diritto al bonus Carta elettronica del
Docente per la formazione e l'aggiornamento previsto dall'art. 1 Legge n.
107/2015.
Conclusioni: come da ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.01.2025, le predette ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite
“Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n. 107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del al pagamento, in favore delle singole Controparte_1
ricorrenti, della somma complessiva pari ad € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In particolare, le ricorrenti allegano di avere prestato servizio, in qualità di docenti alle dipendenze del medesimo , in forza di contratti a CP_1
tempo determinato, annuali o fino al termine delle attività didattiche nei seguenti anni scolastici:
- , per gli anni scolastici 2023/24; Parte_1
- , per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Parte_2
2021/22, 2022/23, 2023/24;
- , per gli anni scolastici 2021/22, 2023/24. Parte_3
In esecuzione di questi contratti, le ricorrenti deducono di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo indeterminato;
tuttavia, il non ha loro riconosciuto il beneficio succitato, agendo CP_1
in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Pertanto, le ricorrenti chiedono l'accertamento del diritto de quo
(riconoscimento bonus Carta docente), in quanto non vi è alcuna ragione
Pag. 2 di 10 oggettiva per negare al personale precario il bonus in oggetto, essendo lo stesso vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il personale docente, senza distinzioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.04.2025, si costituisce il , eccependo - in via preliminare - la carenza di CP_1
giurisdizione del G.O. in favore del G.A. in quanto il ricorso è basato sia sull'illegittimità del D.P.C.M. del 23.09.2015, contenente la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica, sia sulla nota n.15219 del 15.10.2015, la quale al paragrafo 2 “Destinatari” CP_5
ribadisce che la Carta “è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, ad esclusione di coloro che siano stati sospesi in seguito a procedimenti disciplinari”.
Nel merito, il rileva, in primis, l'infondatezza del ricorso, CP_1
deducendo che la Carta docente è stata istituita al fine di compensare la maggiore gravosità del servizio svolto dai docenti di ruolo, per i quali la formazione in servizio, in base alla L. n. 107/2015, è divenuta attività obbligatoria, strutturale e permanente, mentre nessun obbligo invece è previsto in tal senso per i docenti non di ruolo. Chiede dunque il rigetto della domanda della ricorrente per carenza di legittimazione Parte_1
attiva, essendo la ricorrente appartenente al personale ATA e non al Pt_1
personale docente.
Ulteriormente, il costituito chiede di dichiarare la prescrizione, CP_1
per decorso del termine quinquennale della pretesa della ricorrente
[...]
riferita all'a.s. 2018/19 nonché, sempre con riferimento alla Parte_2
Pag. 3 di 10 ricorrente , la dichiarazione di inammissibilità ed infondatezza Pt_2
laddove emerga che la docente, come nel caso in esame, non ha svolto alcun servizio ovvero ha svolto un servizio soltanto parziale. Stesso discorso anche per la ricorrente relativo all'anno 2021/22. Parte_3
In ultimo, parte resistente chiede la compensazione delle spese di giudizio
“in ragione della controvertibilità delle fattispecie giuridiche in esame, degli oscillanti orientamenti giurisprudenziali e della reciproca parziale soccombenza”.
Sul contradditorio così instauratosi, la causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previo deposito di note scritte entro il 12.09.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del
G.O. in favore del G.A. in quanto la questione controversa riguarda il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla Carta docente di cui all'art. 1 comma 121 Legge n. 107/2015 e quindi un diritto soggettivo dei docenti a tempo determinato, che si ritiene leso da una previsione discriminatoria, in contrasto con i principi eurocomunitari di cui viene richiesta la disapplicazione. Contr Nel merito, l'eccezione sollevata dal riguardante la richiesta del beneficio di cui alla Carta Docente, in riferimento alla docente
[...]
per l'a.s. 2018/2019 è infondata, essendo state depositate, da Parte_2
parte ricorrente, note scritte esplicative sulla eccepita intervenuta prescrizione e gli atti di diffida protocollati e/o le relative prove di notifica al . CP_1
Pag. 4 di 10 Le restanti richieste di bonus Carta del Docente, relative ai docenti Pt_1
, e e agli anni 2019/2020,
[...] Parte_2 Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, sono fondate e meritano accoglimento.
Allo stesso modo sono infondate e devono essere rigettate le eccezioni di parte resistente relative alla docente la quale, come provato, ha Pt_1
regolarmente svolto servizio in qualità di docente nell'anno 2023/24.
Si rigetta, altresì, l'eccezione sollevata nei riguardi degli a.s. 2022/23 e a.s.
2023/24 nei confronti della ricorrente e dell'a.s. 2021/22 nei Pt_2
confronti della ricorrente , in quanto, a modifica del precedente Pt_3
orientamento adottato dall'odierno giudicante, nel caso di assenze per malattia, gravidanza obbligatoria, gravidanza c.d. a rischio ovvero altre assenze non suscettibili di detrazione economica (come, nel caso di specie), si ritiene che tali circostanze non possano essere ritenute elementi di discriminazione, in quanto per i docenti a tempo indeterminato tali elementi non pregiudicano l'attribuzione del beneficio di cui alla “Carta docente”, di conseguenza si ritiene che anche per i docenti precari l'astensione per le motivazioni suesposte non posa essere elemento pregiudicante al fine di vedersi riconosciuta la “Carta docente”.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, risulta provato che i ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
In particolare, risulta provato che:
- ha prestato attività di docenza nell'a.s. 2023/2024 con Parte_1
contratto decorrente dal 11.09.23 al 30.06.24;
Pag. 5 di 10 - ha prestato attività di docenza negli a.s. 2018/2019 con Parte_2
contratto decorrente dal 08.10.18 al 30.06.19; a.s. 2019/20 con contratto decorrente dal 19.09.19 al 30.06.20, a.s. 2020/21 con contratto decorrente dal 28.09.20 al 30.06.21, a.s. 2021/2022 con contratto decorrente dal
04.09.21 al 30.06.22, a.s. 2022/23 con contratto decorrente dal 01.09.22 al
30.06.23, a.s. 2023/24 con contratto decorrente dal 01.09.23 al 30.06.24;
- ha prestato attività di docenza negli a.s. 2021/22 con Parte_3
contratto decorrente dal 20.09.21 al 30.06.22; a.s. 2023/24 con contratto decorrente dal 01.09.23 al 30.06.24.
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, Controparte_7
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
Pag. 6 di 10 piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Giustizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1
finanziario dell'importo di euro 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La CGUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del
27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di CP_1
escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a
Pag. 7 di 10 tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio (Sentenza n.
29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al .” CP_1
I principi giurisprudenziali, sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al caso di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mansioni svolte dalle ricorrenti rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la differenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (ovvero copie di contratto di lavoro), le ricorrenti hanno prestato servizio in forza di contratti annuali o fino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici sopra indicati, stante altresì la prova del presupposto della permanenza in servizio al momento del deposito del ricorso, come risulta dalla G.P.S. prodotte in atti.
La domanda deve trovare accoglimento e il va condannato a CP_1
riconoscere alle ricorrenti l'utilizzo della carta docente per gli anni
Pag. 8 di 10 scolastici richiesti nelle rassegnate conclusioni, per l'importo di euro 500,00 annui sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come sopra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a 5.200,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 444,00), introduttiva (€ 213,00), istruttoria (€ 284) e decisoria (€
373,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 98/2025 R.G.L.:
1) dichiara il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del a rendere disponibile la “Carta Controparte_1
docente”, di cui all'art. 1 comma 121, L n. 107/ 2015, con le stesse regole previste per il personale di ruolo ed in particolare:
- con riferimento agli anni scolastici 2023/24, per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_1
- con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24, per un importo di € 3.000,00 a favore di
[...]
oltre interessi sino al soddisfo;
Parte_2
- con riferimento agli anni scolastici 2021/22, 2023/24, per un importo di €
1.000,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo Parte_3
Pag. 9 di 10 2) Condanna il , in persona del Controparte_1
pro tempore, a rifondere alle ricorrenti, con distrazione in favore CP_2
dei procuratori antistatari, le spese del giudizio, liquidate in euro 49,00 per esborsi ed euro 1.648,00 per spese legali, oltre spese generali del 15% iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così deciso il 22.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi.
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