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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/07/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano
il giudice dott.ssa Stefania Caparello
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 3044/24 tra le parti:
ATTORE
) rappresentato e difeso dall'avv. VIOLATO CRISTIANO Parte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1
CONVENUTO
) rappresentato e difeso dall'avv. DE FELICE CICCOLI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, per i motivi dedotti in narrativa:
In via preliminare accertare l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5
e 5 bis D. Lgs. n. 28/2010 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della causa;
per i motivi dedotti in narrativa, non concedere, qualora richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e comunque manca il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
per i motivi di cui in narrativa, accertare la indeterminatezza, genericità e la invalidità/nullità della procura speciale sub doc. 01 rilasciata da a favore di in ordine al CP_1 CP_2 recupero dei crediti riferiti alla cessione pro soluto di cui alla Gazzetta Ufficiale 151, parte II, del 23.12.2017 e, conseguentemente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della mandataria/rappresentante e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o CP_2 improponibilità delle domande avversarie, per le causali esposte in narrativa, in ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni dimesse ai punti che precedono, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di € 242.821,24, nonché dei relativi interessi, con conseguente rigetto delle domande avversarie in quanto improponibili, improcedibili ed inammissibili e, per l'effetto revocare o annullare il decreto ingiuntivo n. 825/2024 del 27.5.2024, n. 2156/2024 R.G. Tribunale di Vicenza.
Nel merito In via principale per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e/o la mancanza di legittimazione processuale e di agire di Controparte_1 nei confronti di (già ) e di conseguenza, nella sua qualità di
[...] Parte_1 CP_3 mandataria/rappresentante, di , mancando la prova della titolarità del credito oggetto CP_2 di causa in capo a e la prova che il suddetto credito rientri nell'ipotesi di Controparte_1 cessioni di crediti in blocco operata da in data Controparte_4
20.12.2017 e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità e/o improponibilità del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo n.
825/2024 del 27.05.2024, n. 2156/2024 R.G. Tribunale di Vicenza, e quindi del relativo credito, con richiesta di revoca o annullamento del predetto decreto;
In subordine in ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni dimesse ai punti che precedono e nel caso in cui nel corso del giudizio fosse accertata l'intervenuta cessione dei crediti tra
[...] del 20.12.2017 avente ad oggetto Controparte_5 specificatamente quelli inerenti a (già ), accertare il mancato Parte_1 CP_3 rispetto delle condizioni di cessione ivi contenute, se previste, e per l'effetto respingere le domande proposte da e per essa da e, per l'effetto, revocare o annullare Controparte_1 CP_2 il decreto ingiuntivo n. 825/2024 D.I. del 27.05.2024, n. 2156/2024 RG Tribunale di Vicenza;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa (oltre al rimborso forfettario 15%, Iva e
C.p.a.), da distrarsi a favore dello scrivente avvocato in quanto antistatario.
Convenuto: IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per non essere fondata l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione;
IN VIA
PRINCIPALE: - Respingere tutte le domande di controparte, anche restitutorie e risarcitorie e di compensazione, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto, accertare e dichiarare che Controparte_1 è creditrice nei confronti della società ella somma di Euro 92.810,11 oltre
[...] Parte_1 interessi legali dal 01/06/2008 fino al soddisfo nonché della somma di euro 150.011,13 oltre interessi legali dal 30/09/2013 al soddisfo, oltre interessi come da domanda, le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. IN VIA INCIDENTALE, ISTRUTTORIA E SUBORDINATA: Con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito rigettare le richieste istruttorie ex adverso proposte perché inammissibili e generiche. Con vittoria di spese di lite.
Fatto e Processo
Con atto di citazione, ha svolto opposizione al d.i. n. 825/2024, emesso dal Tribunale Parte_1 di Vicenza in data 27 maggio 2024 per € 242.821,24 a favore di Controparte_1 rappresentata processualmente da eccependo il mancato esperimento del tentativo CP_2 obbligatorio di mediazione, la carenza di legittimazione attiva della creditrice (non ricavandosi alcun collegamento causale con una cessione del presunto credito azionato in via monitoria anche per effetto del mancato richiamo del nome dell'opponente o dei rapporti contrattuali relativi a
[...]
e l'indeterminatezza della procura speciale rilasciata da nei Controparte_6 CP_1 confronti di nel merito, ha eccepito la prescrizione. CP_2
Con decreto 171 bis cpc del 10/10/24, è stata dichiarata la contumacia di parte opposta.
Frattanto, con atto del 18/12/24, parte opposta si è costituita, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per non essere fondata l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione;
in via principale, il rigetto di tutte le domande di controparte, anche restitutorie e risarcitorie e di compensazione, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto, ha chiesto di accertare e dichiarare che era Controparte_1 creditrice nei confronti della società ella somma di Euro 92.810,11 oltre interessi Parte_1 legali dal 01/06/2008 fino al soddisfo nonché della somma di euro 150.011,13 oltre interessi legali dal 30/09/2013 al soddisfo, oltre interessi come da domanda, le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
All'udienza del 19/12/24, parte opponente ha insistito per l'eccezione di improcedibilità dell'azione stante il mancato esperimento della mediazione;
parte convenuta ha chiesto di essere rimessa in termini. Il giudice ha disposto procedersi a mediazione, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini e si è riservato sulla concessione della p.e. Con ordinanza del 23/12/24, il giudice non ha concesso la p.e. e ha fissato udienza per la verifica del tentativo di mediazione.
Stante il mancato esperimento della mediazione, il giudice ha fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc.
Le parti hanno, quindi, depositato le note e all'udienza del 30/6/25, svoltasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la revocata la contumacia di parte convenuta.
Sempre in via preliminare, il ricorso per d.i. va dichiarato improcedibile ed il connesso d.i. va revocato.
L'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”.
Nel caso di specie, il credito azionato è di tipo bancario e, quindi, la controversia sarebbe stata procedibile solo all'esito dell'esperita mediazione.
Del resto, secondo la giurisprudenza di merito, cui questo giudice intende dar corso “L'aver reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. Del tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C. Cost. n. 272/2012, come recentemente affermato dal TAR Lazio, 26/01/2015.
La finalità pubblicistica che sta alla base della (re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento.” Tribunale Ravenna,
06/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep. 06/04/2017), n.361.
Come noto, poi, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19596/2020, hanno pronunciato il seguente principio di diritto "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Nel caso di specie, quindi, l'incombente doveva essere svolto dall'opposta che non vi ha provveduto.
Il ricorso per d.i. deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, con revoca del titolo oggi opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opposta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n.
37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (52.001,00 – 260.000,00), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, stante l'assenza di quella istruttoria e il carattere meramente formale di quella decisionale (atteso il difetto di procedibilità sollevato prima di tale fase).
Si liquidano, pertanto, € 1276,00 per fase di studio e € 814,00 quella introduttiva.
Sono, infine, dovute le spese di CU e marca da bollo per l'iscrizione a ruolo del fascicolo per complessivi € 406,50.
Si dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA improcedibile il ricorso per d.i. e per l'effetto REVOCA il d.i. n. 825/2024, emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 27 maggio 2024;
CONDANNA parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, liquidate complessivamente in 2.090,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per € 406,50 disponendo la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 1/7/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello
Tribunale di Vicenza
In Nome del Popolo Italiano
il giudice dott.ssa Stefania Caparello
ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES CPC
Nella causa n. 3044/24 tra le parti:
ATTORE
) rappresentato e difeso dall'avv. VIOLATO CRISTIANO Parte_1 P.IVA_1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._1
CONVENUTO
) rappresentato e difeso dall'avv. DE FELICE CICCOLI Controparte_1 P.IVA_2
MASSIMO ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Decisa a Vicenza sulle seguenti conclusioni:
Attore: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, per i motivi dedotti in narrativa:
In via preliminare accertare l'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5
e 5 bis D. Lgs. n. 28/2010 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità della causa;
per i motivi dedotti in narrativa, non concedere, qualora richiesta, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. atteso che l'opposizione è fondata su prova scritta ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e comunque manca il fumus boni iuris ed il periculum in mora;
per i motivi di cui in narrativa, accertare la indeterminatezza, genericità e la invalidità/nullità della procura speciale sub doc. 01 rilasciata da a favore di in ordine al CP_1 CP_2 recupero dei crediti riferiti alla cessione pro soluto di cui alla Gazzetta Ufficiale 151, parte II, del 23.12.2017 e, conseguentemente, dichiarare il difetto di legittimazione attiva della mandataria/rappresentante e/o l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o CP_2 improponibilità delle domande avversarie, per le causali esposte in narrativa, in ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni dimesse ai punti che precedono, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito di € 242.821,24, nonché dei relativi interessi, con conseguente rigetto delle domande avversarie in quanto improponibili, improcedibili ed inammissibili e, per l'effetto revocare o annullare il decreto ingiuntivo n. 825/2024 del 27.5.2024, n. 2156/2024 R.G. Tribunale di Vicenza.
Nel merito In via principale per i motivi di cui in narrativa, accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito e/o la mancanza di legittimazione processuale e di agire di Controparte_1 nei confronti di (già ) e di conseguenza, nella sua qualità di
[...] Parte_1 CP_3 mandataria/rappresentante, di , mancando la prova della titolarità del credito oggetto CP_2 di causa in capo a e la prova che il suddetto credito rientri nell'ipotesi di Controparte_1 cessioni di crediti in blocco operata da in data Controparte_4
20.12.2017 e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza e/o inammissibilità e/o invalidità e/o inefficacia e/o improcedibilità e/o improponibilità del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo n.
825/2024 del 27.05.2024, n. 2156/2024 R.G. Tribunale di Vicenza, e quindi del relativo credito, con richiesta di revoca o annullamento del predetto decreto;
In subordine in ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni dimesse ai punti che precedono e nel caso in cui nel corso del giudizio fosse accertata l'intervenuta cessione dei crediti tra
[...] del 20.12.2017 avente ad oggetto Controparte_5 specificatamente quelli inerenti a (già ), accertare il mancato Parte_1 CP_3 rispetto delle condizioni di cessione ivi contenute, se previste, e per l'effetto respingere le domande proposte da e per essa da e, per l'effetto, revocare o annullare Controparte_1 CP_2 il decreto ingiuntivo n. 825/2024 D.I. del 27.05.2024, n. 2156/2024 RG Tribunale di Vicenza;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa (oltre al rimborso forfettario 15%, Iva e
C.p.a.), da distrarsi a favore dello scrivente avvocato in quanto antistatario.
Convenuto: IN VIA PRELIMINARE Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per non essere fondata l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione;
IN VIA
PRINCIPALE: - Respingere tutte le domande di controparte, anche restitutorie e risarcitorie e di compensazione, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto, accertare e dichiarare che Controparte_1 è creditrice nei confronti della società ella somma di Euro 92.810,11 oltre
[...] Parte_1 interessi legali dal 01/06/2008 fino al soddisfo nonché della somma di euro 150.011,13 oltre interessi legali dal 30/09/2013 al soddisfo, oltre interessi come da domanda, le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia. IN VIA INCIDENTALE, ISTRUTTORIA E SUBORDINATA: Con ogni più ampia riserva istruttoria consentita dal rito rigettare le richieste istruttorie ex adverso proposte perché inammissibili e generiche. Con vittoria di spese di lite.
Fatto e Processo
Con atto di citazione, ha svolto opposizione al d.i. n. 825/2024, emesso dal Tribunale Parte_1 di Vicenza in data 27 maggio 2024 per € 242.821,24 a favore di Controparte_1 rappresentata processualmente da eccependo il mancato esperimento del tentativo CP_2 obbligatorio di mediazione, la carenza di legittimazione attiva della creditrice (non ricavandosi alcun collegamento causale con una cessione del presunto credito azionato in via monitoria anche per effetto del mancato richiamo del nome dell'opponente o dei rapporti contrattuali relativi a
[...]
e l'indeterminatezza della procura speciale rilasciata da nei Controparte_6 CP_1 confronti di nel merito, ha eccepito la prescrizione. CP_2
Con decreto 171 bis cpc del 10/10/24, è stata dichiarata la contumacia di parte opposta.
Frattanto, con atto del 18/12/24, parte opposta si è costituita, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, per non essere fondata l'opposizione su prova scritta e/o di pronta soluzione;
in via principale, il rigetto di tutte le domande di controparte, anche restitutorie e risarcitorie e di compensazione, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto monitorio opposto, ha chiesto di accertare e dichiarare che era Controparte_1 creditrice nei confronti della società ella somma di Euro 92.810,11 oltre interessi Parte_1 legali dal 01/06/2008 fino al soddisfo nonché della somma di euro 150.011,13 oltre interessi legali dal 30/09/2013 al soddisfo, oltre interessi come da domanda, le spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo opposto o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
All'udienza del 19/12/24, parte opponente ha insistito per l'eccezione di improcedibilità dell'azione stante il mancato esperimento della mediazione;
parte convenuta ha chiesto di essere rimessa in termini. Il giudice ha disposto procedersi a mediazione, ha rigettato l'istanza di rimessione in termini e si è riservato sulla concessione della p.e. Con ordinanza del 23/12/24, il giudice non ha concesso la p.e. e ha fissato udienza per la verifica del tentativo di mediazione.
Stante il mancato esperimento della mediazione, il giudice ha fissato udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc.
Le parti hanno, quindi, depositato le note e all'udienza del 30/6/25, svoltasi per via documentale ex art. 127 ter cpc, il giudice ha assunto in decisione la causa ex art. 281 sexies cpc nuovo rito.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la revocata la contumacia di parte convenuta.
Sempre in via preliminare, il ricorso per d.i. va dichiarato improcedibile ed il connesso d.i. va revocato.
L'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010 prevede che “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”.
Nel caso di specie, il credito azionato è di tipo bancario e, quindi, la controversia sarebbe stata procedibile solo all'esito dell'esperita mediazione.
Del resto, secondo la giurisprudenza di merito, cui questo giudice intende dar corso “L'aver reso preventiva la mediazione e condizione di procedibilità dell'azione in giudizio risponde ad una precisa scelta del nostro legislatore, che oltre a favorire soluzioni basate sulle esigenze delle parti, risponde ad una logica chiaramente deflattiva, volta cioè a contenere i costi ed i tempi della giustizia civile senza al contempo rendere particolarmente complesso l'accesso alla stessa, qualora il previo tentativo abbia esito negativo. Del tutto superato è, altresì, l'iniziale eccesso di delega stigmatizzato dalla sentenza C. Cost. n. 272/2012, come recentemente affermato dal TAR Lazio, 26/01/2015.
La finalità pubblicistica che sta alla base della (re)introduzione della mediazione obbligatoria rende indisponibili dalle parti private sia l'an del suo esperimento in assoluto, sia il quomodo e quindi la stessa tempistica che il legislatore ha previsto per il suo svolgimento.” Tribunale Ravenna,
06/04/2017, (ud. 28/03/2017, dep. 06/04/2017), n.361.
Come noto, poi, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19596/2020, hanno pronunciato il seguente principio di diritto "nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".
Nel caso di specie, quindi, l'incombente doveva essere svolto dall'opposta che non vi ha provveduto.
Il ricorso per d.i. deve, quindi, essere dichiarato improcedibile, con revoca del titolo oggi opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'opposta, nella misura di cui in dispositivo, sulla base del DM 10/03/2014, n. 55, come da ultimo modificato dal DM 08/03/2018, n.
37 e succ. mod., tenuto conto della natura della controversia e della sua complessità, con riferimento al valore della causa (52.001,00 – 260.000,00), parametro minimo, per le fasi studio, introduttiva, stante l'assenza di quella istruttoria e il carattere meramente formale di quella decisionale (atteso il difetto di procedibilità sollevato prima di tale fase).
Si liquidano, pertanto, € 1276,00 per fase di studio e € 814,00 quella introduttiva.
Sono, infine, dovute le spese di CU e marca da bollo per l'iscrizione a ruolo del fascicolo per complessivi € 406,50.
Si dispone la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
DICHIARA improcedibile il ricorso per d.i. e per l'effetto REVOCA il d.i. n. 825/2024, emesso dal
Tribunale di Vicenza in data 27 maggio 2024;
CONDANNA parte opposta a rifondere a parte opponente le spese di lite, liquidate complessivamente in 2.090,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nonché spese esenti per € 406,50 disponendo la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 1/7/25
Il giudice dott.ssa Stefania Caparello