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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2037/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Adelaide Muscolo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 15.02.2024 parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione INVCIV n. 07039571, ha esposto di aver ricevuto dall' nota del 23.01.2023 con la quale si chiedeva la CP_1 restituzione della somma di € 10.901,21 per le seguenti motivazioni: revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
Avendo quindi eccepito l'assenza di dolo e la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' il tutto con CP_1 vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
9.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III,
22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione di indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Tanto premesso in relazione alla ripartizione degli oneri probatori, nell'ipotesi di errore contestuale alla liquidazione o riliquidazione della pensione, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall'
[...]
. Tuttavia, sull'assicurato non grava l'onere di CP_2 provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass.
3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del 1991), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. 25/01/2018 n.
1919) si è orientata nel senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1 sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996). E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato”.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 è ribadito anche che “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento).
Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”. In proposito, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008).
Secondo Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2013, n. 12097 “Questa
Corte ha già più volte affermato (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n.
21019; id. 15 giugno 2010, n. 14347) che nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale (ovvero, come nella specie, lavorativa) dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, di non svolgere altra attività ed a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (nella specie in ragione dello svolgimento di altra prestazione lavorativa)”.
Nella diversa ipotesi di verifica annuale dei requisiti reddituali e notifica del provvedimento di recupero entro l'anno successivo o nell'ipotesi indicate con decreto ministeriale entro i due anni successivi, in caso di notifica intempestiva le somme sono irrecuperabili. L'art. 35 co. 10 bis d.l. 2017/2008 introduce l'onere per i pensionati di trasmettere all'agenzia dell'entrate o all' il proprio reddito, pena la sospensione della prestazione CP_1
e decorsi 60 giorni dalla sospensione la prestazione viene revocata
(Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017 n. 18551). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3802/2019) in relazione a quanto stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche
Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551,).
La questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera della non ripetibilità, CP_1 soggiacendo, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' CP_2 siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora
Corte Cost. cit.), tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
È stato osservato dalla Suprema Corte che “il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio
("annualmente") è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è dunque quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Corte di
Cassazione – Sentenza 08 febbraio 2019, n. 3802).
Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' Tuttavia, sull'assicurato non grava Controparte_2
l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato
(cfr. Cass. 3728/1997).
Nella fattispecie de quo l' ha dedotto che l'indebito in esame CP_1 deriva dall'aver percepito la ricorrente una maggiorazione per integrazione al milione rivelatasi non spettante per effetto del possesso, negli anni in contestazione, di redditi non conosciuti dall' perché non da e che la ricorrente ha CP_2 Per_1 omesso di comunicare, acquisiti poi dai dati dell'Agenzia delle
Entrate dei redditi per l'anno 2020. In particolare, l' ha CP_1 rilevato che la ricorrente non ha inviato alcuna dichiarazione reddituale attraverso la campagna RED ma la sua dichiarazione reddituale è stata acquisita tramite l'Agenzia delle Entrate. Sul punto deve tuttavia ritenersi che non debbano presentare all' la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in CP_1
Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello
730 o REDDITI) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento;
in questi casi, infatti, l' acquisirà le CP_1 informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.
In proposito, l'art. 35 co. 8-10 bis d.l. 207/2008 impone a tutti i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al possesso di requisiti reddituali l'onere di comunicare i propri dati reddituali all'ente previdenziale, qualora non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. In caso di inottemperanza a tale onere di collaborazione è prevista la sospensione ex lege della prestazione in godimento che comporta, in caso di ulteriore inerzia protrattasi per 60 gg dalla sospensione, la revoca definitiva della prestazione e l'attivazione del procedimento di recupero di quanto versato.
Il legislatore ha infatti previsto una diretta collaborazione tra ed Agenzia delle Entrate volta a combattere l'evasione fiscale CP_1
e contributiva, collaborazione rimessa ad appositi accordi tra i due enti. Si pensi, ad esempio, all'art. 83 d.l. 112/2008 ed all'art. 1 d.lgs. 462/1997.
Sul punto si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 17769/2015), in tema di ricostruzione dei rapporti tra accertamenti ai fini fiscali e contributivi, affermando che “75. Ed invero, ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti. Inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 emanato in attuazione della Legge Delega 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso L. n. 662 del 1996, (art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per
i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all' . 16. In caso di mancato pagamento l' procede, sulla CP_1 CP_1 base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione
a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999). 17. Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all' è stato accertato dall'Agenzia delle entrate (come da CP_1 quadro RR contributi previdenziali del prospetto in atti: v. pag. 6 della sentenza) prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 -, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . 18. Tale interpretazione, fondata sulla natura CP_1 degli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate quali atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, risponde al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' compresi i CP_1 contributi ed i premi previdenziali e assistenziali e di cui al
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' cfr. ora L. 12 luglio 2011, n. 106, art. CP_2
7, comma 3, lett. t). 19. Essa, inoltre, si pone in linea con un recente arresto di questa Corte, secondo cui, "in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, nè è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario"
(Cass., 9 aprile 2014, n. 8379)”.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha sostenuto di non aver presentato il c.d. mod. RED e di non essere tenuta alla presentazione di tale documentazione in ragione della presentazione della propria dichiarazione dei redditi all'Amministrazione
Finanziaria. Dall'esame della documentazione in atti risulta infatti che la ricorrente abbia inoltrato all'Agenzia delle
Entrate, per gli anni in riferimento, le relative dichiarazioni reddituali (modello 730).
Nel caso di specie, per i motivi suesposti, è da escludersi, pertanto, qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione, considerato che non sono emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e ritenuto che l' non ha provveduto CP_1
a dare prova di tale elemento soggettivo.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione di cui alla nota del CP_1
23.01.2023.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota CP_1 del 23.01.2023.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€ 1.865,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione.
Aversa, 10.04.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di
Napoli Nord, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2037/24
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Adelaide Muscolo
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
OGGETTO: ripetizione d'indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 15.02.2024 parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione INVCIV n. 07039571, ha esposto di aver ricevuto dall' nota del 23.01.2023 con la quale si chiedeva la CP_1 restituzione della somma di € 10.901,21 per le seguenti motivazioni: revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione).
Avendo quindi eccepito l'assenza di dolo e la irripetibilità delle somme pretese, ha chiesto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità della pretesa avanzata dall' il tutto con CP_1 vittoria delle spese di lite.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del
9.04.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di ripetizione di indebito, conformemente al principio dell'onere della prova, è il “solvens” a dover dimostrare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno, nonché il nesso causale fra il versamento e la mancanza del debito, e cioè che il pagamento è stato effettuato in adempimento di quell'insussistente rapporto (Cass. civ., sez. III,
22 aprile 1997, n. 3468). L'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia a sua volta fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda;
pertanto, il convenuto in un giudizio di ripetizione di indebito, il quale contesti la domanda, negando il presupposto stesso dell'azione (ossia la ripetibilità del pagamento), non è tenuto a dimostrare i fatti posti a base dell'eccezione, prima e senza che l'attore abbia compiutamente assolto l'onere della prova a suo carico sui fatti da cui nasce il diritto alla ripetizione della somma pagata (Cass. civ., sez. I, 5 marzo 1993, n. 2680). Negli stessi sensi, è stato chiarito che nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore, il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (Cass. civ., 22 giugno 1983, n. 4276).
Tanto premesso in relazione alla ripartizione degli oneri probatori, nell'ipotesi di errore contestuale alla liquidazione o riliquidazione della pensione, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall'
[...]
. Tuttavia, sull'assicurato non grava l'onere di CP_2 provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass.
3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 della legge 412 del 1991), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. 25/01/2018 n.
1919) si è orientata nel senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della CP_1 sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto, mentre omissioni e reticenze non rilevano nei casi in cui le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, dal momento che, in questi casi invero, il comportamento omissivo del percipiente, ancorchè in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996). E' alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, sia individuabile un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993). Prova ne sia che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare che, quando ricorra tale ipotesi, diventa irrilevante l'accertamento in punto di fatto del dolo dell'interessato”.
Nella sentenza del 2018 n. 1919 è ribadito anche che “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento).
Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”. In proposito, allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può, dunque, costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 431 del 1993, ma anche
Cass. n. 1446/2008).
Secondo Cassazione civile, sez. lav., 17/05/2013, n. 12097 “Questa
Corte ha già più volte affermato (cfr. Cass. 8 ottobre 2007, n.
21019; id. 15 giugno 2010, n. 14347) che nell'indebito previdenziale il dolo opera non nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale (ovvero, come nella specie, lavorativa) dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di loro. Conseguentemente, costituisce comportamento doloso il silenzio di chi ha l'obbligo di dichiarare, onde ottenere il beneficio della pensione di anzianità, di non svolgere altra attività ed a ravvisare il detto stato soggettivo non è necessario un positivo e fraudolento comportamento essendo sufficiente la consapevolezza dell'insussistenza del diritto (nella specie in ragione dello svolgimento di altra prestazione lavorativa)”.
Nella diversa ipotesi di verifica annuale dei requisiti reddituali e notifica del provvedimento di recupero entro l'anno successivo o nell'ipotesi indicate con decreto ministeriale entro i due anni successivi, in caso di notifica intempestiva le somme sono irrecuperabili. L'art. 35 co. 10 bis d.l. 2017/2008 introduce l'onere per i pensionati di trasmettere all'agenzia dell'entrate o all' il proprio reddito, pena la sospensione della prestazione CP_1
e decorsi 60 giorni dalla sospensione la prestazione viene revocata
(Cassazione civile, sez. VI, 26/07/2017 n. 18551). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3802/2019) in relazione a quanto stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, si è affermato il principio per cui “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi CP_1 dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo" (Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche
Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551,).
La questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e, quindi, alla sfera della non ripetibilità, CP_1 soggiacendo, invece, alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2. Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una “fisiologica sfasatura temporale” (Corte Costituzionale 24 maggio 1996 n. 166), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' CP_2 siano “immessi nei circuiti delle verifiche contabili” (così ancora
Corte Cost. cit.), tempi sui quali si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico.
È stato osservato dalla Suprema Corte che “il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio
("annualmente") è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine ("entro l'anno successivo") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.
Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è dunque quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "entro l'anno successivo", ove l'aggiunta di un aggettivo ("successivo") risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla "verifica" e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Corte di
Cassazione – Sentenza 08 febbraio 2019, n. 3802).
Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' Tuttavia, sull'assicurato non grava Controparte_2
l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato
(cfr. Cass. 3728/1997).
Nella fattispecie de quo l' ha dedotto che l'indebito in esame CP_1 deriva dall'aver percepito la ricorrente una maggiorazione per integrazione al milione rivelatasi non spettante per effetto del possesso, negli anni in contestazione, di redditi non conosciuti dall' perché non da e che la ricorrente ha CP_2 Per_1 omesso di comunicare, acquisiti poi dai dati dell'Agenzia delle
Entrate dei redditi per l'anno 2020. In particolare, l' ha CP_1 rilevato che la ricorrente non ha inviato alcuna dichiarazione reddituale attraverso la campagna RED ma la sua dichiarazione reddituale è stata acquisita tramite l'Agenzia delle Entrate. Sul punto deve tuttavia ritenersi che non debbano presentare all' la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in CP_1
Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello
730 o REDDITI) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento;
in questi casi, infatti, l' acquisirà le CP_1 informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.
In proposito, l'art. 35 co. 8-10 bis d.l. 207/2008 impone a tutti i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al possesso di requisiti reddituali l'onere di comunicare i propri dati reddituali all'ente previdenziale, qualora non siano già stati comunicati all'amministrazione finanziaria. In caso di inottemperanza a tale onere di collaborazione è prevista la sospensione ex lege della prestazione in godimento che comporta, in caso di ulteriore inerzia protrattasi per 60 gg dalla sospensione, la revoca definitiva della prestazione e l'attivazione del procedimento di recupero di quanto versato.
Il legislatore ha infatti previsto una diretta collaborazione tra ed Agenzia delle Entrate volta a combattere l'evasione fiscale CP_1
e contributiva, collaborazione rimessa ad appositi accordi tra i due enti. Si pensi, ad esempio, all'art. 83 d.l. 112/2008 ed all'art. 1 d.lgs. 462/1997.
Sul punto si è pronunciata anche la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 17769/2015), in tema di ricostruzione dei rapporti tra accertamenti ai fini fiscali e contributivi, affermando che “75. Ed invero, ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti. Inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1 emanato in attuazione della Legge Delega 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso L. n. 662 del 1996, (art. 3, comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ... devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. Ciò significa che a partire dalla dichiarazione 1999 (per
i redditi 1998), l'Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all' . 16. In caso di mancato pagamento l' procede, sulla CP_1 CP_1 base dei dati forniti dalla Agenzia delle entrate, alla iscrizione
a ruolo dei contributi totalmente o parzialmente insoluti (ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999). 17. Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all' è stato accertato dall'Agenzia delle entrate (come da CP_1 quadro RR contributi previdenziali del prospetto in atti: v. pag. 6 della sentenza) prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 -, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . 18. Tale interpretazione, fondata sulla natura CP_1 degli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate quali atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, risponde al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all' compresi i CP_1 contributi ed i premi previdenziali e assistenziali e di cui al
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonchè di assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all' cfr. ora L. 12 luglio 2011, n. 106, art. CP_2
7, comma 3, lett. t). 19. Essa, inoltre, si pone in linea con un recente arresto di questa Corte, secondo cui, "in materia
d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs.
n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che
l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle entrate, nè è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione CP_1 dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario"
(Cass., 9 aprile 2014, n. 8379)”.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha sostenuto di non aver presentato il c.d. mod. RED e di non essere tenuta alla presentazione di tale documentazione in ragione della presentazione della propria dichiarazione dei redditi all'Amministrazione
Finanziaria. Dall'esame della documentazione in atti risulta infatti che la ricorrente abbia inoltrato all'Agenzia delle
Entrate, per gli anni in riferimento, le relative dichiarazioni reddituali (modello 730).
Nel caso di specie, per i motivi suesposti, è da escludersi, pertanto, qualunque ipotesi di dolo del percettore della prestazione, considerato che non sono emersi elementi in grado di condurre a tale conclusione e ritenuto che l' non ha provveduto CP_1
a dare prova di tale elemento soggettivo.
Devono, pertanto, essere dichiarate irripetibili le somme oggetto delle richieste di restituzione di cui alla nota del CP_1
23.01.2023.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla nota CP_1 del 23.01.2023.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
€ 1.865,00, oltre 15% per spese forfetarie, oltre iva e cpa come per legge, con distrazione.
Aversa, 10.04.2025
Il Giudice
Anna Pia Perpetua