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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 1963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1963 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9340 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 proposta da:
e con gli Avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
MARCO SERRA e GINO CILIA
OPPONENTI
E
in persona del l.r.p.t., con l'Avv. Luca Leone Controparte_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 22890/19, RG 45512/19 emesso dal
Tribunale di Roma il 26.11.2019.
1
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 27.06.2024 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La società agiva in via monitoria nei cofronti, tra gli altri, dei sig.ri Controparte_1
, e quali eredi del sig. fideiussore della Pt_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1
società Branchini e Mancinelli S.r.l., per il pagamento di € 608.539,80 di cui a) quanto ad €
286.865,78 a titolo di saldo debitore del contratto di c/c n. 10003 aperto presso la Banca Monte
Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Roma, e chiuso in data 28.5.2015; b) quanto ad € 265.073,01 a titolo di saldo debitore del contratto di credito n. 18441 aperto presso la Banca Monte Paschi di
Siena S.p.A., Filiale di Roma, chiuso in data 19.6.2015, c) e quanto ad € 56.601,01 a titolo di debito derivante dal rapporto anticipi n. 3999460 acceso sempre presso l'anzidetta Filiale di
Roma della Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.
Veniva dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 26.11.2019 il decreto ingiuntivo n.
22890/19, RG 45512/19 con il quale si ingiungeva ai sig.ri tra gli altri, il pagamento di Parte_1
€ 608.539,80.
Con atto di citazione regolarmente notificato i sig.ri convenivano, innanzi a Parte_1
questo Tribunale, la società per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
22890/19, RG 45512/19 emesso dal Tribunale di Roma il 26.11.2019, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 608.539,80 oltre interessi e spese nella qualità di fideiussori della
Branchini e Mancinelli S.r.l.
Si costituiva in giudizio la società che resisteva nel merito alla domanda Controparte_1
attrice chiedendone il rigetto.
Con ordinanza riservata del 14.04.2021 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso il mancato deposito degli estratti conto completi dei rapporti che sono alla base della richiesta monitoria e, all'udienza di verifica dell'esperimento della procedura di mediazione obbligatoria del 27.01.2022, venivano assegnati i termini ex art. 183
c.p.c.
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Senza attività istruttoria, rigettata la richiesta di CTU, la causa, all'udienza del 27.06.2024, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.Con l'opposizione proposta parte opponente eccepisce:
1) la decadenza della società opposta ex art. 1957 cod. civ.;
2) la nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 della legge 287/90;
3) l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché comprensivo di interessi superiori al 'tasso soglia' individuato dalla Banca d'AL ai sensi della Legge Antiusura.
3. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 cod.civ., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multiis, Cassazione civile n. 22123/2009,
Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005
n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421): va anzitutto accertata quindi la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
La recente giurisprudenza di merito ha ribadito che ”In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale (nel caso in esame la società opposta non ha fornito la prova della sussistenza del diritto di credito vantato)” (cfr. Tribunale
Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434) e che “In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in tema di onere della prova grava a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di
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fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, parte opposta deve dimostrare gli elementi costitutivi del credito azionata in sede sommaria, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda” (cfr. Tribunale Arezzo, 11/01/2017, n. 34).
Nello specifico, nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari, il correntista e/o il garante coobbligato, con l'opposizione, mette in discussione il credito oggetto della domanda monitoria della banca, credito che quindi va rideterminato.
Particolare importanza rileva l'onere della prova gravante sull'attore, in questo caso sulla banca, attore in senso sostanziale, che deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti per sostenere la propria pretesa mentre sarà onere della parte che eccepisca l'esistenza di fatti costitutivi del proprio diritto o di fatti estintivi dell'altrui pretesa dare contezza e dimostrazione di tali fatti.
In materia bancaria l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano (necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Più nel dettaglio, quando la domanda riguardi pretese derivanti da un contratto di conto corrente l'attore assolve il proprio onere documentale depositando sia il contratto sottoscritto che gli estratti conto completi dall'inizio del rapporto, essendo essi indispensabili per la ricostruzione dell'andamento del rapporto nel corso del tempo e ricalcolare correttamente il rapporto di dare-avere tra le parti: soltanto la produzione degli estratti a partire dall'apertura del conto corrente - considerato che, in virtù dell'unitarietà del rapporto, da tale momento decorre la prescrizione del credito di restituzione per somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi (Cass. 2262/1984, nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010) - consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare l'eventuale credito della banca (cfr., ex multiis, Cass. civ. sez. I, Sent. 14 giugno
2012, n. 9768, Cass. civ., sez. I, 10 maggio 2007, n. 10692).
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In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal correntista
(e/o dal fideiussore) la banca è tenuta a produrre in giudizio (oltre al contratto) anche gli estratti conto integrali (non scalari) a partire dall'apertura del conto corrente non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre 2013, n. 21597).
Mentre, infatti, in sede monitoria è sufficiente la produzione dell'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, di cui all'art. 50 T.U.B., nel successivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo questo può assumere rilevanza, salvo il caso di non contestazione, come elemento indiziario (Cassazione civile, sez. 3,
03/05/2011, n. 9695), la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi significativi.
Infatti, il giudizio di opposizione non ha per oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena e per questo non
è sufficiente l'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili (cfr. Cassazione civile sez. I, 06/06/2018, n.14640).
La Suprema Corte ha precisato che “Nei rapporti bancari in conto corrente, l'accertata nullità delle clausole che prevedono, relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali nonché la loro capitalizzazione trimestrale, impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dalla sua apertura, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio” (cfr. Cass. civile, sez.
I, 11/06/2018, n. 15148).
Ancora, “Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca ha l'onere di produrre gli
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estratti a partire dall'apertura del conto, né essa banca può sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non si può confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello di prova del proprio credito;
una volta accertata la pattuizione di interessi non dovuti, il giudice di merito non può ritenere che la disposizione contrattuale non abbia trovato applicazione nel periodo non documentato dagli estratti conto, salvo che la banca non alleghi e non provi il fatto modificativo o estintivo che determini la caducazione, totale o parziale, della disposizione stessa, o comunque la sopravvenuta sua inettitudine a regolamentare il rapporto in conformità di quanto in essa prescritto” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 25/05/2017, n. 13258).
Come noto, gli estratti conto trimestrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo anche nei confronti del fideiussore opponente (ex multiis,
Cass. Civ., n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06, Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366) e le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. ex multiis, Cassazione civile, sez. I,
31/10/2008, n. 26318; Cassazione civile, n. 5675/2001; Cassazione civile, n. 14849/2000;
Cassazione civile, n. 12169/2000; Cassazione civile, n. 9579/2000).
Nella stessa direzione si pone la giurisprudenza di merito maggioritaria che ha sostenuto che “Detta produzione è, in particolare, necessaria per accertare e verificare tra le altre cose, il rispetto dei requisiti sagomati dall'art. 117 TUB (…); la data della stipulazione, anche al fine di individuare la disciplina legislativa applicabile al caso concreto;
le condizioni del rapporto bancario (tassi di interesse attivi e passivi, anatocismo, spese, valute, commissioni massimo scoperto); l'ammontare della somma capitale eventualmente affidata al correntista” (Tribunale
Agrigento, sentenza n. 969 del 20 giugno 2016; conformi ex multiis Tribunale di Monza, sentenza n. 1411 del 17 maggio 2016; Tribunale Roma, Sez. 3, ordinanza del 17 maggio 2016;
Tribunale di Agrigento, sentenza del 14 marzo 2016 n. 446; Tribunale di Cosenza, sentenza del
24 novembre 2014).
La produzione in giudizio degli estratti conto impone poi al correntista l'onere di muovere contestazioni specifiche (Cass. 28.7.2006 n. 17242, 15.9.2000 n. 12169, 21.7.2000 n. 9579).
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Nel caso di specie, l'opposta ha prodotto i documenti rilevanti nel caso specifico (cfr. doc. da 1 a 14 del fascicolo monitorio) nonché gli estratti conto completi del rapporto in contestazione (cfr. doc. da 1 a 3 depositati con la memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c.) che, come noto, hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - anche nel giudizio promosso dal (e nei confronti del) fideiussore (ex multiis, Cass. Civ., n. 13889/10;
Cass. Civ., n. 11749/06; Cassazione civile, sez. III, 05/05/2016, n. 8944), con la conseguenza che le relative risultanze possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni (cfr. Cass. Civ., n. 5675/2001; Cass. Civ., n.
14849/2000; Cass. Civ., n. 12169/2000; Cass. Civ., n. 9579/2000).
4. Ciò detto, e entrando nel merito delle doglianze di parte opponente, occorre preliminarmente analizzare la seconda doglianza contenuta nell'atto di opposizione e inerente la nullità delle fideiussioni omnibus oggetto del procedimento per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di antitrust.
La questione in oggetto trae origine dal provvedimento della Banca di AL n. 55 del
2/5/2005 emanato nell'esercizio della funzione all'epoca di Autorità garante della concorrenza tra Istituti Creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 L. n. 287 del 1990 – funzione svolta fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la L. n. 262 del 2005, a far tempo dal 12 gennaio 2006 – con il quale, a fronte di un esame dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI e all'esito di una istruttoria svolta dall'Autorità nel periodo 2002-
2005, è stata affermata la contrarietà degli artt. 2, 6 e 8 dello schema in parola all'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 (“Legge Antitrust”), in virtù della quale “
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari;
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, (…);
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto”.
In particolare, la Banca di AL ha ritenuto che il modello di fideiussione omnibus in uso in materia bancaria, ed in particolare le c.d. clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di rinuncia
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ai termini ex art. 1957 cod.civ., normalmente contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema, fosse in contrasto con l'art. 2 comma 2 lett. a) della L. 287/90.
Si ha riguardo nel dettaglio, alle clausole di cui:
• all'art. 2, nella quale si legge “Annullamento, efficacia e revoca dei pagamenti. Il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”;
• all'art. 6, che recita “Responsabilità del fideiussore. I diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa si tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, che si intende derogato”;
• all'art. 8, che prevede “Invalidità dell'obbligazione garantita. Nelle ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.
L'Autorità di vigilanza, in particolare, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considera intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall' il 7 marzo 2003 relativamente alle fideiussioni a garanzia delle Pt_4
operazioni bancarie, in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese, rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90.
Ha poi argomentato, richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90 - che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – affermando che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, possono contribuire in concreto a coordinare il comportamento di imprese concorrenti.
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Ha rilevato che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante dall'intesa Part potesse essere significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'
Ha precisato che la standardizzazione contrattuale non determinasse necessariamente effetti anti-concorrenziali e che risultasse al contrario compatibile con le regole di concorrenza,
a condizione che gli schemi uniformi non ostacolassero la diffusione di prodotti diversificati e, fissando condizioni contrattuali incidenti su aspetti significativi del rapporto, non impedissero un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti.
In tale prospettiva, mentre ha ritenuto non ingiustificata la presenza nello schema ABI della clausola avente ad oggetto la previsione del pagamento da parte del garante “a prima richiesta”, in quanto strettamente funzionale a garantire l'accesso al credito bancario, si è invece espressa nel senso che, in relazione alle tre clausole sopra menzionate, non fosse stata dimostrata l'esistenza di un legame di funzionalità altrettanto stretto e che esse, invece, avessero lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
Nel provvedimento citato la Banca d'AL, fatti precisi riferimenti all'utilità della standardizzazione contrattuale ed agli aspetti benefici sul mercato che può arrecare, agevolando la predisposizione di linee-guida sulle fideiussioni utili alla semplificazione degli schemi contrattuali, critica recisamente proprio l'art. 6 dello schema relativo alla rinuncia generalizzata ai termini di cui all'articolo 1957 cod.civ.: “l'istruttoria ha confermato che attraverso tale schema e in particolare le clausole di sopravvivenza della fideiussione e di rinuncia dei termini di cui all'articolo 1957 cod.civ. (…) l'ABI detta una disciplina non equilibrata degli interessi delle parti contraenti”, con particolare riferimento a quanto già previsto dalla legge 154/92.
In particolare, il punto n. 36 del Provvedimento citato chiarisce che una adozione cumulativa da parte di tutte le banche di regole uniformi come quelle contenute nello schema contrattuale sottoposto alla sua attenzione, determinerebbe un irrigidimento del mercato in quanto “la scelta della banca di cui avvalersi ben può essere influenzata dalla maggiore o
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minore severità delle condizioni di fideiussione” e quindi una violazione dell'art. 2 della legge
287/90 che vieta, sotto pena di nullità “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”.
A seguito dell'emissione del provvedimento da parte della Banca d'AL si è posta, in giurisprudenza, la questione degli effetti che dovessero conseguire all'eventuale accertamento della presenza delle 3 clausole indicate nei contratti di fideiussione redatti in conformità allo schema A.B.I. sottoposto al vaglio dell'Autorità di vigilanza e, a fronte della formazione di orientamenti interpretativi non univoci, su di essa si è infine pronunciata la Cassazione a Sezioni
Unite con la sentenza Sez. U, del 30 dicembre 2021, n. 41994.
La Corte di legittimità, ripercorse in motivazione le valutazioni compiute dalla Banca
d'AL in ordine all'illiceità dell'intesa che avrebbe determinato l'inserimento seriale delle tre clausole nei contratti di fideiussione omnibus proposti dagli Istituti di credito sul mercato ed anche le diverse soluzioni interpretative avanzate dalla giurisprudenza di merito e di legittimità in ordine gli effetti che dovessero discendere da tale pronuncia dell'Autorità di vigilanza, si è espressa nel senso che i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità, in relazione alle clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, dovessero dichiararsi parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 cod.civ., in relazione alle sole clausole che riproducessero quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo che fosse desumibile dal contratto, o fosse altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
Sul punto, la Corte ha ampiamente motivato, affermando, in sintesi, che la previsione normativa della nullità delle intese anticoncorrenziali “ad ogni effetto” implicasse l'accertamento dell'invalidità anche dei contratti che realizzassero l'intesa vietata;
che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust dovesse riscontrarsi in ogni caso in cui tra intesa “a monte” e contratto “a valle” fosse rilevabile un nesso che facesse apparire la connessione tra i due atti “funzionale” a produrre un effetto anticoncorrenziale;
che la funzionalità in parola si riscontrasse con evidenza quando il contratto “a valle” (nella specie la fideiussione) fosse interamente o parzialmente riproduttivo dell' “intesa” a monte dichiarata
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nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale fosse di per se stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproducesse - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa.
Ha quindi precisato che non fosse certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,
1941 e 1957 cod. civ., a poter determinare problemi di sorta in termini di effetto anticoncorrenziale e che, invece, fosse il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa “a monte” ed il contratto “a valle”, emergente dal contenuto di tale ultimo atto, che - in violazione dell'art. 1322 cod. civ. - riproducesse quello del primo dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza, a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento; che, in siffatta ipotesi, quindi, la nullità dell'atto “a monte” fosse veicolata nell'atto “a valle” per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Una volta esclusa l'idoneità della sola tutela risarcitoria disgiunta dalla tutela reale a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, la Corte ha poi affermato che dovesse ritenersi che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consentisse di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda - segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite - fosse la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole.
La Corte ha, del resto, sottolineato che la pronuncia della nullità parziale fosse idonea a salvaguardare il principio generale di “conservazione” del negozio, sancito dall'art. 1419 cod.civ., secondo il quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non abbia un'esistenza autonoma, né persegua un risultato distinto, ma sia in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. sent. 5/02/2016, n.
2314). Ha poi osservato, in via generale, come tale ultima evenienza fosse di ben difficile riscontro nel caso in esame, avuto riguardo alla posizione del garante, avendo la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI certamente prodotto l'effetto di
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rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicché la loro eliminazione non potesse che alleggerirne la posizione.
Si ritiene, quindi, di conformarsi all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione da ultimo citato e, per l'effetto, accertata la conformità delle clausole individuate agli artt. 2, 6 e 8 dei contratti sottoscritti dagli attori con quelle contenute nello schema predisposto dall'A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'AL, di dover dichiarare la nullità delle medesime.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità derivata del contratto di fideiussione a valle - salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 41994 del 30/12/2021) -ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'AL n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
Come già statuito dalla Suprema Corte, il provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 02 maggio 2005 costituisce prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito, “a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione” con la conseguenza che un contratto di fideiussione omnibus conforme allo schema A.B.I. oggetto del provvedimento della Banca d'AL, seppur stipulato a distanza di anni dal citato provvedimento della Banca d'AL, è comunque un contratto a valle d'intesa anticoncorrenziale, affetto da nullità (relativa) al pari dell'intesa.
Ne consegue allora che il Giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche abbiano dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
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Dunque, la produzione in giudizio del provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 02 maggio 2005 è sufficiente a provare l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra istituti di credito e la corrispondenza tra la fideiussione omnibus azionata nel caso in analisi e lo schema
A.B.I. (oggetto dell'accertamento di cui al citato provvedimento della Banca d'AL) è sufficiente a provare che quella fideiussione è un contratto “a valle” di un'intesa vietata, sanzionata – al pari dell'intesa – da nullità (secondo la prospettazione del Tribunale, relativa, cioè limitata alle clausole riproduttive degli artt. 2, 6, e 8 dello schema A.B.I.).
Del resto, la giurisprudenza di questa stessa Sezione Specializzata in materia di Impresa, si
è conformata alla citata pronunzia delle Sezioni Unite del dicembre 2021 (cfr. ex multiis,
Tribunale di Roma, Diciassettesima Sezione civile, Sezione Specializzata in materia di Impresa, sentenze n. 2659/2022, n. 3855/2023, n. 7146/2023, n. 7242/2023, n. 8885/2023, n.
8898/2023, n. 10581/2023, n. 11668/2023).
Nel caso di specie, preliminarmente va osservato che le fideiussioni sottoscritte dal de cuius delle parti opponenti sig. in data 23.04.2021 e in data 20.11.2002 Persona_1
hanno natura di fideiussione omnibus in quanto, dalla lettura delle stesse, emerge che il credito garantito era relativo a una serie indefinita di operazioni (cfr. doc. 10 e 11 dell procedimento monitorio).
In particolare, in data 23.04.2001 si costituiva fideiussore della Persona_1
società Branchini e e in favore della sino CP_2 Controparte_3
alla concorrenza dell'importo di L. 900.000.000 , e in data 20.11.2002 sino alla concorrenza di €
510.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni della predetta Società verso la Banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite alla Società o a chi ad essa fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di credito documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.
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Le predette fideiussioni venivano prestate dal de cuius degli odierni attori mediante la sottoscrizione di un modulo/formulario denominato “Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie fideiussione omnibus con limitazione d'importo” predisposto unilateralmente da . Controparte_3
Parte attrice ha dunque dedotto che il testo della citata fideiussione fosse riproduttivo dello schema contrattuale predisposto dall'Associazione Bancaria italiana, con particolare riferimento alle clausole 2, 6 e 8.
Ebbene, alla luce dei principi sopra esposti ed effettuata la comparazione tra le fideiussioni oggetto del procedimento e lo schema ABI, osserva il Collegio che parte attrice ha assolto l'onere probatorio su di essa gravante a seguito e per effetto della produzione:
• dello schema contrattuale predisposto dall' (doc. 3 allegato alla memoria ex art. Pt_4
183 co.6 n. 2 c.p.c.)
• del provvedimento della Banca d'AL n. 55 del 02.05.2005 (doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 co.6 n. 2 c.p.c.);
• delle fideiussioni prestate in data 23.04.2001 e 20.11.2002 (doc. 10 e 11 del fascicolo monitorio), il cui esame concreto evidenzia la conformità alle clausole dello schema A.B.I. del
2003 citato.
Tuttavia, ritiene il Collegio che la domanda sia infondata e pertanto non meritevole di accoglimento, per la ragione assorbente che l'attore ha chiesto l'accertamento della nullità della fideiussione omnibus rilasciata in favore della Banca convenuta sul presupposto che essa dovesse considerarsi contratto 'a valle' dell'intesa sulla cui illiceità si fosse già pronunciata la
Banca d'AL con il provvedimento n. 55 del 2005, mentre non è dato accertare tale circostanza.
Invero, l'Autorità di vigilanza, premettendo che l'art. 2 comma 1 della L. 287/90 considerasse intese gli accordi e le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie e regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari, si è espressa nel senso che le condizioni generali di contratto comunicatele dall'Abi in data 7 marzo 2003, relativamente alle 'fideiussioni a garanzia delle
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operazioni bancarie', in quanto deliberazioni di un'associazione di imprese rientrassero nell'ambito di applicazione dell'art. 2 comma 1 della L. 287/90. Ha poi argomentato - richiamando il disposto dell'art. 2 secondo comma della L. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiamo per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante – nel senso che le determinazioni di un'associazione tra imprese, costituendo elemento di valutazione e di riferimento per le scelte delle singole associate, potessero contribuire a coordinare il comportamento di imprese concorrenti, rilevando che, nel caso di specie, la restrizione della concorrenza derivante da un'intesa risultasse significativa, atteso l'elevato numero di banche associate all'ABI.
Sennonché, nel provvedimento in questione, la Banca d'AL ha dato atto del fatto che lo schema esaminato fosse stato concordato da parte dell' italiana con Controparte_4
alcune organizzazioni di tutela dei consumatori nell'ottobre del 2002, cosicché non sia dato in alcun modo presumere che la fideiussione stipulata dall'attore nel mese di settembre del 2000 potesse essere conforme ad esso, per essere stato quest'ultimo elaborato in epoca successiva.
Né l'attore ha fornito elementi dai quali desumere che lo schema fosse stato predisposto e diffuso da parte dell'Associazione bancaria in epoca antecedente ovvero che l'inserimento delle richiamate clausole nel contratto per cui è causa fosse stato comunque frutto di un'intesa tra
Istituti di credito, anch'essa in ipotesi risalente a periodo precedente a quello di sottoscrizione della fideiussione da parte sua.
Ne discende che la domanda formulata dall'attore in riassunzione nei confronti della convenuta non possa trovare accoglimento.
5. In riferimento alla prima doglianza di parte opponente inerente la decadenza della
Banca opposta dal diritto di escutere la fideiussione prevista dall'art. 1957 cod.civ., una volta decorso il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, venuta meno la doglianza circa la nullità della clausola di cui all'art. 1957 c.c., deve affermarsi la validità della deroga pattizia alla previsione di cui all'art. 1957 cod. civ. con la conseguenza che il relativo motivo di opposizione va rigettato.
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L'ultima questione avanzata dalle parti opponenti si ritiene assorbita anche se occorre precisare la totale genericità della doglianza. Sul punto si richiama, tra le tante, la giurisprudenza di merito secondo cui “Spetta al debitore avanzare contestazioni avverso la contabilità tenuta dall'istituto di credito e comunicata in estratto potendo la stessa costituire prova del saldo attivo a favore della banca qualora il debitore si limiti ad una generica affermazione di nulla dovere” (Tribunale Roma, sez. IX, 07/01/2015, n. 366). Ancora, “qualora in un rapporto di c/c bancario il cliente contesti l'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, nonché degli interessi usurari, da parte della banca convenuta, limitandosi ad una generica contestazione di tali modalità di svolgimento del rapporto di conto corrente, senza indicare, nemmeno approssimativamente, l'entità delle somme esatte, né producendo documenti idonei a colmare la lacuna, la domanda non può essere accolta” (Tribunale Monza, 20/10/2006).
Nel caso in esame, infatti, gli opponenti si sono limitati a contestazioni del tutto assertive e generiche relativamente al motivo di opposizione senza offrire alcun documento a riprova di quanto sostenuto e limitandosi a richiedere in via istruttoria una consulenza contabile d'ufficio che quindi è stata apprezzata come del tutto esplorativa e dunque non è stata ammessa.
È appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.
Ne consegue che la richiesta di consulenza tecnica non è ammissibile ove la parte tenda con essa a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cassazione civile, sez. III, 26 febbraio 2003 n. 2887).
L'opposizione va dunque rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 22890/19, RG 45512/19 Parte_3
emesso dal Tribunale di Roma il 26/11/2019;
- condanna e in Parte_1 Parte_2 Parte_3
solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da che liquida Controparte_1
in complessivi € 20.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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