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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ES RA, Presidente
AR RA, AT
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Regione Siciliana
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210036984120000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210036984120000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto, dal Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, avverso la Cartella di Pagamento n°299 2021 0036984120 000, di €290,76, notificatata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione. in data 03.08.2022, a titolo di mancato pagamento di Tasse Automobilistiche dell'anno
2018, cosi come indicato nella cartella di pagamento impugnata.
Deduce la nullità dell'atto impugnato e/o illegittimità, la decadenza del Concessionario dal diritto di procedere alla riscossione per intervenuta prescrizione. Con vittoria delle spese processuali.
Non si costituivano l'ADER e la Regione Siciliana Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito, sebbene ritualmente chiamati in causa.
All'udienza pubblica di trattazione il Collegio, poneva la controversia in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Si rileva che nel caso di specie, le censure mosse nel ricorso si rilevano destituite di fondamento, si tratta specificatamente di somme regolarmente iscritte a ruolo e i motivi addotti non sono fondati.
Deve pertanto essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta.
Tanto premesso la cartella impugnata è stata emessa a seguito della trasmissione del ruolo nr. 2021/000684, tra l'altro nei termi di legge (reso esecutivo il 09.2.2021) avvenuta in data 25.2..2021.
Nel caso di specie il motivo di ricorso presuppone la disamina della disciplina emergenziale per il COVID 19.
Va considerato che il comma 4 bis dell'art. 68 Dl 18/2020 (convertito in l. 27/2020), nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 4, 1° comma, Dl 41/2021 (convertito in l. 69/2021), ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis dello stesso art. 68, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021.
La disposizione di cui al comma 4bis dell'art. 68 cit. pertanto si applica ai carichi tributari affidati all'agente di riscossione durante il periodo di sospensione.
Sulla scorta di quanto statuito dall'ordinanza della I sezione civile della Corte di Cassazione del 15-01-2025
n. 960, con provvedimento in data 23-01-2025.
Ora, poiché non è in discussione la circostanza che il ruolo da cui è scaturita l'emissione della cartella in esame fu Ruolo n. 2021/000684, nei termi di legge (reso esecutivo il 09.2.2021), consegnato il 25-02-2021
(si veda pag. 5 della cartella), ne consegue che il termine di prescrizione della pretesa in esame si è spostato al 31 dicembre 2022, dagli effetti delle disposizioni emergenziali Covid-19, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020, relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Orbene, poiché la notifica dell'impugnata cartella di pagamento è intervenuta e notificata il 03.08.2022, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica Sicilia, annualità 2018, deve quindi concludersi che a tale adempimento si è proceduto prima del termine di prescrizione.
Per quanto esposto, in conclusione, il ricorso va rigettato.
Stante la contumacia delle parti, nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
AP 21 gennaio 2026.
Il AT Il Presidente
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ES RA, Presidente
AR RA, AT
ANTONELLI CLAUDIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 241/2023 depositato il 21/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AP
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Regione Siciliana - 80012000826
elettivamente domiciliato presso Regione Siciliana
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210036984120000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920210036984120000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto, dal Sig. Ricorrente_1, come in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, avverso la Cartella di Pagamento n°299 2021 0036984120 000, di €290,76, notificatata dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione. in data 03.08.2022, a titolo di mancato pagamento di Tasse Automobilistiche dell'anno
2018, cosi come indicato nella cartella di pagamento impugnata.
Deduce la nullità dell'atto impugnato e/o illegittimità, la decadenza del Concessionario dal diritto di procedere alla riscossione per intervenuta prescrizione. Con vittoria delle spese processuali.
Non si costituivano l'ADER e la Regione Siciliana Assessorato Economia Dipartimento Finanze e Credito, sebbene ritualmente chiamati in causa.
All'udienza pubblica di trattazione il Collegio, poneva la controversia in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Si rileva che nel caso di specie, le censure mosse nel ricorso si rilevano destituite di fondamento, si tratta specificatamente di somme regolarmente iscritte a ruolo e i motivi addotti non sono fondati.
Deve pertanto essere esaminata l'eccezione di prescrizione.
Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta.
Tanto premesso la cartella impugnata è stata emessa a seguito della trasmissione del ruolo nr. 2021/000684, tra l'altro nei termi di legge (reso esecutivo il 09.2.2021) avvenuta in data 25.2..2021.
Nel caso di specie il motivo di ricorso presuppone la disamina della disciplina emergenziale per il COVID 19.
Va considerato che il comma 4 bis dell'art. 68 Dl 18/2020 (convertito in l. 27/2020), nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 4, 1° comma, Dl 41/2021 (convertito in l. 69/2021), ha prorogato di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione per i carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis dello stesso art. 68, ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, e successivamente sino alla data del 31 dicembre 2021.
La disposizione di cui al comma 4bis dell'art. 68 cit. pertanto si applica ai carichi tributari affidati all'agente di riscossione durante il periodo di sospensione.
Sulla scorta di quanto statuito dall'ordinanza della I sezione civile della Corte di Cassazione del 15-01-2025
n. 960, con provvedimento in data 23-01-2025.
Ora, poiché non è in discussione la circostanza che il ruolo da cui è scaturita l'emissione della cartella in esame fu Ruolo n. 2021/000684, nei termi di legge (reso esecutivo il 09.2.2021), consegnato il 25-02-2021
(si veda pag. 5 della cartella), ne consegue che il termine di prescrizione della pretesa in esame si è spostato al 31 dicembre 2022, dagli effetti delle disposizioni emergenziali Covid-19, l'art. 68, co.
4-bis, del D.L. 18/2020, relativamente ai carichi tributari affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Orbene, poiché la notifica dell'impugnata cartella di pagamento è intervenuta e notificata il 03.08.2022, per l'omesso pagamento della tassa automobilistica Sicilia, annualità 2018, deve quindi concludersi che a tale adempimento si è proceduto prima del termine di prescrizione.
Per quanto esposto, in conclusione, il ricorso va rigettato.
Stante la contumacia delle parti, nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
AP 21 gennaio 2026.
Il AT Il Presidente