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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/06/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1014/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1014/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SAVINI BARBARA e dell'avv. BIANCO ANNA RITA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SAVINI BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCONI Controparte_1 C.F._3
MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA BOLDRINI, 5/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PICCONI MARIA GRAZIA
CONVENUTO/I
Atti comunicati al PM il 26.1.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio depositato il 6.3.2025 e precisazioni di cui al verbale di udienza del 29.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla convivenza fra le parti è nato il figlio in data 25.09.2019. CP_2
pagina 1 di 4 La convivenza si è svolta da ultimo nell'appartamento in locazione sito in Bologna, Via Monterumici 13, dal quale la ricorrente insieme al figlio si è allontanata a fine luglio 2023 per andare ad abitare con i propri zii.
Da allora la convivenza non è ripresa, la ricorrente ha fatto richiesta di ammonimento al Questore che però ha poi ritirato.
Con provvedimenti provvisori e urgenti del 17.6.2025 si è stabilito l'affido esclusivo del minore alla madre, ferma la necessità di concordare fra i genitori, eventualmente con l'aiuto del Servizio Sociale, le decisioni di maggior interesse per il figlio;
il collocamento prevalente del minore presso di lei;
un ampio calendario di visita padre-figlio; la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale;
la quantificazione della somma a carico del padre da versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore e la percentuale di suddivisione fra i genitori delle spese straordinarie. In corso di causa la madre ha sporto querela nei confronti del padre per un fatto accaduto ad agosto
2024, ma la querela successivamente è stata da lei rimessa, con accettazione da parte del padre.
Nel frattempo, il Servizio Sociale ha avviato i colloqui con i genitori e con il minore, con l'ausilio di una psicologa;
ha assunto informazioni dagli insegnanti;
ha incontrato gli zii materni, presso i quali la madre vive insieme al minore;
ha dato conto dell'avvio spontaneo del percorso del padre presso il SerDP per l'ipotesi di abuso di alcol, e della conclusione del percorso, non ravvisandosi da parte del
Servizio circostanze integranti la necessità di una presa in carico;
ha avviato un intervento di educativa domiciliare sia presso il padre che presso la madre;
con le relazioni del 25.3.2024, 2.12.2024 e 8.4.2025 ha riferito su quanto accertato.
Dalle relazioni emerge che tutti i soggetti interpellati riferiscono che la condizione di si è CP_2 evoluta positivamente e che il bimbo appare ad oggi maggiormente sereno;
anche la psicologa riferisce che egli appare regolato su un piano emotivo e mostra una relazione con entrambi i genitori caratterizzata da sufficiente sicurezza. Sembra emergere qualche criticità nel collocarsi emotivamente nell'ambiente familiare allargato, cosa per altro segnalata dalla mamma durante i colloqui e qualche elemento, nelle storie e nei disegni, compatibile con l'esposizione a situazioni che possono averlo spaventato o preoccupato. Sembra tuttavia che A. presenti una situazione intrapsichica che, se sostenuta da un lavoro sui genitori e da un clima familiare sereno, possa andare incontro ad un'evoluzione positiva, dove difese strutturate nei confronti delle difficoltà, e, di conseguenza un migliore senso di autoefficacia (si veda il tema delle braccia e del disegno delle mani) possano essere acquisiti. Si ritiene utile pertanto continuare gli interventi in atto di sostegno al nucleo sia dal punto di vista educativo che psicologico ai genitori sotto forma di sostegno psicologico alla genitorialità per aiutarli ad una migliore sintonizzazione sui bisogni di e supportare la funzione co-genitoriale. CP_2
SI segnala, quanto all'ambiente familiare allargato, che vive con la madre a casa degli zii CP_2 materni e che ha due fratelli e una sorella, di pochi anni più grandi di lui, nati dal precedente matrimonio del padre con i quali risulta trascorrere tempi significativi nei periodi di competenza paterna.
Si segnala inoltre che la competenza genitoriale paterna è oggetto di particolare attenzione, dal momento che sono emersi episodi di incapacità di contenimento della rabbia, sia nei confronti della ex compagna (il convenuto le ha tirato un calcio nel corso di una lite nel luglio 2023, all'esito della quale ella ha deciso di porre fine alla convivenza) sia nei confronti di (il convenuto gli ha tirato un CP_2 calcio ad agosto 2024, a suo dire per reazione a una disobbedienza del figlio); da agosto 2024 non sono stati segnalati altri episodi di violenza fisica;
sono ancora riferite frasi e atteggiamenti svalutanti da parte del padre nei riguardi della madre, che il padre deve impegnarsi ad evitare in futuro, in particolare alla presenza del figlio.
Anche al fine di monitorare tali condotte, è confermato il mandato di vigilanza al Servizio Sociale, per la durata di due anni, come meglio descritto in dispositivo. Si sottolinea che si è ritenuto, nonostante le condotte e gli atteggiamenti paterni che sono emersi dagli atti, di disporre l'affido condiviso del minore pagina 2 di 4 perché è emerso un generale miglioramento di tali condotte e atteggiamenti, che non risulta che impediscano, ad oggi, l'assunzione delle decisioni relative ad in maniera condivisa ed efficace CP_2
e senza prevaricazioni;
qualora le circostanze dovessero cambiare, tale statuizione potrebbe essere rimessa in discussione, su iniziativa della parte interessata o del Pubblico Ministero.
Il mandato di vigilanza al Servizio Sociale è conferito, nell'interesse del minore, dal Tribunale, esercitando i poteri ufficiosi di cui notoriamente dispone quando si tratta di figli minorenni.
Con questa aggiunta, le condizioni concordate fra le parti possono essere recepite, ad eccezione dell'assegnazione dell'immobile di Via Triumvirato n. 20 - Bologna al padre, dal momento che non è mai stato casa familiare e che il figlio resta collocato in via prevalente presso la madre;
a tale rilievo i difensori – muniti di procura alle liti comprensiva della facoltà di transigere – hanno dichiarato, all'udienza del 29.4.2025, che non c'è effettivamente interesse a una pronuncia di assegnazione dell'immobile, avendo, fra l'altro, la ricorrente promesso in vendita al resistente la propria quota dell'immobile. Tale clausola s'intende quindi rinunciata.
Ritenuta la conformità delle conclusioni congiunte all'interesse del minore, con tutte le precisazioni di cui sopra, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per concorde volontà delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1 - affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione principale
CP_2 presso la madre;
il padre trascorrerà con i weekend alternati e due giorni alla settimana, nella
CP_2 settimana in cui non lo tiene nel weekend;
per weekend si intende che il padre andrà a prendere il figlio il sabato mattina alle ore 10:00 circa e lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
nella settimana in cui il padre non terrà nel weekend, nel giorno infrasettimanale lo andrà a prendere da scuola e
CP_2 lo terrà a dormire, lo accompagnerà a scuola la mattina e lo andrà a riprendere sempre dalla scuola, e lo terrà con sè un secondo pomeriggio e una seconda notte, riportandolo a scuola la mattina, in genere dal mercoledì al venerdì; nella settimana in cui il padre terrà nel weekend trascorrerà con il figlio
CP_2 la giornata del martedì, andandolo a prendere dall'uscita della scuola, lo terrà a dormire e lo riaccompagnerà il giorno successivo a scuola;
fermo restando che i genitori, tenuto conto delle esigenze del piccolo , nonchè dei rispettivi impegni lavorativi, potranno concordemente modificare i
CP_2 giorni di visita;
2 - il Sig. corrisponderà alla Sig.ra sulle coordinate Controparte_1 Parte_1 già note, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 210/00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio minore sino al raggiungimento della sua CP_2 indipendenza economica;
tale importo sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici Istat con decorrenza dal Giugno 2024;
3 - le spese straordinarie del figlio minore sono ripartite al 50% tra i genitori, previa esibizione CP_2 di documentazione giustificativa, e segnatamente quelle mediche (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute per visite specialistiche prescritte dal medico curante, per visite odontoiatriche ed oculistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, per i tickets sanitari e per l'acquisto di medicinali prescritti dal medico curante non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale), quelle scolastiche (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, mensa, per l'acquisto dei libri di testo e del materiale di corredo scolastico di inizio anno, per le gite scolastiche senza pernottamento, per le spese di trasporto), entro e non oltre un mese dall'esborso anticipato Per quanto attiene le spese straordinarie da concordarsi tra i genitori, il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto riportando l'entità dei costi. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale e qualora non abbia manifestata il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, pagina 3 di 4 salvo diversi accordi tra i genitori. Le spese verranno rimborsate dal genitore, per la quota di spettanza, all'altro genitore che le abbia anticipate, dietro esibizione della documentazione di spesa con rimborso del pagamento che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante la spesa. Fermo restando che la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Ivi richiamando tutto quanto disposto nel Protocollo del Tribunale di Bologna per i Procedimenti in materia di Famiglia e Persone.
4 - l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Parte_1 rinunciando la stessa a chiedere al Sig. gli importi da questi precedentemente ricevuti a tale CP_1 titolo. Eventuali agevolazioni che un genitore dovesse chiedere ed ottenere in favore del figlio CP_2
(ad esempio per lo sport) saranno usufruite da entrambi i genitori e solo la differenza del costo potrà essere suddivisa al 50% tra gli stessi. Entrambi i genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio in favore del minore;
CP_2 tali documenti verranno ritirati e conservati presso la madre e messi a disposizione del padre in caso di bisogno, inoltre ex lege tali spostamenti dovranno essere concordati tra gli stessi impegnandosi ad avere uno spirito collaborativo nell'interesse preminente del figlio minore. 5 – il Servizio Sociale territorialmente competente, per la durata di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza, ha il seguente mandato: continuare a vigilare sul nucleo familiare e in particolare sulla situazione scolastica, sanitaria e familiare del minore nato il [...], Persona_1 attivando e/o proseguendo in favore del minore e dei genitori gli interventi che riterrà necessari;
in particolare: continuerà l'educativa domiciliare presso il papà e presso la mamma;
assumerà informazioni periodiche dagli insegnanti;
i genitori proseguiranno il percorso di sostegno alla genitorialità; il Servizio continuerà a sostenere i genitori attraverso il supporto della Psicologa dell'Unità Operativa Complessa dell'Ausl attraverso la formula che meglio si adatterà ai bisogni dei genitori, al fine di consolidare l'attuale assetto migliorativo;
la madre è invitata a partecipare al percorso C.O.S. (Circle of Security) proposto dalla dott.ssa Bolognesi e a riprendere poi il percorso con il Centro al fine di rielaborare il vissuto di violenza subita;
il Servizio monitorerà la CP_3 capacità dei genitori di continuare ad assumere efficacemente e tempestivamente le decisioni nell'interesse del bambino e di mantenere un contegno di reciproco rispetto, componente fondamentale per poter continuare a esercitare la genitorialità in maniera condivisa;
6- Le spese legali sono compensate e i rispettivi avvocati rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13
L.P.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1014/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 SAVINI BARBARA e dell'avv. BIANCO ANNA RITA ( ) Indirizzo C.F._2
Telematico elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SAVINI BARBARA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PICCONI Controparte_1 C.F._3
MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliato in VIA BOLDRINI, 5/2 40100 BOLOGNA presso il difensore avv. PICCONI MARIA GRAZIA
CONVENUTO/I
Atti comunicati al PM il 26.1.2024
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da foglio depositato il 6.3.2025 e precisazioni di cui al verbale di udienza del 29.4.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla convivenza fra le parti è nato il figlio in data 25.09.2019. CP_2
pagina 1 di 4 La convivenza si è svolta da ultimo nell'appartamento in locazione sito in Bologna, Via Monterumici 13, dal quale la ricorrente insieme al figlio si è allontanata a fine luglio 2023 per andare ad abitare con i propri zii.
Da allora la convivenza non è ripresa, la ricorrente ha fatto richiesta di ammonimento al Questore che però ha poi ritirato.
Con provvedimenti provvisori e urgenti del 17.6.2025 si è stabilito l'affido esclusivo del minore alla madre, ferma la necessità di concordare fra i genitori, eventualmente con l'aiuto del Servizio Sociale, le decisioni di maggior interesse per il figlio;
il collocamento prevalente del minore presso di lei;
un ampio calendario di visita padre-figlio; la presa in carico del nucleo da parte del Servizio Sociale;
la quantificazione della somma a carico del padre da versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del minore e la percentuale di suddivisione fra i genitori delle spese straordinarie. In corso di causa la madre ha sporto querela nei confronti del padre per un fatto accaduto ad agosto
2024, ma la querela successivamente è stata da lei rimessa, con accettazione da parte del padre.
Nel frattempo, il Servizio Sociale ha avviato i colloqui con i genitori e con il minore, con l'ausilio di una psicologa;
ha assunto informazioni dagli insegnanti;
ha incontrato gli zii materni, presso i quali la madre vive insieme al minore;
ha dato conto dell'avvio spontaneo del percorso del padre presso il SerDP per l'ipotesi di abuso di alcol, e della conclusione del percorso, non ravvisandosi da parte del
Servizio circostanze integranti la necessità di una presa in carico;
ha avviato un intervento di educativa domiciliare sia presso il padre che presso la madre;
con le relazioni del 25.3.2024, 2.12.2024 e 8.4.2025 ha riferito su quanto accertato.
Dalle relazioni emerge che tutti i soggetti interpellati riferiscono che la condizione di si è CP_2 evoluta positivamente e che il bimbo appare ad oggi maggiormente sereno;
anche la psicologa riferisce che egli appare regolato su un piano emotivo e mostra una relazione con entrambi i genitori caratterizzata da sufficiente sicurezza. Sembra emergere qualche criticità nel collocarsi emotivamente nell'ambiente familiare allargato, cosa per altro segnalata dalla mamma durante i colloqui e qualche elemento, nelle storie e nei disegni, compatibile con l'esposizione a situazioni che possono averlo spaventato o preoccupato. Sembra tuttavia che A. presenti una situazione intrapsichica che, se sostenuta da un lavoro sui genitori e da un clima familiare sereno, possa andare incontro ad un'evoluzione positiva, dove difese strutturate nei confronti delle difficoltà, e, di conseguenza un migliore senso di autoefficacia (si veda il tema delle braccia e del disegno delle mani) possano essere acquisiti. Si ritiene utile pertanto continuare gli interventi in atto di sostegno al nucleo sia dal punto di vista educativo che psicologico ai genitori sotto forma di sostegno psicologico alla genitorialità per aiutarli ad una migliore sintonizzazione sui bisogni di e supportare la funzione co-genitoriale. CP_2
SI segnala, quanto all'ambiente familiare allargato, che vive con la madre a casa degli zii CP_2 materni e che ha due fratelli e una sorella, di pochi anni più grandi di lui, nati dal precedente matrimonio del padre con i quali risulta trascorrere tempi significativi nei periodi di competenza paterna.
Si segnala inoltre che la competenza genitoriale paterna è oggetto di particolare attenzione, dal momento che sono emersi episodi di incapacità di contenimento della rabbia, sia nei confronti della ex compagna (il convenuto le ha tirato un calcio nel corso di una lite nel luglio 2023, all'esito della quale ella ha deciso di porre fine alla convivenza) sia nei confronti di (il convenuto gli ha tirato un CP_2 calcio ad agosto 2024, a suo dire per reazione a una disobbedienza del figlio); da agosto 2024 non sono stati segnalati altri episodi di violenza fisica;
sono ancora riferite frasi e atteggiamenti svalutanti da parte del padre nei riguardi della madre, che il padre deve impegnarsi ad evitare in futuro, in particolare alla presenza del figlio.
Anche al fine di monitorare tali condotte, è confermato il mandato di vigilanza al Servizio Sociale, per la durata di due anni, come meglio descritto in dispositivo. Si sottolinea che si è ritenuto, nonostante le condotte e gli atteggiamenti paterni che sono emersi dagli atti, di disporre l'affido condiviso del minore pagina 2 di 4 perché è emerso un generale miglioramento di tali condotte e atteggiamenti, che non risulta che impediscano, ad oggi, l'assunzione delle decisioni relative ad in maniera condivisa ed efficace CP_2
e senza prevaricazioni;
qualora le circostanze dovessero cambiare, tale statuizione potrebbe essere rimessa in discussione, su iniziativa della parte interessata o del Pubblico Ministero.
Il mandato di vigilanza al Servizio Sociale è conferito, nell'interesse del minore, dal Tribunale, esercitando i poteri ufficiosi di cui notoriamente dispone quando si tratta di figli minorenni.
Con questa aggiunta, le condizioni concordate fra le parti possono essere recepite, ad eccezione dell'assegnazione dell'immobile di Via Triumvirato n. 20 - Bologna al padre, dal momento che non è mai stato casa familiare e che il figlio resta collocato in via prevalente presso la madre;
a tale rilievo i difensori – muniti di procura alle liti comprensiva della facoltà di transigere – hanno dichiarato, all'udienza del 29.4.2025, che non c'è effettivamente interesse a una pronuncia di assegnazione dell'immobile, avendo, fra l'altro, la ricorrente promesso in vendita al resistente la propria quota dell'immobile. Tale clausola s'intende quindi rinunciata.
Ritenuta la conformità delle conclusioni congiunte all'interesse del minore, con tutte le precisazioni di cui sopra, il Tribunale dispone in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per concorde volontà delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1 - affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione principale
CP_2 presso la madre;
il padre trascorrerà con i weekend alternati e due giorni alla settimana, nella
CP_2 settimana in cui non lo tiene nel weekend;
per weekend si intende che il padre andrà a prendere il figlio il sabato mattina alle ore 10:00 circa e lo riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
nella settimana in cui il padre non terrà nel weekend, nel giorno infrasettimanale lo andrà a prendere da scuola e
CP_2 lo terrà a dormire, lo accompagnerà a scuola la mattina e lo andrà a riprendere sempre dalla scuola, e lo terrà con sè un secondo pomeriggio e una seconda notte, riportandolo a scuola la mattina, in genere dal mercoledì al venerdì; nella settimana in cui il padre terrà nel weekend trascorrerà con il figlio
CP_2 la giornata del martedì, andandolo a prendere dall'uscita della scuola, lo terrà a dormire e lo riaccompagnerà il giorno successivo a scuola;
fermo restando che i genitori, tenuto conto delle esigenze del piccolo , nonchè dei rispettivi impegni lavorativi, potranno concordemente modificare i
CP_2 giorni di visita;
2 - il Sig. corrisponderà alla Sig.ra sulle coordinate Controparte_1 Parte_1 già note, entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese, l'importo di € 210/00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario in favore del figlio minore sino al raggiungimento della sua CP_2 indipendenza economica;
tale importo sarà rivalutato annualmente, secondo gli indici Istat con decorrenza dal Giugno 2024;
3 - le spese straordinarie del figlio minore sono ripartite al 50% tra i genitori, previa esibizione CP_2 di documentazione giustificativa, e segnatamente quelle mediche (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute per visite specialistiche prescritte dal medico curante, per visite odontoiatriche ed oculistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, per i tickets sanitari e per l'acquisto di medicinali prescritti dal medico curante non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale), quelle scolastiche (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese per le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, mensa, per l'acquisto dei libri di testo e del materiale di corredo scolastico di inizio anno, per le gite scolastiche senza pernottamento, per le spese di trasporto), entro e non oltre un mese dall'esborso anticipato Per quanto attiene le spese straordinarie da concordarsi tra i genitori, il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto riportando l'entità dei costi. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale e qualora non abbia manifestata il proprio dissenso per iscritto motivandolo adeguatamente, pagina 3 di 4 salvo diversi accordi tra i genitori. Le spese verranno rimborsate dal genitore, per la quota di spettanza, all'altro genitore che le abbia anticipate, dietro esibizione della documentazione di spesa con rimborso del pagamento che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione comprovante la spesa. Fermo restando che la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Ivi richiamando tutto quanto disposto nel Protocollo del Tribunale di Bologna per i Procedimenti in materia di Famiglia e Persone.
4 - l'assegno unico sarà percepito nella misura del 100% dalla Sig.ra Parte_1 rinunciando la stessa a chiedere al Sig. gli importi da questi precedentemente ricevuti a tale CP_1 titolo. Eventuali agevolazioni che un genitore dovesse chiedere ed ottenere in favore del figlio CP_2
(ad esempio per lo sport) saranno usufruite da entrambi i genitori e solo la differenza del costo potrà essere suddivisa al 50% tra gli stessi. Entrambi i genitori prestano sin d'ora il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o dei documenti validi per l'espatrio in favore del minore;
CP_2 tali documenti verranno ritirati e conservati presso la madre e messi a disposizione del padre in caso di bisogno, inoltre ex lege tali spostamenti dovranno essere concordati tra gli stessi impegnandosi ad avere uno spirito collaborativo nell'interesse preminente del figlio minore. 5 – il Servizio Sociale territorialmente competente, per la durata di due anni dalla pubblicazione della presente sentenza, ha il seguente mandato: continuare a vigilare sul nucleo familiare e in particolare sulla situazione scolastica, sanitaria e familiare del minore nato il [...], Persona_1 attivando e/o proseguendo in favore del minore e dei genitori gli interventi che riterrà necessari;
in particolare: continuerà l'educativa domiciliare presso il papà e presso la mamma;
assumerà informazioni periodiche dagli insegnanti;
i genitori proseguiranno il percorso di sostegno alla genitorialità; il Servizio continuerà a sostenere i genitori attraverso il supporto della Psicologa dell'Unità Operativa Complessa dell'Ausl attraverso la formula che meglio si adatterà ai bisogni dei genitori, al fine di consolidare l'attuale assetto migliorativo;
la madre è invitata a partecipare al percorso C.O.S. (Circle of Security) proposto dalla dott.ssa Bolognesi e a riprendere poi il percorso con il Centro al fine di rielaborare il vissuto di violenza subita;
il Servizio monitorerà la CP_3 capacità dei genitori di continuare ad assumere efficacemente e tempestivamente le decisioni nell'interesse del bambino e di mantenere un contegno di reciproco rispetto, componente fondamentale per poter continuare a esercitare la genitorialità in maniera condivisa;
6- Le spese legali sono compensate e i rispettivi avvocati rinunciano al vincolo di solidarietà ex art. 13
L.P.
SI comunichi al Servizio Sociale.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 5.6.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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