Art. 7-undevicies. (( (Autorizzazione del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite). )) ((1. La Banca d'Italia autorizza il programma per l'emissione di obbligazioni bancarie garantite da parte di una banca avente sede legale in Italia quando risulti assicurato il rispetto delle finalita' previste dall'art. 7-octiesdecies. A tal fine, la Banca d'Italia verifica il rispetto almeno delle seguenti condizioni: (i) sia definito il programma di emissione delle obbligazioni bancarie garantite; (ii) le politiche, i processi e le metodologie, incluse quelle relative all'approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nell'aggregato di copertura, siano adeguate ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'operazione; (iii) il personale responsabile dell'amministrazione e dei controlli del programma di obbligazioni bancarie garantite disponga di adeguate qualifiche e competenze; (iv) sia assicurato il rispetto delle disposizioni previste dal presente Titolo e dalle relative disposizioni attuative. Successivamente all'autorizzazione, la Banca d'Italia provvede ad includere l'informazione nell'albo indicato all'articolo 13 del testo unico bancario.
2. La Banca d'Italia revoca l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 quando:
a) vengono meno le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;
b) l'autorizzazione e' stata ottenuta o rilasciata presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare.
3. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente articolo, in particolare con riferimento alle condizioni per il rilascio della autorizzazione prevista al comma 1.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.
Qualora le obbligazioni emesse successivamente a tale data siano incluse in programmi di emissione anteriori alla data di applicazione prevista dal primo periodo del presente comma, non si applica l' articolo 7-noviesdecies, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto".
2. La Banca d'Italia revoca l'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 quando:
a) vengono meno le condizioni cui e' subordinata l'autorizzazione;
b) l'autorizzazione e' stata ottenuta o rilasciata presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare.
3. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione del presente articolo, in particolare con riferimento alle condizioni per il rilascio della autorizzazione prevista al comma 1.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative.
Qualora le obbligazioni emesse successivamente a tale data siano incluse in programmi di emissione anteriori alla data di applicazione prevista dal primo periodo del presente comma, non si applica l' articolo 7-noviesdecies, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto".