Art. 42.
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E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 5).
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E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 5).