Ordinanza 19 gennaio 2018
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- 1. Riduzione degli onorari al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Criticità e “ipotesi” di soluzione”Gaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. Riduzione degli onorari al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Criticità e “ipotesi” di soluzione”Gaetano Walter Caglioti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 19/01/2018, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2018 |
Testo completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28529-2016 proposto da: OI IE NT, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE MAZZINI
114/B, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RANIERI RODA, GIOVAMBATTISTA FERRIOLO;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 742/2016 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 03/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
Ritenuto che
la Corte d'appello di Perugia, con decreto depositato il 3/5/2016, condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di IE IO MO la somma di C 2.165,00, a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della I. n. 89/2001, nonché le spese processuali, liquidate in complessivi C 270,00, oltre spese vive per C 8,00 e accessori, distratte in favore dei difensori antistatari;
che avverso il predetto decreto il MO propone ricorso, ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l'unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato gli artt. 91, cod. proc. civ. e 2233, c od. Civ., nonché il d.m. n. 55/2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale;
che l'Amministrazione intimata resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria;
considerato che
la tesi del Ministero controricorrente, secondo la quale il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non poteva considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che <