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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/09/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 10.9.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7154/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco di Natale come da procura speciale alle liti Parte_1 in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Francesca Banchetti, CP_1 come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ricostituzione pensione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.8.2024, esponeva di essere titolare di pensione cat. SO n. Parte_1
20074765 con decorrenza 1.5.2021; che con sentenza emessa da questo Tribunale di Foggia in funzione di Giudice del Lavoro avente n. 2951/2023 del 12.10.2023, veniva riconosciuto, al defunto coniuge, il diritto alla ricostituzione della prestazione pensionistica in godimento cat. VO n. 001-310010070175 con decorrenza 01.02.2018; che, pertanto, l' con TE08 del 10.2.2024 provvedeva la riliquidazione della pensione suindicata, comunicando CP_1
l'importo del nuovo rateo fino a dicembre 2021, pari ad euro 1.770,55; che in data 7.3.2024 inoltrava domanda amministrativa di ricostituzione per motivi contributivi della pensione di reversibilità in suo godimento;
che l' CP_2 non provvedeva alla riliquidazione della pensione, non ottemperando a quanto previsto nella predetta sentenza.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) dichiarare che la ricorrente, sig.ra , ha diritto alla ricostituzione della Parte_1 pensione ai superstiti richiesta a far data dal 01.05.2021; B) per l'effetto condannare l al pagamento in favore dell'istante al CP_1 pagamento del differenziale dei ratei mensili a far data dal 01.05.2021 pari ad euro 7.235,17, ovvero dalla decorrenza che risulterà dalla effettuanda istruttoria, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione dei singoli ratei mensili sino all'effettivo soddisfo;
…”. Vinte le spese di lite. pagina 1 di 2 Costituitosi in giudizio, l eccepiva di aver provveduto all'accoglimento della domanda di ricostituzione della CP_1 pensione in oggetto in data 4.2.2025. Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato – che l abbia provveduto alla ricostituzione della CP_1 pensione cat. SO n. 003-310020074765 con decorrenza dal 1°.5.2021, con conseguente aggiornamento dell'importo pensionistico e corresponsione degli arretrati, comprensivi di interessi legali. Lo stesso ricorrente, del resto, ha aderito alla richiesta di cessazione dalla materia del contendere spiegata dall (cfr. note di trattazione scritta CP_1 depositate in data 28.8.2025).
3. Quanto alle spese di lite, la tempistica dei fatti: domanda amministrativa presentata in data 7.3.2024; ricorso introduttivo depositato in data 7.8.2024 e notificato in data 19.2.2025 dopo il provvedimento di ricostituzione emesso dall in data 4.2.2025, integra le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle CP_1 spese di lite in ragione di un terzo. I restanti due terzi seguono la soccombenza dell (D.M. n. 147/2022, cause CP_1 di previdenza, valori minimi, scaglione “infra” € 26.000,00, aumentate del 10% per la presenza di collegamenti ipertestuali).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 7154/2025 proposto da nei confronti Parte_2 dell disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento di due terzi delle spese di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero, in € CP_1
2.966,70 (€ 2.697,00 + € 269,70) oltre IVA, CAP e spese generali ex art. 15 T.F., con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 10.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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