Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 25/03/2026, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3023 del 2025, proposto da
SI RA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
Voglia l'Ecc.mo Tar adito,
«alla sentenza n. 631/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14/11/2024, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della emananda sentenza, mediante l'assegnazione della carta del docente con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 e accreditando sulla Carta l'importo di € 1.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, corrispondente ai contratti a tempo determinato stipulati dal ricorrente negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 quale contributo alla sua formazione professionale.
Per il caso di mancata esecuzione della predetta sentenza entro il termine assegnato, si chiede di nominare sin d'ora, quale Commissario
ad acta, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi.
Con condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese della presente procedura, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei difensori della parte ricorrente, che si dichiarano antistatari»;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa RA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza indicata in epigrafe, prodotta quale copia informatica del documento informatico tratto dal fascicolo telematico e dotato di asseverazione di conformità all’originale – a valere come titolo per l’esecuzione forzata ai sensi dell’art. 475 c.p.c. – e in tale forma notificata al Ministero il 18 febbraio 2025, il giudice ordinario ha condannato, tra l’altro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il diritto dell’odierna parte ricorrente all’accredito sulla carta del docente l’importo di euro 500,00 annui per gli anni scolastici «richiesti in ricorso» e indicati nel corpo motivazionale della sentenza come «a.s. 2018/19, 2019/20 e 2020/21», oltre rivalutazione ed interessi per ciascun anno.
Sulla citata sentenza si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale, prodotta in giudizio.
Parte ricorrente lamenta che la porzione di giudicato predetta non è stata eseguita dall’amministrazione, in particolare il Ministero non avrebbe provveduto all’accredito sulla carta del docente della somma predetta.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
All’udienza camerale del 5 marzo 2025, parte ricorrente ha insistito nella propria domanda e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza a valere quale titolo esecutivo e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Va precisato che l’art. 14 del d.l. n. 669/1996 si riferisce al "titolo esecutivo" nel senso dell'atto che, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile realizzabile coattivamente. Questo differisce dalla "spedizione in forma esecutiva", che, in base all'art. 475 c.p.c., costituisce requisito necessario affinché le sentenze, e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria, possano essere effettivamente portati a esecuzione secondo il rito civile, spedizione che dopo le modifiche della cd. Legge Cartabia all’art. 475 c.p.c. non è più necessaria. Conseguentemente, la formulazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 non pone alcun problema di compatibilità con l’attuale previsione dell’art. 475 c.p.c., nel senso che il termine di 120 giorni inizia a decorrere dalla notifica del “titolo esecutivo” (sentenza dotata di attestazione di conformità) presso la sede del debitore (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 9 gennaio 2024, n. 309).
3. Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito – per la parte di interesse – il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro centoventi giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi sessanta giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro) necessari all'assolvimento del suo mandato, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso.
In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere in parte accolto.
4. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto del valore estremamente contenuto della controversia, e del fatto che le attività difensive, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate.
Le spese vengono distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie il ricorso e per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’ente resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di euro 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre Iva, Cpa, spese generali nella misura del 15%, spese da distrarsi a favore dei difensori del ricorrente meglio indicati in epigrafe, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
RA LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | AR GO |
IL SEGRETARIO