Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 21/05/2025 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti, l'Avv. Angelone Marica in sostituzione di per la parte CP_1 ricorrente e l'Avv. Piccini per la parte resistente, nonché il ricorrente personalmente che dichiara di partecipare per sua libera volontà.
I difensori sono noti all'ufficio. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie, insistendo come da note autorizzate. Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 207 /2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico presso l'avv. giusta procura in atti CP_1
CONTRO
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. AUCI ALESSANDRA e dell'Avv.
TAMAGNINI DORINO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 CP_3
( ) Indirizzo Telematico;
[...] C.F._2 [...]
( ) VIA DON MINZONI 3 54033 CARRARA. CP_4 C.F._3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21-03-23 Parte_1 livello/categoria D fascia 4, profilo coll. prof. san.
Infermiere, rassegnava le seguenti conclusioni: “A. Voglia affermare che la parte ricorrente aveva diritto ad usufruire del riposo compensativo allorchè il servizio conseguiva o a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale o in settima giornata (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica;
B. Voglia anche dichiarare il diritto della parte ricorrente, relativamente alle giornate successive a quella festiva, nella quale, lo stesso, era chiamato al lavoro in presenza di reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva) ovvero a turnazione “ordinaria” anche nella giornata di domenica e
2 nella quale ha, effettivamente, prestato la propria attività lavorativa, oltre la settima giornata (con la perdita pertanto del diritto al riposo settimanale) al percepimento, di una retribuzione maggiorata del 30%, e per i giorni successivi ad una maggiorazione gradualmente aumentata di 2 punti rispetto a tale maggiorazione per ogni giorno il tutto a titolo di risarcimento del danno all'integrità psico-fisica, per l'usura lavorativa e ciò sino al giorno in cui ha concretamente interrotto tale continuità di lavoro e/ o comunque al percepimento di una maggiorazione rispetto alla retribuzione ricevuta nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa;
C. Voglia conseguentemente condannare l' subentrata alla precedente Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro Parte_2 tempore con sede in Pisa Via Cocchi 7/9 a pagare alla parte ricorrente per i titoli di cui in premessa e di cui alle precedenti lettere A e B la somma di € 11.381,87 (o quella diversa somma maggiore o minore o diversa maniera che sarà ritenuta più giusta ed equa) già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi al 31/01/2022 ed oltre l'ulteriore rivalutazione monetaria dal 01/02/2022 al saldo ed interessi legali per il pari periodo sulle somme rivalutate..”. Parte ricorrente nel corpo dell'atto introduttivo riporta un prospetto che indica per ciascun anno e ciascun mese oggetto di doglianza: la data del mancato riposo, il giorno del riposo precedente e di quello successivo, la retribuzione giornaliera, il numero dei mancati riposi, il numero dei giorni lavorati dopo il mancato riposo, nonché l'importo per mancati riposi pari al 100% della retribuzione maggiorata del 30%, il danno da maggior usura dopo il settimo giorno lavorato parametrato al 30% della retribuzione + il 2% per il primo giorno lavorato
3 successivamente al mancato riposo, progressivamente aumentato del 2% per ciascuno dei giorni successivi (e quindi + 4% per il secondo giorno lavorato successivamente al mancato riposo, + 6% per il terzo giorno e così via).
Lamenta parte ricorrente, oltre alla definitiva perdita di riposi domenicali lavorati in regime di reperibilità c.d. attiva ed all'usura per aver continuato a lavorare anche nei giorni successivi, che talora le è stato concesso il riposo compensativo, ma che le 6 ore le sono state addebitate come ore di assenza con l'obbligo di recuperarle con prestazioni straordinarie poiché sono state calcolate nella banca ore con il segno “meno” e quindi al pari di “assenze”, mentre il riposo sostitutivo della mancata domenica non deve essere addebitato al lavoratore che non lo ha goduto recandosi al lavoro.
Parte resistente eccepisce la prescrizione quinquennale stante la natura di credito retributivo del riposo settimanale, la mancata allegazione del danno, l'inesistenza del diritto ad un 'riposo compensativo' con riduzione del debito orario non previsto dal CCNL, l'insussistenza dell'usura dopo il settimo giorno lavorato e propone un conteggio alternativo a quello, contestato, di parte ricorrente.
Successivamente alla dichiarazione di nullità delle domande, parte ricorrente ha integrato l'atto introduttivo e depositato nuovi conteggi del danno per mancato godimento del riposo domenicale e per usura in ragione della protrazione dell'attività lavorativa oltre il settimo ed il dodicesimo giorno.
I – REPERIBILITA' ATTIVA E PASSIVA. NORMATIVA CONTRATTUALE.
Il testo dell'art. 7, commi 1, 6 e 9 del CCNL integrativo 20-
09-2001, com'è noto, è il seguente:
4 “
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi. Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L.
40.000 per ogni dodici ore.
9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40.
…omissis”.
Quest'ultimo articolo dispone:
1.Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 34, comma 3 del CCNL del 7 aprile del 1999, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell' anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all'art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
5 4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente….omissis
7. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 6 del CCNL del 7 aprile 1999 nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore ed i relativi riposi compensativi possono essere usufruiti compatibilmente con le esigenze di servizio anziché entro il mese successivo entro il termine massimo di tre mesi.”
La disciplina successiva ha contenuti analoghi.
L'art. 28 CCNL 2016 – 2018 dispone: “Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale.
In caso di chiamata, l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 31 (lavoro straordinario) ovvero trova applicazione l'art. 40 del CCNL integrativo del
2001 – Banca Ore.
L'art. 31, comma 6 prevede: Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
L'art. 44, comma 6, CCNL 2019 – 2021 del 3.11.2022 prevede:
“Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi
6 garantendo il riposo settimanale. Nel caso in cui esso cada in un giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un'intera giornata di riposo compensativo, senza riduzione del debito orario settimanale. (REPERIBILITA' PASSIVA, NDR)
In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l'art. 48.
L'art. 48, Banca delle ore, prevede:
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, in modo retribuito o come permessi compensativi, è confermata la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all'art. 47, comma 2 (Lavoro straordinario), da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione. L'eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l'anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell'anno stesso.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come riposi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui al comma 8 dell'art. 47
(Lavoro straordinario), che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
4. L'azienda rende possibile l'utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente. …omissis
6. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 47, comma 6 (Lavoro straordinario) nei confronti dei lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
7 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 40
(Banca delle ore) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL
7.4.1999.
L'art. 47, comma 6, CCNL 2019 – 2021 prevede:
In alternativa al pagamento, su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi.
La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.
Da evidenziare che tali disposizioni disciplinano la reperibilità c.d. passiva ed attiva esclusivamente sotto il profilo retributivo;
che il riposo compensativo senza riduzione di debito orario, da chiedersi a cura del lavoratore timbrando un apposito codice, è previsto esclusivamente con riferimento alla c.d. reperibilità passiva in giornata festiva.
Con riguardo alla c.d. reperibilità attiva, è previsto che il dipendente che abbia aderito alla Banca ore, in alternativa alla richiesta di pagamento straordinario, possa accantonare le ore e richiederle poi in retribuzione o come riposo compensativo, da intendersi con riduzione del debito orario, come in tutti i casi in cui non sia altrimenti specificato;
che il dipendente che non abbia aderito alla Banca ore, qualora non richieda il trattamento per lavoro straordinario, può chiedere il riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, entro il termine massimo di 4 mesi;
che nulla è disposto in merito al riposo domenicale non goduto.
La disciplina del riposo settimanale si rinviene in altre disposizioni contrattuali.
8 Cfr. Cassazione civile sez. lav. - 18/03/2016, n. 5465, che, per quanto qui interessa, ha statuito:
Cont difesa della , il comma 6, nella parte in cui fa riferimento al godimento del riposo compensativo .. "senza riduzione del debito di orario", si riferisce unicamente alla reperibilità passiva, ossia a quella che non dà luogo a prestazione lavorativa, posto che, ove la prestazione venga resa, la stessa non può non essere computata nel numero di ore complessivamente lavorate dal dirigente e deve anche essere considerata quale impeditiva del necessario riposo settimanale.
Il comma 5, applicabile a tutte le ipotesi in cui il servizio di pronta disponibilità dia luogo a chiamata effettiva (e quindi anche alla reperibilità prestata in giorno non festivo nelle ore notturne), disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede solo il diritto del dirigente a percepire, oltre alla indennità stabilita dallo stesso comma, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, in alternativa, ad usufruire di un corrispondente recupero orario.
La norma contrattuale, quindi, è destinata unicamente a disciplinare il trattamento economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell'assicurato servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale della attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale
(art. 14 del CCNL 3.11.2005 e art. 21 del CCNL 5.12.1996).
Ne discende che, ove il dirigente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la
9 azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 5 (o in alternativa, su richiesta del dirigente, il recupero orario) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva
2003/88/CE.
Detta interpretazione induce a ritenere la disciplina contrattuale pienamente conforme ai precetto inderogabile dettato dall'art. 9 del d.l.gs n. 66/2003, sicchè deve essere esclusa la nullità della clausola, dichiarata dal Tribunale di
Massa> (evidenziazione della decidente).
II - RIPOSO DOMENICALE. NORMATIVA CONTRATTUALE E LEGALE. IL
RIPOSO COMPENSATIVO CON O SENZA RIDUZIONE DEL DEBITO ORARIO
Con riguardo al riposo settimanale, l'art. 20 CCNL 01/09/1995 del (che si applica a tutto il personale con Parte_3 rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i dirigenti) prevede al comma 2: “Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.”
L'art. 29, comma 2 CCNL 2016 – 2018 Area Comparto dispone:
“Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”.
L'art. 45, comma 2, CCNL 2019- 2021 Area Comparto prevede:
"1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di
10 lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente o il responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.
(...)
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 29
(Riposo settimanale) del CCNL del 21 maggio 2018 7 del CCNL
...”.
In caso di mancato riposo domenicale (per le note esigenze di continuità del servizio pubblico essenziale), è previsto quindi il godimento di un riposo “sostitutivo” (se non vogliamo chiamarlo compensativo, per evitare suggestivi richiami alla disciplina della reperibilità) il prima possibile e di norma la settimana successiva.
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2003, N. 66 - ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE 93/104/CE E 2000/34/CE CONCERNENTI TALUNI ASPETTI
DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, all'art. 9, comma
1, nella formulazione applicabile ratione temporis, dispone:
“Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (le parole evidenziate sono state aggiunte dall'art. 41, co. 5, d.l. n. 112/2008).
Quindi i CCNL, sia precedenti che successivi alla modifica introdotta dall'art. 41, co. 5, d.l. n. 112/2008, che consentono di differire il riposo settimanale alla settimana
11 successiva, sono rispettosi delle previsioni normative, con la precisazione che deve essere ritenuto nullo soltanto l'inciso
“di norma”, considerato che la disposizione legislativa e la sottostante direttiva comunitaria non consentono di procrastinare il riposo settimanale non goduto, nemmeno per esigenze straordinarie, oltre il tredicesimo giorno (il quattordicesimo giorno, cioè la domenica della seconda settimana, è già destinato all'ordinario riposo settimanale).
Da precisare che le parti sociali non hanno previsto la patologica eventualità che il predetto riposo non venga riconosciuto e, quindi, nulla hanno previsto per tale evenienza.
E ciò a ragione, stante il divieto assoluto di monetizzare il mancato godimento del riposo settimanale e versandosi in materia non negoziale.
In tale ipotesi non vi è spazio per trattamenti retributivi: la condotta datoriale è illecita, in quanto contrastante con l'art. 36, III comma Costituzione.
Non esiste una norma contrattuale, e se esistesse sarebbe nulla (ma nella fattispecie in esame non c'è), che possa escludere o limitare il diritto al riposo settimanale o che possa ritenerlo monetizzabile o che consenta un riposo
“sostitutivo” non retribuito.
Quindi, tale riposo, differito ad altra giornata non festiva,
è da considerarsi ad ogni effetto alla stregua del riposo domenicale ed, oltre ad essere retribuito (non incidendo sulla retribuzione tabellare mensile), non può produrre debito orario e/o determinare un saldo orario negativo (-6 ore): NEL
CASO DI MANCATO RIPOSO DOMENICALE IN RAGIONE DELLA
REPERIBILITA' CD. ATTIVA, OLTRE ALLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO
STRAORDINARIO FESTIVO ED ALL'INDENNITA' DI REPERIBILITA',
ENTRO LA SETTIMANA SUCCESSIVA DEVE ESSERE ACCORDATO, ANCHE IN
ASSENZA DI RICHIESTA DEL DIPENDENTE, UN RIPOSO SETTIMANALE
RETRIBUITO, CON RIDUZIONE DEL DEBITO ORARIO, SENZA
12 DECURTAZIONI DEL SALDO ORARIO RISULTANTE DAI Parte_4
PRESENZA (che darebbero luogo, prima o poi, ad una richiesta aziendale di recupero dell'orario mancante o ad una domanda di pagamento del numero di ore risultanti dal saldo negativo).
IN CASO CONTRARIO, SI APPLICHEREBBE INDEBITAMENTE AL RIPOSO
SETTIMANALE CONCESSO IN SOSTITUZIONE DEL RIPOSO DOMENICALE NON
GODUTO LO STESSO TRATTAMENTO DEL RIPOSO COMPENSATIVO SPETTANTE
IN RAGIONE DEL DIVERSO ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' C.D.
PASSIVA.
DA EVIDENZIARE poi CHE LA CONCESSIONE DI UN RIPOSO
COMPENSATIVO DISCENDE DIRETTAMENTE DALLA LEGGE (V. ART.
17, COMMA IV D.LGS. N. 66/2003) E CHE UN RIPOSO NON
RETRIBUITO INTEGRA UNA SOSPENSIONE DELLE RECIPROCHE
OBBLIGAZIONI NON QUALIFICABILE COME RIPOSO COMPENSATIVO DEL
RIPOSO DOMENICALE NON GODUTO.
III - IL PARERE ARAN
La , per sostenere la legittimità della concessione di un Pt_5 riposo compensativo senza riduzione di debito orario a fronte di un riposo domenicale non goduto in ragione della reperibilità c.d. attiva, ha invocato il parere Aran del gennaio 2025 che ha ribadito quello del 2023, secondo cui “in caso di chiamata ovverosia p.d. attiva (sia essa cadente in giorno festivo o in orario notturno) il comma 5 prevede espressamente che, in alternativa al pagamento dello straordinario, può pervenire dal dirigente la richiesta di recupero orario con corrispondente riduzione del debito orario in luogo del pagamento dello straordinario purchè si sia assolto il debito orario nei termini ivi previsti. Qualora poi le ore di chiamata sospendano le 11 ore consecutive di riposo, il relativo recupero deve avvenire nelle modalità previste dal comma 8 dell'art. 27. Premesso quanto sopra, il comma 3 dispone espressamente che va comunque garantito il riposo settimanale. Pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 28, commi 2 e 3 e al principio della
13 necessità del riposo settimanale sancito dall'art. 36 della costituzione, qualora il servizio di disponibilità passiva, cada nel giorno di riposo settimanale si dovrà riconoscere, anche senza la richiesta del dirigente, un'intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario altrimenti si configurerebbero due giorni di riposo settimanale anziché uno (quello in cui è stato reperibile più il riposo compensativo con riduzione del debito orario). Ne consegue che nella settimana in cui utilizza il riposo compensativo conseguente alla giornata di reperibilità effettuata, il dipendente deve comunque garantire l'orario previsto per la settimana in corso, con opportuna articolazione della propria prestazione nei restanti giorni.
Mentre, qualora nel giorno di riposo settimanale il dirigente abbia anche prestato pronta disponibilità attiva al dirigente spetta - oltre al recupero della giornata nei termini sopra descritti - per quelle sole ore, o il pagamento dello straordinario o il recupero orario a richiesta del dirigente come previsto al comma 5.” (sottolineatura della scrivente).
L'art. 27 del CONTRATTO COLLETTIVO
[...]
2016 – 2018 al comma 3 prevede che Controparte_5 il servizio di pronta disponibilità, limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi, debba garantire il riposo settimanale.
Il comma 8 prevede: “Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo;
nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un'unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore
14 di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende ed Enti avendo riguardo di collocare il turno successivo a quello programmato in pronta disponibilità, nella fascia oraria pomeridiana.” (evidenziazione a cura della scrivente).
L'art. 28 (Riposo settimanale) ai primi tre commi dispone:
“1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dirigente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie.
2. Ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del d. lgs. n. 66/2003, in giorno concordato fra il dirigente ed il direttore responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio.
3. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.” (evidenziazione a cura della scrivente).
Al che deve evidenziarsi che il predetto parere pare confermare quanto già rilevato, laddove afferma che oltre al pagamento dello straordinario o al riposo compensativo senza riduzione del debito orario, al dipendente spetta anche il recupero della giornata domenicale lavorata in regime di reperibilità attiva.
Il “recupero della giornata nei termini sopra descritti”, non necessariamente deve essere riferito al riposo compensativo senza riduzione del debito orario, potendo riguardare le modalità previste dal comma 8 dell'art. 27.
Comunque sia, qualora interpretato nel senso voluto da parte resistente, il parere, peraltro non vincolante, contrasterebbe
15 con le norme di legge e la giurisprudenza della S.C., nonché con le stesse disposizioni del CCNL.
Infatti, se per effetto del servizio di pronta disponibilità il dipendente lavorasse, per esempio, dieci domeniche all'anno e non gli venisse concesso, anche in difetto di domanda, il riposo compensativo senza riduzione del debito orario entro la settimana successiva, il predetto osserverebbe soltanto 42 riposi settimanali retribuiti e non 52.
Il ragionamento di parte resistente conduce all'effetto paradossale di equiparare chi la domenica ha lavorato con chi ha invece riposato;
al lavoratore che ha prestato il servizio di pronta disponibilità spetterebbe in più soltanto lo straordinario domenicale (oppure, in alternativa, un riposo con riduzione del debito orario nei tempi concordati in ragione delle esigenze tecnico-organizzative), mentre, nel caso di scelta del pagamento delle ore a titolo di straordinario, il lavoratore perderebbe, in termini assoluti, il riposo o potrebbe beneficiarne soltanto senza riduzione del debito orario e, quindi, lavorando di più nei giorni o nelle settimane successivi.
Il fatto poi che in caso di godimento del riposo senza riduzione del debito orario con conseguente saldo negativo nel monte ore (- 6 ore) in concreto non venga operata alcuna riduzione dello stipendio perché lo stesso è calcolato su base mensilizzata, non toglie rilievo alle predette circostanze.
Il dipendente si porta dietro nei mesi successivi il saldo negativo e, per evitare la decurtazione dello stipendio, dovrebbe recuperarlo lavorando oltre il debito orario settimanale, senza vedersi riconoscere la maggiorazione per lavoro straordinario.
Esemplificando, chi nella settimana in cui ha reso il S.P.D. nella giornata della domenica ha lavorato 42 ore invece di 36 ore, la settimana successiva dovrebbe lavorare 30 ore su 5
16 giorni per recuperare la domenica lavorata e beneficiare così di due riposi su 14 giorni.
Invece secondo parte resistente la settimana successiva il dipendente dovrebbe comunque lavorare 36 ore (per un totale nelle due settimane di 78 ore invece di 72 ore), a meno che non abbia optato, invece che per il pagamento dello straordinario, per il riposo compensativo con riduzione del debito orario.
Quindi, in estrema sintesi, il dipendente che ha lavorato la domenica dovrebbe scegliere tra straordinario e riposo compensativo con riduzione del debito orario.
Il che non è assolutamente condivisibile, spettando entrambi.
Il parere poi precisa che il recupero è limitato alle sole ore effettivamente lavorate: se nella domenica di reperibilità il dipendente ha lavorato tre ore, ad esempio, il corrispondente riposo con riduzione del debito orario dovrà essere limitato a tre ore.
Su quest'ultima precisazione ci si soffermerà nel paragrafo successivo.
Ciò che qui deve essere evidenziato è che verosimilmente Per_1
e certamente i CCNL, hanno riguardo soltanto alla disciplina, già esaminata, della reperibilità passiva ed attiva e non considerano l'ipotesi, patologica, del mancato recupero delle ore lavorate la domenica in regime di reperibilità attiva e la conseguente perdita definitiva del riposo domenicale.
In tal caso, se è vero che i riposi settimanali sono irrinunciabili e non monetizzabili, a fronte della condotta datoriale che non consente la fruizione di 52 riposi settimanali retribuiti, non si vede come si possa negare al lavoratore anche il rimedio risarcitorio, come si finirebbe per dire se si condividessero le ragioni sostenute da parte resistente.
Peraltro, qualora il riposo compensativo venga concesso, ma senza riduzione del debito orario, poiché la conseguenza del
17 saldo negativo – 6 ore è o il recupero mediante lo svolgimento di lavoro straordinario non retribuito come tale per pari orario o la corrispondente decurtazione dello stipendio, viene in rilievo soltanto UNA QUESTIONE RETRIBUTIVA.
IV - REPERIBILITA' ATTIVA LIMITATA AD ALCUNE ORE
Dagli statini in atti si evince che parte ricorrente nella maggior parte delle domeniche non ha coperto un intero turno di 6 ore, ma ha timbrato soltanto alcune ore e/o minuti.
La L. 370/34 prevede, all'art. 17, ultimo comma: “Al personale addetto al lavoro domenicale è dovuto il riposo prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 16)….”
L'art. 16 dispone: “…..Al personale occupato per tutta o parte della domenica, nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, è dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore
a 12 ore consecutive.”
L'art. 3 della L. 370/34 prevede che il “riposo compensativo di 12 ore decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa”.
Da precisare che la predetta legge è stata abrogata dall'articolo 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, con la decorrenza prevista dal comma 1 del medesimo articolo 24.
Tuttavia successivamente l'efficacia di tale provvedimento è stata ripristinata a norma dell' articolo 3, comma 1, del D.L.
22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni in legge 18 febbraio 2009, n. 9. - Misure urgenti in materia di semplificazione normativa (il decreto legge n. 200 a sua volta aveva modificato gli allegati dei d.l. n. 112 e 133/2008).
Orbene, poiché parte ricorrente il lunedì (od un'altra giornata infrasettimanale della settimana successiva) non ha beneficiato del riposo compensativo di 12 ore consecutive, ma
18 ha osservato l'orario ordinario di 6 ore, deve concludersi che deve essere riconosciuto il risarcimento a titolo di mancato riposo e che lo stesso deve essere decurtato di un terzo. infatti parte ricorrente, trattandosi di ipotesi di espletamento di un numero di ore domenicali inferiore all'ordinario orario di lavoro, avrebbe dovuto riposare fino alle 12 del lunedì successivo alla domenica lavorata ed osservare comunque il debito orario dalle 12 alle 14; quindi due ore, corrispondenti ad un terzo del turno, non danno luogo a risarcimento.
V – INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
Da sottolineare, a questo punto, che non può parlarsi di inadempimento contrattuale o di condotta illecita generatrice di responsabilità datoriale nell'ipotesi in cui il lavoro domenicale sia prestato nell'ambito di istituti previsti contrattualmente (nella specie il Servizio di Pronta
Disponibilità previsto da tutti i CCNL succedutisi nel tempo), purché nel perimetro consentito dalla legge, tra l'altro, per i servizi di pubblica utilità (v. ART. 9 DLGS N. 66/2003) e il riposo venga non soppresso, ma spostato nei limiti temporali previsti dalle disposizioni normative.
Avuto riguardo alla norma legislativa applicabile ratione temporis, deve concludersi che la responsabilità datoriale viene in rilievo soltanto a partire dal tredicesimo giorno
(compreso) di lavoro continuativo, mentre nei giorni precedenti, dall'ottavo al dodicesimo giorno, è ancora possibile la concessione del riposo compensativo, anche in assenza di domanda del dipendente, e non può dirsi che lo stesso sia stato definitivamente soppresso. Il quattordicesimo giorno, domenica, non può fungere da riposo compensativo, essendo già destinato al riposo relativo alla seconda settimana.
La Cassazione, finora, non ha mai statuito in difformità da tali principi.
19 La giurisprudenza invocata da parte ricorrente, che prevede il risarcimento da usura a partire dal settimo giorno lavorato senza riposo, si è formata sotto il vigore della normativa antecedente alla modifica legislativa introdotta nel 2008, oppure non è stata specificamente investita della questione relativa all'assenza di responsabilità datoriale fino al dodicesimo giorno di lavoro consecutivo, proprio per effetto della predetta modifica.
Cassazione civile sez. VI - 25/08/2022, n. 25336 ha rilevato, tra l'altro, che: “…questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti normative interne e sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba anche avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi del ricorrente, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno (Cass. n. 41891/2021; Cass. n. 41273/2021);
8.2. né a diverse conclusioni sono giunti Cass. n. 24563/2016 e
Cass. n. 24180/2013 che, in continuità con Cass. S.U. n. 142/2013, hanno riconosciuto il danno da usura psico-fisica in ragione della prestazione di lavoro nel settimo giorno consecutivo, perché in quei casi, pur venendo in rilievo il sistema di turnazione imposto da ente territoriale ad appartenenti alla
Polizia Municipale, la Corte territoriale aveva accertato la totale soppressione del riposo settimanale, sia pure limitata ad una settimana su cinque, non già il mero spostamento temporale dello stesso;
8.3. quelle pronunce hanno ribadito che qualora la fruizione del risposo avvenga oltre il settimo giorno, ma nel rispetto della disciplina contrattuale e normativa inerente la specifica organizzazione del tempo di lavoro, al lavoratore,
20 ferma la necessità di assicurare il riposo compensativo, per l'attività lavorativa svolta nel settimo giorno sarà dovuta solo la maggiorazione del compenso prevista dalle parti collettive, in ragione della maggiore gravosità del lavoro prestato;
8.4. la risarcibilità del danno da usura psico-fisica, invece, presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione dell'art. 36 Cost., e art. 2109 c.c., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito”
(sottolineatura a cura della scrivente).
Nella fattispecie esaminata nella predetta ordinanza e nelle pronunzie n. 142/2013 e n. 24180/2013 non si rinviene la specifica censura di cui si è detto, mentre nella sentenza
Cassazione civile sez. lav., 01/12/2016, n. 24563 la domanda risarcitoria si riferisce certamente ad un periodo antecedente al 2008.
In ordine agli oneri probatori, deve ribadirsi che si tratta di danno presunto, come la S.C. ha già avuto di statuire in pregressi contenziosi in cui è stata parte anche l'odierna resistente.
Ex multis v. Corte di Cassazione sentenza n° 33550/2018 ove gli hanno ribadito <…. che la mancata fruizione Parte_6 del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché "l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicchè la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno..." (Cass. SSUU 142/2013; Cass. 24563/2016,
16665/2015, 24180/2013)>.
Part Quanto all'argomento difensivo dell' in base al quale secondo la S.C. la risarcibilità del danno da usura psico-
21 fisica presuppone che la prestazione nel settimo giorno sia stata resa in assenza di previsioni legittimanti ed in violazione dell'art. 36 Cost. e art. 2109 c.c., perché solo in tal caso la perdita definitiva del riposo settimanale è di per sé produttiva di danno, che può essere liquidato in via equitativa a prescindere dalla prova del pregiudizio subito, mentre, viceversa, nella fattispecie in esame le prestazioni domenicali sono state erogate nell'ambito dell'istituto contrattuale del Servizio di Pronta Disponibilità, è da evidenziare come la predetta affermazione della S.C., che si rinviene in diverse sentenze, debba essere coordinata con il costante riconoscimento del danno presunto da usura in ipotesi di turnazione imposta da ente territoriale ad appartenenti alla Polizia Municipale, in caso di totale soppressione del riposo settimanale e non già di mero spostamento temporale dello stesso (v., ex multis, Cassazione civile sez. VI, 26/08/2022, n. 25377).
Non è sufficiente che vi siano previsioni legittimanti il lavoro domenicale per escludere il risarcimento del danno presunto;
per tale esclusione, occorrendo che le previsioni collettive e l'organizzazione datoriale non confliggano con l'art. 2109 c.c. e l'art. 36 Costituzione (e con l'art. 32 della Costituzione, si potrebbe aggiungere), è necessario che non venga in rilievo la definitiva soppressione del riposo settimanale e cioè, che sia concesso un riposo compensativo o
“sostitutivo”, retribuito, entro i limiti temporali inderogabilmente previsti dalla legge (oggi 14 giorni).
Anche il dipendente che lavora in settori di pubblica utilità non può subire un sacrificio personale protratto nel tempo senza conseguenze per il datore di lavoro e/o con oneri probatori più gravosi rispetto ai restanti lavoratori.
VI – PRESCRIZIONE DECENNALE E QUINQUENNALE
Deve evidenziarsi come in caso di perdita definitiva dei riposi settimanali non vengano in rilievo compensi retributivi
22 soggetti alla prescrizione quinquennale, ma risarcimenti, sia per la illecita definitiva soppressione di riposi domenicali, sia per aver illecitamente obbligato il dipendente a protrarre la prestazione lavorativa oltre il dodicesimo giorno.
Si tratta di responsabilità contrattuale soggetta alla prescrizione decennale.
Viceversa, nei casi in cui il riposo compensativo venga concesso, ma senza riduzione del debito orario, cui conseguono, come già rilevato, la necessità di recuperare il saldo negativo con l'effettuazione di ulteriore straordinario non pagato o, in difetto, la decurtazione dello stipendio, vengono in rilievo compensi retributivi non riconosciuti soggetti alla prescrizione quinquennale.
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, parte ricorrente ha depositato la costituzione in mora inviata con
PEC del 15.02.2019 ricevuta la stessa data (v. doc. n. 18).
VIII – RISARCIMENTO PER DEFINITIVA PERDITA DEL RIPOSO
DOMENICALE E PER USURA A CAUSA DI PRESTAZIONI LAVORATIVE
PROTRATTE CONSECUTIVAMENTE OLTRE IL DODICESIMO GIORNO. QUANTUM
Parte ricorrente ha quantificato il risarcimento per riposi domenicali non goduti nell'importo pari alla retribuzione giornaliera, maggiorato in via equitativa del 30% per la maggiore penosità del lavoro domenicale, in quanto prestato nel giorno dedicato al riposo.
Tale parametro, mutuato dalla maggiorazione prevista contrattualmente per il lavoro festivo, pare equo.
Per la quantificazione del danno da usura psico-fisica sono stati utilizzati i criteri indicati dal CTU nell'ambito di pregressi contenziosi inter partes transatti in appello: il
30% della retribuzione giornaliera nel tredicesimo giorno di lavoro consecutivo, il 32% nel quattordicesimo, il 34% nel quindicesimo e così via, cioè con aumento del 2% per ogni giornata lavorata consecutivamente successivamente al mancato
23 riposo domenicale, fino al godimento del successivo riposo settimanale.
Anche tali parametri paiono equi, considerato che l'usura aumenta progressivamente man mano che aumentano le giornate lavorate in assenza della pausa destinata al reintegro delle energie psico-fisiche.
Da evidenziare, peraltro, che se non viene in rilievo un periodo di tredici giorni consecutivi di lavoro perché vi sono interruzioni del servizio a qualsiasi titolo (ferie, malattia ed altre causali di assenza), non deve farsi luogo a
RISARCIMENTO DA USURA per il semplice motivo che IN DIFETTO DI
PRESTAZIONE LAVORATIVA NON PUO' ESSERCI USURA.
Possono essere utilizzati i nuovi conteggi depositati da parte ricorrente a seguito della dichiarazione di nullità, previo defalco del danno riferito alle date che ricadono nel periodo prescritto (fino al 15-03-2009) ed a quelle infrasettimanali non coincidenti con la domenica.
Da precisare che non è stato formulato apposito conteggio relativo a date in cui è stato concesso un riposo compensativo senza riduzione del debito orario, né ne risultano.
Le date utili individuate dalla decidente sono le seguenti.
Con retribuzione giornaliera + 30% € 104,62: 11-
10-2009 ORE 5,25; 31-01-2010 ORE 3,09; 18-07-10 ORE 7,10
(ORARIO COMPLETO); 10-10-10 ORE 3,56; 17-07-11 ORE 4.09; 24-
07-11 ORE 1,54; 11-09-11 ORE 3.04; 29-01-12 ORE 2,13; 25-03-
12 ORE 2,33; 15-07-12 ORE 1,17; 26-08-12 ORE 2,48; 09-09-
12 ORE 2,38; 21-10-12 ORE 4,04; 02-12-12 ORE 2,14; 20-01-13
ORE 5,20; 28-07-13 ORE 4,47; 10-08-14 ORE 2,45; 17-05-15 ORE
8,55 (ORARIO COMPLETO); 24-07-16 ORE 1,37; 14-05-17 ORE 0,47.
Con retribuzione giornaliera + 30% € 109,27: 15-03-20 ORE 8,50
(orario COMPLETO).
Con retribuzione giornaliera + 30% € 110,53: 01-11-20 ORE
2,36; 09-05-21 ORE 1,07; 22-08-21 ORE 8,30 (orario COMPLETO);
24 19-09-21 ORE 8 (orario COMPLETO); 10-10-21 ORE 5,15; 14-11-21
ORE 8 (orario COMPLETO).
Può quindi essere liquidato in via equitativa l'importo di €
2130,96 [(17 X 104,62*2/3)+
(2*104,62)+(109,27*2/3)+(3*110,53*2/3)+ (4*110,53)] a titolo di risarcimento per riposi domenicali non goduti e persi definitivamente, e di € 482,19 (conteggio Ausl, più completo, scomputato il danno prescritto di € 44,08) a titolo di danno da usura per lavoro consecutivo oltre il dodicesimo giorno.
Quanto alla richiesta di parte resistente di ridurre l'importo del risarcimento per il concorso del lavoratore, in ragione della mancata contestazione da parte di questi circa la mancata attribuzione del riposo compensativo, la stessa è infondata, dovendo il riposo domenicale e quello sostitutivo di tale riposo essere riconosciuti anche in difetto di una richiesta da parte del dipendente, a differenza del riposo compensativo senza riduzione del debito orario facente parte del trattamento previsto dal CCNL per la reperibilità.
L'accoglimento parziale del ricorso induce alla compensazione parziale delle spese di causa (50%).
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte,
1) dichiara che parte ricorrente, oltre al trattamento economico previsto dal CCNL, aveva diritto ex lege ad usufruire di un riposo compensativo (con riduzione del debito orario), in luogo del riposo settimanale perduto, allorché il servizio conseguiva a chiamata al lavoro in presenza di reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva);
2) dichiara tenuta e condanna la Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] al risarcimento del danno da perdita (definitiva) del
25 riposo settimanale domenicale e da usura psico fisica subito da parte ricorrente per l'attività svolta nel periodo di causa nelle giornate di domenica in cui la predetta è stata chiamata al lavoro per reperibilità domenicale (c.d. reperibilità attiva) e nelle giornate successive al dodicesimo giorno di lavoro consecutivo fino al godimento del riposo settimanale;
3) liquida, in via equitativa, a tali titoli la complessiva somma di € 2613,15, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo o la rivalutazione monetaria, se maggiore;
4) condanna, infine, parte resistente alla rifusione del 50% delle spese di causa sostenute da parte ricorrente, che liquida in tale frazione in € 1029,50 per compensi, oltre rimborso CU, spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con compensazione tra le parti del residuo.
5) dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, 21/05/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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