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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1547/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004977428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il 12.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920180004977428000, notificata da ADER il 27.9.2021 e con la quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2013, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale.
Con memoria depositata il 15.12.2025 si costituiva in giudizio la Regione AB eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Agenzia delle Entrate SI si costituiva in giudizio con memoria depositata il 28.1.2026 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con memorie illustrative depositate il 5.2.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono, preliminarmente, essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione
AB (per tardività del ricorso originario e della riassunzione nonchè per difetto di attestazione di conformità all'originale della procura alle liti di parte ricorrente) rilevandosi che: 1) la cartella di pagamento impugnata è stata notificata, per come dedotto in ricorso, il 27.9.2021 come provato dall'avviso di ricevimento prodotto da ADER sicchè è tempestivo l'originario giudizio (introdotto innanzi al Giudice di Pace di BO
Valentia) proposto con atto di citazione notificato il 9.11.2021 (cfr. fascicolo primo grado parte ricorrente); 2) il presente giudizio è stato tempestivamente riassunto con ricorso notificato il 24.11.2025 entro il termine di tre mesi dalla pronuncia della sentenza del Tribunale di BO Valentia n. 642/2025 pubblicata il 24/07/2025 tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla L. n. 742/1969; 3) la procura alle liti di parte ricorrente è corredata alla attestazione di conformità all'originale.
Tanto precisato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da Agenzia delle Entrate SI – atteso che in memoria l'agente della riscossione ha riconosciuto la fondatezza della censura di parte ricorrente concludendo per la non debenza delle somme pretese con la cartella impugnata.
Tenuto conto che il riconoscimento della fondatezza della domanda attorea da parte di ADER è avvenuto soltanto nel presente giudizio le spese di lite sono poste a carico dell'agente della riscossione, liquidate come dispositivo, mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con la Regione AB
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con la Regione AB.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 1, riunita in udienza il
19/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 1547/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - BO Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920180004977428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il 20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato il 12.12.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 13920180004977428000, notificata da ADER il 27.9.2021 e con la quale era stato chiesto il pagamento dell'importo ivi indicato a titolo di tassa automobilistica per l'anno 2013, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare, l'intervenuta prescrizione del tributo per il decorso del termine triennale.
Con memoria depositata il 15.12.2025 si costituiva in giudizio la Regione AB eccependo l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
Agenzia delle Entrate SI si costituiva in giudizio con memoria depositata il 28.1.2026 chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con memorie illustrative depositate il 5.2.2026 parte ricorrente insisteva nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devono, preliminarmente, essere disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla Regione
AB (per tardività del ricorso originario e della riassunzione nonchè per difetto di attestazione di conformità all'originale della procura alle liti di parte ricorrente) rilevandosi che: 1) la cartella di pagamento impugnata è stata notificata, per come dedotto in ricorso, il 27.9.2021 come provato dall'avviso di ricevimento prodotto da ADER sicchè è tempestivo l'originario giudizio (introdotto innanzi al Giudice di Pace di BO
Valentia) proposto con atto di citazione notificato il 9.11.2021 (cfr. fascicolo primo grado parte ricorrente); 2) il presente giudizio è stato tempestivamente riassunto con ricorso notificato il 24.11.2025 entro il termine di tre mesi dalla pronuncia della sentenza del Tribunale di BO Valentia n. 642/2025 pubblicata il 24/07/2025 tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali prevista dalla L. n. 742/1969; 3) la procura alle liti di parte ricorrente è corredata alla attestazione di conformità all'originale.
Tanto precisato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere – per come chiesto da Agenzia delle Entrate SI – atteso che in memoria l'agente della riscossione ha riconosciuto la fondatezza della censura di parte ricorrente concludendo per la non debenza delle somme pretese con la cartella impugnata.
Tenuto conto che il riconoscimento della fondatezza della domanda attorea da parte di ADER è avvenuto soltanto nel presente giudizio le spese di lite sono poste a carico dell'agente della riscossione, liquidate come dispositivo, mentre possono essere compensate quelle relative ai rapporti con la Regione AB
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna ADER al pagamento delle spese di lite che liquida in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta;
compensa le spese di lite relative ai rapporti con la Regione AB.