Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01516/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1516 del 2025, proposto da
Ihor ovvero IG EL SH, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Bastianini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'ottemperanza
- dell'ordinanza n. cronol. 2014/2024 del 05/04/2024 emessa dal Tribunale di Firenze a definizione del giudizio iscritto al ruolo n.ro 1932/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. EL AV e udita la difesa di parte resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si espone nel ricorso che:
- con ordinanza n. 2014 del 05/04/2024, a definizione del giudizio iscritto al ruolo n.ro 1932/2024 RG, il Tribunale di Firenze condannava il Ministero dell’Interno e la Questura di Grosseto “al pagamento delle spese di lite del primo grado cautelare, che si liquidano in euro 2.026, 00 per compensi, oltre 15% di rimborso forfettario, euro 287,50 per spese vive, CPA e IVA di legge;
- l’ordinanza è definitiva e non è stata impugnata (come da attestazione prodotta sub allegato n. 2 al ricorso) ed è stata notificata al Ministero il 16.04.2024 (cfr. doc. all. sub 3 al ricorso);
In data 26.09.2024, non avendo l’Amministrazione adempiuto a quanto ordinato dal Tribunale, veniva notificato dall’interessato atto di precetto con l’intimazione al pagamento dell’importo di euro 3.450,87.
Lo studio legale ricorrente ha notificato il 12.05.2025 ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., depositandolo ritualmente avanti questo Tribunale, per l’esecuzione della citata ordinanza e ottenere da parte dell’Amministrazione intimata il pagamento integrale delle somme accertate, chiedendo anche la condanna di quest’ultima alla corresponsione di una penalità di mora.
L’Amministrazione intimata si è costituita (il 25.09.2025) con atto di mero stile.
In corso di giudizio l’Amministrazione ha provveduto al pagamento di una somma inferiore, vale a dire euro 3.243,68 rispetto a quella indicata nell’atto di precetto notificato e depositato (pari ad euro 3.450,87), e residua somma capitale dovuta al ricorrente pari ad euro 207,19.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
3. Il Collegio rileva che:
- il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero il 16.04.2024 e nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in legge 28 febbraio 1997, n. 30, a tutt'oggi l'Amministrazione ha ottemperato al pagamento solo parziale di quanto dovuto, residuando la somma di euro 207,19;
- il presente gravame è stato azionato ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche la ordinanza del Tribunale di Firenze sopra citata, non più impugnabile, come risulta dalla certificazione rilasciata in data 26.03.2025 ed esibita in giudizio in ossequio al disposto dell’art. 114, comma 2, c.p.a. (cfr. doc. n. 2 allegato al ricorso).
L’Amministrazione non ha opposto nulla essendosi costituita con atto di mero stile.
Sussistendo i presupposti per accogliere il ricorso il Ministero dell’Interno deve procedere all’ottemperanza della ordinanza del Tribunale di Firenze n. 1370/2023 procedendo alla liquidazione delle somme residue nella stessa riconosciute e per come richieste nel presente ricorso, vale a dire euro 207,19.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al competente ufficio del Ministero dell’Interno il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla comunicazione o notificazione, se precedente, della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà nei successivi trenta giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
E’ respinta la richiesta di condannare l’Amministrazione inadempiente al pagamento di una penalità di mora in ragione dell’esiguità della somma ancora dovuta al ricorrente.
4. Le spese processuali del presente giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate, considerata la nota spese depositata, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Ministero dell’Interno di provvedere al pagamento delle somme dovute, come indicate in motivazione, in adempimento alla decisione oggetto del presente giudizio, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che si liquidano nella misura complessiva di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, con refusione del contributo unificato;
- nomina quale commissario ad acta, per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione, il Direttore Generale dell’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà nei successivi trenta giorni;
- respinge la richiesta di condannare l’Amministrazione inadempiente al pagamento di una penalità di mora.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO IA, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
EL AV, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL AV | RO IA |
IL SEGRETARIO