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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/06/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1229/2022 e promosso da:
già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Luisa Caimmi e Andrea Davide Arnaldi – come da procura in atti;
- appellante -
Contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Berto - come da procura in atti;
- appellata –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita - in via preliminare, ritenuti ricorrenti giusti motivi di urgenza, disporre provvisoriamente, anche inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado o dell'esecuzione della sentenza
o ordinare la comparizione delle parti in Camera di Consiglio prima della prima udienza per i
pagina 1 di 7 provvedimenti ex artt. 283 e 351, secondo comma c.p.c.; - riformare in via integrale e avendo riguardo al quantum di cui agli aggiornamenti contabili che si producono (doc 3), la sentenza n.
276/2022 pubbl. il 5/07/2022, emessa nel contenzioso R.G. n. 3/2020, notificata in data
22/7/2022 (doc.1) in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di gravame e le causali di cui in atti;
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 15% rimborso spese forfettarie D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: - Solo qualora ritenuto necessario, ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria, con riserva di capitolare e di dedurre altri eventuali mezzi istruttori deducendi nei termini previsti ex lege. Si richiamano ivi, da intendersi ritrascritte, le istanze istruttorie tutte dedotte con le memorie ex art 183 c.p.c.”
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, in via preliminare • accogliere l'eccezione di tardività ed in ogni caso di irritualità di formulazione di domande nuove, produzione e deposito di documenti nuovi da parte dell'appellante, opponendosi alla richiesta di prove per interrogatorio e testi formulate da controparte;
nel merito • respingere l'appello proposto da – già e, per l'effetto, confermare in Controparte_1 Controparte_2 ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Biella n. 276/2022, pubblicata in data
05/07/2022, con ogni consequenziale provvedimento;
in ogni caso • col favore delle spese ed onorari del giudizio, comprensivi di rimborso forfettario 15%, CPA 4% ed IVA 22%.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. la si opponeva al D.I. Controparte_3
n. 769/2019 recante l'importo capitale di euro 15.469,02 oltre interessi, spese della procedura, spese notarili e per attività stragiudiziale, emesso il 5.11.2019 nei suoi confronti in favore di
(poi in forza di contratto di cessione di crediti Controparte_2 Controparte_1 derivanti da fatture per la somministrazione di energia elettrica da parte di EN NE (che aveva ceduto a sua volta il credito a cessionaria di ) Controparte_4 Controparte_2 nelle scuole e complessi scolastici gestiti da ente territoriale.
L'opponente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, contestava sia l'an che il quantum della pretesa creditoria e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
In particolare, la rilevava: i) che gli importi delle fatture azionate (aventi, nello specifico CP_3
i numeri: 4801463220, 4801463221, 4801463225, 4801463228, 4801463230, 4801463235 del
2017) erano stati contestati già ad EN NE vista l'applicazione dell'errata aliquota IVA del
22% in luogo di quella agevolata del 10% prevista dal DPR 633/1972; ii) che le altre fatture azionate, aventi nn. 4700229339, 4700300504, 4700423039, 4700943898, 4800111929 (emesse nei primi mesi del 2016) per un totale di euro 13.781,20, erano state già saldate (come risultava pagina 2 di 7 dai mandati di pagamento prodotti ai docc.
4-8 e 5/a, 6/a, 7/a 8/a del fascicolo di primo grado parte opponente) ed era stata richiesta l'emissione di note di credito per le somme errate versate in eccedenza;
iii) che in data 21.12.2018 la Provincia aveva inviato a e per conoscenza CP_1 anche a e EN NE, una comunicazione dettagliata con il numero delle Controparte_4 fatture regolarmente pagate e quelle oggetto di immediata contestazione come sopra indicate ma, Con nonostante ciò, aveva chiesto l'emissione del provvedimento monitorio senza accertare l'effettiva consistenza del credito.
Per tali argomentazioni la contestava l'emissione del provvedimento monitorio e ne CP_3 chiedeva l'annullamento.
1.1. Si costituiva in giudizio in giudizio insistendo, in via preliminare, per la Controparte_2 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., nel merito, per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per la condanna della controparte al pagamento della somma diversamente accertata in corso di causa. La convenuta opposta rilevava, contrariamente a quanto dedotto da controparte, che le fatture commerciali prodotte in atti, non erano state fatte oggetto di alcuna contestazione né in fase stragiudiziale, né in sede giudiziale, non avendo controparte, individuato, alcun fondato motivo per sottrarsi al pagamento dell'importo reclamato (pagg. 6 e 7 comparsa di cost. e risposta).
1.2. Il Tribunale di Biella con la sentenza n. 276/2022 del 5/07/2022 notificata il 22/07/2022, accoglieva l'opposizione spiegata dalla , revocava il decreto ingiuntivo n. 769/2019 e CP_3 condannava l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese le spese di lite, liquidate in euro 3.235,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Il Tribunale, premettendo che, in tema di cessione del credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore e, nel merito, il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costituivi il proprio diritto, rilevava che:
-Parte opponente, a fronte della pretesa azionata in via monitoria da parte di sulla CP_1 scorta delle fatture emesse dall'ente erogatore dell'energia elettrica, aveva eccepito, ai sensi dell'art. 2697, II co. c.c., l'avvenuto versamento del dovuto in ordine alle indicate fatture producendo i relativi mandati di pagamento e, quanto alle fatture oggetto di contestazione per errore dell'Iva “pur ammesso dalla parte cedente”, la banca opposta aveva omesso di indicare in maniera precisa e puntuale l'esatto ammontare delle proprie pretese economiche;
-Le circostanze dedotte ex art. 2697, II co. c.c. dall'amministrazione provinciale erano collocabili in epoca anteriore rispetto all'atto di cessione redatto in data 28.06.20218 (notificato in data
11.07.2018), atteso che i mandati di pagamento risultavano emessi dalla Provincia nel biennio pagina 3 di 7 2016/2017 e la prima segnalazione sull'erroneo regime di applicazione dell'IVA risaliva a novembre 2017; su tali eccezioni la creditrice non aveva preso specifica posizione ex art. 115
c.p.c. essendosi limitata a confutazioni generiche e producendo documenti (i doc. n. 6, 7, 7.1,
7.2) inammissibili perché irrituali e in ogni caso privi di efficacia probatoria perché unilateralmente formati dalla parte che li depositava.
2. Avverso detta sentenza, in data 30.09.2022 ha proposto appello censurando la Controparte_1 sentenza del Tribunale per i motivi sintetizzati come segue, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Con ritiene che il Tribunale abbia deciso la controversia senza valutare i rilievi amplissimamente svolti in primo grado ove si deduceva che:>
• Fattura 4800111929: contrariamente a quanto riscontrato dalla cedente (“la fattura 4800111929 resta insoluta causa errata detrazione nota credito”), la fattura risulta saldata correttamente come da aggiornamenti contabili allegati (Doc.ti 6 e 7);
• le fatture 4700229339, 4700423039 e 4700300504 restano insolute in quanto le note credito utilizzate dal debitore sono state stornate e pertanto non disponibili (inviata mail in data
04/11/2016 come da allegato - doc. 6);
• la fattura 4700943898 resta insoluta in quanto il debitore utilizza la nota credito 4700988195 di
- € 456,03 per un importo maggiore - € 912,06 (doc. 6);
• per le fatture 4801463219 4801463221 relative alle utenze IT001E00239699 e IT001E00603845
è stato fornito riscontro al debitore in data 04/06/2020 come da pdf prodotto nel giudizio di primo grado. La contestazione sulla mancata applicazione dell'aliquota Iva agevolata non è stata accolta da EN (doc. 6 e 7);
• per le restanti fatture 4801463235, 4801463230, 4801463228, 4801463225 e 4801463220 il reclamo non è stato accolto da EN, come da lettera inviata a mezzo PEC in data 28/07/2020, in quanto non si evince a sistema la presenza di un'istanza per l'applicazione dell'iva al 10% e pertanto è stato impossibile procedere con la richiesta (doc.ti 6 e 7).
Ad avviso di parte appellante, la sentenza è generica ed errata anche laddove Tribunale di Biella ha giudicato che l'esponente non avesse contestato la rappresentazione avversa, mentre, come sarebbe evincibile dalla mera disamina degli atti di causa, l'appellante aveva preso distintamente posizione sulle eccezioni avverse attraverso la produzione dei documenti 2 e 3.
La gravata sentenza sarebbe viziata dall'omissione di circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione della fattispecie oggetto di giudizio e da un'errata interpretazione della normativa relativa agli artt.
112, 115 e 116 c.p.c. e alle norme che regolano il contratto di cessione.
Con ulteriore motivo l'appellante ha infine lamentato l'errata decisione del Tribunale di Biella in punto spese ritenendo che, vista una situazione di oggettiva incertezza, vi erano le condizioni per disporre una compensazione delle spese.
pagina 4 di 7 3. Si è tempestivamente costituita la con comparsa del 10.03.2023, insistendo Controparte_3 in via preliminare per il rigetto dell'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. nonché per l'accoglimento della propria eccezione di inammissibilità dell'impugnazione avversaria ex art. 342
c.p.c. (ritenendo che l'appello non soddisfi i requisiti previsti dalla norma) ed eccependo la tardività ed in ogni caso di irritualità di formulazione di domande nuove, produzione e deposito di documenti nuovi;
nel merito l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
In punto di fatto la ha nuovamente allegato i fatti estintivi di parte della pretesa CP_3 creditoria così come in primo grado, sottolineando di aver assolto al proprio onere probatorio, cosa invece non fatta dall'appellante, e concludendo per la conferma della sentenza, essendo immune da vizi e censure il percorso logico giudico del primo giudice.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, la
Corte, respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata formulata dall'appellante, in quanto manifestamente infondata, ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc la causa
è stata trattenuta a decisione.
5. Ritiene la Corte che l'appello debba essere respinto.
Il Tribunale ha esaminato tutti i documenti prodotti e ha compiutamente motivato sia relativamente alle fatture che risultavano pagate come da mandati in atti, sia relativamente alle fatture contestate per l'errore sull'IVA “che” – scrive il primo giudice – “pur ammesso dal creditore cedente, risulta non emendato nell'ambito del presente giudizio, in spregio del principio dispositivo, per cui è onere della parte interessata indicare in maniera precisa e puntuale, anche alla luce delle difese della parte avversa, l'esatto ammontare delle proprie pretese economiche”.
In questo contesto, parte appellante – invece di confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado – si è limitata a riprodurre le argomentazioni già svolte davanti al Tribunale e dallo stesso esaminate e respinte, completamente omettendo ogni illustrazione in chiave di critica della sentenza, fatto che impedisce alla Corte ogni valutazione circa la loro conferenza in sede di gravame e rende palese la inammissibilità dell'appello.
Anche il richiamo di parte appellante a documenti vari rinfusamente versati in atti risulta del tutto incongruo, atteso che i doc. nn. 6 e 7 sono quei documenti che il Tribunale ha dichiarato inammissibili perché irritualmente prodotti e comunque privi di valore probatorio in quanto Con documentazione unilateralmente formata da chi l'ha depositata (curiosamente richiama quei documenti senza alcune specifica censura alla motivazione di cui sopra), il doc. n. 3 è il contratto pagina 5 di 7 Con di cessione e il doc. n. 2 è una schedina della situazione contabile redatta da con l'indicazione degli importi asseritamente dovuti dalla . CP_3
In conclusione, per quanto sopra l'appello è inammissibile atteso che non colpisce la ratio decidendi del primo giudice ma si limita a reiterare le generiche argomentazione effettuate in primo grado.
Resta solo da aggiungere che l'ultimo motivo di appello, afferente le spese è infondato, non essendovi alcuna situazione di oggettiva incertezza o altro motivo oggettivo o soggettivo che potesse e possa comportare la compensazione delle spese di primo grado.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda, dell'attività espletata e del tenore delle difese, secondo i parametri medi: si riconoscono pertanto a favore della € 1.134,00 per la fase di studio ed € 921,00 per la fase Controparte_3 introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale per complessivi € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
7. Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame inammissibili o manifestamente infondati e costringendo la a subire un giudizio inutile e Controparte_3 implicante l'esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa. La somma a favore della Provincia appellata viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a
€ 3.966,00.
8. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Biella n. 276/2022 pubblicata in data 05.07.2022 notificata in data 22/07/2022, nel procedimento avente numero di r.g. 3/2020 nei confronti della , in persona del Controparte_5
Presidente p.t. – ogni contraria istanza disattesa:
Rigetta l'appello confermando la sentenza n. 276/2022 del Tribunale di Biella;
pagina 6 di 7 Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi €3.966,00 oltre Controparte_3 rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a.;
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di €
3.966,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
27/05/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore
Dott.ssa Silvia Orlando - Consigliere
Dottor Corrado Croci - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 1229/2022 e promosso da:
già in persona del legale rappresentante Controparte_1 Controparte_2 pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Luisa Caimmi e Andrea Davide Arnaldi – come da procura in atti;
- appellante -
Contro
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Berto - come da procura in atti;
- appellata –
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte adita - in via preliminare, ritenuti ricorrenti giusti motivi di urgenza, disporre provvisoriamente, anche inaudita altera parte, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado o dell'esecuzione della sentenza
o ordinare la comparizione delle parti in Camera di Consiglio prima della prima udienza per i
pagina 1 di 7 provvedimenti ex artt. 283 e 351, secondo comma c.p.c.; - riformare in via integrale e avendo riguardo al quantum di cui agli aggiornamenti contabili che si producono (doc 3), la sentenza n.
276/2022 pubbl. il 5/07/2022, emessa nel contenzioso R.G. n. 3/2020, notificata in data
22/7/2022 (doc.1) in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di gravame e le causali di cui in atti;
- Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre il 15% rimborso spese forfettarie D.M. n. 55/2014, IVA e CPA come per legge. In via istruttoria: - Solo qualora ritenuto necessario, ammettere le prove per interrogatorio formale delle parti e testi, in materia diretta e contraria, con riserva di capitolare e di dedurre altri eventuali mezzi istruttori deducendi nei termini previsti ex lege. Si richiamano ivi, da intendersi ritrascritte, le istanze istruttorie tutte dedotte con le memorie ex art 183 c.p.c.”
Per parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie e provvidenze, in via preliminare • accogliere l'eccezione di tardività ed in ogni caso di irritualità di formulazione di domande nuove, produzione e deposito di documenti nuovi da parte dell'appellante, opponendosi alla richiesta di prove per interrogatorio e testi formulate da controparte;
nel merito • respingere l'appello proposto da – già e, per l'effetto, confermare in Controparte_1 Controparte_2 ogni sua parte l'impugnata sentenza del Tribunale di Biella n. 276/2022, pubblicata in data
05/07/2022, con ogni consequenziale provvedimento;
in ogni caso • col favore delle spese ed onorari del giudizio, comprensivi di rimborso forfettario 15%, CPA 4% ed IVA 22%.”
MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c. la si opponeva al D.I. Controparte_3
n. 769/2019 recante l'importo capitale di euro 15.469,02 oltre interessi, spese della procedura, spese notarili e per attività stragiudiziale, emesso il 5.11.2019 nei suoi confronti in favore di
(poi in forza di contratto di cessione di crediti Controparte_2 Controparte_1 derivanti da fatture per la somministrazione di energia elettrica da parte di EN NE (che aveva ceduto a sua volta il credito a cessionaria di ) Controparte_4 Controparte_2 nelle scuole e complessi scolastici gestiti da ente territoriale.
L'opponente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, contestava sia l'an che il quantum della pretesa creditoria e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo.
In particolare, la rilevava: i) che gli importi delle fatture azionate (aventi, nello specifico CP_3
i numeri: 4801463220, 4801463221, 4801463225, 4801463228, 4801463230, 4801463235 del
2017) erano stati contestati già ad EN NE vista l'applicazione dell'errata aliquota IVA del
22% in luogo di quella agevolata del 10% prevista dal DPR 633/1972; ii) che le altre fatture azionate, aventi nn. 4700229339, 4700300504, 4700423039, 4700943898, 4800111929 (emesse nei primi mesi del 2016) per un totale di euro 13.781,20, erano state già saldate (come risultava pagina 2 di 7 dai mandati di pagamento prodotti ai docc.
4-8 e 5/a, 6/a, 7/a 8/a del fascicolo di primo grado parte opponente) ed era stata richiesta l'emissione di note di credito per le somme errate versate in eccedenza;
iii) che in data 21.12.2018 la Provincia aveva inviato a e per conoscenza CP_1 anche a e EN NE, una comunicazione dettagliata con il numero delle Controparte_4 fatture regolarmente pagate e quelle oggetto di immediata contestazione come sopra indicate ma, Con nonostante ciò, aveva chiesto l'emissione del provvedimento monitorio senza accertare l'effettiva consistenza del credito.
Per tali argomentazioni la contestava l'emissione del provvedimento monitorio e ne CP_3 chiedeva l'annullamento.
1.1. Si costituiva in giudizio in giudizio insistendo, in via preliminare, per la Controparte_2 concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ritenendo non sussistenti i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., nel merito, per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, per la condanna della controparte al pagamento della somma diversamente accertata in corso di causa. La convenuta opposta rilevava, contrariamente a quanto dedotto da controparte, che le fatture commerciali prodotte in atti, non erano state fatte oggetto di alcuna contestazione né in fase stragiudiziale, né in sede giudiziale, non avendo controparte, individuato, alcun fondato motivo per sottrarsi al pagamento dell'importo reclamato (pagg. 6 e 7 comparsa di cost. e risposta).
1.2. Il Tribunale di Biella con la sentenza n. 276/2022 del 5/07/2022 notificata il 22/07/2022, accoglieva l'opposizione spiegata dalla , revocava il decreto ingiuntivo n. 769/2019 e CP_3 condannava l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese le spese di lite, liquidate in euro 3.235,00 oltre spese generali, oneri e accessori.
Il Tribunale, premettendo che, in tema di cessione del credito, il debitore ceduto è legittimato ad opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nei confronti dell'originario creditore e, nel merito, il creditore ha l'onere di provare tutti i fatti costituivi il proprio diritto, rilevava che:
-Parte opponente, a fronte della pretesa azionata in via monitoria da parte di sulla CP_1 scorta delle fatture emesse dall'ente erogatore dell'energia elettrica, aveva eccepito, ai sensi dell'art. 2697, II co. c.c., l'avvenuto versamento del dovuto in ordine alle indicate fatture producendo i relativi mandati di pagamento e, quanto alle fatture oggetto di contestazione per errore dell'Iva “pur ammesso dalla parte cedente”, la banca opposta aveva omesso di indicare in maniera precisa e puntuale l'esatto ammontare delle proprie pretese economiche;
-Le circostanze dedotte ex art. 2697, II co. c.c. dall'amministrazione provinciale erano collocabili in epoca anteriore rispetto all'atto di cessione redatto in data 28.06.20218 (notificato in data
11.07.2018), atteso che i mandati di pagamento risultavano emessi dalla Provincia nel biennio pagina 3 di 7 2016/2017 e la prima segnalazione sull'erroneo regime di applicazione dell'IVA risaliva a novembre 2017; su tali eccezioni la creditrice non aveva preso specifica posizione ex art. 115
c.p.c. essendosi limitata a confutazioni generiche e producendo documenti (i doc. n. 6, 7, 7.1,
7.2) inammissibili perché irrituali e in ogni caso privi di efficacia probatoria perché unilateralmente formati dalla parte che li depositava.
2. Avverso detta sentenza, in data 30.09.2022 ha proposto appello censurando la Controparte_1 sentenza del Tribunale per i motivi sintetizzati come segue, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Con ritiene che il Tribunale abbia deciso la controversia senza valutare i rilievi amplissimamente svolti in primo grado ove si deduceva che:>
• Fattura 4800111929: contrariamente a quanto riscontrato dalla cedente (“la fattura 4800111929 resta insoluta causa errata detrazione nota credito”), la fattura risulta saldata correttamente come da aggiornamenti contabili allegati (Doc.ti 6 e 7);
• le fatture 4700229339, 4700423039 e 4700300504 restano insolute in quanto le note credito utilizzate dal debitore sono state stornate e pertanto non disponibili (inviata mail in data
04/11/2016 come da allegato - doc. 6);
• la fattura 4700943898 resta insoluta in quanto il debitore utilizza la nota credito 4700988195 di
- € 456,03 per un importo maggiore - € 912,06 (doc. 6);
• per le fatture 4801463219 4801463221 relative alle utenze IT001E00239699 e IT001E00603845
è stato fornito riscontro al debitore in data 04/06/2020 come da pdf prodotto nel giudizio di primo grado. La contestazione sulla mancata applicazione dell'aliquota Iva agevolata non è stata accolta da EN (doc. 6 e 7);
• per le restanti fatture 4801463235, 4801463230, 4801463228, 4801463225 e 4801463220 il reclamo non è stato accolto da EN, come da lettera inviata a mezzo PEC in data 28/07/2020, in quanto non si evince a sistema la presenza di un'istanza per l'applicazione dell'iva al 10% e pertanto è stato impossibile procedere con la richiesta (doc.ti 6 e 7).
Ad avviso di parte appellante, la sentenza è generica ed errata anche laddove Tribunale di Biella ha giudicato che l'esponente non avesse contestato la rappresentazione avversa, mentre, come sarebbe evincibile dalla mera disamina degli atti di causa, l'appellante aveva preso distintamente posizione sulle eccezioni avverse attraverso la produzione dei documenti 2 e 3.
La gravata sentenza sarebbe viziata dall'omissione di circostanze rilevanti ai fini della ricostruzione della fattispecie oggetto di giudizio e da un'errata interpretazione della normativa relativa agli artt.
112, 115 e 116 c.p.c. e alle norme che regolano il contratto di cessione.
Con ulteriore motivo l'appellante ha infine lamentato l'errata decisione del Tribunale di Biella in punto spese ritenendo che, vista una situazione di oggettiva incertezza, vi erano le condizioni per disporre una compensazione delle spese.
pagina 4 di 7 3. Si è tempestivamente costituita la con comparsa del 10.03.2023, insistendo Controparte_3 in via preliminare per il rigetto dell'istanza di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. nonché per l'accoglimento della propria eccezione di inammissibilità dell'impugnazione avversaria ex art. 342
c.p.c. (ritenendo che l'appello non soddisfi i requisiti previsti dalla norma) ed eccependo la tardività ed in ogni caso di irritualità di formulazione di domande nuove, produzione e deposito di documenti nuovi;
nel merito l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e diritto.
In punto di fatto la ha nuovamente allegato i fatti estintivi di parte della pretesa CP_3 creditoria così come in primo grado, sottolineando di aver assolto al proprio onere probatorio, cosa invece non fatta dall'appellante, e concludendo per la conferma della sentenza, essendo immune da vizi e censure il percorso logico giudico del primo giudice.
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter, la
Corte, respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza appellata formulata dall'appellante, in quanto manifestamente infondata, ha rinviato all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo la precisazione delle conclusioni e l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc la causa
è stata trattenuta a decisione.
5. Ritiene la Corte che l'appello debba essere respinto.
Il Tribunale ha esaminato tutti i documenti prodotti e ha compiutamente motivato sia relativamente alle fatture che risultavano pagate come da mandati in atti, sia relativamente alle fatture contestate per l'errore sull'IVA “che” – scrive il primo giudice – “pur ammesso dal creditore cedente, risulta non emendato nell'ambito del presente giudizio, in spregio del principio dispositivo, per cui è onere della parte interessata indicare in maniera precisa e puntuale, anche alla luce delle difese della parte avversa, l'esatto ammontare delle proprie pretese economiche”.
In questo contesto, parte appellante – invece di confrontarsi con la motivazione della sentenza di primo grado – si è limitata a riprodurre le argomentazioni già svolte davanti al Tribunale e dallo stesso esaminate e respinte, completamente omettendo ogni illustrazione in chiave di critica della sentenza, fatto che impedisce alla Corte ogni valutazione circa la loro conferenza in sede di gravame e rende palese la inammissibilità dell'appello.
Anche il richiamo di parte appellante a documenti vari rinfusamente versati in atti risulta del tutto incongruo, atteso che i doc. nn. 6 e 7 sono quei documenti che il Tribunale ha dichiarato inammissibili perché irritualmente prodotti e comunque privi di valore probatorio in quanto Con documentazione unilateralmente formata da chi l'ha depositata (curiosamente richiama quei documenti senza alcune specifica censura alla motivazione di cui sopra), il doc. n. 3 è il contratto pagina 5 di 7 Con di cessione e il doc. n. 2 è una schedina della situazione contabile redatta da con l'indicazione degli importi asseritamente dovuti dalla . CP_3
In conclusione, per quanto sopra l'appello è inammissibile atteso che non colpisce la ratio decidendi del primo giudice ma si limita a reiterare le generiche argomentazione effettuate in primo grado.
Resta solo da aggiungere che l'ultimo motivo di appello, afferente le spese è infondato, non essendovi alcuna situazione di oggettiva incertezza o altro motivo oggettivo o soggettivo che potesse e possa comportare la compensazione delle spese di primo grado.
L'appello viene conseguentemente rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto del valore della domanda, dell'attività espletata e del tenore delle difese, secondo i parametri medi: si riconoscono pertanto a favore della € 1.134,00 per la fase di studio ed € 921,00 per la fase Controparte_3 introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale per complessivi € 3.966,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
7. Sussistono i presupposti per il riconoscimento d'ufficio di una somma a carico della parte appellante soccombente e a favore della controparte ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., a fronte della colpa grave con cui ha agito l'appellante, proponendo motivi di gravame inammissibili o manifestamente infondati e costringendo la a subire un giudizio inutile e Controparte_3 implicante l'esborso di denaro pubblico per incaricare la difesa. La somma a favore della Provincia appellata viene equitativamente determinata in misura pari all'ammontare dei compensi, pari a
€ 3.966,00.
8. La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/02 perché la parte appellante sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Biella n. 276/2022 pubblicata in data 05.07.2022 notificata in data 22/07/2022, nel procedimento avente numero di r.g. 3/2020 nei confronti della , in persona del Controparte_5
Presidente p.t. – ogni contraria istanza disattesa:
Rigetta l'appello confermando la sentenza n. 276/2022 del Tribunale di Biella;
pagina 6 di 7 Condanna l'appellante in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 pagare all'appellata le spese del grado, liquidate in complessivi €3.966,00 oltre Controparte_3 rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a.;
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata dell'ulteriore somma di €
3.966,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte d'Appello in data
27/05/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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