Sentenza 23 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Campania, sentenza 23/04/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Campania |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74782 Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA
CAMPANIA
composta dai seguenti magistrati:
EL ORICCHIO Presidente OS CASSANETI Giudice BR PEPE Giudice - relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74782 R.G.
promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:
- NO EL, (c.f. [...]), nato il 9.12.1962 a RU (NA) ed ivi residente in via Guido De Ruggiero n. 130, int. 3, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’avv. Fabio Benincasa ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, Largo Torraca n. 71
(pec: fabiobenincasa@avvocatinapoli.legalmail.it);
LETTO l’atto di citazione depositato in data 25.7.2025;
VISTO il decreto n. 1, del 21.1.2026, con cui la Sezione ha accolto l’istanza ex art. 130 c.g.c., determinando la somma dovuta per la definizione del giudizio, a carico di NN EL, nell’importo di euro 25.000,00 fissando in trenta giorni, decorrenti dalla data di comunicazione del decreto 104/2026 Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74782 stesso, il termine per il deposito della documentazione attestante in maniera certa e definitiva l’avvenuto pagamento;
ESAMINATA la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della predetta somma trasmessa, a cura del convenuto, in data 13.2.2026;
UDITI, nell’odierna udienza, con l’assistenza del Segretario EA De Cicco, il relatore dott. BR EP, l’avv. Fabio Benincasa per l’istante e il rappresentante del P.M. nella persona del S.P.G. Raffaele Cangiano;
Premesso in
FATTO
Con atto di citazione, del 25.7.2025, la Procura regionale evocava in giudizio NN EL, in qualità di dipendente a tempo pieno del Comune di Volla (NA) a partire dal 2008, per sentirlo condannare al pagamento, in favore del ridetto Ente, dell’importo di euro 83.000,00, oltre accessori di legge con interessi e rivalutazione a partire, per ogni annualità di percezione dal 31 dicembre dell’anno di riferimento e sino al 14.2.2024 per l’anno 2024, oltre accessori di legge.
La vicenda traeva origine da un esposto, presentato in data 21.12.2022 dalla ex moglie del NN, con il quale veniva segnalata alla G.d.F. una fattispecie di danno erariale conseguente allo svolgimento tra il 2018 ed il 2024 di plurime attività all’esterno vietate e non autorizzate, con mancato riversamento dei compensi percepiti in favore del Comune (v.
atto di citazione pp. 6 e 15).
Nella prospettazione accusatoria, l'illecito amministrativo in esame consisterebbe nella condotta illecita gravemente colposa perpetrata dal NN in spregio della normativa Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74782 sulle incompatibilità del pubblico impiego di cui agli artt. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165/2001 e 92, comma 1, d.lgs. n.
267/2000 per avere costui, continuativamente, svolto spettacoli in qualità di musicista ed intrattenitore di eventi, omettendo di riversare alla Amministrazione di appartenenza i compensi percepiti, non dichiarati nemmeno al Fisco.
Con memoria di costituzione del 22.12.2025, parte convenuta presentava istanza di rito abbreviato ex art. 130 c.g.c.
offrendo in pagamento la somma di euro 25.000,00 in ordine alla quale la Procura ha espresso parere favorevole. In subordine chiedeva il rigetto della pretesa attorea per carenza assoluta di prova con riferimento alla contestazione svolta.
All’esito dell’udienza camerale del 13.1.2026, in cui le parti davano atto di avere concordato l’importo di euro 25.000,00 pari a circa il 30% del danno contestato per la definizione ex art. 130 c.g.c. della presente controversia, il Collegio, dopo le verifiche di rito, emetteva il decreto n. 1, del 21.1.2026, con cui fissava in trenta giorni il termine per il versamento, in un’unica soluzione, della somma concordata in favore dell’Ente locale.
In data 5.3.2026, il convenuto provvedeva al deposito della conferente documentazione comprovante il pagamento effettuato il 13.2.2026 in favore dell’Amministrazione danneggiata.
All’odierna pubblica udienza, il P.M. prendeva atto dell’avvenuta corresponsione della somma stabilita in esecuzione del decreto n. 1, del 21.1.2026, che aveva accolto la richiesta di rito abbreviato, insistendo per le spese.
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74782 La difesa del convenuto, nel richiamare le affermazioni del P.M., precisava di avere depositato anche l’attestazione del Comune comprovante il buon esito del pagamento effettuato.
La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione, assunta sulla scorta delle seguenti argomentazioni in punto di
DIRITTO
1. Preliminarmente va rammentato che l’art. 130 c.g.c. ha introdotto “con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità ed allo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario il c.d. rito abbreviato. Tale istituto permette al convenuto in primo grado, previa acquisizione del concorde parere della Procura, di richiedere, nella memoria di costituzione, la definizione alternativa del giudizio attraverso la corresponsione di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione.
Nell’ambito di tale giudizio l’organo decidente è chiamato ad accertare, sulla base di una cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione della controversia, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno (Sez. Giur. Lombardia, sent.
n. 142/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 1032/2022 e n.
666/2023).
In caso di ammissibilità dell’istanza, con decreto motivato in camera di consiglio, viene determinata la somma dovuta, con indicazione di un termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per il versamento della stessa e fissazione di ulteriore udienza ai fini dell’accertamento del disposto pagamento.
Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74782 2. Ciò premesso, nella vicenda in esame, il Collegio, accertato l’avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma stabilita - come da documentazione in atti - in ottemperanza al decreto n. 1, del 21.1.2026, ritiene di dover procedere alla definizione del giudizio ex art. 130 c.g.c.
L’accertato, effettivo, importo corrisposto dal NN in favore del Comune di Volla, pari ad euro 25.000,00 deve considerarsi satisfattivo della pretesa risarcitoria avanzata dalla Procura con l’atto introduttivo della presente controversia così come rimodulata in sede di adesione al rito abbreviato facendo, di conseguenza, venir meno ogni interesse di quest’ultima alla prosecuzione del giudizio.
Contemporaneamente ha trovato realizzazione l’interesse del convenuto alla definizione del presente contenzioso senza dovere procedere al dibattimento e fruendo della riduzione concordata dell’originaria pretesa risarcitoria.
3. Alla suddetta pronuncia deve, tuttavia, conseguire anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la condanna dell’odierno convenuto alle spese di giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla citazione in epigrafe, così decide:
1. Definisce il giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. e dichiara che nulla è più dovuto dal convenuto NN EL in relazione alla contestazione formulata con l’atto introduttivo del relativo giudizio di merito di cui verrà Sezione Giurisdizionale Campania Giudizio n. 74782 disposta, con separato provvedimento, la cancellazione dalla causa di merito dal ruolo;
2. Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio (abbreviato e merito) liquidate con separata notula.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Napoli, all’esito della camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
BR EP EL CC
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata in Segreteria il giorno
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
(UR LI)
(firma digitale)
23/04/2026