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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 01/10/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. V.G. 2102/2025
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa TI R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04.08.2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Gianni Turco
e
2) Parte_2
nata OL ED (MI) il 11.05.1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Gianni Turco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Appiano Gentile in data 01.07.2011
(anno 2011 atto n. 4 reg. Stato civile parte 2 serie A);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.08.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) La SI.ra si impegna a trasferire la propria quota di proprietà della casa familiare sita Pt_2 ad Appiano Gentile (CO), in Via Cristoforo Colombo n. 5 a favore del SI. entro 90 Pt_1 giorni dall'emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi.
2) Il SI. alla stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile verserà a favore Pt_1 della SI.ra la somma complessiva di Euro 45.000,00 di cui €. 20.000,00 all'atto ed €. Pt_2
25.000,00 in 36 rate mensili di pari importo.
3) Il SI. continuerà a saldare le rate del mutuo ipotecario secondo il regolare piano di Pt_1 ammortamento.
4) L'autovettura Alfa Romeo Giulietta Targata FC414YD, di proprietà del SI. rimane Pt_1 in uso alla moglie che pagherà tutti i relativi costi.
5) Nulla sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione. Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 01.07.2011 in Appiano Gentile (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Appiano Gentile (CO)
(anno 2011 atto n. 4 reg. stato civile parte 2, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Appiano Gentile (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa TI R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 04.08.2025 da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...],
con l'Avv. Gianni Turco
e
2) Parte_2
nata OL ED (MI) il 11.05.1977 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Gianni Turco
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in Appiano Gentile in data 01.07.2011
(anno 2011 atto n. 4 reg. Stato civile parte 2 serie A);
SENZA FIGLI
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 04.08.2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1) La SI.ra si impegna a trasferire la propria quota di proprietà della casa familiare sita Pt_2 ad Appiano Gentile (CO), in Via Cristoforo Colombo n. 5 a favore del SI. entro 90 Pt_1 giorni dall'emissione della sentenza di separazione personale dei coniugi.
2) Il SI. alla stipula dell'atto notarile di trasferimento dell'immobile verserà a favore Pt_1 della SI.ra la somma complessiva di Euro 45.000,00 di cui €. 20.000,00 all'atto ed €. Pt_2
25.000,00 in 36 rate mensili di pari importo.
3) Il SI. continuerà a saldare le rate del mutuo ipotecario secondo il regolare piano di Pt_1 ammortamento.
4) L'autovettura Alfa Romeo Giulietta Targata FC414YD, di proprietà del SI. rimane Pt_1 in uso alla moglie che pagherà tutti i relativi costi.
5) Nulla sarà dovuto a titolo di contributo al mantenimento.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione. Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative.
La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_3
E
[...]
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 01.07.2011 in Appiano Gentile (CO)
con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Appiano Gentile (CO)
(anno 2011 atto n. 4 reg. stato civile parte 2, Serie A),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Appiano Gentile (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 3.10.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao