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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5525 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 20399 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c. 2 cpc, riservata in decisione all'udienza del 6.05.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Domenico Acampora, Parte_1
C.F. che lo rappresenta e difende in virtu' di procura in calce ed allegata all'atto C.F._1 di citazione, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica Pec. Email_1
Opponente
E ocietà di diritto italiano costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999 Controparte_1
n. 130 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e per essa la mandataria in CP_2 persona del suo procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Strazzera ( ) in virtù di procura speciale alle liti allegata alla e C.F._2 comparsa;
l'avv. Francesca Strazzera indica per la ricezione degli avvisi di cancelleria e delle notifiche, i seguenti recapiti: e-mail ; PEC Email_2 Email_3 Email_4
Opposta
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
Opposti contumaci
il giudice 1 Maria Ludovica Russo CONCLUSIONI
All'udienza del 6.05.2025, i procuratori delle parti si riportavano agli atti di causa, sulla base delle conclusioni già depositate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio costituisce il giudizio di merito (art. 615 c. 2 c.p.c.) dell'opposizione all'esecuzione proposta da nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE. 75/2023, Parte_1 in forza di D.I. n. 7191/1991 reso dal Tribunale di Napoli in data 17.07.1991, nei confronti di
(padre di , Controparte_7 CP_8 Controparte_6 CP_7 Parte_2
e . Controparte_9 Controparte_10
L'opponente illustrava che nelle more (anche) il sig. è deceduto e pertanto si Controparte_6 provvedeva alla rinotifica agli eredi, tra cui l'opponente e agli altri comproprietari Parte_1
(eredi) al momento del pignoramento, sopra indicato.
Posto ciò deduceva: la carenza di legittimazione attiva della di una cessione del Controparte_1 credito avvenuta nel dicembre 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
300. Che la alla pag. 2 del precetto notificato, ritiene che tra i vari crediti ceduti, Controparte_1 quest'ultima riguarda anche i crediti con garanzia ipotecarie, le altre garanzie reali e personali…precisato che vengono ceduti tutti i crediti con esclusione di quelli che in quella data (2003-
2005), erano oggetto di ipoteca ma estinta per legge a seguito del verificarsi di una delle cause espressamente previste dalla legge;
eccepiva inoltre la prescrizione del Titolo azionato, in quanto alcun evento ed effetto interruttivo vi sarebbe stato nei dieci anni come da relazione notarile della dott.
[...]
del 25.07.2016. Persona_1
Si costituiva parte opposta, contestando estensivamente l'assunto attore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Senza necessità di istruttoria, all'udienza dell'1.04.2025 la causa veniva introitata per la decisione, sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c., applicabile ratione temporis.
In primis va dichiarata la contumacia di: , , Controparte_3 Controparte_4
e , non costituitisi nonostante regolare vocatio in ius. Controparte_5 Controparte_6
Dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze vanno inquadrate nell'alveo della previsione di cui all'art. 615 c. 1 c.p.c., avendo ad oggetto l'an ed al quantum della pretesa stessa creditoria.
Le doglianze vanno esaminate singolarmente
il giudice 2 Maria Ludovica Russo 1) Carenza di legittimazione attiva della (e per essa la mandataria ) Controparte_1 CP_11
Sul punto, la stessa opponente afferma la venuta in essere di una cessione dei crediti in blocco, attraverso nel dicembre 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 a favore della . Controparte_1
In realtà, si contesta la cessione della specifica posizione afferente a in quanto Parte_1 nell'avviso di cessione” era ben precisato che venivano ceduti tutti i crediti con esclusione di quelli che in quella data (2003-2005), erano oggetto di ipoteca ma estinta per legge a seguito del verificarsi di una delle cause espressamente previste dalla legge.
Nel caso specifico, secondo la ricostruzione dell'opponente al momento della cessione l'ipoteca iscritta dall'originario creditore (Banca Commerciale italiana), in data 24.07.1991 risultava estinta per decorso del termine decennale.
Invero, la norma di legge che disciplina la durata dell'efficacia dell'iscrizione (art. 2847 c. c.) così recita “L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non
è rinnovata prima che scada detto termine”.
Dunque, alla data del dicembre 2005, l'ipoteca risultava ancora esistente ed efficacie. Di conseguenza, la posizione dell'opponente deve ritenersi compresa tra quelle oggetto di cessione (come da contratto del 6.12.20025, prodotta in atti, dalla parte opposta).
Risulta tra l'altro sempre (si veda certificazione notarile sostitutiva prodotta già in sede esecutiva) che l'ipoteca del 17/07/ 1991 sia stata tempestivamente rinnovata in data 8.7.2011.
Come ha chiarito, da ultimo la Corte di legittimità: “l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cfr. Cass. 4277/2023 cit, conforme a
Cass 16/04/2021, n. 10200).
In particolare, ove non sia messa in dubbio l'esistenza della cessione (come nel caso in esame) è sufficiente per il giudice dell'esecuzione (e della relativa opposizione) che il contratto sia incluso nelle categorie dei contratti ceduti come indicati in Gazzetta (es. per annualità di stipula, per lo stato di
il giudice 3 Maria Ludovica Russo “sofferenza” in cui versa il rapporto, per oggetto dello stesso), mentre spetterà all'opponente allegare elementi atti a minare l'inclusione concreta del singolo contratto nelle categorie indicate (Cfr., tra le altre, Cass. n. 17944 del 2023).
Pertanto, nel caso specifico, la legittimazione attiva della creditrice procedente deve ritenersi provata
2) Prescrizione del titolo azionato.
Orbene senza ripercorrere tutte le vicende del titolo, assumano importanza dirimenti alcuni avvenimenti.
Il D.I. del 1991 (titolo esecutivo alla base della procedura oggetto di opposizione) è stato utilizzato come titolo esecutivo per l'ammissione al passivo del fallimento n. 147/1994 di IN RS
(domanda di insinuazione al passivo del 9.05.1994, in atti) con ammissione del relativo credito (si veda provvedimento di approvazione dello stato passivo del 6.05.1996), credito ammesso (all.4). Dalla documentazione depositata risulta come (almeno) nel 2008 il fallimento fosse ancora aperto (fissazione dell'udienza del 7.07.2008 per l'approvazione del riparto).
Invero, la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura (cfr. Cass. n. 16415 del 09/06/2023).
Veniva poi, pacificamente, instaurata una precedente procedura espropriativa nel 2016
(pignoramento del 19/05/16) sempre in virtù del D.I. n.7191/91 del 17.07.1991.
E' palese, pertanto, che al momento dell'instaurazione della procedura del 2023, nessuna prescrizione decennale poteva dirsi venuta in essere.
In conclusione, alla luce di quanto illustrato, nessun motivo dedotto può trovare accoglimento e dunque l'opposizione deve essere rigettata in toto.
Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, con riduzione della fase istruttoria del 50% in considerazione della mancanza di prove costituende.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
il giudice 4 Maria Ludovica Russo a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
) e per essa la mandataria , che liquida in Controparte_1 CP_2 complessivi € 24.668,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 3.06.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 5 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tribunale Ordinario di Napoli, XIV sezione civile, in persona della dr.ssa Maria
Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 20399 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 c. 2 cpc, riservata in decisione all'udienza del 6.05.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avv. Domenico Acampora, Parte_1
C.F. che lo rappresenta e difende in virtu' di procura in calce ed allegata all'atto C.F._1 di citazione, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica Pec. Email_1
Opponente
E ocietà di diritto italiano costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999 Controparte_1
n. 130 (di seguito la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e per essa la mandataria in CP_2 persona del suo procuratore speciale p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Strazzera ( ) in virtù di procura speciale alle liti allegata alla e C.F._2 comparsa;
l'avv. Francesca Strazzera indica per la ricezione degli avvisi di cancelleria e delle notifiche, i seguenti recapiti: e-mail ; PEC Email_2 Email_3 Email_4
Opposta
, e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
[...]
Opposti contumaci
il giudice 1 Maria Ludovica Russo CONCLUSIONI
All'udienza del 6.05.2025, i procuratori delle parti si riportavano agli atti di causa, sulla base delle conclusioni già depositate.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio costituisce il giudizio di merito (art. 615 c. 2 c.p.c.) dell'opposizione all'esecuzione proposta da nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE. 75/2023, Parte_1 in forza di D.I. n. 7191/1991 reso dal Tribunale di Napoli in data 17.07.1991, nei confronti di
(padre di , Controparte_7 CP_8 Controparte_6 CP_7 Parte_2
e . Controparte_9 Controparte_10
L'opponente illustrava che nelle more (anche) il sig. è deceduto e pertanto si Controparte_6 provvedeva alla rinotifica agli eredi, tra cui l'opponente e agli altri comproprietari Parte_1
(eredi) al momento del pignoramento, sopra indicato.
Posto ciò deduceva: la carenza di legittimazione attiva della di una cessione del Controparte_1 credito avvenuta nel dicembre 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
300. Che la alla pag. 2 del precetto notificato, ritiene che tra i vari crediti ceduti, Controparte_1 quest'ultima riguarda anche i crediti con garanzia ipotecarie, le altre garanzie reali e personali…precisato che vengono ceduti tutti i crediti con esclusione di quelli che in quella data (2003-
2005), erano oggetto di ipoteca ma estinta per legge a seguito del verificarsi di una delle cause espressamente previste dalla legge;
eccepiva inoltre la prescrizione del Titolo azionato, in quanto alcun evento ed effetto interruttivo vi sarebbe stato nei dieci anni come da relazione notarile della dott.
[...]
del 25.07.2016. Persona_1
Si costituiva parte opposta, contestando estensivamente l'assunto attore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
Senza necessità di istruttoria, all'udienza dell'1.04.2025 la causa veniva introitata per la decisione, sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c., applicabile ratione temporis.
In primis va dichiarata la contumacia di: , , Controparte_3 Controparte_4
e , non costituitisi nonostante regolare vocatio in ius. Controparte_5 Controparte_6
Dal punto di vista classificatorio, tutte le doglianze vanno inquadrate nell'alveo della previsione di cui all'art. 615 c. 1 c.p.c., avendo ad oggetto l'an ed al quantum della pretesa stessa creditoria.
Le doglianze vanno esaminate singolarmente
il giudice 2 Maria Ludovica Russo 1) Carenza di legittimazione attiva della (e per essa la mandataria ) Controparte_1 CP_11
Sul punto, la stessa opponente afferma la venuta in essere di una cessione dei crediti in blocco, attraverso nel dicembre 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 a favore della . Controparte_1
In realtà, si contesta la cessione della specifica posizione afferente a in quanto Parte_1 nell'avviso di cessione” era ben precisato che venivano ceduti tutti i crediti con esclusione di quelli che in quella data (2003-2005), erano oggetto di ipoteca ma estinta per legge a seguito del verificarsi di una delle cause espressamente previste dalla legge.
Nel caso specifico, secondo la ricostruzione dell'opponente al momento della cessione l'ipoteca iscritta dall'originario creditore (Banca Commerciale italiana), in data 24.07.1991 risultava estinta per decorso del termine decennale.
Invero, la norma di legge che disciplina la durata dell'efficacia dell'iscrizione (art. 2847 c. c.) così recita “L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non
è rinnovata prima che scada detto termine”.
Dunque, alla data del dicembre 2005, l'ipoteca risultava ancora esistente ed efficacie. Di conseguenza, la posizione dell'opponente deve ritenersi compresa tra quelle oggetto di cessione (come da contratto del 6.12.20025, prodotta in atti, dalla parte opposta).
Risulta tra l'altro sempre (si veda certificazione notarile sostitutiva prodotta già in sede esecutiva) che l'ipoteca del 17/07/ 1991 sia stata tempestivamente rinnovata in data 8.7.2011.
Come ha chiarito, da ultimo la Corte di legittimità: “l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, vedi, diffusamente, Cass. 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cfr. Cass. 4277/2023 cit, conforme a
Cass 16/04/2021, n. 10200).
In particolare, ove non sia messa in dubbio l'esistenza della cessione (come nel caso in esame) è sufficiente per il giudice dell'esecuzione (e della relativa opposizione) che il contratto sia incluso nelle categorie dei contratti ceduti come indicati in Gazzetta (es. per annualità di stipula, per lo stato di
il giudice 3 Maria Ludovica Russo “sofferenza” in cui versa il rapporto, per oggetto dello stesso), mentre spetterà all'opponente allegare elementi atti a minare l'inclusione concreta del singolo contratto nelle categorie indicate (Cfr., tra le altre, Cass. n. 17944 del 2023).
Pertanto, nel caso specifico, la legittimazione attiva della creditrice procedente deve ritenersi provata
2) Prescrizione del titolo azionato.
Orbene senza ripercorrere tutte le vicende del titolo, assumano importanza dirimenti alcuni avvenimenti.
Il D.I. del 1991 (titolo esecutivo alla base della procedura oggetto di opposizione) è stato utilizzato come titolo esecutivo per l'ammissione al passivo del fallimento n. 147/1994 di IN RS
(domanda di insinuazione al passivo del 9.05.1994, in atti) con ammissione del relativo credito (si veda provvedimento di approvazione dello stato passivo del 6.05.1996), credito ammesso (all.4). Dalla documentazione depositata risulta come (almeno) nel 2008 il fallimento fosse ancora aperto (fissazione dell'udienza del 7.07.2008 per l'approvazione del riparto).
Invero, la domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura (cfr. Cass. n. 16415 del 09/06/2023).
Veniva poi, pacificamente, instaurata una precedente procedura espropriativa nel 2016
(pignoramento del 19/05/16) sempre in virtù del D.I. n.7191/91 del 17.07.1991.
E' palese, pertanto, che al momento dell'instaurazione della procedura del 2023, nessuna prescrizione decennale poteva dirsi venuta in essere.
In conclusione, alla luce di quanto illustrato, nessun motivo dedotto può trovare accoglimento e dunque l'opposizione deve essere rigettata in toto.
Per ciò che le spese, le stesse e seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo presente i valori di cui al D.M. 2014 n. 55, applicabile ratione temporis, con riduzione della fase istruttoria del 50% in considerazione della mancanza di prove costituende.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
il giudice 4 Maria Ludovica Russo a) Rigetta in toto l'opposizione;
b) Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
) e per essa la mandataria , che liquida in Controparte_1 CP_2 complessivi € 24.668,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, lì 3.06.2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 5 Maria Ludovica Russo