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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1736 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato Parte_1
in SRI LANKA il 27/12/1978, C.F.: , rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. CERCHIARA EMILIA, come da procura in atti;
E
Parte_2
nata in [...] il [...], C.F.:
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. FAVAZZO C.F._2
KETTY, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/05/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato in [...] Parte_1
LANKA il 27/12/1978, e Parte_2
nata in [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio in OM (Sri Lanka) in data
14/03/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 84, parte 2, serie C;
- che dall'unione erano nate in Messina, il 26/01/2011, le figlie gemelle e Persona_1 [...]
Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 16021/2023 del 02/10/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati in autonoma e distinta dimora, impegnandosi a mantenere il proprio domicilio e la propria residenza in
Messina, dove entrambi lavorano e dove le bambine sono nate e cresciute, con l'obbligo, per entrambi di comunicare eventuali cambi di domicilio o residenza;
2. Le figlie vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno collocazione preferenziale presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di
2 convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'età, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
3. Quanto all'esercizio del diritto di visita e frequentazione delle minori con il genitore non collocatario, questi potrà vederle e tenerle con sè quando lo desidera, tenendo conto delle attività scolastiche e formative delle figlie oltre che degli impegni sportivi o ludici delle stesse. In ogni caso comunque si intende stabilire in modo puntuale l'esercizio del diritto di visita come meglio specificato ai successivi punti: 4
- Weekend Alternati: le minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascun genitore;
staranno quindi con il padre a settimane alterne nei giorni di Sabato e Domenica compatibilmente con attività formative e scolastiche o altre attività previste dalle discipline extrascolastiche esercitate dalle stesse il cui eventuale calendario dovrà essere comunicato da un genitore all'altro per tempo. Nei fine settimana di spettanza del padre questi prenderà le figlie all'uscita di scuola o presso la casa della sig.ra Parte_2
per poi riaccompagnarle la sera presso il medesimo luogo di
[...]
dimora. Qualora le minori dovessero svolgere attività curriculari o extracurriculari, sportive o ludiche preventivamente concordate, la madre o il padre le accompagneranno nei luoghi in cui tali attività si svolgeranno o le affideranno secondo gli usi alla cura dei docenti o dei responsabili preposti alle attività; - Frequentazione infrasettimanale: il padre potrà avere con sè le figlie orientativamente il giovedì (quando il fine settimana è di competenza della madre), il tutto nel pieno rispetto delle esigenze di studio delle bambine, dei loro impegni extrascolastici e curriculari. Nei giorni di spettanza della madre o del padre questi prenderanno le figlie all'uscita di scuola o presso la casa nella quale dimorano per poi riaccompagnarle presso il medesimo luogo
3 di dimora;
- Vacanze Natalizie: durante tale periodo disporre che ad anni alterni le minori trascorreranno la vigilia con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, per le restanti festività la madre o il padre potranno avere con sè le figlie minori per la metà dei giorni di vacanza.
5 - Vacanze pasquali: per la metà dei giorni di vacanza alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua con il lunedì dell'Angelo; - Vacanze estive: Il padre potrà tenere con sè le figlie per 4 settimane non consecutive, i cui periodi dovranno essere concordati preventivamente in base alle esigenze lavorative di ambo i genitori entro la fine del mese di Maggio di ciascun anno. Tale riparto consentirà ad ambo i genitori di trascorrere con le proprie figlie lo stesso numero di settimane durante la pausa estiva. Il tutto fermo restando gli eventuali impegni di formazione delle bambine le quali potrebbero frequentare in futuro campi estivi presso strutture selezionate come previsto dall'offerta formativa di alcuni istituti scolastici;
- Compleanni: Le bambine trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori ovvero, in caso di mancato raggiungimento di accordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro.
3. Mantenimento: Il sig. Parte_1
verserà alla Sig.ra
[...] [...]
a somma di € 200,00 mensili Parte_2
(€ 100,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento delle minori. Oltre all'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto il 50 % delle spese straordinarie necessarie per le minori e preventivamente concordate tra i genitori, salvo il caso di urgenza per quelle mediche non ricomprese tra quelle rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra concordate e quelle urgenti non concordabili ed anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate previa consegna dei giustificativi di spesa. Per la individuazione delle spese straordinarie potrà farsi riferimento all'attuale protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Roma sino al recepimento
4 dello stesso o di altro protocollo di intesa nel Tribunale di Messina. In ogni caso le spese straordinarie si intendono individuate nelle seguenti categorie: spese straordinarie subordinate al consenso dell'altro genitore: scolastiche riguardanti istituti privati, rette ed iscrizioni a tali istituti privati, viaggi fuori sede e spese di vitto e alloggio, ripetizioni private, viaggi di istruzione previsti dalla scuola;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua,
o attività artistiche, informatica, centri estivi, viaggi di istruzione (non scolastici) spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto;
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura per l'esercizio dell'attività stessa, partecipazione a gare e o stages formativi e quanto altro necessario e previsto per tali attività; - spese medico sanitarie : spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
- spese straordinarie obbligatorie per le quali non è prevista concertazione: Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici sanitari urgenti ed indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto privato. Per le spese straordinarie da concertarsi il genitore a fronte della richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato e giustificato dissenso scritto nella immediatezza della richiesta e comunque non oltre cinque giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Il genitore collocatario si impegna a favorire ed agevolare in ogni modo con fattiva collaborazione il diritto di visita dell'altro genitore compatibilmente alle scelte delle minori.
5. I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano al mantenimento reciproco.
6. L'assegno unico, attualmente pari a € 175,00 per
5 ciascuna figlia, sarà richiesto per la quota del 50% da parte di ciascun genitore.
7. Il sig. Parte_1
si obbliga a prestare il consenso affinché la pensione di invalidità cui ha diritto sia erogata Persona_2
direttamente dall'INPS alla sig.ra
[...]
autorizzandone l'utilizzo Parte_3
nell'interesse della figlia in considerazione delle comprovate necessità.
8. I coniugi assumono reciproco e solenne impegno all'osservanza diligente ed improntata a buona fede delle superiori condizioni, che dichiarano di avere consapevolmente concordato globalmente ed in ogni loro singolo aspetto, ben consci del loro significato giuridico e morale”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 22/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
16021/2023 del 02/10/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
6 Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
OM (Sri Lanka) in data 14/03/2005, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Messina al n. 84, parte 2, serie C, tra
[...]
, nato in [...] Parte_1
LANKA il 27/12/1978, e Parte_2
nata in [...] il [...], alle
[...]
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
7 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1736 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nato Parte_1
in SRI LANKA il 27/12/1978, C.F.: , rappresentato C.F._1
e difeso dall'Avv. CERCHIARA EMILIA, come da procura in atti;
E
Parte_2
nata in [...] il [...], C.F.:
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. FAVAZZO C.F._2
KETTY, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Scioglimento del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 25/05/2025 i coniugi Pt_1
1 , nato in [...] Parte_1
LANKA il 27/12/1978, e Parte_2
nata in [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio in OM (Sri Lanka) in data
14/03/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Messina al n. 84, parte 2, serie C;
- che dall'unione erano nate in Messina, il 26/01/2011, le figlie gemelle e Persona_1 [...]
Persona_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n. cronol. 16021/2023 del 02/10/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati in autonoma e distinta dimora, impegnandosi a mantenere il proprio domicilio e la propria residenza in
Messina, dove entrambi lavorano e dove le bambine sono nate e cresciute, con l'obbligo, per entrambi di comunicare eventuali cambi di domicilio o residenza;
2. Le figlie vengono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno collocazione preferenziale presso la madre. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulle figlie, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di
2 convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per le minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'età, delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle figlie;
3. Quanto all'esercizio del diritto di visita e frequentazione delle minori con il genitore non collocatario, questi potrà vederle e tenerle con sè quando lo desidera, tenendo conto delle attività scolastiche e formative delle figlie oltre che degli impegni sportivi o ludici delle stesse. In ogni caso comunque si intende stabilire in modo puntuale l'esercizio del diritto di visita come meglio specificato ai successivi punti: 4
- Weekend Alternati: le minori trascorreranno i fine settimana alternativamente con ciascun genitore;
staranno quindi con il padre a settimane alterne nei giorni di Sabato e Domenica compatibilmente con attività formative e scolastiche o altre attività previste dalle discipline extrascolastiche esercitate dalle stesse il cui eventuale calendario dovrà essere comunicato da un genitore all'altro per tempo. Nei fine settimana di spettanza del padre questi prenderà le figlie all'uscita di scuola o presso la casa della sig.ra Parte_2
per poi riaccompagnarle la sera presso il medesimo luogo di
[...]
dimora. Qualora le minori dovessero svolgere attività curriculari o extracurriculari, sportive o ludiche preventivamente concordate, la madre o il padre le accompagneranno nei luoghi in cui tali attività si svolgeranno o le affideranno secondo gli usi alla cura dei docenti o dei responsabili preposti alle attività; - Frequentazione infrasettimanale: il padre potrà avere con sè le figlie orientativamente il giovedì (quando il fine settimana è di competenza della madre), il tutto nel pieno rispetto delle esigenze di studio delle bambine, dei loro impegni extrascolastici e curriculari. Nei giorni di spettanza della madre o del padre questi prenderanno le figlie all'uscita di scuola o presso la casa nella quale dimorano per poi riaccompagnarle presso il medesimo luogo
3 di dimora;
- Vacanze Natalizie: durante tale periodo disporre che ad anni alterni le minori trascorreranno la vigilia con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, per le restanti festività la madre o il padre potranno avere con sè le figlie minori per la metà dei giorni di vacanza.
5 - Vacanze pasquali: per la metà dei giorni di vacanza alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua con il lunedì dell'Angelo; - Vacanze estive: Il padre potrà tenere con sè le figlie per 4 settimane non consecutive, i cui periodi dovranno essere concordati preventivamente in base alle esigenze lavorative di ambo i genitori entro la fine del mese di Maggio di ciascun anno. Tale riparto consentirà ad ambo i genitori di trascorrere con le proprie figlie lo stesso numero di settimane durante la pausa estiva. Il tutto fermo restando gli eventuali impegni di formazione delle bambine le quali potrebbero frequentare in futuro campi estivi presso strutture selezionate come previsto dall'offerta formativa di alcuni istituti scolastici;
- Compleanni: Le bambine trascorreranno il giorno del loro compleanno con entrambi i genitori ovvero, in caso di mancato raggiungimento di accordo, a pranzo con l'uno e a cena con l'altro.
3. Mantenimento: Il sig. Parte_1
verserà alla Sig.ra
[...] [...]
a somma di € 200,00 mensili Parte_2
(€ 100,00 per ciascuna figlia) a titolo di mantenimento delle minori. Oltre all'assegno di mantenimento dovrà essere corrisposto il 50 % delle spese straordinarie necessarie per le minori e preventivamente concordate tra i genitori, salvo il caso di urgenza per quelle mediche non ricomprese tra quelle rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale. Le spese extra concordate e quelle urgenti non concordabili ed anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate previa consegna dei giustificativi di spesa. Per la individuazione delle spese straordinarie potrà farsi riferimento all'attuale protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Roma sino al recepimento
4 dello stesso o di altro protocollo di intesa nel Tribunale di Messina. In ogni caso le spese straordinarie si intendono individuate nelle seguenti categorie: spese straordinarie subordinate al consenso dell'altro genitore: scolastiche riguardanti istituti privati, rette ed iscrizioni a tali istituti privati, viaggi fuori sede e spese di vitto e alloggio, ripetizioni private, viaggi di istruzione previsti dalla scuola;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua,
o attività artistiche, informatica, centri estivi, viaggi di istruzione (non scolastici) spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto;
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura per l'esercizio dell'attività stessa, partecipazione a gare e o stages formativi e quanto altro necessario e previsto per tali attività; - spese medico sanitarie : spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche;
- spese straordinarie obbligatorie per le quali non è prevista concertazione: Libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici sanitari urgenti ed indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, spese di bollo ed assicurazione per il mezzo di trasporto privato. Per le spese straordinarie da concertarsi il genitore a fronte della richiesta scritta dell'altro dovrà manifestare un motivato e giustificato dissenso scritto nella immediatezza della richiesta e comunque non oltre cinque giorni, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
4. Il genitore collocatario si impegna a favorire ed agevolare in ogni modo con fattiva collaborazione il diritto di visita dell'altro genitore compatibilmente alle scelte delle minori.
5. I coniugi, essendo economicamente indipendenti, rinunciano al mantenimento reciproco.
6. L'assegno unico, attualmente pari a € 175,00 per
5 ciascuna figlia, sarà richiesto per la quota del 50% da parte di ciascun genitore.
7. Il sig. Parte_1
si obbliga a prestare il consenso affinché la pensione di invalidità cui ha diritto sia erogata Persona_2
direttamente dall'INPS alla sig.ra
[...]
autorizzandone l'utilizzo Parte_3
nell'interesse della figlia in considerazione delle comprovate necessità.
8. I coniugi assumono reciproco e solenne impegno all'osservanza diligente ed improntata a buona fede delle superiori condizioni, che dichiarano di avere consapevolmente concordato globalmente ed in ogni loro singolo aspetto, ben consci del loro significato giuridico e morale”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 22/10/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto n.
16021/2023 del 02/10/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
6 Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
OM (Sri Lanka) in data 14/03/2005, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Messina al n. 84, parte 2, serie C, tra
[...]
, nato in [...] Parte_1
LANKA il 27/12/1978, e Parte_2
nata in [...] il [...], alle
[...]
condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
7 Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 06/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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