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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/04/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2855/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 8/4/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2855/2023 pendente tra:
(c.f. ) e (c.f. ), AR C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TROVATO ANTONINO
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ) e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a sua volta rappresentata da c.f. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FENAROLI FELICITA
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano AR Parte_2 in giudizio hiedendo “disattesa ogni contraria istanza, per i motivi dedotti, Controparte_1
- in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e dell'opposto atto di precetto;
-dire e ritenere carente di legittimazione attiva l'opposta “ ; CP_1
-dire e rite nere inesistente e/o infondato il preteso credito, poiché non provato e/o comunque non dovuto poiché già soddisfatto nella esecuzione immobiliare R.G.380/2013, ovvero poiché estinto per intervenuta prescrizione.
Con le spese e compensi del giudizio”.
Allegavano, a tal fine, che:
pagina 1 di 4 - intimava agli odierni opponenti il pagamento della somma di euro 90.696,25, oltre CP_1 accessori ed interessi moratori, quale residuo credito in esito alla procedura esecutiva immobiliare avanti il tribunale di Ragusa con r.g.n. 380/2013;
- la precettante assumeva infatti che a) il credito era fondato su un mutuo fondiario BNL stipulato in data 05/12/2008, di originari euro 103.500,00, a garanzia del quale il sig. per la nuda AR proprietà, e la madre , per il diritto di abitazione, avevano concesso ipoteca volontaria Controparte_4 sull'immobile in Scicli via Monte Santo n.40; b) in forza di tale credito BNL aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare avanti il tribunale di Ragusa con r.g.n. 380/2013, pignorando il suddetto immobile;
c) all'esito della procedura esecutiva avrebbe incassato il minor importo di euro 19.368,02, così rimanendo ancora creditrice dell'importo precettato di euro 90.696,25
- tuttavia, era priva di legittimazione attiva, non avendo data prova dell'acquisto del Controparte_1 credito vantato originariamente da BNL s.p.a. in virtù del mutuo fondiario del 5/12/2008;
- il predetto credito era, inoltre, prescritto.
Concludevano, dunque, come sopra precisato.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Il giudice istruttore, adottato il decreto ex art. 171-bis, lette le memorie, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 8/4/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti presenti, a scioglimento della riserva ivi assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione non è fondata.
La domanda, da qualificarsi quale opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., ha come petitum,
l'accertamento negativo del “diritto del creditore ad agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento delle ragioni riconosciutegli” nel titolo in concreto azionato con l'atto di precetto opposto (Cass. civ., sez. unite, sent., 23-07-2019, n. 19889).
In particolare, le doglianze di merito riguardano la titolarità del credito azionato, da parte della cessionaria precettante, e l'estinzione dello stesso, per intervenuta prescrizione.
Parte opposta, per dimostrare l'esistenza e la titolarità del credito, ha prodotto:
1) il contratto di mutuo fondiario stipulato tra la mutuante Banca Nazionale Del Lavoro s.p.a. e i mutuatari e , per una sorte capitale di euro 103.500,00, oltre AR Parte_2 interessi;
2) l'estratto del contratto di cessione del credito verso i debitori precettati (doc. 12 e 13);
3) l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.93 del 7-8-2021, su cui è stata pubblicata la pagina 2 di 4 cessione della posizione debitoria dei precettati (doc, 6);
4) la stessa dichiarazione del cedente di cessione della posizione all'attuale precettante (doc. 14), con indicazione anche dei cognomi dei debitori ceduti (doc 14);
5) la prova dell'intervento in sede esecutiva e di partecipazione alla distribuzione di quanto ivi liquidato per i medesimi debiti (doc. 17 e 18), partecipazione non contestata in tale sede.
Tutti questi elementi sono senz'altro sufficienti a fornire la prova della titolarità del credito in capo a originariamente di BNL s.p.a. Controparte_1
In generale, infatti, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 22-06-2023, n. 17944).
Tutti gli elementi prodotti sono inequivocabilmente diretti a dimostrare tale titolarità, addirittura non contestata in sede esecutiva e avallata dalla dichiarazione del cedente, prodotta in atti (sull'efficacia probatoria di questa dichiarazione, proveniente da una parte avente in astratto un interesse contrario a confessare la perdita del diritto di credito che, in questo modo, si assume la responsabilità di dichiarare pubblicamente di non esser più titolare del credito e, dunque, di non aver diritto di riscuoterlo in futuro, cfr. già Cass. 10200/2021: “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)”).
Di conseguenza, tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
Quanto all'eccepita prescrizione, la stessa è confutata, in primo luogo, dalla pacifica pendenza di una procedura esecutiva, dal 2013 a quantomeno il 2021 (doc. 18, progetto di distribuzione), promossa originariamente da BNL s.p.a. nei confronti di (cfr., in diritto, sull'effetto permanente AR dell'interruzione dall'atto di pignoramento fino alla soddisfazione del creditore in sede esecutiva, Cass. civ., sez. III, 18/08/2023, n.24838), anche agli effetti di cui all'art. 1310, co. 1, c.c., nei confronti di
; in secondo luogo, già l'atto di intervento (nel 2021, prima del decorso del decennio Parte_2 dall'atto di pignoramento del 2013 costituente a sua volta autonomo atto interruttivo del cedente,
“determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto si protrae finché dura la procedura esecutiva stessa (in questo senso già Cass. n. 9679 del 1997;
Cass. n. 11794 del 2008; Cass. n. 26929 del 2014; Cass. n. 14602 del 2020)” (Cass. civ., sez. III, sent.,
24/07/2024, n. 20614).
L'eccezione di prescrizione non è, dunque, fondata. pagina 3 di 4 L'opposizione, in conclusione, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di e AR
, in solido tra loro. Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. Parte_2
55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per il numero esiguo di questioni e per la mancanza di attività istruttoria e di concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da e contro l'atto di precetto notificato AR Parte_2 loro in data 20/9/2023 da parte di in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con Controparte_1
BNL s.p.a. in data 05/12/2008;
• condanna, altresì, e , in solido tra loro, a rimborsare a AR Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 10/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 8/4/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2855/2023 pendente tra:
(c.f. ) e (c.f. ), AR C.F._1 Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. TROVATO ANTONINO
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ) e, per essa, quale procuratrice, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a sua volta rappresentata da c.f. ), Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FENAROLI FELICITA
CONVENUTA OPPOSTA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato e convenivano AR Parte_2 in giudizio hiedendo “disattesa ogni contraria istanza, per i motivi dedotti, Controparte_1
- in via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e dell'opposto atto di precetto;
-dire e ritenere carente di legittimazione attiva l'opposta “ ; CP_1
-dire e rite nere inesistente e/o infondato il preteso credito, poiché non provato e/o comunque non dovuto poiché già soddisfatto nella esecuzione immobiliare R.G.380/2013, ovvero poiché estinto per intervenuta prescrizione.
Con le spese e compensi del giudizio”.
Allegavano, a tal fine, che:
pagina 1 di 4 - intimava agli odierni opponenti il pagamento della somma di euro 90.696,25, oltre CP_1 accessori ed interessi moratori, quale residuo credito in esito alla procedura esecutiva immobiliare avanti il tribunale di Ragusa con r.g.n. 380/2013;
- la precettante assumeva infatti che a) il credito era fondato su un mutuo fondiario BNL stipulato in data 05/12/2008, di originari euro 103.500,00, a garanzia del quale il sig. per la nuda AR proprietà, e la madre , per il diritto di abitazione, avevano concesso ipoteca volontaria Controparte_4 sull'immobile in Scicli via Monte Santo n.40; b) in forza di tale credito BNL aveva avviato la procedura esecutiva immobiliare avanti il tribunale di Ragusa con r.g.n. 380/2013, pignorando il suddetto immobile;
c) all'esito della procedura esecutiva avrebbe incassato il minor importo di euro 19.368,02, così rimanendo ancora creditrice dell'importo precettato di euro 90.696,25
- tuttavia, era priva di legittimazione attiva, non avendo data prova dell'acquisto del Controparte_1 credito vantato originariamente da BNL s.p.a. in virtù del mutuo fondiario del 5/12/2008;
- il predetto credito era, inoltre, prescritto.
Concludevano, dunque, come sopra precisato.
Si costituiva in giudizio l'opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese di lite.
Il giudice istruttore, adottato il decreto ex art. 171-bis, lette le memorie, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava all'udienza del 8/4/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti presenti, a scioglimento della riserva ivi assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione non è fondata.
La domanda, da qualificarsi quale opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c., ha come petitum,
l'accertamento negativo del “diritto del creditore ad agire in via esecutiva per conseguire il concreto soddisfacimento delle ragioni riconosciutegli” nel titolo in concreto azionato con l'atto di precetto opposto (Cass. civ., sez. unite, sent., 23-07-2019, n. 19889).
In particolare, le doglianze di merito riguardano la titolarità del credito azionato, da parte della cessionaria precettante, e l'estinzione dello stesso, per intervenuta prescrizione.
Parte opposta, per dimostrare l'esistenza e la titolarità del credito, ha prodotto:
1) il contratto di mutuo fondiario stipulato tra la mutuante Banca Nazionale Del Lavoro s.p.a. e i mutuatari e , per una sorte capitale di euro 103.500,00, oltre AR Parte_2 interessi;
2) l'estratto del contratto di cessione del credito verso i debitori precettati (doc. 12 e 13);
3) l'estratto della Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n.93 del 7-8-2021, su cui è stata pubblicata la pagina 2 di 4 cessione della posizione debitoria dei precettati (doc, 6);
4) la stessa dichiarazione del cedente di cessione della posizione all'attuale precettante (doc. 14), con indicazione anche dei cognomi dei debitori ceduti (doc 14);
5) la prova dell'intervento in sede esecutiva e di partecipazione alla distribuzione di quanto ivi liquidato per i medesimi debiti (doc. 17 e 18), partecipazione non contestata in tale sede.
Tutti questi elementi sono senz'altro sufficienti a fornire la prova della titolarità del credito in capo a originariamente di BNL s.p.a. Controparte_1
In generale, infatti, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità” (cfr., Cass. civ., sez. III, ord., 22-06-2023, n. 17944).
Tutti gli elementi prodotti sono inequivocabilmente diretti a dimostrare tale titolarità, addirittura non contestata in sede esecutiva e avallata dalla dichiarazione del cedente, prodotta in atti (sull'efficacia probatoria di questa dichiarazione, proveniente da una parte avente in astratto un interesse contrario a confessare la perdita del diritto di credito che, in questo modo, si assume la responsabilità di dichiarare pubblicamente di non esser più titolare del credito e, dunque, di non aver diritto di riscuoterlo in futuro, cfr. già Cass. 10200/2021: “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo, e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.)”).
Di conseguenza, tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
Quanto all'eccepita prescrizione, la stessa è confutata, in primo luogo, dalla pacifica pendenza di una procedura esecutiva, dal 2013 a quantomeno il 2021 (doc. 18, progetto di distribuzione), promossa originariamente da BNL s.p.a. nei confronti di (cfr., in diritto, sull'effetto permanente AR dell'interruzione dall'atto di pignoramento fino alla soddisfazione del creditore in sede esecutiva, Cass. civ., sez. III, 18/08/2023, n.24838), anche agli effetti di cui all'art. 1310, co. 1, c.c., nei confronti di
; in secondo luogo, già l'atto di intervento (nel 2021, prima del decorso del decennio Parte_2 dall'atto di pignoramento del 2013 costituente a sua volta autonomo atto interruttivo del cedente,
“determina un effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto ad azionare il titolo, il cui effetto si protrae finché dura la procedura esecutiva stessa (in questo senso già Cass. n. 9679 del 1997;
Cass. n. 11794 del 2008; Cass. n. 26929 del 2014; Cass. n. 14602 del 2020)” (Cass. civ., sez. III, sent.,
24/07/2024, n. 20614).
L'eccezione di prescrizione non è, dunque, fondata. pagina 3 di 4 L'opposizione, in conclusione, deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di e AR
, in solido tra loro. Considerato il valore della domanda, visti i parametri di cui al d.m. Parte_2
55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, ridotti del 50% per il numero esiguo di questioni e per la mancanza di attività istruttoria e di concessione e redazione delle comparse e repliche ex art. 190 c.p.c., si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da e contro l'atto di precetto notificato AR Parte_2 loro in data 20/9/2023 da parte di in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato con Controparte_1
BNL s.p.a. in data 05/12/2008;
• condanna, altresì, e , in solido tra loro, a rimborsare a AR Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 10/04/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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