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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4438/2021 avente ad oggetto: “opposizione agli atti esecutivi”,
vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di erede della Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Madonna, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, indirizzo di p.e.c. Email_1
opponente
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di precetto, indirizzo di p.e.c. t;
Email_2
opposta contumace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 10.11.2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatogli in data 22.10.2021 col quale l' gli intimava il CP_1
pagamento di € 2.107,75, in forza dell'ordinanza, munita di formula esecutiva, di condanna al pagamento delle spese processuali relative al giudizio R.G. n. 2098/2020 svoltosi dinanzi al Giudice
del Lavoro di Avellino.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva la nullità ed inefficacia del precetto per difetto di procura.
L'opponente chiedeva al Tribunale di Avellino, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di nullità del precetto con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza dell'01.04.2022 il Giudice dichiarava la contumacia dell'opposto.
La causa veniva istruita attraverso acquisizioni documentali ed all'udienza del 24.1.2025
trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Con l'unico motivo di opposizione, l' deduce la nullità dell'atto di precetto per Pt_1
difetto di procura.
In punto di fatto, va rilevato che, dall'esame della documentazione in atti, si evince che nell'atto di precetto è richiamata la procura generale alle liti, conferita al legale che ha sottoscritto l'atto; tuttavia, la procura non è allegata al precetto.
In punto di diritto, va rilevato che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio per cui il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'articolo 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia".
Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (cfr.
Cass. ordinanza del 24.05.2012 n. 8213; Cass. sentenza del 23.02.2006 n. 3998).
Per le esposte ragioni, la mancanza della procura non costituisce un vizio di nullità del precetto.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'opposto, che è la parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così
provvede:
a) rigetta l'opposizione a precetto.
Così deciso in Avellino, il 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 4438/2021 avente ad oggetto: “opposizione agli atti esecutivi”,
vertente
TRA
(c.f. ), in qualità di erede della Parte_1 C.F._1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giancarlo Madonna, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione a precetto, indirizzo di p.e.c. Email_1
opponente
E
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Silvio Garofalo, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di precetto, indirizzo di p.e.c. t;
Email_2
opposta contumace
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 10.11.2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatogli in data 22.10.2021 col quale l' gli intimava il CP_1
pagamento di € 2.107,75, in forza dell'ordinanza, munita di formula esecutiva, di condanna al pagamento delle spese processuali relative al giudizio R.G. n. 2098/2020 svoltosi dinanzi al Giudice
del Lavoro di Avellino.
A sostegno dell'opposizione, l'opponente deduceva la nullità ed inefficacia del precetto per difetto di procura.
L'opponente chiedeva al Tribunale di Avellino, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, la declaratoria di nullità del precetto con condanna dell'opposto al pagamento delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, all'udienza dell'01.04.2022 il Giudice dichiarava la contumacia dell'opposto.
La causa veniva istruita attraverso acquisizioni documentali ed all'udienza del 24.1.2025
trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Con l'unico motivo di opposizione, l' deduce la nullità dell'atto di precetto per Pt_1
difetto di procura.
In punto di fatto, va rilevato che, dall'esame della documentazione in atti, si evince che nell'atto di precetto è richiamata la procura generale alle liti, conferita al legale che ha sottoscritto l'atto; tuttavia, la procura non è allegata al precetto.
In punto di diritto, va rilevato che nella giurisprudenza di legittimità è consolidato il principio per cui il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall'articolo 125 c.p.c., non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia".
Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, la rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull'originale o sulla copia notificata dell'atto (cfr.
Cass. ordinanza del 24.05.2012 n. 8213; Cass. sentenza del 23.02.2006 n. 3998).
Per le esposte ragioni, la mancanza della procura non costituisce un vizio di nullità del precetto.
Pertanto, l'opposizione va rigettata.
Nulla va disposto in merito alle spese di lite in ragione della mancata costituzione in giudizio dell'opposto, che è la parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così
provvede:
a) rigetta l'opposizione a precetto.
Così deciso in Avellino, il 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli