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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/05/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3772 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca RECHER e Christian NDO' ZOAO
NSUNDI ZOLA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2.ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. La casa coniugale ubicata nel Comune di
Santorso (VI) in Via della Ravizza n. 7/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze,
viene assegnata e resta nella disponibilità della sig.ra , la quale Parte_2
attualmente già vi abita;
3.MANTENIMENTO TRA I CONIUGI. Le parti convengono di non disporre alcun
mantenimento l'una nei confronti dell'altra in sede di separazione.
4.Spese e competenze legali a carico del sig. , ordinando alla Parte_1
Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in
giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo perché provveda alle
annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello
scioglimento della comunione legale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Malo (VI) in data 17/12/1977, di aver avuto un unico figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- la casa familiare, come richiesto, resterà nella disponibilità di , non Parte_2
ricorrendo i presupposti di legge per la sua assegnazione, in mancanza di figli minori o economicamente non autosufficienti.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Malo (VI) in data 17/12/1977 con atto trascritto al n.
[...]
3, parte I, anno 1977, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3772 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluca RECHER e Christian NDO' ZOAO
NSUNDI ZOLA;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni: “
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando
i reciproci obblighi di Legge.
2.ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. La casa coniugale ubicata nel Comune di
Santorso (VI) in Via della Ravizza n. 7/A unitamente ai mobili, arredi e pertinenze,
viene assegnata e resta nella disponibilità della sig.ra , la quale Parte_2
attualmente già vi abita;
3.MANTENIMENTO TRA I CONIUGI. Le parti convengono di non disporre alcun
mantenimento l'una nei confronti dell'altra in sede di separazione.
4.Spese e competenze legali a carico del sig. , ordinando alla Parte_1
Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in
giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo perché provveda alle
annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello
scioglimento della comunione legale”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate
dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Malo (VI) in data 17/12/1977, di aver avuto un unico figlio, maggiorenne ed economicamente autosufficiente, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- la casa familiare, come richiesto, resterà nella disponibilità di , non Parte_2
ricorrendo i presupposti di legge per la sua assegnazione, in mancanza di figli minori o economicamente non autosufficienti.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché questi,
trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Malo (VI) in data 17/12/1977 con atto trascritto al n.
[...]
3, parte I, anno 1977, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Malo (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo