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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente Opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 6910/23 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1452/23 da
in persona del legale rappresentante e amministratore Parte_1
Unico rappresentato e difeso dall' avv . Maria Scardia Parte_2
mandato in atti
Attore opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Grillo mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 07.10.2023
regolarmente notificato la in persona del legale Parte_1
rappresentante e amministratore Unico conveniva in Parte_2
giudizio la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1452/23 ( per
€.20.470,28 di cui €.15.866,09 quale scopertura capitale del conto corrente ed €.4.604,19 per interessi per interessi ….. ) emesso in data 19.07.2023 avente ad oggetto pagamento saldo conto corrente debitore del rapporto di conto corrente n.0952844743420
riclassificato 9A52844743420 ed interessi convenzionali.
Parte attrice, sostanzialmente contestava tutta la dinamica 2
del rapporto di conto corrente e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponenti alle spese di lite.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del
13.06.2025 per la discussione, previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Le opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ed invero l'opposizione non può trovare accoglimento atteso che le censure mosse dall' opponente( alquanto generiche) relativamente al contratto di conto corrente n.0952844743420 riclassificato 9A52844743420 non hanno trovato alcun riscontro probatorio
Per altro verso l'opposta ha adeguatamente provato attraverso, copiosa documentazione, l'assoluta insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla Banca, in particolare, dalla predetta documentazione è emerso come tutte le clausole contrattuali, applicate al contratto di conto corrente in oggetto. risultano regolarmente sottoscritte.
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese gli interessi convenzionalmente applicati al contratto in oggetto, (sia pure regolarmente pattuiti) ed il comportamento processuale tenuto dall'opponente giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti. 3
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' Opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1452/23
2) Spese interamente compensate
Lecce, 13.06.2025 Il G.O. Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente Opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 6910/23 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1452/23 da
in persona del legale rappresentante e amministratore Parte_1
Unico rappresentato e difeso dall' avv . Maria Scardia Parte_2
mandato in atti
Attore opponente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentata e difesa dall' avv. Giuseppe Grillo mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 07.10.2023
regolarmente notificato la in persona del legale Parte_1
rappresentante e amministratore Unico conveniva in Parte_2
giudizio la in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.1452/23 ( per
€.20.470,28 di cui €.15.866,09 quale scopertura capitale del conto corrente ed €.4.604,19 per interessi per interessi ….. ) emesso in data 19.07.2023 avente ad oggetto pagamento saldo conto corrente debitore del rapporto di conto corrente n.0952844743420
riclassificato 9A52844743420 ed interessi convenzionali.
Parte attrice, sostanzialmente contestava tutta la dinamica 2
del rapporto di conto corrente e quindi la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponenti alle spese di lite.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale, precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta del
13.06.2025 per la discussione, previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali.
Motivi della decisione
Le opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ed invero l'opposizione non può trovare accoglimento atteso che le censure mosse dall' opponente( alquanto generiche) relativamente al contratto di conto corrente n.0952844743420 riclassificato 9A52844743420 non hanno trovato alcun riscontro probatorio
Per altro verso l'opposta ha adeguatamente provato attraverso, copiosa documentazione, l'assoluta insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità in capo alla Banca, in particolare, dalla predetta documentazione è emerso come tutte le clausole contrattuali, applicate al contratto di conto corrente in oggetto. risultano regolarmente sottoscritte.
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese gli interessi convenzionalmente applicati al contratto in oggetto, (sia pure regolarmente pattuiti) ed il comportamento processuale tenuto dall'opponente giustifica la compensazione integrale delle stesse tra le parti. 3
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' Opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1452/23
2) Spese interamente compensate
Lecce, 13.06.2025 Il G.O. Avv. Marilena Caroppo