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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/04/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 138/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Santo Spagnolo;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro in carica, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso ope legis dall'Avvocature Distrettuale dello Stato di Catania;
APPELLATO
1 E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. rappresentato CP_2 C.F._1
e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Simona Rita Sapienza;
APPELLATO
E CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ); CP_3 C.F._2
, nata a [...] il [...] (C.F. ); Controparte_4 C.F._3
APPELLATI CONTUMACI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 19 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , genitori esercenti la responsabilità sul figlio CP_3 Controparte_4
minore , convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania (a seguito di CP_2
riassunzione del giudizio per la dichiarata incompetenza territoriale del Tribunale di
Ragusa) il per sentirlo condannare Controparte_5 al risarcimento dei danni cagionati a seguito dell'episodio avvenuto in data 1 ottobre 2008 allorquando il figlio allora dodicenne , che frequentava la scuola media statale CP_2
Serafino Amabile Guastella di Chiaramonte Gulfi, nel corso di una lezione di inglese, a causa della disattenzione dell'insegnante, che non prestava l'opportuna vigilanza alla classe, si procurava da se stesso lesioni gravissime all'occhio destro.
Assumevano gli attori che l'insegnante, omettendo di vigilare durante l'ora di lezione sulla condotta degli alunni, consentiva che costoro giocassero pericolosamente, “usando le penne come cerbottane e lanciando le stesse con degli elastici, che fungevano da fionda”; che mentre era intento a giocare, “la penna con la quale stava CP_2 armeggiando con l'elastico, a mò di fionda, finiva per penetrare con violenza nell'occhio destro”; che a causa di ciò il ragazzo aveva riportato un trauma perforante con dialisi iridea, cataratta traumatica, emovitreo e distacco di retina, con conseguenti perdita funzionale dell'occhio destro e moderato strabismo divergente esterno con iride grigia non in asse rispetto alla controlaterale.
Esponevano che il minore era stato sottoposto a quattro interventi chirurgici, e
2 manifestava un marcato disagio psicologico per quanto accaduto, avendo riportato un forte turbamento per l'evento violento e traumatico.
Chiedevano, pertanto, la condanna del al risarcimento dei danni, CP_1
patrimoniali e non.
Costituitosi in giudizio, il convenuto contestava le deduzioni avversarie CP_1 assumendo che, nell'occorso, sussisteva l'ipotesi del caso fortuito, dell'evento improvviso ed imprevedibile, idoneo ad escludere la responsabilità della scuola.
Formulava, inoltre, a ciò autorizzato, richiesta di chiamata in causa della
[...]
per essere da questa manlevata – in caso di condanna - in Parte_2
forza della polizza avente ad oggetto la responsabilità civile verso terzi.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata in causa, contestando le pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio si costituiva , frattanto divenuto maggiorenne. CP_2
Con sentenza n. 236/2021 del 15 gennaio 2021 il Tribunale di Catania condannava il al pagamento, in favore di , dell'importo di €. 265.619,20; dichiarava CP_1 CP_2
la terza chiamata obbligata a tenere indenne il di quanto avrebbe pagato in forza CP_1
della sentenza;
regolava le spese in base al principio di soccombenza.
Avverso la sentenza la ha interposto appello Parte_2
sulla base di quattro ragioni di censura.
Si sono costituiti in giudizio il appellato, il quale ha ribadito le difese svolte CP_1
nel giudizio di primo grado, e , che ha resistito al gravame. CP_2
Disposta la sostituzione dell'originario relatore, trasferito ad altro ufficio, la causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025, con l'assegnazione di termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di e , non CP_3 Controparte_4
costituitisi in giudizio nonostante siano stati ritualmente chiamati a parteciparvi.
Nel merito, con il primo motivo l'appellante deduce che ha errato il primo giudice a ritenere sussistente la responsabilità dell'insegnante, altresì affermando l'esistenza di circostanze di fatto (la contestuale situazione di gioco in cui si trovavano altri alunni, onde escludere che si fosse trattato di un comportamento isolato) mai provate dagli attori;
che, in realtà, il gesto inconsulto dell'alunno, non prevedibile, né evitabile, era avvenuto in
3 maniera assolutamente repentina ed inaspettata, sì da escludere che l'insegnante potesse porre in essere un intervento eziologicamente efficace.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha invero così argomentato: “è incontroverso che , CP_2 quando era minorenne, si procurò una lesione all'occhio destro giocando con una penna ed un elastico durante la lezione tenuta dalla professoressa presso l'istituto Persona_1
statale Serafino Amabile Guastella di Chiaramonte Gulfi;
ciò avvenne, in particolare, mentre l'insegnante era intenta a riportare nel registro di classe gli argomenti della lezione.
Non vi è pertanto dubbio che parte attrice abbia dimostrato che il danno lamentato dal ragazzo si verificò nel corso del rapporto e, cioè, quando l'allievo era affidato alle cure della professoressa alle dipendenze dell'istituto (…) Il fatto che un dodicenne – quale era
all'epoca dell'incidente - non presti la dovuta attenzione alla lezione in corso, CP_2
distraendosi e preferendo dedicarsi al gioco o alla conversazione con i compagni di classe, costituisce circostanza del tutto prevedibile da parte di qualunque insegnante, nonché patrimonio d'esperienza di qualunque persona che abbia frequentato la scuola dell'obbligo.
Il precettore, pur intento alla compilazione del registro di classe al momento del sinistro, avrebbe dovuto prestare una più attenta vigilanza alla condotta dell'alunno, specie ove si consideri non solo la sua tenera età, ma anche il fatto – non contestato né dal convenuto, né dal terzo chiamato – che questi sedeva in fondo alla classe (dunque, nella posizione più lontana possibile da quella della professoressa) e che altri alunni erano intenti a giocare durante la lezione, tanto da aver chiaramente visto (come dichiarato dallo stesso nelle proprie difese) procurarsi accidentalmente la lesione CP_1 CP_2 per cui è causa. Ed è questo, a ben vedere, che evidenzia ancor di più l'inadempimento, da parte della professoressa (e, per essa, dell'istituto scolastico), all'obbligo di protezione
e vigilanza, posto che, se i compagni del ragazzo assistettero al verificarsi dell'incidente,
l'insegnante, pur presente in classe, nulla vide, apprendendo del sinistro solo dallo stesso ragazzo, una volta che questi si era già procurato la ferita.
Tuttavia, se è vero che il minore era da qualche minuto intento al gioco e, così, altri suoi compagni di classe, la professoressa avrebbe conseguentemente potuto attivarsi per far cessare immediatamente gli alunni (e, così, anche ) da tale condotta, CP_2 sicché sono le stesse modalità del fatto concreto – per come provate all'esito dell'istruttoria processuale – che avrebbero consentito l'assunzione, da parte del precettore, di una qualche iniziativa”.
4 Ora, è pur vero che la circostanza della contestuale situazione di gioco da parte di più alunni (piuttosto che del solo ) era contestata dal convenuto, come dall'odierna CP_2 appellante, e che ciò non poteva desumersi – come ha fatto il primo giudice - dal semplice fatto dell'essersi gli altri alunni avveduti di ciò che stava accadendo, e tuttavia correttamente il Tribunale ha concluso per la responsabilità del . CP_1
Costituisce, infatti, principio dal quale non vi è motivo di discostarsi, che in tema di danno cagionato dall'alunno a se stesso, la responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracontrattuale bensì contrattuale, atteso, quanto all'istituto scolastico, che l'accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso;
e che, quanto al precettore dipendente dell'istituto scolastico, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona.
Ne deriva che, nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da cd. autolesione nei confronti dell'istituto scolastico è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all'insegnante (v., ex plurimis, Cass. n. 36723/2021).
Ora, nel caso di specie, nonostante il e l'odierno appellante avessero CP_1 eccepito l'assoluta imprevedibilità e repentinità dell'azione, sì da rendere inutile qualsivoglia intervento dell'insegnante, non hanno in alcun modo provato – o chiesto di provare – la mancata imputabilità dell'inadempimento, posto che la circostanza che l'alunno, durante l'ora di lezione, si mettesse a giocare – nel caso di specie, con strumenti apparentemente innocui, ma potenzialmente pericolosi se utilizzati in modo scorretto – non costituisce affatto, di per sé, fatto imprevedibile, né l'attività svolta dal ragazzo poteva dirsi repentina, essendo richiesto un minimo di preparazione per la costruzione di una fionda con penna ed elastico.
Il , in sostanza, avrebbe dovuto non solo allegare, ma altresì provare che la CP_1 classe era anche in quel momento sotto il controllo vigile dell'insegnante e che la manovra
5 fu isolata, repentina, imprevedibile ed inevitabile.
E proprio perché è mancato l'assolvimento dell'onere di fornire siffatta prova, è corretta l'affermazione della responsabilità del . CP_1
Con il secondo motivo l'appellante assume che ha errato il primo giudice nel non riconoscere il concorso di colpa del danneggiato, già dedotto da essa compagnia assicuratrice.
Il motivo è fondato.
Per principio al quale la Corte aderisce, in tema di responsabilità civile, se la vittima di un fatto illecito ha concorso con la propria materiale condotta alla produzione del danno,
l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente anche nel caso in cui la vittima, minore di età, sia incapace di intendere e di volere al tempo del fatto;
ciò in quanto l'espressione “fatto colposo” che compare nell'art. 1227 c.c. non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza in grado di incidere sul nesso causale (v. Cass. nn.
4178/2020, 2483/2018).
Ora, nel caso di specie, il fatto colposo del danneggiato è consistito nell'avere costui adottato, durante l'ora di lezione, un comportamento contrario alle regole scolastiche della buona condotta, oltre che alle ordinarie regole di prudenza, e nell'avere posto in essere una condotta di gioco con strumenti potenzialmente pericolosi, atti ad offendere gli altri e, come purtroppo è avvenuto, anche se stesso, ove qualcosa fosse andato storto.
Ciò comporta la diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227, primo comma, c.c.).
A parere della Corte, il concorso di colpa di va quantificato nella misura CP_2
del 30%.
Ciò, in considerazione del mancato assolvimento, da parte dell'insegnante, dell'obbligo di vigilanza (di ben maggiore pregnanza rispetto alle regole di condotta scolastica), della contrarietà del gesto posto in essere dal ragazzo alle regole di condotta a scuola, dell'età di , certamente sufficiente a comprendere la violazione CP_2 volontariamente posta in essere e delle dannose conseguenze dell'azione.
Deve, conseguentemente, farsi luogo alla diminuzione pro quota del risarcimento dovuto alla vittima dell'occorso.
Con il terzo motivo viene dedotto che ha errato il primo giudice nel riconoscere la personalizzazione del danno.
6 Il motivo è fondato.
Ed invero, è pacifico che, a causa dell'evento per cui è causa, siano residuate in capo a lesioni permanenti quantificate nella percentuale del 30%. CP_2
Ora, in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento previsto dal criterio equitativo uniforme adottato con le tabelle milanesi può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano, infatti, alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento, posto che al danno biologico corrisponde una nozione unitaria, che tiene conto sia delle alterazioni nella fisiologia della persona riportate a seguito del sinistro sia delle conseguenze che queste alterazioni determinano nel compiere gli atti della vita quotidiana e dunque della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti personali dinamico-relazionali.
La personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste dunque in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto.
E tuttavia, essa abbisogna di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età e condizioni di salute (v. Cass. nn. 24227/2022, 12046/2021,
27380/2020, 28988/2019, 27482/2018).
Nel caso di specie, il primo giudice, pur avendo descritto i principi giurisprudenziali ai quali attingere in punto di personalizzazione del danno, non ne ha tuttavia fatto corretta applicazione.
Ed invero, non risulta tempestivamente allegato, né tanto meno provato, alcun elemento che possa condurre a ritenere sussistenti situazioni del tutto anomale e peculiari quali conseguenza del danno prodotto, né gli attori hanno dimostrato l'esistenza di ulteriori ragioni per l'invocato aumento, che non siano state considerate nella liquidazione già effettuata, mentre la sottoposizione del ragazzo ai quattro interventi chirurgici è stata considerata sotto l'aspetto della invalidità temporanea e sotto tale profilo è stata oggetto di liquidazione.
La generica deduzione dell'“evidente e marcato disagio psicologico” e del forte
7 turbamento in capo a non rappresentano, infatti, circostanze di cui non si è CP_2
tenuto conto nella liquidazione del danno biologico effettuata in base alle tabelle, naturalmente parametrate all'età del ragazzo e alla grave lesione subita.
È vero che in seno alla comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, poi, assumeva di non potere accedere al corpo di polizia, cui il padre CP_2
appartiene, e che ciò gli provoca grave sofferenza.
Tuttavia, se per un verso la personalizzazione del danno non può costituire lo strumento per ovviare alla carenza di prova in punto di danno alla capacità lavorativa
(tanto più che la lesione alla capacità di lavoro generica è ricompresa nell'ambito delle conseguenze ordinarie del danno alla salute), per altro verso la circostanza è stata tardivamente allegata, e nient'affatto provata.
Rimane assorbito il quarto motivo del gravame, afferente le spese del giudizio, dovendosi provvedere – in forza della riforma della sentenza impugnata – ad una nuova liquidazione.
Conseguentemente, il appellato dovrà essere condannato al pagamento CP_1 del minore importo di €. 128.003,89 (pari al 70% dei riconosciuti €. 181.516,00 per danno biologico da invalidità temporanea e permanente ed €. 1.346,70 per spese mediche), da devalutare alla data del sinistro e rivalutare alla data odierna, con gli interessi legali sulle somme via via rivalutate.
Resta fermo quanto statuito dal primo giudice a proposito dell'obbligo della
[...]
a tenere il indenne di ogni somma che questi è Parte_2 CP_1 tenuto a pagare in conseguenza del sinistro oggetto di causa, oggi ridotto fino all'importo riconosciuto.
In considerazione dell'esito della lite, ricorrono giustificati motivi per compensare nella misura del 30% le spese di entrambi i gradi fra , da un lato, ed il CP_2
, dall'altro, fermo restando la regolamentazione delle spese effettuata dal primo CP_1
giudice nel rapporto fra il e la CP_1 Parte_2
Le spese di CTU vanno interamente poste a carico del , nella misura CP_1
liquidata dal primo giudice.
Quanto alla posizione degli appellati contumaci, deve provvedersi solo per il presente grado (il primo giudice, infatti, non vi ha provveduto, ed essi non hanno proposto appello), dichiarandole irripetibili.
Nel rapporto fra il e l'appellante le spese del grado vanno compensate, non CP_1 vertendo l'appello su questioni che riguardano il rapporto assicurativo.
8 Le spese si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 236/2021 in data 25/1/2021 del Parte_3
Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, condanna il al pagamento, Controparte_5 in favore di , dell'importo di €. 128.003,89, da devalutare al giorno CP_2
1/10/2008 e rivalutare alla data odierna, con l'applicazione degli interessi legali sulle somme via via rivalutate;
- Compensa nella misura del 30% le spese di entrambi i gradi del giudizio fra il detto e , e condanna il primo a rifondere, in favore del CP_1 CP_2 secondo, il restante 70% che liquida, nella detta quota, in €. 9.900,00 per compensi del giudizio di primo grado ed in €. 7.000,00 per il presente grado, oltre ad IVA,
CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Pone definitivamente le spese di CTU, siccome liquidate dal primo giudice, a carico del;
CP_1
- Dichiara irripetibili nei confronti degli appellati contumaci le spese del grado, che compensa nel rapporto fra il e l'appellante. CP_1
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il 2 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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