Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/02/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 7238/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Rosella Nocera Presidente
- Tiziana Di Gioia Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 7238/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili e pendente tra
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 da Avv. AN Lorusso,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo Parte_1 di essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 26.09.1988 in Rutigliano. Ha precisato che dalla loro unione sono nati due figli: R_
(27.01.1989) e AN (22.05.1992).
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
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Ha dichiarato che i figli e AN, maggiorenni, hanno R_ raggiunto da tempo la propria indipendenza economica.
Ha allegato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale (sentenza n.
792/2019 del 21.02.2019) ed ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha concluso domandando: la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti
(ricorso depositato il 02.07.2024).
I.2.- Il Giudice delegato, all'udienza di comparizione del
17.01.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, ha disposto procedersi in assenza del coniuge resistente. Nella medesima sede, ritenuta la causa matura per la decisione, ha ordinato la discussione orale della causa riservandosi, all'esito, di riferire al Collegio.
I.3.- La parte convenuta non si è Controparte_1 costituita in giudizio.
I.4.- Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio riservandosi di rassegnare le proprie conclusioni all'esito dell'istruzione.
II.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
III.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
III.1.- Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia:
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari Sentenza n. 792/2019 del 21.02.2019 passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
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Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.2.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
III.3.- Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
IV.- Spese e compensi di giudizio seguono la soccombenza a carico della parte convenuta che è tenuta alla rifusione.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo sulla base delle prescrizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. ed avendo riguardo ai parametri stabiliti per le cause ordinarie innanzi al Tribunale del valore da € 26.000,01 ad € 52.000,00 (così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminato ma a bassa complessità) con le variazioni che si rendono necessarie in ragione della esiguità delle questioni di fatto e di diritto trattate nonché dell'attività effettivamente svolta, anche in ragione della natura contumaciale del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 7238/2024 introdotto con ricorso del 02.07.2024 da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., così Controparte_1 provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26.09.1988 tra Parte_1
(Conversano, 01.09.1970) e (Rutigliano, Controparte_1
02.01.1965) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Rutigliano al n. 82, parte
II, serie A, anno 1988;
2) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
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3) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) CONDANNA alla rifusione, in favore di Controparte_1
di spese e compensi di giudizio che si Parte_1 liquidano in € 2.857,75 (di cui € 98,00 per esborsi) oltre
R.S.F. al 15% nonché C.P.A. e I.V.A. come per legge;
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 04 febbraio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Rosella Nocera
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