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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 09/12/2024, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di:
Dott. Paolo SORDI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da
Parte_1 Pt_2 entrambi domiciliati in Cassino alla via Gaetano Di Biasio n. 202, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi
Palumbo, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI come da note scritte in atti
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno depositato in data 23.02.2024 ricorso con il quale avanzavano Parte_1 Pt_2 contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito civile in data
12.01.2009 in Isola del Liri (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo
Comune al N. 1, Parte I, Anno 2009), dal quale sono nati tre figli, , nato a [...] il [...] Per_1
(15 anni), nata a [...] il [...] (13 anni) e nata a [...] il [...] (11 anni); Per_2 Per_3 che i coniugi stabilivano in Ceprano il loro domicilio;
che il rapporto coniugale, un tempo sereno, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir
1 meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile il protrarsi della convivenza, tanto vero è che essi vivevano già separati in diverse abitazioni.
Avevano quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso personalmente sottoscritto e chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Pronunciata con Sentenza n. 30/2024 del 23.04.2024 pubblicata in pari data la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra essi convenute, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, la cui udienza di comparizione delle parti è stata celebrata nella forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non intendere riconciliarsi con domanda di conferma delle condizioni di separazione, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dalla L.
n. 55/2015, in quanto la separazione dei coniugi è stata pronunciata su domanda congiunta delle parti e omologata con sentenza n. 30/2024 del 23.04.2024 ed è decorso il termine minimo richiesto dalla norma.
3. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che nelle conclusioni di cui alle note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale;
rilevato che gli accordi regolamentano adeguatamente i profili attinenti l'affidamento, il collocamento e la frequentazione del genitore non collocatario con la prole minore;
in particolare che non si pongono in deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso della prole minore ad entrambi i genitori, rispetto ad alcuno dei quali emergono o si ravvisano profili di inidoneità genitoriale;
che sotto il profilo economico, afferente al mantenimento della prole minore, la scelta dei genitori di provvedere ciascuno in via esclusiva e diretta al mantenimento del figlio con cui convivono risulta rispondente all'interesse della prole e appare determinazione adeguata e proporzionata rispetto alle
2 rispettive capacità economiche dei genitori, sostanzialmente equivalenti;
rilevato che quanto ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, gli accordi regolamentano compiutamente tale aspetto e che essi non appaiono in generale contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori” (Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); il Collegio ritiene di recepire con sentenza le condizioni convenute dai coniugi come da accordo, di cui prende atto, e pronunciare in conformità.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attesa la natura della controversia e la non contrapposizione delle parti sulle rispettive posizioni sostanziali, ricorrono giusti motivi per disporre compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
876/2024 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e avente ad oggetto Parte_1 Pt_2
“separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio”, così decide:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (nato a [...] – Parte_1
REPUBBLICA POPOLARE CINESE - il 29.08.1985) e (nata a [...] – Pt_2
REPUBBLICA POPOLARE CINESE- il 23.05.1985), con rito civile il 12.01.2009 in ISOLA DEL
LIRI (FR) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ISOLA DEL LIRI (FR)
(Atto N. 1 Parte I Anno 2009) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il
23.02.2024;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ISOLA DEL LIRI (FR) (Atto N. 1 Parte I
Anno 2009), per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3 - COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 03.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Di Nicola dott. Paolo Sordi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, in composizione collegiale e nelle persone di:
Dott. Paolo SORDI Presidente dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 876 del Ruolo Generale Affari Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio” su ricorso congiunto proposto da
Parte_1 Pt_2 entrambi domiciliati in Cassino alla via Gaetano Di Biasio n. 202, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi
Palumbo, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso e con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI come da note scritte in atti
FATTO E DIRITTO
1. I sig.ri e hanno depositato in data 23.02.2024 ricorso con il quale avanzavano Parte_1 Pt_2 contestuale domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto, affinché il Tribunale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, pronunci sullo status alle condizioni ivi formulate.
In particolare, le parti hanno esposto di aver contratto matrimonio con rito civile in data
12.01.2009 in Isola del Liri (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo
Comune al N. 1, Parte I, Anno 2009), dal quale sono nati tre figli, , nato a [...] il [...] Per_1
(15 anni), nata a [...] il [...] (13 anni) e nata a [...] il [...] (11 anni); Per_2 Per_3 che i coniugi stabilivano in Ceprano il loro domicilio;
che il rapporto coniugale, un tempo sereno, si è progressivamente deteriorato, essendosi manifestati insanabili contrasti che hanno determinato il venir
1 meno dell' “affectio coniugalis” e reso impossibile il protrarsi della convivenza, tanto vero è che essi vivevano già separati in diverse abitazioni.
Avevano quindi rappresentato di essere addivenuti alla determinazione di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso personalmente sottoscritto e chiesto all'intestato Tribunale di procedersi all'omologa della separazione consensuale secondo tali condizioni e, decorsi i termini di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Pronunciata con Sentenza n. 30/2024 del 23.04.2024 pubblicata in pari data la separazione dei coniugi e omologate le condizioni tra essi convenute, la causa è stata rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio con riferimento alla domanda di scioglimento del matrimonio, la cui udienza di comparizione delle parti è stata celebrata nella forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito da parte dei ricorrenti di dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale e di non intendere riconciliarsi con domanda di conferma delle condizioni di separazione, la domanda è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di scioglimento del matrimonio, considerato che dalla comune prospettazione delle parti e dal tenore delle domande formulate congiuntamente, nonché dalla comune dichiarazione di non intendere riconciliarsi è possibile evincere che la comunione materiale e spirituale tra essi sia venuta meno e che la convivenza non sia ulteriormente proseguibile.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dalla L.
n. 55/2015, in quanto la separazione dei coniugi è stata pronunciata su domanda congiunta delle parti e omologata con sentenza n. 30/2024 del 23.04.2024 ed è decorso il termine minimo richiesto dalla norma.
3. Esaminato il tenore dell'accordo raggiunto dalle parti tra le parti;
rilevato che nelle conclusioni di cui alle note scritte di trattazione in sostituzione d'udienza le parti hanno chiesto pronunciarsi il divorzio alle medesime condizioni di cui alla separazione consensuale;
rilevato che gli accordi regolamentano adeguatamente i profili attinenti l'affidamento, il collocamento e la frequentazione del genitore non collocatario con la prole minore;
in particolare che non si pongono in deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso della prole minore ad entrambi i genitori, rispetto ad alcuno dei quali emergono o si ravvisano profili di inidoneità genitoriale;
che sotto il profilo economico, afferente al mantenimento della prole minore, la scelta dei genitori di provvedere ciascuno in via esclusiva e diretta al mantenimento del figlio con cui convivono risulta rispondente all'interesse della prole e appare determinazione adeguata e proporzionata rispetto alle
2 rispettive capacità economiche dei genitori, sostanzialmente equivalenti;
rilevato che quanto ai rapporti patrimoniali ed economici tra i coniugi, gli accordi regolamentano compiutamente tale aspetto e che essi non appaiono in generale contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
osservato che anche dopo la riforma del diritto di famiglia di cui al D.Lvo 10.10.2022 n. 149 deve ritenersi ancora valevole il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori” (Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n. 18066); il Collegio ritiene di recepire con sentenza le condizioni convenute dai coniugi come da accordo, di cui prende atto, e pronunciare in conformità.
4. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, attesa la natura della controversia e la non contrapposizione delle parti sulle rispettive posizioni sostanziali, ricorrono giusti motivi per disporre compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
876/2024 r.g.v.g. su ricorso congiunto proposto da e avente ad oggetto Parte_1 Pt_2
“separazione consensuale dei coniugi e contestuale scioglimento del matrimonio”, così decide:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da (nato a [...] – Parte_1
REPUBBLICA POPOLARE CINESE - il 29.08.1985) e (nata a [...] – Pt_2
REPUBBLICA POPOLARE CINESE- il 23.05.1985), con rito civile il 12.01.2009 in ISOLA DEL
LIRI (FR) trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ISOLA DEL LIRI (FR)
(Atto N. 1 Parte I Anno 2009) alle condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il
23.02.2024;
- MANDA al cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ISOLA DEL LIRI (FR) (Atto N. 1 Parte I
Anno 2009), per le annotazioni ex art. 69 D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3 - COMPENSA integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Frosinone il 03.12.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott.ssa Simona Di Nicola dott. Paolo Sordi
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